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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4212/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Comune di Palazzolo Acreide - Ricorrente_1 1 96010 Palazzolo Acreide SR
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso DO DI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1792/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 586 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palazzolo Acreide notificava, a mezzo posta, al contribuente Resistente_1 l'Avviso di accertamento n. 586, per TARI anno 2014 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Il Contribuente impugnava l'Avviso in parola dinnanzi alla Commissione tributaria di Siracusa deducendone – sotto molteplici profili – l'illegittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, Sez. V, con sentenza n. 1792/2023 (qui in esame) ha accolto il ricorso ritenendo la maturata decadenza e la prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il provvedimento originariamente impugnato (Avviso di accertamento n. 586) è stato consegnato per la procedura di notifica all'ufficio postale in data 18.3.2021: quindi tempestivamente (cfr. documentazione in atti).
Si richiama, sul punto, il principio della c.d. “scissione” dei tempi di notifica: va considerato (per il soggetto notificante) il momento della consegna dell'atto al soggetto (Ufficio postale) che dovrà provvedere alla notifica.
2.- La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il contribuente debba presentare la dichiarazione
TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o della variazione: nella fattispecie per cui è causa entro il 2015.
Da tale annualità decorrono i cinque anni per l 'eventuale decadenza: “... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
…” (L. n. 296/20016, art. 1, c. 161). 3.- Il contribuente, per l'anno 2014, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione ai fini TARI nel 2015: i relativi termini per l'accertamento sarebbero scaduti il 31.12.2020.
Tuttavia, tenendo conto lo “slittamento” dei termini ex art. 67 del D.L. 18/2020 (proroga dei termini di decadenza pendenti all' 8 marzo 2020 e aggiunta di 85 giorni) la scadenza per la notifica dell'avviso andava a cadere il 26.3.2021: l'Avviso di accertamento è stato notificato il 18.3.2021, quindi tempestivamente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado (anche in assenza di costituzione della Contribuente appellata - c.d.”causalità”,
Ordinanza Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la contribuente appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 400,00
(quattrocento/00) oltre accessori se dovuti, in favore del Comune appellante di cui euro 200,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 2 dicembre 2925
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN TO IT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4212/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Comune di Palazzolo Acreide - Ricorrente_1 1 96010 Palazzolo Acreide SR
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso DO DI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1792/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 586 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palazzolo Acreide notificava, a mezzo posta, al contribuente Resistente_1 l'Avviso di accertamento n. 586, per TARI anno 2014 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Il Contribuente impugnava l'Avviso in parola dinnanzi alla Commissione tributaria di Siracusa deducendone – sotto molteplici profili – l'illegittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, Sez. V, con sentenza n. 1792/2023 (qui in esame) ha accolto il ricorso ritenendo la maturata decadenza e la prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il provvedimento originariamente impugnato (Avviso di accertamento n. 586) è stato consegnato per la procedura di notifica all'ufficio postale in data 18.3.2021: quindi tempestivamente (cfr. documentazione in atti).
Si richiama, sul punto, il principio della c.d. “scissione” dei tempi di notifica: va considerato (per il soggetto notificante) il momento della consegna dell'atto al soggetto (Ufficio postale) che dovrà provvedere alla notifica.
2.- La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il contribuente debba presentare la dichiarazione
TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o della variazione: nella fattispecie per cui è causa entro il 2015.
Da tale annualità decorrono i cinque anni per l 'eventuale decadenza: “... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
…” (L. n. 296/20016, art. 1, c. 161). 3.- Il contribuente, per l'anno 2014, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione ai fini TARI nel 2015: i relativi termini per l'accertamento sarebbero scaduti il 31.12.2020.
Tuttavia, tenendo conto lo “slittamento” dei termini ex art. 67 del D.L. 18/2020 (proroga dei termini di decadenza pendenti all' 8 marzo 2020 e aggiunta di 85 giorni) la scadenza per la notifica dell'avviso andava a cadere il 26.3.2021: l'Avviso di accertamento è stato notificato il 18.3.2021, quindi tempestivamente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado (anche in assenza di costituzione della Contribuente appellata - c.d.”causalità”,
Ordinanza Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la contribuente appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 400,00
(quattrocento/00) oltre accessori se dovuti, in favore del Comune appellante di cui euro 200,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 2 dicembre 2925
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN TO IT