Articolo 3 della Legge 29 luglio 2020, n. 107
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 settembre 2020
Art. 3. Competenze 1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, nonche' le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;
b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330 , 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ;
c) verificare le modalita' operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
d) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330 , 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ;
e) verificare l'effettiva temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;
f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunita' di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 , nonche' il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare che accolgono minori;
g) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruita' dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non puo' essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilita' genitoriale;
i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonche' di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 330 , 332 e 333 del codice civile :
«Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.»
«Art. 332 (Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale). - Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.»
«Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.».
- Si riporta il testo dell' art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie):
«Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile . Per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell' art. 316 del codice civile ; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile .
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile .
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello per i minorenni.».
- La legge 10 dicembre 2012, n. 219 , reca: «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali».
- Il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 , reca: «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ».
- La circolare n. 18/VA/2018 del Consiglio superiore della magistratura, reca: «Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022».
Entrata in vigore il 12 settembre 2020
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