Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/07/2025, n. 13311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13311 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4674 del 2025, proposto da RO ET, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Migliorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del provvedimento amministrativo di accertamento del diritto al rimborso di somme versate in eccesso a titolo di oblazione edilizia, formalmente riconosciuto dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Urbanistica con certificato del 5 giugno 2024, prot. n. 1148871, rimasto inottemperato dall’Agenzia delle entrate, la quale ha illegittimamente rigettato l’istanza di rimborso con la comunicazione di rigetto del 10.02.2025 che si impugna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che con l’odierno ricorso, notificato l’8 aprile 2025 e depositato il 14 aprile 2025, la sig.ra RO ET ha agito:
- in via principale, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per l’esecuzione del certificato n. 1148871 del 5 giugno 2024 con cui Roma Capitale ha attestato, ex art. 35, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la spettanza in favore della ricorrente di un credito di euro 8.298,67 a titolo di rimborso sugli importi versati, in eccedenza, quale oblazione per abusi edilizi e affinché, quindi, questo Tribunale ordini all’Agenzia delle entrate di provvedere al pagamento di detta somma, oltre interessi legali;
- in via subordinata, per l’annullamento del provvedimento del 10 febbraio 2025 con cui l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 5 - Tuscolano, ha respinto l’istanza di rimborso presentata dalla ricorrente il 9 ottobre 2024 e il nuovamente 4 novembre 2024, sulla base della seguente motivazione “ Il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza ha un termine prescrizionale triennale individuato dal comma 18 dell’art. 35 L. 47/85. L’Agenzia delle Entrate, con motivato parere (prot. 74982 del 23/07/2004), ha ribadito la fondatezza di tale interpretazione che individua l’inizio della prescrizione triennale con la data di presentazione dell'istanza di sanatoria ”;
RILEVATO che:
- l’Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio il 30 aprile 2025, ha poi depositato, in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, alcuni documenti e una memoria difensiva con cui, oltre a controdedurre nel merito alle doglianze avversarie, eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza in ragione della mancanza di una pronuncia giurisdizionale suscettibile di essere eseguita tramite il giudizio ex art. 112 c.p.a. e, in secondo luogo, l’inammissibilità dell’azione di annullamento avverso il provvedimento di diniego del rimborso per difetto di procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.;
- alla camera di consiglio del 10 giugno 2024, previo deposito di repliche da parte di entrambe le parti, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione;
RITENUTO che:
- l’eccezione di inammissibilità dell’azione di ottemperanza meriti condivisione, potendo tale rimedio processuale essere attivato solo al fine di conseguire l’attuazione di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, per come specificamente individuati all’art. 112, comma 2, c.p.a., e non di un atto amministrativo quale pacificamente è il certificato comunale di cui si tratta;
- non rileva, in senso contrario, la circostanza dedotta dalla ricorrente per cui tale certificato ha natura di “ un atto vincolato che accerta in via definitiva il diritto soggettivo perfetto […] al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di oblazione edilizia ”, richiedendo comunque l’azione di ottemperanza il previo conseguimento di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria domanda e che sia rimasta ineseguita, il che impone una declaratoria di inammissibilità dell’azione ex art. 112 c.p.a. proposta con l’odierno ricorso per difetto dei relativi presupposti;
CONSIDERATO, inoltre, che la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del rimborso e di conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, proposta in via subordinata e ricadente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., S.U., 31 maggio 2011, n. 11965; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 13 novembre 2018, n. 10893; T.A.R. Lazio, Sez. II stralcio, 28 marzo 2022, n. 3513), deve essere trattata con il rito ordinario, dovendosi, pertanto, a tal fine, disporre la conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a., con fissazione dell’udienza pubblica alla data indicata in dispositivo;
RITENUTO, infine, di demandare alla sentenza definitiva la regolazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di ottemperanza.
Dispone, ai fini della prosecuzione del giudizio, la conversione del rito in ordinario, nei sensi di cui in motivazione, fissando, a tal fine, l’udienza pubblica del 22 dicembre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO