TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9551/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9551 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Sonzogni, giusta procura agli E_ atti, e ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 354-16 del 19/04/2016;
-Attrice- contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Riva e Giovanni Cadei, giusta Controparte_1 procura agli atti;
-Convenuto-
Con l'intervento di
, rappresentata e difesa dal curatore speciale Avv. Roberta Mauri;
Controparte_2
-Intervenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto della causa: filiazione naturale
CONCLUSIONI Per parte attrice come da foglio di P.C. depositato il 10/06/2024; E_
Per il convenuto , come da foglio di P.C. depositato il 05/06/2024; Controparte_1
Per l'intervenuta per mezzo del proprio curatore speciale, come da foglio di P.C. Controparte_2 depositato il 10/06/2024;
Per il P.M: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con atto di citazione depositato in data 05/10/2016, la sig.ra in proprio e n. q. E_ di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , agiva in giudizio Controparte_2 avanti all'intestato Tribunale affinché il convenuto, Sig. venisse dichiarato padre Controparte_1 naturale della piccola (nata a [...] il [...]) e contestualmente Controparte_2 condannato al versamento di un assegno di € 400,00 a favore dell'attrice a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche. All'uopo,
l'attrice rappresentava che:
- tra il 2006 e l'estate del 2007 ella aveva intrattenuto con il sig. una relazione Controparte_1 sentimentale e fisica, terminata nell'estate dello stesso anno, e a seguito della quale ella aveva scoperto di essere incinta;
- aveva informato il sig. della situazione e della sua decisione di portare a termine la CP_1 gravidanza, senza tuttavia ottenere supporto;
- quest'ultimo aveva asseritamente rifiutato di riconoscere la nascitura nonostante le numerose richieste informali in tal senso rivoltegli.
Ciò premesso, l'attrice domandava la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
40.800,00 a titolo di arretrati per il mantenimento della piccola a decorrere dalla data del 25 CP_2 gennaio 2008, di € 20.000,00, a titolo di risarcimento a favore dell'attrice per tutti i danni morali, esistenziali e patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza del comportamento del convenuto, e di €
150.000,00 a titolo di risarcimento a favore della minore per tutti i danni morali ed esistenziali CP_2 subiti dalla stessa per via del mancato riconoscimento e del mancato adempimento da parte del genitore naturale degli obblighi di istruzione, educazione e mantenimento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 23/12/2016, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
il quale contestava integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice, avanzando
[...] all'uopo nei confronti della stessa l'exeptio plurium concubentium e sostenendo di non aver mai avuto notizia della possibilità di essere il padre della piccola di non aver mai ricevuto alcuna richiesta CP_2 di riconoscimento della minore e/o partecipazione alle spese di mantenimento della stessa e di ritenere eccessiva la somma di € 400,00 richiesta a titolo di mantenimento della minore. Il convenuto chiedeva altresì l'integrale rigetto delle domande attoree di risarcimento dei danni, ritenendole infondate. In subordine, nell'eventualità di sopravvenuto accertamento della paternità, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto della minore con l'emissione dei provvedimenti ex art. 277 c.c.
3. Nel corso dell'istruttoria, al fine di porre chiarezza sul legame biologico esistente tra la minore e il convenuto, con ordinanza del 07/11/2017, il giudice istruttore disponeva CTU immunoematologica
-immunoematica, dalla quale emergeva la probabilità del 99,99999997% di un legame biologico padre- figlia tra e corrispondente “ad un predicato verbale di Controparte_1 Controparte_2
“PATERNITA' PRATICAMENTE PROVATA” (cfr. conclusioni della consulenza tecnica del
24/01/2018).
4. Alla luce dei risultati della consulenza tecnica e della permanenza di contrasto tra le parti, previa audizione della minore (divenuta quattordicenne nelle more del procedimento) e nomina dell'avv.
Roberta Mauri quale curatrice speciale della stessa, il G.I. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni limitatamente alla domanda di riconoscimento di paternità naturale in vista di una pronuncia parziale sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
5. Con sentenza n. 31/2023 pubblicata in data 09/01/2023, il Tribunale di Bergamo dichiarava
[...] figlia di e ordinava all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sotto Controparte_2 Controparte_1 il Monte Giovanni XXIII di procedere all'annotazione della stessa sentenza nei registri degli atti di nascita. Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a decidere sulle residue domande.
6. Con ordinanza del 10/05/2023, preso atto dei notevoli cambiamenti intervenuti nella vita familiare della minore e della persistenza di dinamiche conflittuali tra gli adulti coinvolti, il Giudice incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di fornire un aggiornamento circa le attività ad essi demandate del Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 06/09/2022 e disponeva l'integrazione della c.t.u. del 03/01/2020 al fine di individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e di frequentazione di con i rispettivi genitori e nonni. Infine, fissava udienza per CP_2
l'escussione dell'ultimo teste.
7. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice poneva la causa dinnanzi al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
8. Sull'istruzione della causa.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione.
Più precisamente, il Collegio ritiene inammissibile la domanda avanzata dall'attrice in sede di memoria di replica volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere un'ulteriore integrazione della Consulenza Tecnica d'ufficio e l'accertamento della nuova collocazione della minore presso la madre. Invero, non solo la consulenza tecnica ha fornito un'accurata panoramica delle situazioni personali dei soggetti interessati e delle dinamiche relazionali che intercorrono tra ogni adulto coinvolto e la minore, ma ha anche evidenziato la necessità di attivare idonei supporti
(mediazione familiare e percorso psicologico) per consentire il superamento delle criticità relazionali riscontrate. Rilevato che sono trascorsi pochi mesi dalla conclusione della CTU e che, medio tempore, le parti non hanno avviato alcuno dei supporti suggeriti dalla dott.ssa non vi è motivo Parte_2 di ritenere l'obsolescenza delle valutazioni da lei operate. Preso atto della valutazione operata dalla consulente sui comportamenti solitamente tenuti da la decisione di quest'ultima di spostarsi CP_2 presso la casa materna (avvenimento di cui solo l'attrice - e non anche le altre parti del giudizio - hanno dato atto) è da ritenere avvenimento inidoneo a determinare la necessità della rimessione della causa in istruttoria.
Infine, è possibile decidere anche sulle richieste economiche delle parti: va ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n.
2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263).
9. Sul cognome della minore.
Il primo aspetto su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi riguarda l'attribuzione del cognome paterno ad Infatti, al fine di garantire l'instaurazione di un pieno Controparte_2 contraddittorio sul punto, dopo aver dichiarato figlia di Controparte_2 Controparte_1 sentenza n. 31/2023 pubblicata il 09/01/2023, questo Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande, compresa quella inerente alla determinazione del cognome della minore. Sul punto, preme ricordare che l'attrice ha domandato che il cognome della minore sia mantenuto come il convenuto non ha formulato domanda di attribuzione del proprio cognome CP_2 alla figlia;
la curatrice della minore ha domandato il mantenimento del cognome materno CP_2 all'udienza del 16/11/2022, la minore ha dichiarato “Preferirei, inoltre, mantenere il cognome senza CP_2 accompagnarlo a quello del papà” (cfr. verbale d'udienza).
Orbene, questo Tribunale, tenuto conto del consolidamento per oltre 17 anni dell'identità della minore intorno al nome “ , considerata la volontà espressa dalla stessa in Controparte_2 udienza e preso atto della sostanziale convergenza delle domande di tutte le parti in questa stessa direzione, dispone allora che la minore manterrà il proprio cognome senza l'aggiunta del CP_2 patronimico. A tale pronuncia non osta la lettera dell'art. 262, secondo comma, c.c., che solo apparentemente impone l'aggiunta o sostituzione del cognome materno con quello paterno se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre;
infatti, l'utilizzo del verbo “potere” (“il figlio può assumere il cognome del padre
[…]”) prospetta l'evento in termini di mera eventualità. Tale pronuncia, infine, si pone anche in termini di continuità con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che – proprio in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori
– ha più volte affermato che i criteri di individuazione del cognome del minore devono essere determinati in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 12640 del 18/06/20159; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 20 giugno-11 luglio, n. 17139).
10. Sul regime di affidamento e collocamento della minore
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento della minore, occorre premettere che l'affidamento condiviso costituisce la regola, cui è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Infatti, l'applicazione del regime di affido esclusivo costituisce l'eccezione, applicabile solo a seguito dell'accertamento ad opera del giudice dell'esistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e della rispondenza di tale regime all'interesse della prole. In tale ipotesi, occorre rendere una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale (cfr. Cass. civ, Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'affido condiviso a e a non E_ Controparte_1 risulta essere il regime adeguato a garantire il benessere di stante l'attuale incapacità di ciascuna CP_2 figura genitoriale di rispondere pienamente ai bisogni educativi, affettivi e di stabilità della figlia. Più precisamente, se da una parte non ha mostrato profili che lo rendono non idoneo Controparte_1 all'affido, dall'altra si è manifestato tardivamente nella vita della figlia, cosa che ha determinato una conseguente difficoltà nella gestione della minore nell'ambito del suo nucleo familiare. Al contempo, il rapporto tra e la madre è decisamente fragile per via di criticità relazionali Controparte_2 consolidatesi nel tempo.
Come concluso anche dalla consulente dott.ssa l'attuale regime di affidamento e Pt_2 collocamento della minore presso la nonna materna è idoneo a garantire un equilibrato e sereno sviluppo della minore, essendo rispondente ai desideri, alle aspettative e ai bisogni della stessa. Sul punto si ricorda che la ragazza, sentita in udienza in data 16/11/2022, aveva dichiarato di voler continuare a vivere presso la nonna materna (cfr. verbale d'udienza), volontà confermata sia al CTU (cfr. p. 38: “Come si è detto attualmente non esprime più un rifiuto ad incontrare la madre e neppure alla CP_2 frequentazione occasionale con il suo attuale compagno, che ha spesso incontrato quando vedeva la madre al Per_1 maneggio, sebbene lamenti le modalità di introduzione della sua figura nella sua vita adottate dalla madre, in realtà alquanto discutibili. La resistenza è relativa alla ripresa della coabitazione, che esclude avendo espresso una CP_2 scelta irrevocabile per il contesto della nonna, in cui del resto è cresciuta”) che alla curatrice della minore, avv.
Mauri (cfr. verbale d'udienza del 21/03/2024).
11. Sulla calendarizzazione delle visite madre-figlia e sul servizio di ADM.
Considerata la necessità di salvaguardare il diritto di alla bigenitorialità, ma ritenuto necessario CP_2 procedere ad una graduale e regolare calendarizzazione delle visite della minore sia con la madre che con il padre, il Collegio ritiene di disporre conformemente a quanto proposto dalla CTU, ossia interrompere l'ADM e/o gli incontri assisti madre-figlia e disporre incontri liberi che si svolgeranno con ciascun genitore in almeno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle 22:00 circa e comunque in modo che sia compresa la cena o un giorno nel finesettimana, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti e nel rispetto della volontà della minore. Questa soluzione risulta essere la più idonea a tutelare il benessere di la quale non solo in più occasioni aveva Controparte_2 manifestato insofferenza per la presenza degli operatori dei servizi sociali, ma ha anche raggiunto un'età tale da consentirle di determinarsi consapevolmente nei rapporti con i genitori e le altre figure adulte della cerchia familiare. D'altronde, la dott.ssa ha da ultimo rilevato che: “per quanto Pt_2 riguarda i rapporti con il ramo paterno della famiglia, ha dimostrato di aver costituito un rapporto positivo con CP_2 il padre e il suo contesto […]”, e poiché anche il rapporto instaurato con i fratelli da parte paterna appare positivo “non esistono preclusioni né pratiche né psicologiche a che frequenti il padre e il suo contesto in modo CP_2 libero, come già avviene, anche con pernottamenti e nel corso delle vacanze scolastiche”; per quanto riguarda i rapporti con la madre, “nonostante la minore manifesti ancora un rifiuto alla coabitazione prolungata con la madre, la situazione relazionale si è sbloccata e non è ostativa ad una frequentazione libera in modi e tempi ad oggi, ancora limitati ma auspicabilmente ampliabili nel tempo” (cfr. p. 40 e 41 della relazione di CTU depositata il
02/03/2024).
Il Tribunale ritiene comunque necessario richiamare l'attenzione di tutti gli adulti coinvolti nella cura della minore sulle prescrizioni avanzate dalla consulente, tra cui l'avvio di un percorso di mediazione familiare, al fine che di elaborare una lettura più costruttiva della complessa situazione personale e familiare, nell'ottica di mettersi in discussione, di favorire il dialogo civile e di aumentare il rispetto reciproco in modo da assicurare alla minore un adeguato percorso di crescita e maturazione psico- emotiva di consentire il recupero di un complessivo benessere familiare.
12. Sul mantenimento della minore Venendo agli aspetti economici, la sig.ra con atto di citazione ha chiesto di porre a carico del CP_2 convenuto l'obbligo di corrispondere una somma mensili pari a € 400 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il convenuto si è opposto a tale domanda, ritenendola priva di adeguata dimostrazione, e comunque sproporzionata nel quantum tenuto conto delle sue capacità economiche e reddituali.
