Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.