Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 5 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani è comparso l'avv. Mara Montaruli in sostituzione dell'avv. Mariannina Maiolo per parte attrice. Nessuno è comparso per la parte convenuta contumace.
L'Avv. Montaruli, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mariannina Maiolo sito Roma via Licinio Stolone n. 119, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in Parte_1 giudizio il deducendo: -che, in data 8.03.2017, a bordo Controparte_1 del propr ajesty targato DM 68169, era su via della
-che sul del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale del , la quale aveva CP_1 CP_1 redatto il verbale del sinistro, dando atto della presenza dell'insidia stradale e dei danni riportato dall'attore; -che in particolare i Vigili avevano rilevato la presenza di una “buca sull'asfalto di circa 1,60 x 0,60 profonda 15 cm situata a margine destro di Via Passo Buole all'altezza con Via Ampezzan”, precisando come la stessa, in quel momento, era “completamente ricoperta di acqua per cui non era possibile determinare a vista la profondità”. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità e la condanna del convenuto in quanto custode dei luoghi ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c., così rassegnando le proprie conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Sig. l'8 marzo Parte_1
2017, come meglio esposto in narrativa, è riconducibi lità ex art. 2051 c.c. del in quanto responsabile della custodia sulla Controparte_1 strada in que condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, quantificabili in complessivi € (1.868,48 + 266,39 + 12.259,80 + 262,00 =) 14.918,67, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga riscontrata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto, accertare e dichiarare comunque la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo allo stesso in quanto Ente proprietario e gestore della strada in questione e, per l'effetto, condannare il al risarcimento dei CP_2 danni non patrimoniali subiti dall'atto in complessivi in € (1.868,48 + 266,39 + 12.259,80 + 262,00 =) 14.918,67, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
2.Nessuno si costituiva in giudizio per il rimanendo Controparte_1 contumace.
3.La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode dei luoghi della convenuta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del manto stradale. Sotto tale profilo vi è stata adeguata prova da parte dell'attrice. Dalla relazione della Polizia municipale di , intervenuta 40 minuti CP_1 dopo il sinistro, si legge che “Sul posto trovavamo ad attenderci il sig. Parte_1
(…) il quale riferiva che il motociclo da lui condotto e di cui
[...] ario, yahama tg DM68169 alle ore 18,40 circa, nel transitare Per_1 sulla suddetta via fin na buca presente sull'asfalto cadendo in terra, danneggiando il proprio mezzo e parte del vestiario che indossava”; la relazione precisa chiaramente “notavamo subito la presenza di una buca sull'asfalto di circa 1,60 x 0,60 mt profonda 15 cm situata al margine destro di via Passo Buole all'altezza dell'intersezione con via Ampezzan. La stessa era al momento completamente ricoperta di acqua per cui non era possibile determinarne a vista la profondità”. La documentazione fotografica allegata alla relazione riporta in effetti una buca ricolma di acqua per la quale non vi è modo per l'utente di apprezzarne la profondità e, quindi, effettiva pericolosità, tenuto anche conto che l'incidente è avvenuto senza il favore della luce solare, quindi in un contesto di maggiore difficoltà di avvistamento dell'alterazione stradale. La prova testimoniale ha confermato, infine, del tutto la dinamica dell'incidente ed il ruolo determinante della buca ricolma di acqua. Ne discende, dunque, la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
, con il concorso della vittima ex art. 1227 c.c. che per la Controparte_1
determinato nella misura del 50%. Infatti, pur essendo la profondità e rischiosità della buca non pienamente avvistabile, per la presenza di acqua e per l'assenza di luce solare, non può sottacersi che la presenza di un ristagno di acqua all'interno di una buca stradale poteva e doveva essere evitato dall'utente della strada per evitare qualsiasi ipotesi e forma di pericolo celato al di sotto della superficie di acqua.
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nott a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni Parte_1
“Trauma distorsivo-contusivo anca sx con versamento della borsa gran trocantere e trauma contusivo gomito sx con versamento intrarticolare condilo esterno” con esiti permanenti “di trauma distorsivo-contusivo a carico dell' anca sx e del gomito sx e consistenti in algie e limitazione funzionale”) all'epoca dei fatti di 51 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 2 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 2.776,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITP al 75% 20 giorni pari ad euro 1.725,00 e a titolo di ITP al 50% 15 giorni pari ad euro 862,50 per un totale di euro 2.587,50. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 262,00. Vanno aggiunti poi i danni materiali documentati e compatibili con il sinistro e la caduta come attestati anche dalla relazione della Polizia Municipale intervenuta in seguito all'incidente, pari ad euro 1.868,48 per i danni alla moto ed euro 266,39 per i danni al vestiario.
8.In conclusione, va condannato il a risarcire in favore di Controparte_1
Parte_1 trimoniale pari ad euro 2.681,75 (ossia euro 5.363,50 ridotto del 50% per il concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 131,00 (ossia euro 262,00 ridotto del 50% per il concorso di colpa) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale alla moto e al vestiario pari ad euro 1.067,43 (ossia euro 2.134,87 ridotto del 50% per il concorso di colpa) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
10.Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e il concorso di colpa dell'attore, per Controparte_1 zione, nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA il al risarcimento in favore di Controparte_1 Pt_1
1) oniale pari ad euro 2.68
[...] ne ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 131,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
3) del danno patrimoniale alla moto e al vestiario pari ad euro 1.067,43 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 del te giudizio da liquidarsi ne
[...] complessiva di euro 2.816,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 2.552,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mariannina Maiolo dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani