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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2187/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Belvedere (BO), località Pozzo Parte_1
n. 108, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lolli Monica del Foro di Bologna, C.F._1
presso il cui studio in Bologna alla via Murri n. 48 ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. depositata telematicamente
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente dall'Avv. Andrea Dongiovanni del Foro di Modena e dall'Avv. Alessia Paltrinieri del
Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Finale Emilia (MO),
Vicolo G.B. Bricci n. 2, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec:
e Email_1 Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: Previa accettazione da parte di della proposta Parte_1 conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 26.02.2025, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
DISPORRE il regime di affido condiviso del minore , con collocazione presso la madre e Persona_1
pagina 1 di 10 diritto di visita del padre come segue: - durante il periodo scolastico, a weekend alternati, dal venerdì alle ore 12.30, orario di uscita da scuola, con rientro la domenica alle ore 19.00 prima di cena;
- durante la settimana che non prevede la visita durante il weekend, un giorno infrasettimanale, dalle ore 12.30
(all'uscita da scuola) alle ore 18.30; - durante le vacanze natalizie, da intendersi come tali quelle scolastiche, una settimana di permanenza presso il padre, comprensive ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, da intendersi come tali quelle scolastiche, tre giorni di permanenza presso il padre, comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua e lunedì del mese;
- durante le vacanze estive, tre settimane non consecutive, preferibilmente una a giugno, una a luglio e una ad agosto. Periodi da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. DETERMINARE in euro 200 mensili il contributo al mantenimento ordinario, comprensivo del servizio di mensa scolastica e del servizio doposcuola, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e delle richieste avversarie a carico del IG. oltre la contribuzione al 40% delle spese straordinarie. Pt_1
Somme da corrispondersi mediante bonifico bancario all'indirizzo IBAN della IG.ra , il giorno CP_1
02 di ogni mese. DISPORRE che le spese straordinarie siano poste a carico della madre al 60% e per il resto a carico del IG. facendosi riferimento al Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in Pt_1
materia di famiglia in merito, eccezion fatta per le spese di mensa e doposcuola, da ricomprendersi nel contributo al mantenimento ordinario. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede che Ill.mo IG. Presidente del Tribunale di Ferrara, Voglia contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: In via pregiudiziale, accertare la mancanza dei requisiti di forma di cui all'art 473 bis 12, c.p.c. e dichiarare inammissibile il ricorso. In via principale e nel merito, - nella denegata ipotesi di ammissibilità del ricorso, rigettare la domanda formulata in quanto infondata in fatto e in diritto e perché comunque sprovvista di prova per tutti i motivi indicati nel corpo del presente atto. In via riconvenzionale, 1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi
e per l'effetto disporre in senso conforme a questo in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) collocare il figlio minore Persona_1
prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Vigarano Mainarda
(FE), via della Fornace n. 2, con facoltà della IGnora - ove lo ritenga opportuno - di trasferire CP_1
altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Per_1
In caso di trasferimento della residenza la IGnora sarà tenuta a darne notizia al Controparte_1
pagina 2 di 10 IGnor con congruo preavviso;
3) disporsi che il padre potrà tenere con sé il figlio un fine Parte_1
settimana a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera quando lo riporterà a casa della madre e nella settimana in cui non l'avrà con sé nel weekend, potrà fargli visita un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alla sera. La frequentazione del padre seguirà lo schema dei giorni e degli orari indicati nel piano genitoriale allegato (doc.n.8). Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé il minore una settimana compreso il giorno di Natale o Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali, così come meglio dettagliato nel piano genitoriale allegato (doc.n.8). Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio rendendo possibili ogni forma di comunicazione;
5) stabilire a carico del IGnor un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 400,00 Parte_1 Per_1
mensili, o altra somma ritenuta a giustizia da determinarsi in corso di causa, rivalutabile di anno in anno in base agli indici Istat, oltre al pagamento a carico dello stesso delle spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie vengono così dettagliate: Spese mediche che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
$) farmaci prescritti dal medico curante o specialista anche se non coperti dal S.S.N; Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N ma effettuati privatamente;
d) cure CP_2
non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva relativa all'ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) altre somme ordinarie richieste a vario titolo dalla scuola f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico per tragitto scolastico;
h) mensa scolastica;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio
pagina 3 di 10 presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono i l preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese per conseguimento patente di guida ciclomotore
e/o auto;
d) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Tutte le spese indicate sopra sono da documentare in capo al genitore che ha sostenuto la spesa all'altro genitore per il rimborso della quota di spettanza, che avverrà entro i 20 giorni dall'esibizione del documento. Gli originali devo rimanere a disposizione per permettere ad entrambi i coniugi di poter usufruire di pari sgravi fiscali. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
il silenzio e/o il semplice diniego non motivato, saranno intesi come consenso alla spesa, pertanto la spesa dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. 6) l'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla IGnora senza necessità di Controparte_1
ulteriore consenso da parte del IGnor che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo Parte_1
ove richiesto;
7) stabilire che la pronuncia relativa al mantenimento del figlio produca effetti a partire da marzo 2023, data in cui è mancato l'accordo relativo al mantenimento dopo la fine della convivenza;
8) stabilire che il debito della IG.ra nei confronti del di Casalecchio di Reno (BO) per CP_1 CP_3
il servizio socio educativo del figlio, essendo sorto nel periodo della convivenza e di comune accordo tra
i genitori, gravi in modo solidale anche sul padre. In via istruttoria:
- che sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione degli estratti di conto corrente e conto titoli degli ultimi tre anni intestati, cointestati o con delega di firma del ricorrente;
- che sia disposta ex art.337-ter c.c. l'esibizione della documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale della IG.ra , convivente del ricorrente”. CP_4
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 13 novembre 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con , odierna resistente, una convivenza more Controparte_1
uxorio allietata dalla nascita a Bologna il 24/03/2014 del figlio , terminata nell'anno 2020, Per_1 domandava l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre e visite col padre a weekend alternati, dal venerdì alle ore 12.30, orario di uscita da scuola, con rientro la domenica pagina 4 di 10 alle ore 19.00 prima di cena e, durante la settimana che non prevede la visita il weekend, un giorno infrasettimanale, dalle ore 12.30 (all'uscita da scuola) alle ore 18.30; un contributo a proprio carico di
200,00 euro da ritenersi adeguato tenuto conto della relativa capacità reddituale, delle eIGenze del minore, dei costi di viaggio per recarsi dal figlio nonché delle ulteriori spese conseguenti la nascita nel
2024 del secondogenito . Persona_2
si costituiva in giudizio senza nulla opporre al regime di affidamento condiviso né Controparte_1
al collocamento prevalente del figlio presso di sé, ma domandava di porre a carico del padre un Per_1
contributo di mantenimento di 400,00 euro anche in ragione della inattendibilità dei redditi ex adverso allegati, della maggior capacità retributiva del ricorrente rispetto alla propria e dei preponderanti tempi di permanenza del figlio presso di sé.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 26 febbraio 2025 le parti venivano sentite personalmente dal giudice delegato il quale ne tentava la conciliazione formulando anche una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 472 bis 21 ultimo comma c.p.c. che veniva accettata dal solo ricorrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025 il giudice delegato, ritenta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di parte resistente in ragione dell'omesso deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
La disposizione in esame, invero, nello stabilire, fra l'altro, che “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, non commina affatto, quale sanzione processuale conseguente alla mancata produzione documentale, l'inammissibilità del ricorso.
La previsione normativa in parola è finalizzata a consentire al giudice, quando siano svolte domande di contributo economico e, in ogni caso, in presenza di figli minori, di valutare correttamente e dettagliatamente la situazione economica e patrimoniale delle parti allo scopo di assumere le determinazioni economiche conformemente ai criteri indicati dall'art. 337 ter, 4° comma c.c.
L'omessa produzione documentale, in difetto, come detto, di una specifica sanzione processuale comminata dalla legge, potrà al più essere valutata dal Tribunale quale comportamento dal quale desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma c.p.c., analogalmente a quanto previsto dall'art. 210, 4° comma, c.p.c. in caso di inadempimento senza giustificato motivo di un ordine di esibizione.
pagina 5 di 10 Ciò chiarito e venendo al merito, considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse del minore, va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Malgrado la ancora attuale conflittualità della coppia, entrambi i genitori sono apparsi capaci di prendersi adeguatamente cura del figlio, garantendo la piena soddisfazione dei suoi bisogni primari di accudimento, protezione, educazione e socializzazione.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e reale apporto Per_1
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni IGnificative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
continuerà ad avere residenza privilegiata e collocazione prevalente presso la madre, Per_1
conformemente alla volontà delle parti.
Anche sulla regolamentazione delle visite le parti hanno rassegnato conclusioni sostanzialmente analoghe che possono essere recepite in quanto idonee a garantire l'apporto e la presenza al minore di entrambe le figure genitoriali, malgrado la distanza geografica che separa padre e figlio. Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica Per_1
alle ore 19,00; nella settimana in cui non avrà con sé nel weekend, potrà fargli visita un Per_1
pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00.
Durante le vacanze natalizie, da intendersi come tali quelle scolastiche, una settimana di permanenza presso il padre, comprensive ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, da intendersi come tali quelle scolastiche, tre giorni di permanenza presso il padre, comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua e lunedì del mese;
- durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, con periodi da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Quanto al contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
pagina 6 di 10 ha dichiarato di essere titolare di omonima ditta individuale corrente in Anzola dell'Emilia Parte_1
(Bo), Via R. Buldini 6 int. 5 (P.IVA: ) che svolge attività di trasporto mediante C.F._1
noleggio di autovetture da rimessa con conducente.
Dalle dichiarazioni allegate in atti (cfr. doc.ti 15, 16 e 17 di parte ricorrente) risultano redditi per l'anno
2021 pari ad euro 523,00; per l'anno 2022 pari ad euro 6.045,00; per l'anno 2023 pari ad euro 12.798,00.
I finanziamenti dal medesimo originariamente contratti per avviare l'attività (cfr. pag. 3 del ricorso) risalgono agli anni della convivenza fra le parti.
Il ricorrente ha allegato di aver sempre continuato a provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , tenuto conto delle proprie disponibilità e delle eIGenze del minore, compatibilmente Per_1
alle proprie risorse e anche dei costi per recarsi dal figlio.
La circostanza è stata confermata dalla resistente che ha precisato che l'accordo iniziale fra le parti prevedeva 300 euro al mese, importo che il ricorrente avrebbe autonomamente ridotto a 200 nell'ultimo anno.
Pertanto, egli avrebbe continuato a provvedere al mantenimento del primogenito anche quando Per_1
negli anni 2021 e 2022, successivi alla interruzione della convivenza more uxorio, egli dichiarava di percepire redditi annuali pressoché irrisori (523 euro nel 2021 e 6045 nel 2022).
Correttamente la difesa di parte resistente ha evidenziato come l'estratto conto 2024 prodotto dal ricorrente quale doc. 29 attesti l'accredito in suo favore di somme bonificategli dalla Cooperativa
Cosepuri che, in difetto di allegazioni sul punto da parte della relativa difesa, consentono di inferire
(unitamente alla carta carburante per l'anno 2022 attestante un volume di affari superiore rispetto a redditi di appena 6045 annui) l'inattendibilità delle dichiarazioni fiscali di cui sopra e la disponibilità da parte del ricorrente di una capacità reddituale tale da continuare a far fronte al mantenimento di con Per_1
un importo adeguato e proporzionale ai criteri che si andranno qui di seguito ad esaminare.
Relativamente alla nascita del secondogenito, è appena il caso di rilevare che sulla capacità reddituale e lavorativa della attuale compagna del ricorrente nulla è stato allegato e prodotto.
risulta impiegata part time a tempo indeterminato in qualità di commessa di negozio Controparte_1
di articoli sportivi e percepisce una retribuzione mensile media di circa € 1.250,00 (cfr. doc. 11 di parte resistente).
Percepisce per intero l'Assegno Unico Universale pari ad € 221,60 (cfr. doc. 12 di parte resistente).
Vive assieme al figlio in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone Per_1 mensile pari ad € 400,00 (cfr. doc. 1 di parte resistente).
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha dieci anni e delle relative eIGenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati (e della conseguente valenza pagina 7 di 10 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento), prevalenti con la madre, ma da contemperare necessariamente con i costi che il padre sostiene e sosterrà interamente per venire a prendere e riportare a casa nei Per_1
periodi di permanenza del minore presso di sé; c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata;
di quanto proposto dal ricorrente (200 euro al mese) e di quanto domandato dalla resistente (400,00 euro al mese); d) che l'AUU è interamente percepito dalla resistente ed ammonta a circa 220,00 euro al mese;
tutto ciò valutato si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto dal medesimo corrisposto per lo stesso titolo nel medesimo periodo, un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
pagina 8 di 10 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
La domanda di parte resistente tesa ad ottenere che la pronuncia relativa al mantenimento del figlio produca effetti a partire da marzo 2023 ovvero dal mancato accordo relativo al mantenimento dopo la fine della convivenza, non può trovare accoglimento, in ragione sia di quanto ora espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c. (“Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda”), sia di quanto già era stato affermato in via giurisprudenziale da
Cass. sezione 1, ordinanza 24/11/2023 n. 32680 e Cass. sezione 1, ordinanza 20/06/2023 n. 17570.
Ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda (“a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva”, come, del resto, “avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito”; cfr. Cass. n. 8816 del 2020), la Cassazione ha precisato che, per quanto riguarda il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960 del 2017).
Non può, quindi, trovare accoglimento in questa sede, per difetto di connessione forte e quindi relativa inammissibilità nel rito unico di cui agli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., la domanda della resistente di accertamento della natura solidale del debito verso il (BO) per il servizio Parte_2
socio educativo del figlio, in quanto, peraltro per sua stessa ammissione, sorto nel periodo della convivenza e di comune accordo tra i genitori.
Né di tale circostanza se ne è tenuto conto ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, potendo essere fatta valere dalla interessata con apposita azione di regresso in via ordinaria.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi Per_1
pagina 9 di 10 i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Per_1
versando alla madre la somma mensile di € 300,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile, in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2187/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Belvedere (BO), località Pozzo Parte_1
n. 108, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lolli Monica del Foro di Bologna, C.F._1
presso il cui studio in Bologna alla via Murri n. 48 ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. depositata telematicamente
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente dall'Avv. Andrea Dongiovanni del Foro di Modena e dall'Avv. Alessia Paltrinieri del
Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Finale Emilia (MO),
Vicolo G.B. Bricci n. 2, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec:
e Email_1 Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: Previa accettazione da parte di della proposta Parte_1 conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 26.02.2025, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
DISPORRE il regime di affido condiviso del minore , con collocazione presso la madre e Persona_1
pagina 1 di 10 diritto di visita del padre come segue: - durante il periodo scolastico, a weekend alternati, dal venerdì alle ore 12.30, orario di uscita da scuola, con rientro la domenica alle ore 19.00 prima di cena;
- durante la settimana che non prevede la visita durante il weekend, un giorno infrasettimanale, dalle ore 12.30
(all'uscita da scuola) alle ore 18.30; - durante le vacanze natalizie, da intendersi come tali quelle scolastiche, una settimana di permanenza presso il padre, comprensive ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, da intendersi come tali quelle scolastiche, tre giorni di permanenza presso il padre, comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua e lunedì del mese;
- durante le vacanze estive, tre settimane non consecutive, preferibilmente una a giugno, una a luglio e una ad agosto. Periodi da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. DETERMINARE in euro 200 mensili il contributo al mantenimento ordinario, comprensivo del servizio di mensa scolastica e del servizio doposcuola, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e delle richieste avversarie a carico del IG. oltre la contribuzione al 40% delle spese straordinarie. Pt_1
Somme da corrispondersi mediante bonifico bancario all'indirizzo IBAN della IG.ra , il giorno CP_1
02 di ogni mese. DISPORRE che le spese straordinarie siano poste a carico della madre al 60% e per il resto a carico del IG. facendosi riferimento al Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in Pt_1
materia di famiglia in merito, eccezion fatta per le spese di mensa e doposcuola, da ricomprendersi nel contributo al mantenimento ordinario. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede che Ill.mo IG. Presidente del Tribunale di Ferrara, Voglia contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: In via pregiudiziale, accertare la mancanza dei requisiti di forma di cui all'art 473 bis 12, c.p.c. e dichiarare inammissibile il ricorso. In via principale e nel merito, - nella denegata ipotesi di ammissibilità del ricorso, rigettare la domanda formulata in quanto infondata in fatto e in diritto e perché comunque sprovvista di prova per tutti i motivi indicati nel corpo del presente atto. In via riconvenzionale, 1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi
e per l'effetto disporre in senso conforme a questo in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) collocare il figlio minore Persona_1
prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Vigarano Mainarda
(FE), via della Fornace n. 2, con facoltà della IGnora - ove lo ritenga opportuno - di trasferire CP_1
altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Per_1
In caso di trasferimento della residenza la IGnora sarà tenuta a darne notizia al Controparte_1
pagina 2 di 10 IGnor con congruo preavviso;
3) disporsi che il padre potrà tenere con sé il figlio un fine Parte_1
settimana a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera quando lo riporterà a casa della madre e nella settimana in cui non l'avrà con sé nel weekend, potrà fargli visita un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alla sera. La frequentazione del padre seguirà lo schema dei giorni e degli orari indicati nel piano genitoriale allegato (doc.n.8). Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé il minore una settimana compreso il giorno di Natale o Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali, così come meglio dettagliato nel piano genitoriale allegato (doc.n.8). Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio rendendo possibili ogni forma di comunicazione;
5) stabilire a carico del IGnor un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 400,00 Parte_1 Per_1
mensili, o altra somma ritenuta a giustizia da determinarsi in corso di causa, rivalutabile di anno in anno in base agli indici Istat, oltre al pagamento a carico dello stesso delle spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie vengono così dettagliate: Spese mediche che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
$) farmaci prescritti dal medico curante o specialista anche se non coperti dal S.S.N; Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N ma effettuati privatamente;
d) cure CP_2
non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva relativa all'ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) altre somme ordinarie richieste a vario titolo dalla scuola f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico per tragitto scolastico;
h) mensa scolastica;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio
pagina 3 di 10 presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono i l preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese per conseguimento patente di guida ciclomotore
e/o auto;
d) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Tutte le spese indicate sopra sono da documentare in capo al genitore che ha sostenuto la spesa all'altro genitore per il rimborso della quota di spettanza, che avverrà entro i 20 giorni dall'esibizione del documento. Gli originali devo rimanere a disposizione per permettere ad entrambi i coniugi di poter usufruire di pari sgravi fiscali. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
il silenzio e/o il semplice diniego non motivato, saranno intesi come consenso alla spesa, pertanto la spesa dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. 6) l'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla IGnora senza necessità di Controparte_1
ulteriore consenso da parte del IGnor che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo Parte_1
ove richiesto;
7) stabilire che la pronuncia relativa al mantenimento del figlio produca effetti a partire da marzo 2023, data in cui è mancato l'accordo relativo al mantenimento dopo la fine della convivenza;
8) stabilire che il debito della IG.ra nei confronti del di Casalecchio di Reno (BO) per CP_1 CP_3
il servizio socio educativo del figlio, essendo sorto nel periodo della convivenza e di comune accordo tra
i genitori, gravi in modo solidale anche sul padre. In via istruttoria:
- che sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione degli estratti di conto corrente e conto titoli degli ultimi tre anni intestati, cointestati o con delega di firma del ricorrente;
- che sia disposta ex art.337-ter c.c. l'esibizione della documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale della IG.ra , convivente del ricorrente”. CP_4
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 13 novembre 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con , odierna resistente, una convivenza more Controparte_1
uxorio allietata dalla nascita a Bologna il 24/03/2014 del figlio , terminata nell'anno 2020, Per_1 domandava l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre e visite col padre a weekend alternati, dal venerdì alle ore 12.30, orario di uscita da scuola, con rientro la domenica pagina 4 di 10 alle ore 19.00 prima di cena e, durante la settimana che non prevede la visita il weekend, un giorno infrasettimanale, dalle ore 12.30 (all'uscita da scuola) alle ore 18.30; un contributo a proprio carico di
200,00 euro da ritenersi adeguato tenuto conto della relativa capacità reddituale, delle eIGenze del minore, dei costi di viaggio per recarsi dal figlio nonché delle ulteriori spese conseguenti la nascita nel
2024 del secondogenito . Persona_2
si costituiva in giudizio senza nulla opporre al regime di affidamento condiviso né Controparte_1
al collocamento prevalente del figlio presso di sé, ma domandava di porre a carico del padre un Per_1
contributo di mantenimento di 400,00 euro anche in ragione della inattendibilità dei redditi ex adverso allegati, della maggior capacità retributiva del ricorrente rispetto alla propria e dei preponderanti tempi di permanenza del figlio presso di sé.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 26 febbraio 2025 le parti venivano sentite personalmente dal giudice delegato il quale ne tentava la conciliazione formulando anche una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 472 bis 21 ultimo comma c.p.c. che veniva accettata dal solo ricorrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025 il giudice delegato, ritenta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di parte resistente in ragione dell'omesso deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
La disposizione in esame, invero, nello stabilire, fra l'altro, che “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, non commina affatto, quale sanzione processuale conseguente alla mancata produzione documentale, l'inammissibilità del ricorso.
La previsione normativa in parola è finalizzata a consentire al giudice, quando siano svolte domande di contributo economico e, in ogni caso, in presenza di figli minori, di valutare correttamente e dettagliatamente la situazione economica e patrimoniale delle parti allo scopo di assumere le determinazioni economiche conformemente ai criteri indicati dall'art. 337 ter, 4° comma c.c.
L'omessa produzione documentale, in difetto, come detto, di una specifica sanzione processuale comminata dalla legge, potrà al più essere valutata dal Tribunale quale comportamento dal quale desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma c.p.c., analogalmente a quanto previsto dall'art. 210, 4° comma, c.p.c. in caso di inadempimento senza giustificato motivo di un ordine di esibizione.
pagina 5 di 10 Ciò chiarito e venendo al merito, considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse del minore, va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Malgrado la ancora attuale conflittualità della coppia, entrambi i genitori sono apparsi capaci di prendersi adeguatamente cura del figlio, garantendo la piena soddisfazione dei suoi bisogni primari di accudimento, protezione, educazione e socializzazione.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e reale apporto Per_1
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni IGnificative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
continuerà ad avere residenza privilegiata e collocazione prevalente presso la madre, Per_1
conformemente alla volontà delle parti.
Anche sulla regolamentazione delle visite le parti hanno rassegnato conclusioni sostanzialmente analoghe che possono essere recepite in quanto idonee a garantire l'apporto e la presenza al minore di entrambe le figure genitoriali, malgrado la distanza geografica che separa padre e figlio. Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica Per_1
alle ore 19,00; nella settimana in cui non avrà con sé nel weekend, potrà fargli visita un Per_1
pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00.
Durante le vacanze natalizie, da intendersi come tali quelle scolastiche, una settimana di permanenza presso il padre, comprensive ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, da intendersi come tali quelle scolastiche, tre giorni di permanenza presso il padre, comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua e lunedì del mese;
- durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, con periodi da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Quanto al contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
pagina 6 di 10 ha dichiarato di essere titolare di omonima ditta individuale corrente in Anzola dell'Emilia Parte_1
(Bo), Via R. Buldini 6 int. 5 (P.IVA: ) che svolge attività di trasporto mediante C.F._1
noleggio di autovetture da rimessa con conducente.
Dalle dichiarazioni allegate in atti (cfr. doc.ti 15, 16 e 17 di parte ricorrente) risultano redditi per l'anno
2021 pari ad euro 523,00; per l'anno 2022 pari ad euro 6.045,00; per l'anno 2023 pari ad euro 12.798,00.
I finanziamenti dal medesimo originariamente contratti per avviare l'attività (cfr. pag. 3 del ricorso) risalgono agli anni della convivenza fra le parti.
Il ricorrente ha allegato di aver sempre continuato a provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , tenuto conto delle proprie disponibilità e delle eIGenze del minore, compatibilmente Per_1
alle proprie risorse e anche dei costi per recarsi dal figlio.
La circostanza è stata confermata dalla resistente che ha precisato che l'accordo iniziale fra le parti prevedeva 300 euro al mese, importo che il ricorrente avrebbe autonomamente ridotto a 200 nell'ultimo anno.
Pertanto, egli avrebbe continuato a provvedere al mantenimento del primogenito anche quando Per_1
negli anni 2021 e 2022, successivi alla interruzione della convivenza more uxorio, egli dichiarava di percepire redditi annuali pressoché irrisori (523 euro nel 2021 e 6045 nel 2022).
Correttamente la difesa di parte resistente ha evidenziato come l'estratto conto 2024 prodotto dal ricorrente quale doc. 29 attesti l'accredito in suo favore di somme bonificategli dalla Cooperativa
Cosepuri che, in difetto di allegazioni sul punto da parte della relativa difesa, consentono di inferire
(unitamente alla carta carburante per l'anno 2022 attestante un volume di affari superiore rispetto a redditi di appena 6045 annui) l'inattendibilità delle dichiarazioni fiscali di cui sopra e la disponibilità da parte del ricorrente di una capacità reddituale tale da continuare a far fronte al mantenimento di con Per_1
un importo adeguato e proporzionale ai criteri che si andranno qui di seguito ad esaminare.
Relativamente alla nascita del secondogenito, è appena il caso di rilevare che sulla capacità reddituale e lavorativa della attuale compagna del ricorrente nulla è stato allegato e prodotto.
risulta impiegata part time a tempo indeterminato in qualità di commessa di negozio Controparte_1
di articoli sportivi e percepisce una retribuzione mensile media di circa € 1.250,00 (cfr. doc. 11 di parte resistente).
Percepisce per intero l'Assegno Unico Universale pari ad € 221,60 (cfr. doc. 12 di parte resistente).
Vive assieme al figlio in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone Per_1 mensile pari ad € 400,00 (cfr. doc. 1 di parte resistente).
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha dieci anni e delle relative eIGenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati (e della conseguente valenza pagina 7 di 10 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento), prevalenti con la madre, ma da contemperare necessariamente con i costi che il padre sostiene e sosterrà interamente per venire a prendere e riportare a casa nei Per_1
periodi di permanenza del minore presso di sé; c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata;
di quanto proposto dal ricorrente (200 euro al mese) e di quanto domandato dalla resistente (400,00 euro al mese); d) che l'AUU è interamente percepito dalla resistente ed ammonta a circa 220,00 euro al mese;
tutto ciò valutato si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto dal medesimo corrisposto per lo stesso titolo nel medesimo periodo, un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
pagina 8 di 10 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
La domanda di parte resistente tesa ad ottenere che la pronuncia relativa al mantenimento del figlio produca effetti a partire da marzo 2023 ovvero dal mancato accordo relativo al mantenimento dopo la fine della convivenza, non può trovare accoglimento, in ragione sia di quanto ora espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c. (“Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda”), sia di quanto già era stato affermato in via giurisprudenziale da
Cass. sezione 1, ordinanza 24/11/2023 n. 32680 e Cass. sezione 1, ordinanza 20/06/2023 n. 17570.
Ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda (“a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva”, come, del resto, “avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito”; cfr. Cass. n. 8816 del 2020), la Cassazione ha precisato che, per quanto riguarda il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960 del 2017).
Non può, quindi, trovare accoglimento in questa sede, per difetto di connessione forte e quindi relativa inammissibilità nel rito unico di cui agli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., la domanda della resistente di accertamento della natura solidale del debito verso il (BO) per il servizio Parte_2
socio educativo del figlio, in quanto, peraltro per sua stessa ammissione, sorto nel periodo della convivenza e di comune accordo tra i genitori.
Né di tale circostanza se ne è tenuto conto ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, potendo essere fatta valere dalla interessata con apposita azione di regresso in via ordinaria.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi Per_1
pagina 9 di 10 i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Per_1
versando alla madre la somma mensile di € 300,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile, in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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