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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Dr.
Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del
25.3.2025; sentite le conclusioni delle parti, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 39337 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Di Genio come Parte_1
da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Difensore in Roma, Via delle Acacie n. 15/a
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: ratei assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971
CONCLUSIONI: per il solo ricorrente, come da ricorso, da intendere qui, relativamente ad esse, integralmente riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver promosso procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del
Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971. Con decreto di omologa del
7.4.2023 reso nell'ambito del procedimento n. 20564/2022 il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.9.2021. Detto decreto di omologa era stato notificato all in data 20.4.2023 (cfr. allegato al ricorso). Il CP_1
26.4.2023 era poi stato notificato all' a mezzo patronato anche il mod. CP_1 CP_2
AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (cfr. allegato al ricorso). Il ricorrente si duole perché, nonostante siano decorsi ben più di 120 giorni da dette notifiche, la prestazione non è ancora stata erogata almeno sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento (29.10.2024). Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'assegno di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.9.2021, la condanna dell' a liquidare nei suoi CP_1
confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l' , del quale viene pertanto dichiarata la contumacia. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza emessa all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza svolta alla presenza del difensore del ricorrente che si è riportato alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L.
118/1971.
Con decreto del 7.4.2023, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.9.2021 (v. allegato al ricorso). Il predetto decreto è stato notificato all il 20.4.2023 e il 26.4.2023 era trasmesso CP_1
all'Istituto previdenziale anche il modello AP70, contenente l'autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti socio-economici per fruire della provvidenza in oggetto (v. allegato al ricorso). L' è stato quindi messo in condizione di CP_1
verificare la sussistenza dei predetti requisiti, in capo alla ricorrente. Del pari, l' CP_1
è stato informato in ordine alle coordinate bancarie per l'accredito delle somme, specificate nel corpo del modello AP70.
Tanto chiarito, è evidente quindi che sin dalla notifica del decreto di omologa, l' CP_1
è stato messo in condizione di liquidare alla ricorrente l'assegno di invalidità civile.
Al riguardo è bene precisare che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere anche inviato diffida all' a CP_1
mezzo del suo legale con PEC del 24.10.2024, prima quindi del deposito del ricorso introduttivo di questo procedimento. Il perdurante mancato pagamento è quindi del tutto ingiustificato. L' restando contumace, non ha dunque in alcun modo contestato la sussistenza CP_1
del requisito economico in capo al ricorrente. D'altra parte, il ricorrente ha anche documentato l'invio all' da parte del ricorrente del Mod. AP/70, contenente la CP_1
necessaria autocertificazione.
Dichiarato quindi il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità ex art. 13 L.
118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.9.2021, deve condannarsi l' a liquidarle la predetta prestazione, nonché i ratei maturati e non CP_1
riscossi, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità ex art. 13 L.
118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.9.2021,
2. Per l'effetto condanna l a liquidargli la predetta prestazione, nonché i CP_1
ratei maturati e non riscossi, oltre interessi;
3. Condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, spese che liquida in euro
1.680,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato