Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2024, proposto da
IN VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Ascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0087094 del 7 agosto 2024, notificato in data 22 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli Affari Generali e le Politiche del Personale – rigettava l’istanza di assegnazione temporanea, ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 228 del 7 novembre 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, ma residente in Sicilia, precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto, unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla compagna e da un figlio, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del 7.08.2024, meglio indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno, previo esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10- bis L. n. 241/90, rigettava l’istanza di assegnazione temporanea al Commissario ubicato nell’anzidetta località, presentata ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 26.01.2001 in data 23.01.2024.
1.1. Il provvedimento in contestazione risulta motivato per relationem al parere contrario espresso dal Questore di Reggio Calabria, incentrato sulle specifiche esigenze di servizio del Commissariato di assegnazione del richiedente, “ attesa la necessità di avere a disposizione ogni utile risorsa per la buona organizzazione dei servizi di competenza ”, tenuto conto, in particolare, della “ presenza del porto nella propria giurisdizione, snodo marittimo commerciale di fondamentale importanza, vista la posizione geografica tra l’istmo di Suez e il canale di Gibilterra …”, e del “ forte controllo che la criminalità organizzata calabrese esercita sulle attività economiche del porto che costituisce la principale porta d’ingresso per le armi e per le sostanze stupefacenti provenienti maggiormente dai paesi sudamericani e africani ”. Da ciò conseguendo la particolare attenzione “ riservata … ai piani operativi predisposti alla vigilanza ed al controllo del territorio, anche in sinergia con altre forze di polizia, al fine di rafforzare e consolidare la presenza dello Stato laddove la ‘ndrangheta… tende a radicarsi ”.
Sicché, anche in considerazione della circostanza che il posto eventualmente lasciato libero dal ricorrente non potrebbe, comunque, essere considerato “disponibile” ai fini di una nuova assunzione, la richiesta assegnazione di quest’ultimo ad altra sede, per il lungo periodo di tre anni, inciderebbe negativamente sul funzionamento delle attività di Istituto e, quindi, sugli interessi pubblici di rango costituzionale quali la sicurezza nazionale e il buon andamento dell’amministrazione (artt. 52 e 97 Cost.), ritenuti, nella fattispecie concreta (pretesa carenza di organico nel Commissariato di assegnazione e delicatezza del servizio di ordine pubblico ivi svolto) e previo bilanciamento delle contrapposte esigenze in gioco, prevalenti rispetto alle necessità genitoriali dell’interessato, pure aventi rango costituzionale (art. 30 Cost.).
A fondamento del diniego si valorizza, peraltro, l’avvenuta concessione al dipendente, al fine di agevolare le esigenze familiari prospettate, di “ un congruo periodo di assegnazione temporanea pari 116 giorni al Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di gotto (ME), ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 18 marzo 1999, n. 254, beneficio che avendo una durata di 60 giorni, eventualmente prorogabili, incide in modo meno significativo sulle esigenze funzionali dell’Ufficio rispetto ai 3 anni previsti dal citato art. 42-bi s”.
2. In punto di diritto il ricorso è affidato ad un’unica doglianza, articolata in relazione ai vizi di violazione di legge, con riferimento all’art. 42- bis d.lgs. n. 151/2001, e di eccesso di potere per illogicità e carenza della motivazione.
2.1. Il provvedimento impugnato non sarebbe congruamente motivato in relazione alle asserite carenze di organico – genericamente indicate, senza alcuna puntuale quantificazione numerica delle stesse –, considerata la specifica condizione lavorativa del ricorrente e delle mansioni concretamente dal medesimo disimpegnate nell’attuale sede di servizio; né farebbe riferimento a esigenze tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto, tenuto conto dei valori presidiati dalla disciplina normativa a tutela della genitorialità. Ed invero, per come chiarito nelle osservazioni al preavviso di rigetto, il Commissariato di Gioia Tauro garantirebbe un organico nella Sezione volanti di 4-5 operatori per sezione, dunque superiore al numero minimo richiesto per garantire il servizio (3), disponendo, inoltre, di un elevato numero di personale in tutti gli altri uffici e reparti. Al contrario, il reparto richiesto per l’aggregazione temporanea verserebbe in uno stato di carenza d’organico associata ad un’elevata età anagrafica del personale ivi operante.
L’Amministrazione non avrebbe, quindi, dimostrato la sussistenza di esigenze organizzative oggettivamente non comuni e connotate da un’evidente rilevanza sotto il profilo delle esigenze di servizio, di sicurezza e di tutela del buon funzionamento dell’Ufficio.
Il rigetto sarebbe, dunque, illegittimo in ragione della mancata esternazione di adeguate esigenze di servizio ostative all’accoglimento dell'istanza, tenuto conto che le mansioni svolte sarebbero del tutto generiche e fungibili, non avendo egli né ruoli di responsabilità, né specializzazioni, svolgendo, invece, compiti comuni che lo renderebbero agevolmente rimpiazzabile.
L’accoglimento dell'istanza non creerebbe, dunque, specifici disagi presso l’ufficio di appartenenza, salvo quelli che si riscontrano inevitabilmente in tutti i casi di mobilità del personale.
In definitiva, pure a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 31- bis , d.lgs. n. 95/2017 (come introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 172/2019), che ha reso meno rigorose le condizioni poste dall’art. 42- bis d.lgs. n. 151/2001 per il diniego delle domande di cui trattasi, l’Amministrazione non potrebbe limitarsi ad invocare ragioni afferenti in via esclusiva alla carenza d’organico, involgendo l’istituto in esame diritti di primaria rilevanza costituzionale, comprimibili solo a fronte di specifiche e documentate esigenze di servizio, di cui peraltro dev’essere offerta adeguata enunciazione in sede motivazionale, nel caso di specie del tutto mancante. Ed infatti le ragioni del diniego si esaurirebbero nel generico e suggestivo richiamo alla presenza nel territorio di competenza del Commissariato di Gioia Tauro del porto, soggetto ad un forte controllo della ‘ndrangheta in quanto costituente uno snodo marittimo fondamentale per il commercio delle sostanze stupefacenti e delle armi. Si tratterebbe, dunque, di esigenze di servizio ‘ordinarie’, dovute alla diminuzione dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, come tali non idonee a costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa.
2.2. La carenza motivazionale del provvedimento emergerebbe, inoltre, anche sotto un altro profilo, difettando del tutto l’enunciazione delle ragioni della sua ‘indispensabilità’, e cioè della insostituibilità nell’attuale posizione ricoperta.
2.3. L’Amministrazione non avrebbe, ancora, considerato che nella peculiare situazione geografica (richiedente l’attraversamento dello Stretto di Messina) non potrebbe considerarsi il mero dato ‘chilometrico’ relativo alla distanza tra la sede di servizio e quella di residenza, dovendo essere valutati gli effettivi tempi tecnici necessari, legati alle difficoltà logistiche che detto percorso esige e alle frequenti condizioni metereologiche avverse.
3. Il Ministero dell’Interno intimato si è costituito in resistenza con atto di stile depositato il 31 ottobre 2024.
4. Con ordinanza n. 228 del 7 novembre 2024, non appellata, il Collegio, previa valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora , in accoglimento dell’istanza cautelare, ha ordinato all’Amministrazione di disporre l’assegnazione temporanea del ricorrente, entro trenta giorni, presso il Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto o, comunque, presso un reparto rientrante nella circoscrizione della provincia di Messina.
5. Per come documentato in atti, in ottemperanza alla summenzionata ordinanza cautelare, il ricorrente è stato assegnato presso la Sezione Polizia Stradale di Messina, con riserva di “ rivedere la posizione amministrativa all’esito dell’udienza di merito ”.
6. Quindi, in assenza di ulteriori difese, la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
7. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, in adesione alle censure relative al deficit istruttorio e motivazionale inficiante il decreto in epigrafe ed in continuità con l’indirizzo espresso, sul tema, dalla Sezione, a cui si formula espresso rinvio, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (cfr., da ultimo, sent. n. 302 del 28.04.2025 e sent. nn. 288 e 289 del 18.04.2025).
« Si ripropone, infatti, all'attenzione del Collegio la questione dell'interpretazione dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, alla luce della novità normativa rappresentata dall'art. 45 comma 31 bis del D.lgs. 95/2017, come modificato dall'art. 40, comma 1, lett. q), D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, in forza del quale - con riguardo agli appartenenti alle Forze di polizia - il diniego di assegnazione è consentito per “motivate esigenze organiche o di servizio”, in deroga alla previsione generale dell'art. 42 bis, che ammette il diniego solo in presenza di “casi o esigenze eccezionali”.
Già la giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore della novella si era orientata nel senso che l’interpretazione dell’art. 42 bis, co. 1, del D.lgs. n. 151/2001 deve essere effettuata “tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile”, consentendo “alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'istante e con l'insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall'ordinamento” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961).
Non si richiede, pertanto, ai fini del rigetto, che sia dimostrata la sussistenza di casi o esigenze eccezionali o la indispensabilità e/o insostituibilità del dipendente nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza o, ancora, l’assegnazione del medesimo ad una posizione di particolare responsabilità o importanza.
Occorre, tuttavia, pur sempre dare atto di quelle motivate esigenze organiche e di servizio che risultino non compatibili con il richiesto trasferimento temporaneo e che non possono riferirsi a generiche scoperture di organico, bensì a qualificati, ancorché contingenti, scompensi strutturali ed organizzativi tali da rendere più difficoltoso il disimpegno delle attività dell’ufficio.
Esigenze delle quali un condivisibile orientamento giurisprudenziale (formatosi in epoca precedente alle modifiche introdotte nel 2019 o, comunque, in relazione a fattispecie alle quali la novella non era applicabile ratione temporis) ha efficacemente delineato i contorni nei termini sopra accennati (cfr. ancora, Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2021 n. 137 e, di recente, Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022 n. 8527).
Si deve, inoltre, puntualizzare che i principi stabiliti dal richiamato orientamento giurisprudenziale non possono ritenersi superati dalla entrata in vigore dell'art. 45, comma 31 bis D.lgs. n. 95/2017, posto che è già in essi insita la peculiarità e la specificità delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile di cui la più volte richiamata novella legislativa ha tenuto conto nell'ancorare il possibile rigetto dell'istanza di cui all'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 a motivate esigenze organiche e di servizio, pur prive del carattere dell'eccezionalità (v. Cons. Stato, sez. IV, n. 961/2020 cit.) » (così TAR Reggio Calabria, sez. I, 27 dicembre 2023, n. 923).
8. Tanto premesso, ritiene il Collegio, confermando la valutazione sommaria già espressa in sede cautelare, che le disposizioni normative sopra richiamate presuppongano, in ogni caso, un potere valutativo discrezionale al cui esercizio, caso per caso, corrisponde un onere motivazionale “ non più ancorato all’eccezionalità delle situazioni e delle esigenze di funzionalità dell’istituzione di appartenenza, ma supportato da comprovate ragioni di organico o di servizio ” (v. Cons. Stato, sez. I, 14 gennaio 2022, n. 80), avendo però sempre riguardo all’interesse del minore all’unità ed alla vicinanza dell’intero nucleo familiare.
9. Nel caso di specie, quest’obbligo istruttorio e, conseguentemente, motivazionale non è stato adeguatamente assolto, stante l’insufficienza del richiamo al “ forte controllo che la criminalità organizzata calabrese esercita sulle attività economiche del porto che costituisce la principale porta d’ingresso per le armi e per le sostanze stupefacenti provenienti maggiormente dai paesi sudamericani e africani ” e ai “ piani operativi predisposti alla vigilanza ed al controllo del territorio ”, trattandosi di esigenze comuni a molte aree territoriali e non essendo stata documentata la gravità della carenza di organico e la sua non ripianabilità.
Per altro verso, oltre a non avere fornito nel diniego impugnato alcuna indicazione quanto alla situazione di organico della sede richiesta, l’Amministrazione resistente non ha neppure contestato la situazione comparativa delle due sedi rappresentata dal ricorrente in sede procedimentale, trovandosi quella richiesta in uno stato di carenza organica associata ad un’elevata età anagrafica del personale ivi operante, laddove, invece, nel Commissariato di attuale assegnazione sarebbe presente nel reparto volanti un organico superiore al numero minimo richiesto per l’assicurazione del servizio, disponendo inoltre di un elevato numero di personale in tutti gli altri uffici e reparti.
10. Rileva, inoltre, nell’economia del giudizio la distanza chilometrica intercorrente tra la sede di servizio e il luogo di residenza del nucleo familiare del ricorrente, da valutarsi anche alla luce delle particolari condizioni logistiche del tragitto, avuto riguardo alla tenera età del figlio nonché alla documentata situazione di difficoltà nell’assistenza familiare in cui versa l’altro genitore, impegnata quale infermiera professionale per l’assistenza domiciliare in una isolata località in provincia di Messina, distante circa un’ora dalla residenza del nucleo familiare e circa 4 ore dalla sede di servizio del ricorrente.
Non deve, infatti, dimenticarsi che le esigenze del minore trovano un’esplicita tutela non solo a livello costituzionale (si veda, ad esempio, l’art. 31 della Costituzione), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), all’art. 24, oltre alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27.05.1991, n. 176), all’art. 3.
Tanto in sintonia con quanto sottolineato sul punto dalla recente giurisprudenza, secondo cui la novella “ non spinge il favor per le esigenze di servizio dell’Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale si richiami alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo ” (v. Cons. Stato n. 8527/2022 cit.).
11. Accertata la violazione della normativa regolatrice del caso concreto, sia in ordine ai presupposti del diniego del trasferimento che in ordine alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del decreto indicato in epigrafe, adottato dalla Direzione Generale degli Affari Generali e le Politiche del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di assegnare il ricorrente presso presso il Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto o, comunque, ad una sede rientrante nella circoscrizione della provincia di Messina sino alla scadenza del termine (tre anni) previsto dalla legge, quale misura idonea a tutelare specificamente la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (art. 34, comma 1, lett. c , c.p.a.).
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato ed ordinando all’Amministrazione resistente di provvedere definitivamente in merito all’assegnazione temporanea del ricorrente, ai sensi dell’art. 42- bis d.lgs. n. 151/2001, presso il Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto o, comunque, ad una sede rientrante nella circoscrizione della provincia di Messina entro il termine di giorni venti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell'avvocato Girolamo Ascone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO