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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2524 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(P. IVA;
C.F. ), in giudizio Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 con gli avv.ti Andrea Pastorelli e Marta Ginestroni
-attrice in opposizione- contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Valterio Di Sabatino
-convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: i) In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Siena, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
ii) In via principale: rigettare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo R.G. 886/2019, N. 746/2019 del 04/06/2019 emesso dal Tribunale di Teramo nella persona della Dott.ssa Imbesi, e notificato alla in data 09/06/2019, in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
iii) In subordine: accertare e riconoscere gli inadempimenti della e le violazioni di legge effettuate, di cui in narrativa, per un importo Controparte_1 pari ad € 2.659,60 (relativo al portone bozzato) – o quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia – e, conseguentemente, effettuare una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che investano il rapporto sul piano causale e di proporzionalità per un eventuale compensazione tra le parti e/o condannare la alla sostituzione della porta con Controparte_1
l'anta bozzata. iv) In ulteriore subordine: Dichiarare come non dovuti, in quanto azionato in violazione
1 della buona fede contrattuale, gli oneri nascenti dal decreto ingiuntivo opposto in ordine agli interessi moratori
e alle spese sostenute (sia gli esborsi che le spese legali). v) in via riconvenzionale: Riconoscere alla
[...] una somma a titolo di risarcimento danni pari ad € 8.000,00 – o quella maggiore o minor somma Pt_1 che verrà ritenuta di giustizia – di cui € 2.500,00 per mancato incasso del cliente finale derivante dai disagi subiti ed € 3.000,00 per danno di immagine e violazione della controparte alla buona fede contrattuale, nonché € 2.500,00 a titolo di responsabilità della ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., CP_1
Con vittoria di spese, competenza, rimborso generale 15%, Iva e Cap come per legge”;
- PER LA CONVENUTA: “- in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di parte attrice- opponente dalla garanzia per vizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 I° comma c.c.; - nel merito, rigettare l'opposizione proposta in ogni sua parte, ivi compresa la domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia e/o validità del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze di lite relative al presente giudizio e con la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 746/2019 (R.G. n. 886/2019 di questo Tribunale) ritualmente notificato (di seguito ) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio (di seguito “ ), al fine dell'accoglimento delle Controparte_1 CP_1 conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che le forniture per cui è causa si sarebbero perfezionate con la conoscenza dell'accettazione di avvenuta presso con conseguente CP_1 Parte_1 radicamento della competenza presso il circondario senese;
- che le forniture sottese alle fatture azionate in via monitoria erano state caratterizzate da inadempienze qualitative e nelle modalità di consegna, tali da giustificare l'eccezione di inadempimento da parte dell'attrice;
- che, in particolare, con riferimento alla fornitura relativa al Cantiere c.d. , avente ad Per_1 oggetto la produzione e l'istallazione di un portone modello “Derby 5000” a 5 ante, la stessa sarebbe stata effettuata oltre il termine essenziale (prima settimana di dicembre 2018), avendo provveduto alla consegna il 21/12/2018 e al montaggio il CP_1
24/12/2018; che, peraltro, per errore aveva recapitato la fattura relativa al CP_1 portone al cliente finale, così disvelando l'incasso di che, pertanto, ciò aveva Parte_1 leso la credibilità e l'immagine di tanto da non consentirle di ottenere il Parte_1 pagamento integrale da parte del cliente finale;
2 - che, con riferimento al cantiere c.d. e aveva provveduto in Per_2 Per_3 CP_1 ritardo alla consegna del portone (il giorno 11/01/2019, anziché entro il 31/12/2018), il quale peraltro aveva presentato dei danni su una delle ante;
che, pertanto, anche in questo caso a fronte di tali inadempienze, ne erano derivati discredito commerciale per
[...]
e l'impossibilità di ottenere l'integrale pagamento da parte del cliente finale;
Pt_1
- che aveva poi provveduto a inviare a due missive a mezzo pec con le quali CP_1 aveva riscontrato le inadempienze e i vizi nelle forniture, rimaste senza alcun esito;
- che la condotta dell'opposta aveva integrato una palese violazione della buona fede contrattuale.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le conclusioni riportate CP_1 in epigrafe, a supporto delle quali ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, tenuto conto che nel contratto stipulato tra le parti era stata pattuita la competenza esclusiva e inderogabile del foro teramano;
- in via preliminare, la decadenza dell'attrice dalla garanzia dei vizi ex art. 1495, comma 1,
c.c., per aver omesso di denunziare gli asseriti vizi della fornitura nel termine di giorni 8;
- che sulla base delle condizioni generali di contratto era da escludersi che il ritardo nella consegna potesse assurgere a inadempimento, tenuto conto che ivi era stato pattuito che il termine convenuto per la consegna doveva considerarsi indicativo e mai essenziale;
- che, peraltro, non poteva predicarsi alcun ritardo, tenuto conto che la data di consegna delle forniture era stata individuata sulla scorta delle esigenze organizzative dell'opponente;
- che il portone del cantiere non aveva presentato alcun vizio, come Parte_2 attestato dall'apposizione di firma e timbro dell'opponente sulle fatture e sul documento di trasporto, riportante la dicitura “al momento del ritiro la merce non presenta alcun difetto”;
- che alcuna violazione della buona fede poteva essere imputata all'opposta;
- che la domanda riconvenzionale risarcitoria, da considerarsi destituita di fondamento, era disvelatrice della temerarietà della spiegata opposizione.
I-3. Con provvedimento a verbale della udienza di prima comparizione del 04/11/2020 il precedente titolare del procedimento ha “ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale svolta da parte opponente non sia idonea a definire il giudizio, prestandosi dunque la stessa ad essere decisa unitamente al merito”
e ha concesso il provvedimento ex art. 648 c.p.c. sulla scorta della seguente motivazione: “rilevato, sia pure alla luce di una delibazione solo sommaria degli atti di causa, tipica della presente fase, che gli assunti sui quali si fonda l'opposizione necessitano di debito approfondimento istruttorio, sia in ordine agli asseriti vizi della merce oggetto delle fatture azionate in monitorio, la quale peraltro, dalla documentazione versta in atti dall'opposta,
3 risulta essere stata visionata al momento della consegna ed accettata senza contestazioni di sorta;
sia in ordine agli asseriti ritardi nella consegna della medesima merce (in disparte la considerazione che dalla documentazione contrattuale in atti non risulta che le parti abbiano pattuito termini di consegna convenuti come essenziali); rilevati che la documentazione versata in atti dall'opposta, anche ad integrazione di quella già prodotta in fase monitoria, appare allo stato, salva ed impregiudicata ogni più approfondita disamina di merito, corroborare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione”.
I-3.1. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Ai fini della delibazione delle domande delle parti occorre premettere che la controversia ha ad oggetto due forniture effettuate da in favore di rientranti nell'ambito CP_1 Parte_1 di un rapporto commerciale di durata, retto da condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da e approvate per iscritto (anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.) da CP_1 [...]
In tal modo, le parti hanno normato le condizioni negoziali che avrebbero retto tutte le Pt_1 successive e puntuali forniture, attuative a valle dell'accordo quadro raggiunto mediante la doppia sottoscrizione delle condizioni generali.
Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, non è da scorgersi un rapporto di regola (le condizioni generali) ed eccezione (le condizioni particolari eventualmente concordate verbis di volta in volta per ogni singola fornitura), quanto quello di genere a specie. Le forniture a valle, pertanto, risultano regolate dalle condizioni predisposte a monte.
Ciò, del resto, è piuttosto diffuso nel settore merceologico di riferimento ed evita di dover stipulare singoli contratti per ciascuna fornitura, garantendo la speditezza del traffico commerciale e la standardizzazione dei rapporti tra imprese.
È allora nelle condizioni generali di contratto che deve individuarsi la fonte regolatoria negoziale delle forniture relative al cantiere e al cantiere Per_1 Per_2 Per_3
II-5. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio risulta neppure delibabile, stante la sua incompletezza.
È sufficiente, in proposito, rammentare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i
4 concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto,
l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 17374 del 20/08/2020, Rv. 65753-
01).
In ogni caso, e richiamando quanto detto in ordine all'efficacia regolativa delle singole forniture da parte delle condizioni generali di contratto, a mente della condizione 8) le parti hanno eletto il Foro di Teramo come foro competente in via esclusiva e inderogabile, con esclusione di eventuali fori concorrenti. Tale condizione risulta essere tra quelle oggetto di specifica approvazione ex art. 1341
c.c.
II-6. Viene poi in rilievo, secondo l'ordine delineato dall'art. 276 c.p.c., l'esame dell'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1495 c.c. in ordine ai vizi relativi alla fornitura del cantiere
[...]
Parte_2
La consegna del portone per cui è causa è avvenuta in data 11/01/2019 (cfr. doc. 5 – comparsa di risposta). La contestazione formale del vizio è avvenuta con pec datata 18/01/2019 ma inviata in data 20/01/2019 e, dunque, oltre il termine di giorni 8 previsto all'art. 1495 c.c. (cfr. doc. 5 – citazione).
Né la opponente ha formulato istanze istruttorie idonee a fornire la prova di aver tempestivamente attivato la garanzia per i vizi.
Sul punto, ha formulato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. due capitoli. Parte_1
Quanto al capitolo 10, deve osservarsi che lo stesso risulta inidoneo ai fini della prova della tempestività della denuncia tenuto conto che la sua stessa formulazione rende evidente come la denuncia del vizio non fosse giunta nella sfera di conoscibilità del (“DVC avete provveduto Parte_3
a contattare immediatamente il Sig. ma non avete ricevuto riscontro”). È ovvio, infatti, che la Parte_4 denuncia, quale atto recettizio, intanto è efficace in quanto perviene a conoscenza della controparte
(o quanto meno nella sfera di conoscibilità, cfr. art. 1335 c.c.).
Quanto al capitolo 11, lo stesso fa riferimento a un elemento documentale (l'invio di un messaggio) che la parte avrebbe dovuto produrre in giudizio. Dallo stesso capitolo, poi, si evince come in ogni caso si sia limitata all'invio di una fotografia, senza nulla argomentare in ordine al vizio Parte_1
e alla volontà di attivare la relativa garanzia.
II-6.1. L'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia dei vizi formulata dall'opposta è,
5 dunque, fondata, ciò impedendo di esaminare le doglianze dell'attrice in ordine agli asseriti vizi della fornitura.
II-7. Residua la delibazione dell'eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente e relativa ai ritardi nelle forniture.
In particolare, l'attrice ha lamentato che la fornitura relativa al cantiere è stata effettuata il Per_1
21/12/2018 (consegna) e il 24/12/2018 (montaggio), nonostante avesse fatto “presente la necessità che tale consegna e posa in opera venisse effettuata inderogabilmente entro la prima settimana di Dicembre 2018”
(p. 4 – citazione); la fornitura relativa all'altro cantiere, invece, è intervenuta in data 11/01/2019, mentre sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2018 (cfr. p. 5 – citazione).
Gli scostamenti temporali indicati, anche a voler ammettere che le parti avessero previsto i termini di consegna riportati nel libello introduttivo, non possono tuttavia assurgere a inesatto adempimento, tenuto conto che a mente dell'art. 4 A) delle condizioni generali di contratto “Il termine convenuto da contratto per la consegna è da considerarsi indicativo e non ha mai carattere essenziale”. Anche tale condizione risulta assistita dalla doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Né, del resto, può sostenersi che le parti avessero diversamente regolato il profilo temporale delle due forniture per cui è causa.
Come si evince dalla conferma dell'ordine relativo al cantiere (cfr. all. n. 3 – comparsa di Per_1 risposta) è ivi indicata la dicitura a penna “CONSEGNA PRIMA SETTIMANA DICEMBRE”.
Subito sotto, però, è ribadito che le date d'evasione sono da ritenersi indicative e non vincolanti.
Per quanto attiene al secondo ordine (cfr. all. n. 4 – comparsa di risposta) neppure è indicato con precisione un termine convenzionale di consegna, essendo indicata a penna la dicitura
“CONSEGNA: ACCORDI CAPPELLETTI ”. Anche tale conferma, poi, riporta la Pt_4 dicitura relativa al carattere indicativo e non vincolante delle date di evasione.
II-8. Risulta poi genericamente allegata e dedotta l'eccepita violazione dei canoni di buona fede e correttezza in executivis da parte della opposta, rispetto alla cui condotta sostanziale e processuale, per vero, non è dato riscontrare dagli atti di causa alcuno scostamento dai canoni ex art. 1375 c.c., né, tanto meno, il prospettato abuso del processo.
II-9. Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria, occorre rilevare che la stessa è stata formulata nelle conclusioni della citazione ma risulta sostanzialmente non sviluppata nei suoi elementi essenziali e strutturali nella parte argomentativa del libello introduttivo. In ogni caso, la stessa è infondata, tenuto conto di quanto sin qui osservato in ordine alla non ricorrenza degli inadempimenti prospettati e della sostanziale correttezza dell'operato dell'opposta.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
6 III-11. Le domande dell'attrice risultano infondate, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-13. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite. In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2524/2019 promosso da di Parte_1 Pt_1 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] Controparte_1 provvede:
- RIGETTA l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 746/2019 reso dal Tribunale ordinario di Teramo (R.G.
n. 886/2019), già provvisoriamente esecutivo;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025. IL GIUDICE Luca Bordin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2524 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(P. IVA;
C.F. ), in giudizio Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 con gli avv.ti Andrea Pastorelli e Marta Ginestroni
-attrice in opposizione- contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Valterio Di Sabatino
-convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: i) In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Siena, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
ii) In via principale: rigettare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo R.G. 886/2019, N. 746/2019 del 04/06/2019 emesso dal Tribunale di Teramo nella persona della Dott.ssa Imbesi, e notificato alla in data 09/06/2019, in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
iii) In subordine: accertare e riconoscere gli inadempimenti della e le violazioni di legge effettuate, di cui in narrativa, per un importo Controparte_1 pari ad € 2.659,60 (relativo al portone bozzato) – o quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia – e, conseguentemente, effettuare una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che investano il rapporto sul piano causale e di proporzionalità per un eventuale compensazione tra le parti e/o condannare la alla sostituzione della porta con Controparte_1
l'anta bozzata. iv) In ulteriore subordine: Dichiarare come non dovuti, in quanto azionato in violazione
1 della buona fede contrattuale, gli oneri nascenti dal decreto ingiuntivo opposto in ordine agli interessi moratori
e alle spese sostenute (sia gli esborsi che le spese legali). v) in via riconvenzionale: Riconoscere alla
[...] una somma a titolo di risarcimento danni pari ad € 8.000,00 – o quella maggiore o minor somma Pt_1 che verrà ritenuta di giustizia – di cui € 2.500,00 per mancato incasso del cliente finale derivante dai disagi subiti ed € 3.000,00 per danno di immagine e violazione della controparte alla buona fede contrattuale, nonché € 2.500,00 a titolo di responsabilità della ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., CP_1
Con vittoria di spese, competenza, rimborso generale 15%, Iva e Cap come per legge”;
- PER LA CONVENUTA: “- in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di parte attrice- opponente dalla garanzia per vizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 I° comma c.c.; - nel merito, rigettare l'opposizione proposta in ogni sua parte, ivi compresa la domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia e/o validità del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e competenze di lite relative al presente giudizio e con la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 746/2019 (R.G. n. 886/2019 di questo Tribunale) ritualmente notificato (di seguito ) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio (di seguito “ ), al fine dell'accoglimento delle Controparte_1 CP_1 conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che le forniture per cui è causa si sarebbero perfezionate con la conoscenza dell'accettazione di avvenuta presso con conseguente CP_1 Parte_1 radicamento della competenza presso il circondario senese;
- che le forniture sottese alle fatture azionate in via monitoria erano state caratterizzate da inadempienze qualitative e nelle modalità di consegna, tali da giustificare l'eccezione di inadempimento da parte dell'attrice;
- che, in particolare, con riferimento alla fornitura relativa al Cantiere c.d. , avente ad Per_1 oggetto la produzione e l'istallazione di un portone modello “Derby 5000” a 5 ante, la stessa sarebbe stata effettuata oltre il termine essenziale (prima settimana di dicembre 2018), avendo provveduto alla consegna il 21/12/2018 e al montaggio il CP_1
24/12/2018; che, peraltro, per errore aveva recapitato la fattura relativa al CP_1 portone al cliente finale, così disvelando l'incasso di che, pertanto, ciò aveva Parte_1 leso la credibilità e l'immagine di tanto da non consentirle di ottenere il Parte_1 pagamento integrale da parte del cliente finale;
2 - che, con riferimento al cantiere c.d. e aveva provveduto in Per_2 Per_3 CP_1 ritardo alla consegna del portone (il giorno 11/01/2019, anziché entro il 31/12/2018), il quale peraltro aveva presentato dei danni su una delle ante;
che, pertanto, anche in questo caso a fronte di tali inadempienze, ne erano derivati discredito commerciale per
[...]
e l'impossibilità di ottenere l'integrale pagamento da parte del cliente finale;
Pt_1
- che aveva poi provveduto a inviare a due missive a mezzo pec con le quali CP_1 aveva riscontrato le inadempienze e i vizi nelle forniture, rimaste senza alcun esito;
- che la condotta dell'opposta aveva integrato una palese violazione della buona fede contrattuale.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le conclusioni riportate CP_1 in epigrafe, a supporto delle quali ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, tenuto conto che nel contratto stipulato tra le parti era stata pattuita la competenza esclusiva e inderogabile del foro teramano;
- in via preliminare, la decadenza dell'attrice dalla garanzia dei vizi ex art. 1495, comma 1,
c.c., per aver omesso di denunziare gli asseriti vizi della fornitura nel termine di giorni 8;
- che sulla base delle condizioni generali di contratto era da escludersi che il ritardo nella consegna potesse assurgere a inadempimento, tenuto conto che ivi era stato pattuito che il termine convenuto per la consegna doveva considerarsi indicativo e mai essenziale;
- che, peraltro, non poteva predicarsi alcun ritardo, tenuto conto che la data di consegna delle forniture era stata individuata sulla scorta delle esigenze organizzative dell'opponente;
- che il portone del cantiere non aveva presentato alcun vizio, come Parte_2 attestato dall'apposizione di firma e timbro dell'opponente sulle fatture e sul documento di trasporto, riportante la dicitura “al momento del ritiro la merce non presenta alcun difetto”;
- che alcuna violazione della buona fede poteva essere imputata all'opposta;
- che la domanda riconvenzionale risarcitoria, da considerarsi destituita di fondamento, era disvelatrice della temerarietà della spiegata opposizione.
I-3. Con provvedimento a verbale della udienza di prima comparizione del 04/11/2020 il precedente titolare del procedimento ha “ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale svolta da parte opponente non sia idonea a definire il giudizio, prestandosi dunque la stessa ad essere decisa unitamente al merito”
e ha concesso il provvedimento ex art. 648 c.p.c. sulla scorta della seguente motivazione: “rilevato, sia pure alla luce di una delibazione solo sommaria degli atti di causa, tipica della presente fase, che gli assunti sui quali si fonda l'opposizione necessitano di debito approfondimento istruttorio, sia in ordine agli asseriti vizi della merce oggetto delle fatture azionate in monitorio, la quale peraltro, dalla documentazione versta in atti dall'opposta,
3 risulta essere stata visionata al momento della consegna ed accettata senza contestazioni di sorta;
sia in ordine agli asseriti ritardi nella consegna della medesima merce (in disparte la considerazione che dalla documentazione contrattuale in atti non risulta che le parti abbiano pattuito termini di consegna convenuti come essenziali); rilevati che la documentazione versata in atti dall'opposta, anche ad integrazione di quella già prodotta in fase monitoria, appare allo stato, salva ed impregiudicata ogni più approfondita disamina di merito, corroborare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione”.
I-3.1. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Ai fini della delibazione delle domande delle parti occorre premettere che la controversia ha ad oggetto due forniture effettuate da in favore di rientranti nell'ambito CP_1 Parte_1 di un rapporto commerciale di durata, retto da condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da e approvate per iscritto (anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.) da CP_1 [...]
In tal modo, le parti hanno normato le condizioni negoziali che avrebbero retto tutte le Pt_1 successive e puntuali forniture, attuative a valle dell'accordo quadro raggiunto mediante la doppia sottoscrizione delle condizioni generali.
Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, non è da scorgersi un rapporto di regola (le condizioni generali) ed eccezione (le condizioni particolari eventualmente concordate verbis di volta in volta per ogni singola fornitura), quanto quello di genere a specie. Le forniture a valle, pertanto, risultano regolate dalle condizioni predisposte a monte.
Ciò, del resto, è piuttosto diffuso nel settore merceologico di riferimento ed evita di dover stipulare singoli contratti per ciascuna fornitura, garantendo la speditezza del traffico commerciale e la standardizzazione dei rapporti tra imprese.
È allora nelle condizioni generali di contratto che deve individuarsi la fonte regolatoria negoziale delle forniture relative al cantiere e al cantiere Per_1 Per_2 Per_3
II-5. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio risulta neppure delibabile, stante la sua incompletezza.
È sufficiente, in proposito, rammentare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i
4 concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto,
l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 17374 del 20/08/2020, Rv. 65753-
01).
In ogni caso, e richiamando quanto detto in ordine all'efficacia regolativa delle singole forniture da parte delle condizioni generali di contratto, a mente della condizione 8) le parti hanno eletto il Foro di Teramo come foro competente in via esclusiva e inderogabile, con esclusione di eventuali fori concorrenti. Tale condizione risulta essere tra quelle oggetto di specifica approvazione ex art. 1341
c.c.
II-6. Viene poi in rilievo, secondo l'ordine delineato dall'art. 276 c.p.c., l'esame dell'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1495 c.c. in ordine ai vizi relativi alla fornitura del cantiere
[...]
Parte_2
La consegna del portone per cui è causa è avvenuta in data 11/01/2019 (cfr. doc. 5 – comparsa di risposta). La contestazione formale del vizio è avvenuta con pec datata 18/01/2019 ma inviata in data 20/01/2019 e, dunque, oltre il termine di giorni 8 previsto all'art. 1495 c.c. (cfr. doc. 5 – citazione).
Né la opponente ha formulato istanze istruttorie idonee a fornire la prova di aver tempestivamente attivato la garanzia per i vizi.
Sul punto, ha formulato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. due capitoli. Parte_1
Quanto al capitolo 10, deve osservarsi che lo stesso risulta inidoneo ai fini della prova della tempestività della denuncia tenuto conto che la sua stessa formulazione rende evidente come la denuncia del vizio non fosse giunta nella sfera di conoscibilità del (“DVC avete provveduto Parte_3
a contattare immediatamente il Sig. ma non avete ricevuto riscontro”). È ovvio, infatti, che la Parte_4 denuncia, quale atto recettizio, intanto è efficace in quanto perviene a conoscenza della controparte
(o quanto meno nella sfera di conoscibilità, cfr. art. 1335 c.c.).
Quanto al capitolo 11, lo stesso fa riferimento a un elemento documentale (l'invio di un messaggio) che la parte avrebbe dovuto produrre in giudizio. Dallo stesso capitolo, poi, si evince come in ogni caso si sia limitata all'invio di una fotografia, senza nulla argomentare in ordine al vizio Parte_1
e alla volontà di attivare la relativa garanzia.
II-6.1. L'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia dei vizi formulata dall'opposta è,
5 dunque, fondata, ciò impedendo di esaminare le doglianze dell'attrice in ordine agli asseriti vizi della fornitura.
II-7. Residua la delibazione dell'eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente e relativa ai ritardi nelle forniture.
In particolare, l'attrice ha lamentato che la fornitura relativa al cantiere è stata effettuata il Per_1
21/12/2018 (consegna) e il 24/12/2018 (montaggio), nonostante avesse fatto “presente la necessità che tale consegna e posa in opera venisse effettuata inderogabilmente entro la prima settimana di Dicembre 2018”
(p. 4 – citazione); la fornitura relativa all'altro cantiere, invece, è intervenuta in data 11/01/2019, mentre sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2018 (cfr. p. 5 – citazione).
Gli scostamenti temporali indicati, anche a voler ammettere che le parti avessero previsto i termini di consegna riportati nel libello introduttivo, non possono tuttavia assurgere a inesatto adempimento, tenuto conto che a mente dell'art. 4 A) delle condizioni generali di contratto “Il termine convenuto da contratto per la consegna è da considerarsi indicativo e non ha mai carattere essenziale”. Anche tale condizione risulta assistita dalla doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Né, del resto, può sostenersi che le parti avessero diversamente regolato il profilo temporale delle due forniture per cui è causa.
Come si evince dalla conferma dell'ordine relativo al cantiere (cfr. all. n. 3 – comparsa di Per_1 risposta) è ivi indicata la dicitura a penna “CONSEGNA PRIMA SETTIMANA DICEMBRE”.
Subito sotto, però, è ribadito che le date d'evasione sono da ritenersi indicative e non vincolanti.
Per quanto attiene al secondo ordine (cfr. all. n. 4 – comparsa di risposta) neppure è indicato con precisione un termine convenzionale di consegna, essendo indicata a penna la dicitura
“CONSEGNA: ACCORDI CAPPELLETTI ”. Anche tale conferma, poi, riporta la Pt_4 dicitura relativa al carattere indicativo e non vincolante delle date di evasione.
II-8. Risulta poi genericamente allegata e dedotta l'eccepita violazione dei canoni di buona fede e correttezza in executivis da parte della opposta, rispetto alla cui condotta sostanziale e processuale, per vero, non è dato riscontrare dagli atti di causa alcuno scostamento dai canoni ex art. 1375 c.c., né, tanto meno, il prospettato abuso del processo.
II-9. Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria, occorre rilevare che la stessa è stata formulata nelle conclusioni della citazione ma risulta sostanzialmente non sviluppata nei suoi elementi essenziali e strutturali nella parte argomentativa del libello introduttivo. In ogni caso, la stessa è infondata, tenuto conto di quanto sin qui osservato in ordine alla non ricorrenza degli inadempimenti prospettati e della sostanziale correttezza dell'operato dell'opposta.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
6 III-11. Le domande dell'attrice risultano infondate, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-13. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite. In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2524/2019 promosso da di Parte_1 Pt_1 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] Controparte_1 provvede:
- RIGETTA l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 746/2019 reso dal Tribunale ordinario di Teramo (R.G.
n. 886/2019), già provvisoriamente esecutivo;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025. IL GIUDICE Luca Bordin
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