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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/10/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 3092/2024 R.G. promossa da , in proprio e n.q. di lrpt Parte_1 della società “Il feudo società cooperativa agricola”, (rappr. e dif. dall'Avv. L. LA) contro
(rappr. e dif. dagli Avv.ti M. Galeano e A. Del Gatto) avente ad oggetto: opposizione a CP_1 ordinanza ingiunzione;
osserva che in proprio e nella qualità di legale rappresentante e responsabile della società “Il Parte_1 feudo società cooperativa agricola”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione meglio descritta in ricorso rilevando di aver rivestito la qualifica di membro del consiglio d'amministrazione, legale rappresentante e socia della società sino al 24.11.2014;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica e CP_1 di aver annullato l'ordinanza d'ingiunzione opposta e archiviato il procedimento sanzionatorio in quanto la ricorrente non rivestendo la carica di rappresentante legale nell'anno 2020, non poteva rendersi responsabile del predetto illecito, chiedendo dunque dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che l'opponente si è associata alla declaratoria invocata dall' , insistendo tuttavia per la CP_2 refusione delle spese di lite;
che è dunque pacifico che l'importo ingiunto non è dovuto dalla parte ricorrente;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del ricorso (senza la fase CP_1 decisionale non svoltasi);
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.400,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, distratte in favore dell'Avv.
L. LA.
Ragusa, 08.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano