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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15570 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24213 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 11.07.2025; tra
; Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gamberale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Villa Ada n. 57, giusta procura in calce al presente atto;
CP_1
e
(già Controparte_2 Controparte_3
-convenuto contumace-
Oggetto: Mutuo
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'11.7.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere respinta.
Non è risultata provata l'obbligazione restitutoria in capo al convenuto.
Infatti, se può ritenersi provata la traditio della somma asseritamente mutuata, è totalmente rimasta sfornita di prova l'assunzione in capo alla convenuta della obbligazione restitutoria.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 8386 del 2009;
Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 9209 del 2001;
Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010);
E tanto perché l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per se', a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez.
3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3,
Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).
Ebbene nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Giova precisare che la contumacia del convenuto non esonera l'attore dall'onere della prova sopra descritto.
Dunque, dall'analisi dei documenti allegati si ritiene che la corrispondenza allegata in atti non sia idonea a provare la sussistenza di un'obbligazione restitutoria in capo all'accipiens che anzi nella lettera raccomandata del 27.09.2021 non fa riferimento ad alcun un onere restitutorio, ma in maniera più generica a dei “rapporti mensili interrottisi”, elemento, questo, non sufficientemente grave e concordante da lasciar dedurre l'esistenza dell'obbligazione.
Sul punto, quindi, difetta la prova e per conseguenza la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese processuali non vanno liquidate stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge la domanda di parte attrice;
- Nulla sulle spese considerata la contumacia della parte convenuta.
- Così deciso in Roma, 07.11.2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24213 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 11.07.2025; tra
; Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gamberale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Villa Ada n. 57, giusta procura in calce al presente atto;
CP_1
e
(già Controparte_2 Controparte_3
-convenuto contumace-
Oggetto: Mutuo
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'11.7.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere respinta.
Non è risultata provata l'obbligazione restitutoria in capo al convenuto.
Infatti, se può ritenersi provata la traditio della somma asseritamente mutuata, è totalmente rimasta sfornita di prova l'assunzione in capo alla convenuta della obbligazione restitutoria.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 8386 del 2009;
Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 9209 del 2001;
Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010);
E tanto perché l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per se', a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez.
3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3,
Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).
Ebbene nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Giova precisare che la contumacia del convenuto non esonera l'attore dall'onere della prova sopra descritto.
Dunque, dall'analisi dei documenti allegati si ritiene che la corrispondenza allegata in atti non sia idonea a provare la sussistenza di un'obbligazione restitutoria in capo all'accipiens che anzi nella lettera raccomandata del 27.09.2021 non fa riferimento ad alcun un onere restitutorio, ma in maniera più generica a dei “rapporti mensili interrottisi”, elemento, questo, non sufficientemente grave e concordante da lasciar dedurre l'esistenza dell'obbligazione.
Sul punto, quindi, difetta la prova e per conseguenza la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese processuali non vanno liquidate stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge la domanda di parte attrice;
- Nulla sulle spese considerata la contumacia della parte convenuta.
- Così deciso in Roma, 07.11.2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari