TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15439 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LO COroparte_1 P.IVA_1
BIANCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ANTONIO LO BIANCO;
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA DELFINO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in via F. CAVALLOTTI, 15, Monza, presso il difensore avv. MARIA
CRISTINA DELFINO;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come verbale di udienza del 3.12.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 6/04/2023 CP_2 COroparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4082/2023 pubblicato il 24/2/2023 e notificato via pec il 27.02.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore dell'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro € 9.259,80, oggetto della fattura n.
2281004230 emessa in data 13.04.2022, oltre interessi e spese del monitorio. ha chiesto al Tribunale adito di “
1. Accertare e dichiarare, per i motivi dianzi COroparte_1
esposti, la non debenza delle somme ingiunte e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto.
2. In accoglimento dell'interposta domanda riconvenzionale, per i motivi dianzi calendati, accertare e dichiarare la responsabilità della società e conseguentemente condannare la stessa, in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della nella misura di COroparte_1
€ 21.022,70 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere per legge.
3. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
L'opponente, a sostegno della proposta opposizione, ha, in sintesi, dedotto che: - in data
15.09.2020 ha inviato all'opponente il preventivo, con le condizioni generali, per CP_2
ottenere il certificato di prova e la successiva omologazione, contratto che è stato sottoscritto dalla società opponente (All. 2); - a partire dal mese di settembre del 2020 ha CP_1
iniziato a inviare la documentazione richiesta, tra cui l'istanza per la richiesta e l'ottenimento dell'omologazione (All. 3), e i 30 estintori richiesti per eseguire le prove di laboratorio che sono stati consegnati in data 15.12.2020; - le prove si sono concluse positivamente in data CO 19.01.2021, m in luogo di emettere il certificato di prova, ha stranamente iniziato a CO chiedere, con diverse mail, una seria di documenti mancanti;
- pur avendo tutta la documentazione necessaria in data 23.04.2021, ma, soltanto in data 03.06.2021, ha rilasciato il certificato di prova;
- a questo punto, già ampiamente in ritardo sulle normali tempistiche, CO ha asserito di aver provveduto a trasmettere al Ministero sia il certificato di prova che i video della prova stessa, asserendo di essere tenuta a tale invio direttamente, ciò nonostante, come stabilito dall'art. 6 DM del 07.01.2005, che regola le norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, “il documento di omologazione
è rilasciato secondo la seguente procedura: il produttore inoltra al Ministero dell'Interno apposita istanza corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio”; - che, invece, come scoperto CO successivamente, in tale frangente, non ha mai inviato al Ministero l'istanza di CO COr omologazione;
- avvedutosi di tale omesso o errato invio da parte di ha quindi inviato tutti gli atti al Ministero in data 18.10.2021; - con comunicazione pec del 3.11.2021 il
Ministero ha richiesto una serie di integrazioni documentali, tra cui l'istanza di omologazione che non risultava ai loro atti e, inoltre, ha contestato lo svolgimento della prova di CO spegnimento di classe A eseguita dalla (All.4); - nella detta comunicazione si legge “dalla documentazione video inviata si nota l'introduzione dall'alto di eptano durante l'esecuzione della prova che copre parzialmente la catasta. Tale procedura pregiudica il corretto svolgimento della prova e risulta difforme da quanto previsto nella EN 3/7 nei punti 1.2.2 condizioni di prova e 1.2.3 procedimento di prova, in cui non sono indicate procedure alternative come quelle osservate dalla documentazione video.”; - ciò ha comportato il diniego della richiesta di omologazione da parte
2 CO del Ministero;
- che ingiustificatamente e in violazione delle direttive impartite dal Lo
Giudice, in risposta alla pec del Ministero, ha inviato per la prima volta in data 17.11.2021
l'istanza di richiesta di omologazione (All. 5); - in data 23.11.2021, il Ministero ha comunicato COr CO a a che l'istanza presentata dalla per conto della non era valida, CP_1
dovendo la stessa essere presentata dal legale rappresentante della GPA e ha ribadito la necessità di eseguire nuovamente le prove;
- per regolarizzare la domanda, in data 24.11.2021 il Lo Giudice ha inviato l'istanza di omologazione direttamente al Ministero (All. 6); - non CO avendo la accolto le indicazione ministeriali, in data 13.01.2022, la pratica è stata definitivamente bocciata perché non erano, appunto, state ripetute le prove di spegnimento di classe A in quanto quelle effettuate precedentemente non erano regolari e conformi a norma CO (All. 7); - che, riconoscendo le proprie responsabilità, la si è fatta carico delle spese da sostenere per eseguire nuovamente le prove di spegnimento di classe A ma, erroneamente, ha utilizzato gli estintori inviatigli dal Lo Giudice, nel mese di dicembre del 2020 e che erano rimasti in magazzino da circa 14 mesi e ciò nonostante la proposta di inviare nuovi estintori;
- che, in data 22.1.2022, ripetute le prove utilizzando i vecchi estintori, gli stessi non hano superato la prova;
- la normativa in tema di manutenzione degli estintori, UNI 9994-1:2013, prevede che gli estintori debbano essere sottoposti a controlli periodici ogni 6 mesi (punto 4.5 CO normativa UNI 9994-1:2013); - in data 16.3.2022 ha mandato un nuovo preventivo per effettuare nuovamente le prove di spegnimento, in relazione al quale ha CP_1 mandato nuovi estintori che in data 24.3.2022 superano la prova di spegnimento;
- per tale ulteriore prova di spegnimento CSI, inopinatamente e non tenendo conto delle responsabilità nella conduzione delle prove e dell'intero procedimento, ha emesso illegittimamente una nuova fattura che è stata immediatamente contestata, con nota del 13.09.2022 (All. 8), in quanto la prova di spegnimento ulteriore è stata determinata da esclusiva negligenza e responsabilità della società opposta;
- nella prova erano stati utilizzati estintori datati malgrado la società opponente avesse dato disponibilità all'invio di nuovi estintori per CO l'effettuazione della stessa;
- emerge chiara la responsabilità della società nella conduzione e gestione dell'intero iter procedimentale che ha determinato la duplicazione della prova di spegnimento e che, pertanto, se ne contesta la richiesta di nuovo pagamento in quanto non dovuto;
- che nulla è dovuto dalla società la quale è stata COroparte_1
3 costretta, per colpa della condotta negligente della a inviare estintori per eseguire CP_2
una nuova prova di spegnimento, non eseguita correttamente dalla società opposta, la quale sapeva di utilizzare estintori che non erano più a norma e performanti dopo 14 mesi. ha, quindi, eccepito l'inesatto adempimento dell'opposta al contratto COroparte_1
inizialmente sottoscritto mediante accettazione del preventivo del 28.02.2020 e, dunque, il proprio diritto a non corrispondere alcunché in relazione alle prestazioni successivamente eseguite da e poste a fondamento della fattura azionata in sede monitoria, oggetto CP_2
del secondo preventivo trasmesso dall'opposta (del 16/3/2022), nonché il proprio diritto alla refusione dei danni patrimoniali patiti a causa dell'inadempimento di CP_2
Si è tempestivamente costituita contestando le avverse allegazioni ed eccezioni e CP_2
COr CO deducendo, a sua volta, che: - sottoscriveva in data 11/9/2020 l'offerta di . 2417/20 CO del 28/2/2020 integrata dalle “Condizioni Generali di Fornitura Servizi (doc. 4), accettandone incondizionatamente tutte le relative clausole;
- il 27/10/2020 - come previsto CO dall'art. 5 del D.M. 07/01/2005 - GPA presentava a istanza per l'esecuzione delle verifiche documentali e dei test ai fini dell'ottenimento del certificato di prova relativo ai propri estintori (cd. Modello IPE - Istanza Prove Estintori) (doc. 5), con la precisazione che, erroneamente controparte identifica la suddetta istanza con la domanda che sempre il produttore deve inoltrare al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 6 del D.M. 07/01/2005 per COr ottenere l'omologazione del prodotto;
- per l'esecuzione delle prove in data 9/12/2020 procedeva alla consegna di n. 47 campioni del prototipo in questione (doc. 6), di cui 6 CO destinati ad essere conservati come “campione testimone”; - provvedeva all'iscrizione della pratica nell'apposito elenco cronologico in data 16/12/2020; - le prove a fuoco in classe
A dei campioni e la verifica della conformità degli stessi alla norma UNI EN 3-7:2004 si svolgevano dal 16/12/2020 al 19/01/2021; - successivamente, come da prassi, seguivano i CO controlli documentali da parte di infatti, qualora i campioni dovessero risultare non conformi e dovessero essere necessarie delle modifiche agli stessi e/o a loro componenti, si porrebbe la necessità di aggiornare la documentazione;
- non vi è stato pertanto alcun ritardo CO né mancanza da parte di nella verifica della correttezza della documentazione trasmessa da GPA;
- a seguito delle suddette verifiche emergevano alcune carenze nella CO documentazione presentata da GPA, tempestivamente segnalate da con propria mail del
4 22/1/2021 (doc. 7): “Disegno e lunghezza del pescante – Disegno e lunghezza della manichetta, diametro di attacco della manichetta – Disegno di dettaglio del manometro –
Molte quote sul serbatoio, fra cui raggio di curvatura del fondello, diametro passaggio e CO attacco valvola”; - rilevava una non conformità al requisito richiesto al par. 11 della UNI
EN 3- 7:2004 in relazione al manometro montato sugli estintori consegnati, segnalata
CO anch'essa nella suddetta mail del 22/1/2021; - su richiesta di GPA del 25/1/2021, n pari data autorizzava il Produttore a procedere con la fornitura di nuovi manometri (doc. 8); - i COr CO manometri conformi alla citata normativa venivano consegnati da a solo il
CO COr 14/4/2021 (doc. 9); - a seguito di sollecito di (doc. 10), in data 23/4/2021
CO consegnava a – via portale - tutta la documentazione corretta, completa, compresi i disegni, debitamente timbrata e firmata;
- da questa data entrava in stesura il report definitivo che veniva emesso in data 3/6/2021 (doc. 11); - il giorno dopo 4/6/2021 il report veniva
CO trasmesso al Cliente (doc. 12) in formato digitale e a questo punto l'attività di doveva
CO considerarsi conclusa;
- a far data dalla notifica a GPA da parte di el proprio rapporto di prova (4/6/2021) era onere di controparte presentare specifica istanza, con tutta la necessaria documentazione, direttamente al Ministero dell'Interno per l'ottenimento dell'omologazione degli estintori in questione, giusta previsione di cui all'art. 6 del DM. 7.1.2005: “… a) il COr produttore inoltra al Ministero dell'Interno apposita domanda ....” (cfr. Doc. 3); - trasmetteva al Ministero dell'Interno la documentazione necessaria ad ottenere l'omologazione solo in data 18/10/2021 - come dichiarato da controparte in atti (v. Citazione COr CO in opposizione pag. 4); - in data 3/11/2021 il Ministero dell'Interno anticipava a e ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, i motivi ostativi all'emanazione dell'atto di omologazione dell'estintore modello “Madonie6” di GPA. In particolare, il Ministero contestava l'esecuzione delle prove a fuoco per “l'introduzione dall'alto di eptano durante
l'esecuzione della prova” e inoltre rilevava l'assenza dell'istanza di omologazione a firma del legale rappresentante di GPA e su carta intestata della stessa, oltre ad altre carenze CO documentali (doc. 13); - pertanto, in data 17/11/2021 rocedeva al relativo riscontro (doc.
14) esponendo le proprie giustificazioni in relazione a quanto avvenuto durante le prove di spegnimento in classe A eseguite dal Laboratorio, nonché trasmettendo ulteriore documentazione richiesta;
- per parte sua GPA presentava solo in data 24/11/2021 l'istanza
5 di omologazione omessa in precedenza (v. all. 6 alla Citazione in opposizione); - il Ministero, confermando le proprie riserve sull'esecuzione delle prove a fuoco, in data 13/1/2022 CO rigettava l'istanza di omologazione;
- in data 28/1/2022 procedeva a proprie spese a rinnovare le prove di spegnimento in classe A degli estintori in questione, prove che tuttavia davano esito negativo in quanto la polvere contenuta negli estintori della GPA non era stata in grado di spegnere il fuoco della pira e questo per ben due test consecutivi;
- a seguito del COr fallimento delle seconde prove, non contestate dal Cliente, per ottenere l'omologazione CO del proprio estintore in data 18/2/2022 richiedeva (doc. 15) a un preventivo per l'esecuzione del terzo ciclo di prove, precisando che – stante l'esaurimento dei campioni del primo lotto – ulteriori estintori sarebbero stati disponibili solo a seguito della fornitura di CO nuova polvere;
- quindi, per l'esecuzione delle ulteriori prove, in data 16/3/2022 inviava offerta n. 2585/22 a GPA, che l'accettava senza riserve in data 21/3/2022 (doc. 16); - le ulteriori prove venivano concluse con esito positivo in data 24/3/2022, cui seguiva in data
13/4/2022 l'emissione del Certificato di prova aggiornato e il Ministero rilasciava CO l'omologazione degli estintori “ il 30/5/2022; - In data 13/4/2022 Per_1
conformemente al contratto stipulato con GPA (v. Doc. 16), emetteva propria fattura n.
2281004230 per € 9.259,80 (doc. 17), la quale però rimaneva impagata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 cpc, all'udienza del 3.12.2024 a seguito della discussione orale delle parti.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguito si illustrano.
Con riguardo alla sussistenza del credito azionato dall'opposta in sede monitoria e avente ad oggetto il corrispettivo per le prove effettuate sugli estintori di GPA Estintori s.r.l. da
[...]
in forza del secondo preventivo allegato dall'opposta, deve osservarsi quanto segue. CP_2
CO È versata in atti sub doc. 15 e 16 della comparsa di costituzione e risposta di la documentazione comprovante sia l'espressa richiesta di invio del preventivo per effettuare le CO COr c.d. “terze” prove da parte di ui nuovi estintori da inviarsi ad opera di Estintori per
6 l'omologazione, sia la sottoscrizione da parte dell'opponente del preventivo trasmessole dall'opposta in risposta alla sua richiesta.
Ancora, si osserva che, dalle allegazioni della stessa opponente, risulta pacificamente ammessa l'avvenuta esecuzione, peraltro con esito positivo anche in relazione al rilascio dell'omologazione da parte del Ministero, delle prove e verifiche oggetto del secondo preventivo sottoscritto da in data 21.3.2022. CP_1
Ciò posto, a fronte dell'accettazione da parte di senza riserve né condizioni, CP_1
del secondo preventivo, nel quale è stato pattuito un compenso dell'importo complessivo di euro 7.590,00 oltre iva al 22%, per un totale di euro 9.259,80, per le nuove prove da eseguirsi ad opera di – preventivo sottoscritto in epoca certamente successiva al verificarsi CP_2
CO della prima e della seconda prova eseguite da sugli estintori dell'opponente e culminate con il diniego dell'omologazione da parte del Ministero di cui si duole l'opponente – ritiene chi giudica che non possano sussistere dubbi in ordine all'ininfluenza dei fatti occorsi e documentati da sub doc. 5, 6 e 7 dell'atto di citazione al fine di impedire, CP_1
CO modificare o estinguere la pretesa creditoria sorta successivamente in favore di azionata in questa sede.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e tesa ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito a cagione dell'allegato inesatto adempimento di alle obbligazioni oggetto del primo preventivo sottoscritto l'11/9/2020, è a dirsi che CP_2
l'estrema genericità delle allegazioni di parte opponente in ordine alla stima del danno allegato, in termini di lucro cessante per il mancato guadagno ottenibile dalla vendita degli estintori e del danno emergente per i costi dell'attività sostenuti invano, e l'esiguità della documentazione prodotta a supporto (cfr. doc. doc. 9 citazione contenente contratto di affitto e fatture utente pagate dall'opponente) non ne consentono l'accoglimento.
L'opponente non ha dedotto alcun elemento utile a consentire di verificare l'effettivo mancato guadagno, al netto dei costi d'impresa (non solo per affitto e utenze), che la stessa assume di aver perso in ragione della mancata vendita degli estintori non omologati.
Peraltro, in aggiunta alle sopraesposte carenze allegatorie e probatorie, non può non osservarsi che nessuna prova è stata offerta da parte opponente a sostegno della sussistenza
7 del nesso causale tra l'allegato inesatto adempimento di e la mancata vendita degli CP_2
estintori in quanto non omologati. CO Sul punto, invero, è a dirsi che per stessa ammissione di ha ripetuto una CP_1 seconda volta le prove, attenendosi alle prescrizioni del Ministero, sul primo lotto di estintori, con ciò, sostanzialmente eseguendo la prestazione dedotta in contratto.
Non vi sono elementi agli atti dai quali ricavare che l'esito negativo delle prove sia imputabile all'opposta e, più precisamente, a un vizio o a una difformità della prestazione resa;
l'opposta, del resto, ha recisamente contestato tale circostanza.
Da tutto quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da nei confronti di CP_1 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di COroparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4082/2023 pubblicato il 24/2/2023 e notificato via pec il 27.02.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da COroparte_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si COroparte_1 CP_2
liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 30.1.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LO COroparte_1 P.IVA_1
BIANCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ANTONIO LO BIANCO;
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA DELFINO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in via F. CAVALLOTTI, 15, Monza, presso il difensore avv. MARIA
CRISTINA DELFINO;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come verbale di udienza del 3.12.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 6/04/2023 CP_2 COroparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4082/2023 pubblicato il 24/2/2023 e notificato via pec il 27.02.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore dell'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro € 9.259,80, oggetto della fattura n.
2281004230 emessa in data 13.04.2022, oltre interessi e spese del monitorio. ha chiesto al Tribunale adito di “
1. Accertare e dichiarare, per i motivi dianzi COroparte_1
esposti, la non debenza delle somme ingiunte e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto.
2. In accoglimento dell'interposta domanda riconvenzionale, per i motivi dianzi calendati, accertare e dichiarare la responsabilità della società e conseguentemente condannare la stessa, in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della nella misura di COroparte_1
€ 21.022,70 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere per legge.
3. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
L'opponente, a sostegno della proposta opposizione, ha, in sintesi, dedotto che: - in data
15.09.2020 ha inviato all'opponente il preventivo, con le condizioni generali, per CP_2
ottenere il certificato di prova e la successiva omologazione, contratto che è stato sottoscritto dalla società opponente (All. 2); - a partire dal mese di settembre del 2020 ha CP_1
iniziato a inviare la documentazione richiesta, tra cui l'istanza per la richiesta e l'ottenimento dell'omologazione (All. 3), e i 30 estintori richiesti per eseguire le prove di laboratorio che sono stati consegnati in data 15.12.2020; - le prove si sono concluse positivamente in data CO 19.01.2021, m in luogo di emettere il certificato di prova, ha stranamente iniziato a CO chiedere, con diverse mail, una seria di documenti mancanti;
- pur avendo tutta la documentazione necessaria in data 23.04.2021, ma, soltanto in data 03.06.2021, ha rilasciato il certificato di prova;
- a questo punto, già ampiamente in ritardo sulle normali tempistiche, CO ha asserito di aver provveduto a trasmettere al Ministero sia il certificato di prova che i video della prova stessa, asserendo di essere tenuta a tale invio direttamente, ciò nonostante, come stabilito dall'art. 6 DM del 07.01.2005, che regola le norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, “il documento di omologazione
è rilasciato secondo la seguente procedura: il produttore inoltra al Ministero dell'Interno apposita istanza corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio”; - che, invece, come scoperto CO successivamente, in tale frangente, non ha mai inviato al Ministero l'istanza di CO COr omologazione;
- avvedutosi di tale omesso o errato invio da parte di ha quindi inviato tutti gli atti al Ministero in data 18.10.2021; - con comunicazione pec del 3.11.2021 il
Ministero ha richiesto una serie di integrazioni documentali, tra cui l'istanza di omologazione che non risultava ai loro atti e, inoltre, ha contestato lo svolgimento della prova di CO spegnimento di classe A eseguita dalla (All.4); - nella detta comunicazione si legge “dalla documentazione video inviata si nota l'introduzione dall'alto di eptano durante l'esecuzione della prova che copre parzialmente la catasta. Tale procedura pregiudica il corretto svolgimento della prova e risulta difforme da quanto previsto nella EN 3/7 nei punti 1.2.2 condizioni di prova e 1.2.3 procedimento di prova, in cui non sono indicate procedure alternative come quelle osservate dalla documentazione video.”; - ciò ha comportato il diniego della richiesta di omologazione da parte
2 CO del Ministero;
- che ingiustificatamente e in violazione delle direttive impartite dal Lo
Giudice, in risposta alla pec del Ministero, ha inviato per la prima volta in data 17.11.2021
l'istanza di richiesta di omologazione (All. 5); - in data 23.11.2021, il Ministero ha comunicato COr CO a a che l'istanza presentata dalla per conto della non era valida, CP_1
dovendo la stessa essere presentata dal legale rappresentante della GPA e ha ribadito la necessità di eseguire nuovamente le prove;
- per regolarizzare la domanda, in data 24.11.2021 il Lo Giudice ha inviato l'istanza di omologazione direttamente al Ministero (All. 6); - non CO avendo la accolto le indicazione ministeriali, in data 13.01.2022, la pratica è stata definitivamente bocciata perché non erano, appunto, state ripetute le prove di spegnimento di classe A in quanto quelle effettuate precedentemente non erano regolari e conformi a norma CO (All. 7); - che, riconoscendo le proprie responsabilità, la si è fatta carico delle spese da sostenere per eseguire nuovamente le prove di spegnimento di classe A ma, erroneamente, ha utilizzato gli estintori inviatigli dal Lo Giudice, nel mese di dicembre del 2020 e che erano rimasti in magazzino da circa 14 mesi e ciò nonostante la proposta di inviare nuovi estintori;
- che, in data 22.1.2022, ripetute le prove utilizzando i vecchi estintori, gli stessi non hano superato la prova;
- la normativa in tema di manutenzione degli estintori, UNI 9994-1:2013, prevede che gli estintori debbano essere sottoposti a controlli periodici ogni 6 mesi (punto 4.5 CO normativa UNI 9994-1:2013); - in data 16.3.2022 ha mandato un nuovo preventivo per effettuare nuovamente le prove di spegnimento, in relazione al quale ha CP_1 mandato nuovi estintori che in data 24.3.2022 superano la prova di spegnimento;
- per tale ulteriore prova di spegnimento CSI, inopinatamente e non tenendo conto delle responsabilità nella conduzione delle prove e dell'intero procedimento, ha emesso illegittimamente una nuova fattura che è stata immediatamente contestata, con nota del 13.09.2022 (All. 8), in quanto la prova di spegnimento ulteriore è stata determinata da esclusiva negligenza e responsabilità della società opposta;
- nella prova erano stati utilizzati estintori datati malgrado la società opponente avesse dato disponibilità all'invio di nuovi estintori per CO l'effettuazione della stessa;
- emerge chiara la responsabilità della società nella conduzione e gestione dell'intero iter procedimentale che ha determinato la duplicazione della prova di spegnimento e che, pertanto, se ne contesta la richiesta di nuovo pagamento in quanto non dovuto;
- che nulla è dovuto dalla società la quale è stata COroparte_1
3 costretta, per colpa della condotta negligente della a inviare estintori per eseguire CP_2
una nuova prova di spegnimento, non eseguita correttamente dalla società opposta, la quale sapeva di utilizzare estintori che non erano più a norma e performanti dopo 14 mesi. ha, quindi, eccepito l'inesatto adempimento dell'opposta al contratto COroparte_1
inizialmente sottoscritto mediante accettazione del preventivo del 28.02.2020 e, dunque, il proprio diritto a non corrispondere alcunché in relazione alle prestazioni successivamente eseguite da e poste a fondamento della fattura azionata in sede monitoria, oggetto CP_2
del secondo preventivo trasmesso dall'opposta (del 16/3/2022), nonché il proprio diritto alla refusione dei danni patrimoniali patiti a causa dell'inadempimento di CP_2
Si è tempestivamente costituita contestando le avverse allegazioni ed eccezioni e CP_2
COr CO deducendo, a sua volta, che: - sottoscriveva in data 11/9/2020 l'offerta di . 2417/20 CO del 28/2/2020 integrata dalle “Condizioni Generali di Fornitura Servizi (doc. 4), accettandone incondizionatamente tutte le relative clausole;
- il 27/10/2020 - come previsto CO dall'art. 5 del D.M. 07/01/2005 - GPA presentava a istanza per l'esecuzione delle verifiche documentali e dei test ai fini dell'ottenimento del certificato di prova relativo ai propri estintori (cd. Modello IPE - Istanza Prove Estintori) (doc. 5), con la precisazione che, erroneamente controparte identifica la suddetta istanza con la domanda che sempre il produttore deve inoltrare al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 6 del D.M. 07/01/2005 per COr ottenere l'omologazione del prodotto;
- per l'esecuzione delle prove in data 9/12/2020 procedeva alla consegna di n. 47 campioni del prototipo in questione (doc. 6), di cui 6 CO destinati ad essere conservati come “campione testimone”; - provvedeva all'iscrizione della pratica nell'apposito elenco cronologico in data 16/12/2020; - le prove a fuoco in classe
