Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 603/2025 Data scadenza note: 12.06.2025 ore 09:00
TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Francesco Giardina Giudice rel. ed est. dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 12.06.2025, lette le note depositate da
[...]
e nell'interesse di e dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cinzia Papiro nell'interesse d , ritenuta la causa matura per la Parte_4 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, iscritto al n. 603/2025 R.G., proposto da Parte_3
(avv.ti e contro
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_4
(avv. Cinzia Papiro) nonché nei confronti di
[...] Controparte_1
(terzo pignorato contumace) avverso l'ordinanza emessa in data 2.04.2025 dal Giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento recante n. RG. 312/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con reclamo depositato in data 08.04.2025, ha chiesto la revoca Parte_3 dell'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione, in ragione dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte della locale Corte di Appello, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 312/2024.
Il reclamante ha contestato variamente l'ordinanza impugnata, lamentando, in primo luogo, la violazione del principio dispositivo per non avere la parte debitrice chiesto espressamente l'adozione di un provvedimento estintivo;
ha eccepito variamente l'erroneità e la contraddittorietà del provvedimento reclamato, precisando che la dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è atto idoneo a determinare la sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c. con salvezza degli atti compiuti
ha concluso, pertanto, chiedendo di “Revocare l'ordinanza emessa in data 2-3/04/2025 dal GE Dott.ssa S. Zuppardi con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n.312/2024 e per l'effetto, Rimettere le parti davanti al Giudice CP_2 dell'esecuzione al fine di proseguire la procedura medesima, salvi gli atti già compiuti”.
2. , con memoria depositata in data 4.5.2025, ha contestato la Parte_4 fondatezza del reclamo e ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare lo spiegato reclamo, ritenendolo - inammissibile poiché avverso il provvedimento del G.E. Dott.ssa reso in data Per_1
2/04/2025, nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi n.312/2024 Tribunale di Marsala, doveva essere proposta opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c; - infondato in fatto ed in diritto per
i motivi espostivi in narrativa, nonché con vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore dello scrivente legale dichiaratosi antistatario”.
3. La causa, integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, è stata discussa e decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di atteso Controparte_3 che quest'ultima, ancorché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
5. Benché espressamente qualificato dall'istante quale reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c, il Collegio ritiene che la proposizione del gravame debba intendersi effettuata ai sensi dell'art. 630 c.p.c. stante la contestazione da parte di del Parte_3 provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva per asserita carenza di un titolo esecutivo. È da escludere, infatti, che la proposizione del reclamo sia avvenuta ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. atteso che il provvedimento non è stato emesso nell'ambito di un giudizio cautelare, quale può essere il provvedimento reso nell'ambito della fase sommaria, all'esito di un giudizio di opposizione ex artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, del codice di rito.
Del resto, dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione e dalla lettura della documentazione depositata dalle parti non emerge la proposizione di una opposizione ex artt. 615-617 c.p.c.. Piuttosto, il provvedimento impugnato è stato adottato all'esito dell'udienza del 3.2.2025, nel corso della quale l'odierna parte reclamante non ha chiesto di sospendere l'esecuzione ma di disporre un mero rinvio.
4. Tanto premesso, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito precisate. Come già accennato, con l'ordinanza reclamata il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 312/2024 in ragione della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ad opera della locale Corte d'Appello e non anche per la sussistenza di una ipotesi di estinzione c.d. tipica.
A tal fine, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha ribadito la tassatività dei casi di estinzione della procedura (rinuncia, mancata comparizione e inattività qualificata), e l'impossibilità di ricondurvi altre vicende di definizione della procedura, le quali devono, invece, essere ricomprese nella diversa categoria della improseguibilità (cfr. Cass. n. 25421/2013; n. 9676/2011; n.
3276/2008).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630
c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c., dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., che è il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica” (Cass. n. 6391/2004).
Il Collegio ritiene di dare corso all'indirizzo ermeneutico sopra esposto atteso che, a favore della suddetta ricostruzione, milita il chiaro tenore testuale dell'art. 630 c.p.c. che individua in maniera tassativa le ipotesi di reclamo al collegio.
Pertanto, rilevato che la fattispecie in esame non può annoverarsi fra i casi tassativi di estinzione previsti dall'art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con cui è stata dichiarata l'estinzione (rectius: l'improseguibilità) della procedura esecutiva, l'unico rimedio esperibile era costituito dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue l'inammissibilità del reclamo.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, nei rapporti tra parte creditrice e debitrice, seguono la soccombenza vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n.
55/2014. Nulla va disposto, in punto di spese, nei rapporti tra reclamante e terzo pignorato stante la mancata costituzione di quest'ultimo. Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va inoltre accertata, nei confronti della parte reclamante, l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della l.
228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nella contumacia di così provvede: Controparte_3
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3
, che liquida in € 2.613,00 per compensi professionali, oltre Parte_4 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- da atto che il reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è tenuta a versare “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco Giardina Francesco Paolo Pizzo