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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1425/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Chiaromanni Stefano Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avvocato Favaron Carla Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Persona_1
collaborare reciprocamente negli adempimenti relativi al minore stesso;
2) La collocazione prevalente del minore sarà stabilita presso la madre;
3) Disporre, in ordine al diritto di visita, che il sig. possa vedere e tenere con sé Controparte_1
tenuto conto degli impegni, scolastici e non, del minore, nonché di quelli lavorativi propri e Per_1
della sig.ra , secondo il seguente schema: - trascorrerà, alternativamente, un Parte_1 Per_1
week end con il padre ed uno con la madre, dapprima dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore
19.00; da settembre 2025 vi sarà l'estensione dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 pagina 1 di 6 quando la scuola sarà chiusa) alla domenica sino alle ore 19:00, quando sarà riaccompagnato presso la madre;
- trascorrerà le vacanze scolastiche invernali con il padre e con la madre in egual Per_1 misura, a partire dall'anno 2025 quando trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso tenuto conto del calendario scolastico;
- trascorrerà le vacanze pasquali e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro Per_1
genitore, tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
- durante le vacanze estive, Per_1
trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
- trascorrerà i ponti scolastici, ad anni alterni, con l'uno Per_1
o l'altro genitore;
- trascorrerà il proprio compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni Per_1 alterni, presso l'uno o l'altro genitore;
- trascorrerà il compleanno della madre e la festa Per_1
della mamma presso la sig.ra ed il compleanno del padre e la festa del papà presso il Parte_1
sig. . I ricorrenti precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere Controparte_1
variato previo loro accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del minore e dei suoi impegni, scolastici e non. I genitori si impegnano sin da ora a cooperare secondo buon senso. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso di presso di loro, mentre le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo del minore. I genitori si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione dello stesso competono congiuntamente ed esclusivamente ai sigg.ri e . Parte_1 Controparte_1
4) Disporre, in ordine al mantenimento del figlio, che il sig. versi entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
5) L'assegno unico e universale e/o eventuali ulteriori e futuri assegni familiari o agevolazioni o prestazioni sociali saranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
6) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con dal mese di novembre 2021 al mese di dicembre 2023, che da tale Controparte_1
relazione è nato in data [...] e che aveva lasciato la casa familiare, Per_1 Controparte_1
chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva formulando a sua volta richieste in ordine all'affidamento, alla Controparte_1
collocazione e al mantenimento del figlio Per_1
All'udienza ex art.473 bis.21c.p.c. del 5.2.2025 il Giudice delegato sentiva le parti, le quali raggiungevano un accordo sulle seguenti condizioni relative al figlio minore: “1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare Persona_1
reciprocamente negli adempimenti relativi al minore stesso;
2) La collocazione prevalente del minore sarà stabilita presso la madre;
3) Disporre, in ordine al diritto di visita, che il sig. possa CP_1
vedere e tenere con sé tenuto conto degli impegni scolastici e non del minore, nonché di quelli Per_1
lavorativi propri e della sig.ra , secondo il seguente schema: - trascorrerà, Pt_1 Per_2
alternativamente, un week end con il padre ed uno con la madre, dapprima dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 19.00. da settembre 2025 vi sarà l'estensione dal venerdì dall'uscita da scuola
(o dalle ore 15:00 quando la scuola sarà chiusa) alla domenica sino alle ore 19:00, quando sarà riaccompagnato presso la madre;
- trascorrerà le vacanze scolastiche invernali, con il padre e Per_1 con la madre, in egual misura, a partire dall'anno 2025 quando trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso tenuto conto del calendario scolastico;
- trascorrerà le vacanze pasquali e il Lunedì dell'Angelo, ad anni Per_1 alterni, con l'uno o l'altro genitore, tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
- durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e 15 Per_1
giorni di vacanza, anche non consecutivi con la madre. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
- trascorrerà i ponti scolastici, Per_1 ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- trascorrerà il proprio compleanno ed i relativi Per_1 festeggiamenti, ad anni alterni, presso l'uno o l'altro genitore;
- trascorrerà il compleanno Per_1
della madre e la festa della mamma presso la sig.ra ed il compleanno del padre e la festa del Pt_1
papà presso il sig. . I ricorrenti precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere CP_1
variato previo loro accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del minore e dei suoi impegni,
pagina 3 di 6 scolastici e non. I genitori si impegnano sin da ora a cooperare secondo buon senso. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso di presso di loro, mentre le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo del minore. I genitori si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione dello stesso competono congiuntamente ed esclusivamente ai sigg.ri e ”. Pt_1 CP_1
Permanendo contrasti in punto mantenimento, il Giudice delegato, tenendo conto da un lato dei maggiori oneri di accudimento in capo alla madre convivente, che percepisce redditi inferiori rispetto a quelli del padre e, dall'altro lato, della necessità di reperimento da parte del sig. di CP_1 un'abitazione in locazione idonea anche ad accogliere il figlio minore, sostenendo le relative spese, formulava la seguente proposta conciliativa sul contributo economico a carico del padre: “- il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili annualmente Controparte_1
rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova;
- l'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra
”; parte ricorrente aderiva alla proposta, mentre parte resistente chiedeva un rinvio per Parte_1
poterla valutare.
Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 12.3.2025, precisavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
********
Preliminarmente, attesa la presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Moldavia), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della pagina 4 di 6 famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia è nato in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle pagina 5 di 6 obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto premesso e nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss.
c.c.; pertanto, ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale prende atto degli stessi.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore riportati in epigrafe;
Per_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1425/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Chiaromanni Stefano Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avvocato Favaron Carla Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Persona_1
collaborare reciprocamente negli adempimenti relativi al minore stesso;
2) La collocazione prevalente del minore sarà stabilita presso la madre;
3) Disporre, in ordine al diritto di visita, che il sig. possa vedere e tenere con sé Controparte_1
tenuto conto degli impegni, scolastici e non, del minore, nonché di quelli lavorativi propri e Per_1
della sig.ra , secondo il seguente schema: - trascorrerà, alternativamente, un Parte_1 Per_1
week end con il padre ed uno con la madre, dapprima dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore
19.00; da settembre 2025 vi sarà l'estensione dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 pagina 1 di 6 quando la scuola sarà chiusa) alla domenica sino alle ore 19:00, quando sarà riaccompagnato presso la madre;
- trascorrerà le vacanze scolastiche invernali con il padre e con la madre in egual Per_1 misura, a partire dall'anno 2025 quando trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso tenuto conto del calendario scolastico;
- trascorrerà le vacanze pasquali e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro Per_1
genitore, tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
- durante le vacanze estive, Per_1
trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
- trascorrerà i ponti scolastici, ad anni alterni, con l'uno Per_1
o l'altro genitore;
- trascorrerà il proprio compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni Per_1 alterni, presso l'uno o l'altro genitore;
- trascorrerà il compleanno della madre e la festa Per_1
della mamma presso la sig.ra ed il compleanno del padre e la festa del papà presso il Parte_1
sig. . I ricorrenti precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere Controparte_1
variato previo loro accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del minore e dei suoi impegni, scolastici e non. I genitori si impegnano sin da ora a cooperare secondo buon senso. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso di presso di loro, mentre le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo del minore. I genitori si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione dello stesso competono congiuntamente ed esclusivamente ai sigg.ri e . Parte_1 Controparte_1
4) Disporre, in ordine al mantenimento del figlio, che il sig. versi entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
5) L'assegno unico e universale e/o eventuali ulteriori e futuri assegni familiari o agevolazioni o prestazioni sociali saranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
6) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con dal mese di novembre 2021 al mese di dicembre 2023, che da tale Controparte_1
relazione è nato in data [...] e che aveva lasciato la casa familiare, Per_1 Controparte_1
chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva formulando a sua volta richieste in ordine all'affidamento, alla Controparte_1
collocazione e al mantenimento del figlio Per_1
All'udienza ex art.473 bis.21c.p.c. del 5.2.2025 il Giudice delegato sentiva le parti, le quali raggiungevano un accordo sulle seguenti condizioni relative al figlio minore: “1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare Persona_1
reciprocamente negli adempimenti relativi al minore stesso;
2) La collocazione prevalente del minore sarà stabilita presso la madre;
3) Disporre, in ordine al diritto di visita, che il sig. possa CP_1
vedere e tenere con sé tenuto conto degli impegni scolastici e non del minore, nonché di quelli Per_1
lavorativi propri e della sig.ra , secondo il seguente schema: - trascorrerà, Pt_1 Per_2
alternativamente, un week end con il padre ed uno con la madre, dapprima dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 19.00. da settembre 2025 vi sarà l'estensione dal venerdì dall'uscita da scuola
(o dalle ore 15:00 quando la scuola sarà chiusa) alla domenica sino alle ore 19:00, quando sarà riaccompagnato presso la madre;
- trascorrerà le vacanze scolastiche invernali, con il padre e Per_1 con la madre, in egual misura, a partire dall'anno 2025 quando trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso tenuto conto del calendario scolastico;
- trascorrerà le vacanze pasquali e il Lunedì dell'Angelo, ad anni Per_1 alterni, con l'uno o l'altro genitore, tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
- durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e 15 Per_1
giorni di vacanza, anche non consecutivi con la madre. Il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
- trascorrerà i ponti scolastici, Per_1 ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- trascorrerà il proprio compleanno ed i relativi Per_1 festeggiamenti, ad anni alterni, presso l'uno o l'altro genitore;
- trascorrerà il compleanno Per_1
della madre e la festa della mamma presso la sig.ra ed il compleanno del padre e la festa del Pt_1
papà presso il sig. . I ricorrenti precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere CP_1
variato previo loro accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del minore e dei suoi impegni,
pagina 3 di 6 scolastici e non. I genitori si impegnano sin da ora a cooperare secondo buon senso. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso di presso di loro, mentre le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo del minore. I genitori si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione dello stesso competono congiuntamente ed esclusivamente ai sigg.ri e ”. Pt_1 CP_1
Permanendo contrasti in punto mantenimento, il Giudice delegato, tenendo conto da un lato dei maggiori oneri di accudimento in capo alla madre convivente, che percepisce redditi inferiori rispetto a quelli del padre e, dall'altro lato, della necessità di reperimento da parte del sig. di CP_1 un'abitazione in locazione idonea anche ad accogliere il figlio minore, sostenendo le relative spese, formulava la seguente proposta conciliativa sul contributo economico a carico del padre: “- il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili annualmente Controparte_1
rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova;
- l'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra
”; parte ricorrente aderiva alla proposta, mentre parte resistente chiedeva un rinvio per Parte_1
poterla valutare.
Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 12.3.2025, precisavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
********
Preliminarmente, attesa la presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Moldavia), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della pagina 4 di 6 famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia è nato in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle pagina 5 di 6 obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto premesso e nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss.
c.c.; pertanto, ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale prende atto degli stessi.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore riportati in epigrafe;
Per_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6