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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 3594/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano - Presidente-
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato - Giudice-
3) Dott.ssa Ida Perna - Giudice/rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3594 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 16.11.2023, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
- nata a [...] il [...] - rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Katia Di Somma, presso il cui studio elettivamente domicilia
E
- nata a [...] il [...] - rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall' avv. Catello Ungaro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata il quale ha concluso in conformità.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.07.2023, i ricorrenti, premesso di essersi sposati in Pompei (NA), in data 29.09.1992, e di non avere figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992 o economicamente non autosufficienti, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare lo pagina 1 di 3 scioglimento del matrimonio da loro contratto.
Le parti precisavano di essersi separate a seguito di procedura di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto numero 890/03, reso in data 08.04.2003, all'esito della comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 20.03.2003.
Le parti hanno rappresentato, quindi, che è venuta meno la loro affectio coniugalis e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.11.2023 le parti, comparse personalmente dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, concordemente hanno dichiarato di essere residenti in Scafati (SA), ma di essere entrambe domiciliate in Pompei (NA); precisamente in Via Nolana, n. 92 e Parte_1
alla Via Provinciale Casone, n. 18; hanno quindi dichiarato di non avere Controparte_1
interesse alla riconciliazione e hanno ribadito la loro volontà di divorziare;
i difensori hanno concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in conformità a quanto richiesto nell'atto introduttivo;
il Giudice delegato ha dunque rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM, che, in data 13.12.2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conseguente declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, e dalla L. n. 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento conclusosi con separazione consensuale omologata con decreto n. 890/2023 (comparizione invero avvenuta il 20.03.2003) e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Pompei (NA), il 29.09.1992, da e da (atto n. 18. P. 1, Reg. Atti Matrimonio anno Parte_1 Controparte_1
1992);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.12.2023.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano - Presidente-
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato - Giudice-
3) Dott.ssa Ida Perna - Giudice/rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3594 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 16.11.2023, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
- nata a [...] il [...] - rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Katia Di Somma, presso il cui studio elettivamente domicilia
E
- nata a [...] il [...] - rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall' avv. Catello Ungaro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata il quale ha concluso in conformità.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.07.2023, i ricorrenti, premesso di essersi sposati in Pompei (NA), in data 29.09.1992, e di non avere figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992 o economicamente non autosufficienti, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare lo pagina 1 di 3 scioglimento del matrimonio da loro contratto.
Le parti precisavano di essersi separate a seguito di procedura di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto numero 890/03, reso in data 08.04.2003, all'esito della comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 20.03.2003.
Le parti hanno rappresentato, quindi, che è venuta meno la loro affectio coniugalis e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.11.2023 le parti, comparse personalmente dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, concordemente hanno dichiarato di essere residenti in Scafati (SA), ma di essere entrambe domiciliate in Pompei (NA); precisamente in Via Nolana, n. 92 e Parte_1
alla Via Provinciale Casone, n. 18; hanno quindi dichiarato di non avere Controparte_1
interesse alla riconciliazione e hanno ribadito la loro volontà di divorziare;
i difensori hanno concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in conformità a quanto richiesto nell'atto introduttivo;
il Giudice delegato ha dunque rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM, che, in data 13.12.2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conseguente declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, e dalla L. n. 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento conclusosi con separazione consensuale omologata con decreto n. 890/2023 (comparizione invero avvenuta il 20.03.2003) e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Pompei (NA), il 29.09.1992, da e da (atto n. 18. P. 1, Reg. Atti Matrimonio anno Parte_1 Controparte_1
1992);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.12.2023.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
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