A dei campioni e la verifica della conformità degli stessi alla norma UNI EN 3-7:2004 si svolgevano dal 16/12/2020 al 19/01/2021; - successivamente, come da prassi, seguivano i CO controlli documentali da parte di infatti, qualora i campioni dovessero risultare non conformi e dovessero essere necessarie delle modifiche agli stessi e/o a loro componenti, si porrebbe la necessità di aggiornare la documentazione;
- non vi è stato pertanto alcun ritardo CO né mancanza da parte di nella verifica della correttezza della documentazione trasmessa da GPA;
- a seguito delle suddette verifiche emergevano alcune carenze nella CO documentazione presentata da GPA, tempestivamente segnalate da con propria mail del
4 22/1/2021 (doc. 7): “Disegno e lunghezza del pescante – Disegno e lunghezza della manichetta, diametro di attacco della manichetta – Disegno di dettaglio del manometro –
Molte quote sul serbatoio, fra cui raggio di curvatura del fondello, diametro passaggio e CO attacco valvola”; - rilevava una non conformità al requisito richiesto al par. 11 della UNI
EN 3- 7:2004 in relazione al manometro montato sugli estintori consegnati, segnalata
CO anch'essa nella suddetta mail del 22/1/2021; - su richiesta di GPA del 25/1/2021, n pari data autorizzava il Produttore a procedere con la fornitura di nuovi manometri (doc. 8); - i COr CO manometri conformi alla citata normativa venivano consegnati da a solo il
CO COr 14/4/2021 (doc. 9); - a seguito di sollecito di (doc. 10), in data 23/4/2021
CO consegnava a – via portale - tutta la documentazione corretta, completa, compresi i disegni, debitamente timbrata e firmata;
- da questa data entrava in stesura il report definitivo che veniva emesso in data 3/6/2021 (doc. 11); - il giorno dopo 4/6/2021 il report veniva
CO trasmesso al Cliente (doc. 12) in formato digitale e a questo punto l'attività di doveva
CO considerarsi conclusa;
- a far data dalla notifica a GPA da parte di el proprio rapporto di prova (4/6/2021) era onere di controparte presentare specifica istanza, con tutta la necessaria documentazione, direttamente al Ministero dell'Interno per l'ottenimento dell'omologazione degli estintori in questione, giusta previsione di cui all'art. 6 del DM. 7.1.2005: “… a) il COr produttore inoltra al Ministero dell'Interno apposita domanda ....” (cfr. Doc. 3); - trasmetteva al Ministero dell'Interno la documentazione necessaria ad ottenere l'omologazione solo in data 18/10/2021 - come dichiarato da controparte in atti (v. Citazione COr CO in opposizione pag. 4); - in data 3/11/2021 il Ministero dell'Interno anticipava a e ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, i motivi ostativi all'emanazione dell'atto di omologazione dell'estintore modello “Madonie6” di GPA. In particolare, il Ministero contestava l'esecuzione delle prove a fuoco per “l'introduzione dall'alto di eptano durante
l'esecuzione della prova” e inoltre rilevava l'assenza dell'istanza di omologazione a firma del legale rappresentante di GPA e su carta intestata della stessa, oltre ad altre carenze CO documentali (doc. 13); - pertanto, in data 17/11/2021 rocedeva al relativo riscontro (doc.
14) esponendo le proprie giustificazioni in relazione a quanto avvenuto durante le prove di spegnimento in classe A eseguite dal Laboratorio, nonché trasmettendo ulteriore documentazione richiesta;
- per parte sua GPA presentava solo in data 24/11/2021 l'istanza
5 di omologazione omessa in precedenza (v. all. 6 alla Citazione in opposizione); - il Ministero, confermando le proprie riserve sull'esecuzione delle prove a fuoco, in data 13/1/2022 CO rigettava l'istanza di omologazione;
- in data 28/1/2022 procedeva a proprie spese a rinnovare le prove di spegnimento in classe A degli estintori in questione, prove che tuttavia davano esito negativo in quanto la polvere contenuta negli estintori della GPA non era stata in grado di spegnere il fuoco della pira e questo per ben due test consecutivi;
- a seguito del COr fallimento delle seconde prove, non contestate dal Cliente, per ottenere l'omologazione CO del proprio estintore in data 18/2/2022 richiedeva (doc. 15) a un preventivo per l'esecuzione del terzo ciclo di prove, precisando che – stante l'esaurimento dei campioni del primo lotto – ulteriori estintori sarebbero stati disponibili solo a seguito della fornitura di CO nuova polvere;
- quindi, per l'esecuzione delle ulteriori prove, in data 16/3/2022 inviava offerta n. 2585/22 a GPA, che l'accettava senza riserve in data 21/3/2022 (doc. 16); - le ulteriori prove venivano concluse con esito positivo in data 24/3/2022, cui seguiva in data
13/4/2022 l'emissione del Certificato di prova aggiornato e il Ministero rilasciava CO l'omologazione degli estintori “ il 30/5/2022; - In data 13/4/2022 Per_1
conformemente al contratto stipulato con GPA (v. Doc. 16), emetteva propria fattura n.
2281004230 per € 9.259,80 (doc. 17), la quale però rimaneva impagata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 cpc, all'udienza del 3.12.2024 a seguito della discussione orale delle parti.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguito si illustrano.
Con riguardo alla sussistenza del credito azionato dall'opposta in sede monitoria e avente ad oggetto il corrispettivo per le prove effettuate sugli estintori di GPA Estintori s.r.l. da
[...]
in forza del secondo preventivo allegato dall'opposta, deve osservarsi quanto segue. CP_2
CO È versata in atti sub doc. 15 e 16 della comparsa di costituzione e risposta di la documentazione comprovante sia l'espressa richiesta di invio del preventivo per effettuare le CO COr c.d. “terze” prove da parte di ui nuovi estintori da inviarsi ad opera di Estintori per
6 l'omologazione, sia la sottoscrizione da parte dell'opponente del preventivo trasmessole dall'opposta in risposta alla sua richiesta.
Ancora, si osserva che, dalle allegazioni della stessa opponente, risulta pacificamente ammessa l'avvenuta esecuzione, peraltro con esito positivo anche in relazione al rilascio dell'omologazione da parte del Ministero, delle prove e verifiche oggetto del secondo preventivo sottoscritto da in data 21.3.2022. CP_1
Ciò posto, a fronte dell'accettazione da parte di senza riserve né condizioni, CP_1
del secondo preventivo, nel quale è stato pattuito un compenso dell'importo complessivo di euro 7.590,00 oltre iva al 22%, per un totale di euro 9.259,80, per le nuove prove da eseguirsi ad opera di – preventivo sottoscritto in epoca certamente successiva al verificarsi CP_2
CO della prima e della seconda prova eseguite da sugli estintori dell'opponente e culminate con il diniego dell'omologazione da parte del Ministero di cui si duole l'opponente – ritiene chi giudica che non possano sussistere dubbi in ordine all'ininfluenza dei fatti occorsi e documentati da sub doc. 5, 6 e 7 dell'atto di citazione al fine di impedire, CP_1
CO modificare o estinguere la pretesa creditoria sorta successivamente in favore di azionata in questa sede.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e tesa ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito a cagione dell'allegato inesatto adempimento di alle obbligazioni oggetto del primo preventivo sottoscritto l'11/9/2020, è a dirsi che CP_2
l'estrema genericità delle allegazioni di parte opponente in ordine alla stima del danno allegato, in termini di lucro cessante per il mancato guadagno ottenibile dalla vendita degli estintori e del danno emergente per i costi dell'attività sostenuti invano, e l'esiguità della documentazione prodotta a supporto (cfr. doc. doc. 9 citazione contenente contratto di affitto e fatture utente pagate dall'opponente) non ne consentono l'accoglimento.
L'opponente non ha dedotto alcun elemento utile a consentire di verificare l'effettivo mancato guadagno, al netto dei costi d'impresa (non solo per affitto e utenze), che la stessa assume di aver perso in ragione della mancata vendita degli estintori non omologati.
Peraltro, in aggiunta alle sopraesposte carenze allegatorie e probatorie, non può non osservarsi che nessuna prova è stata offerta da parte opponente a sostegno della sussistenza
7 del nesso causale tra l'allegato inesatto adempimento di e la mancata vendita degli CP_2
estintori in quanto non omologati. CO Sul punto, invero, è a dirsi che per stessa ammissione di ha ripetuto una CP_1 seconda volta le prove, attenendosi alle prescrizioni del Ministero, sul primo lotto di estintori, con ciò, sostanzialmente eseguendo la prestazione dedotta in contratto.
Non vi sono elementi agli atti dai quali ricavare che l'esito negativo delle prove sia imputabile all'opposta e, più precisamente, a un vizio o a una difformità della prestazione resa;
l'opposta, del resto, ha recisamente contestato tale circostanza.
Da tutto quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da nei confronti di CP_1 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di COroparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4082/2023 pubblicato il 24/2/2023 e notificato via pec il 27.02.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da COroparte_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si COroparte_1 CP_2
liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 30.1.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
8