La curatrice speciale della minore ha invece domandato di porre a carico di entrambi i genitori, in via solidale tra loro, l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario della figlia mediante versamento dell'importo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il giorno 10 di ciascun mese, tramite corresponsione a favore dell'affidataria finché non avrà compiuto la Controparte_2 maggiore età, e a favore di a decorrere dal compimento della maggiore età. Controparte_2
Orbene, al fine di determinare l'entità del mantenimento da corrispondere alla minore, occorre effettuare un'analisi comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori. Ed infatti, come più volte chiarito dalla Corte di cassazione, “in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto […]” (Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 32466 del 22/11/2023)
A seguito dell'istruttoria svolta, le posizioni reddituali delle parti possono essere ricostruite come segue:
- di anni 45, è titolare di un bar a Terno d'Isola (BG). Dalle dichiarazioni E_ reddituali depositate nel corso del giudizio, è emerso che la stessa: nell'anno d'imposta 2019 ha percepito un reddito complessivo di € 15.380,00 (cfr. PF 2020); nell'anno d'imposta 2020 ha percepito un reddito complessivo di € 866,00 (cfr. PF 2021); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 778,00 (cfr. PF 2022);
- di anni 44, impiegato presso la ditta di famiglia, nell'anno d'imposta 2019 ha Controparte_1 percepito un reddito complessivo di € 24.232,00 (cfr. Modello 730/2020); nell'anno d'imposta
2020 ha percepito un reddito complessivo di € 24.517,00 (cfr. Modello 730/2021); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 25.984,00 (cfr. Modello 730/2022); nell'anno d'imposta 202 ha percepito un reddito complessivo di € 25.984,00 (cfr. Modello
730/2022).
Alla luce della ricostruzione reddituale sopra effettuata, considerato che la minore è collocata presso la nonna materna (la quale ha ripreso a lavorare proprio per mantenere la nipote) e tenuto conto del tempo che ciascun genitore trascorre con la figlia, il Collegio ritiene equo e congruo: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di collocataria della E_ Parte_3 minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_2 della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di Controparte_1 Parte_3 collocataria della minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo CP_2 al mantenimento della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
13. Sulla domanda di rifusione degli assegni di mantenimento arretrati.
L'attrice ha domandato che venisse condannata a rifonderle la somma di € 40.800,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza dal 25 gennaio 2008, giorno della CP_2 nascita della minore. Il convenuto si è opposto a tale richiesta, ritenendo di non poter essere ritenuto inadempiente di un obbligo di cui aveva avuto conoscenza per la prima volta solo a seguito dell'espletamento di CTU immunoematologica in questo giudizio e di non poter esser comunque chiamato al pagamento della somma nell'entità determinata dall'attrice stante la mancanza di rigorosa prova sulle spese sostenute per la minore.
Orbene, la domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n. 27653;
Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ. L'obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez.
6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1, 6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez.
1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386)” (cfr. Cass. civ, sez.3, ordinanza n. 15148 del 12/05/2022). In altre parole, l'obbligo di rimborso per le spese pregresse sostenute da un solo genitore e l'obbligo di pagamento delle spese future sono previsti ex lege, con la conseguenza che il soggetto il cui status di genitore sia stato accertato solo in un momento successivo alla nascita del figlio è comunque tenuto all'adempimento dei predetti obblighi indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno a conoscenza dell'esistenza del figlio. L'elemento psicologico rileva quindi solo ai fini dell'accertamento della responsabilità del danno endofamiliare, categoria giuridica nella quale non può ritenersi riconducibile il rimborso delle spese di mantenimento.
Accertato, pertanto, l'obbligo di di rimborsare a le spese arretrate Controparte_1 E_ sostenute per il mantenimento della minore, occorre determinarne il quantum. Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha mantenuto da sola la figlia minore dalla data della nascita, ma non ha né dedotto né documentato in alcun modo le spese sostenute. Dunque, considerato che non può richiedersi al genitore che si è fatto carico del mantenimento di essere in grado di provare in modo puntuale le spese sostenute così da poter calcolare in maniera precisa il credito vantato nei confronti del genitore che è rimasto estraneo al mantenimento della figlia, si rende necessario procedere in via equitativa alla liquidazione di tale credito, sulla base dei rispettivi redditi dei genitori, delle diverse esigenze della figlia in relazione all'età della stessa ed ai redditi dei genitori. D'altra parte, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici
e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 16916 del 25705/2022). Richiamata la ricostruzione reddituale operata al punto n. 12, il Collegio ritiene equo e congruo commisurare in € 150,00 mensili il contributo al mantenimento che il convenuto avrebbe dovuto corrispondere a E_ dal momento della nascita della minore (25 gennaio 2008) e fino al luglio 2019 (data a decorrere della quale il G.I., con provvedimento adottato all'udienza del 25/06/2019, aveva posto l'obbligo a di corrispondere all'attrice la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della Controparte_1 minore). Il totale dovuto è quindi pari a euro € 20.550,00 – somma aggiornata all'attualità. Infine, essendo l'assegno di mantenimento un debito di valuta, spettano gli interessi dalla mora ex art. 1224
c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale.
Per quanto riguarda le ulteriori spese straordinarie, tenuto conto della documentazione depositata con atto di citazione (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) attestante esborsi per spese scolastiche e mediche per un ammontare complessivo di € 10.200,36, il Tribunale condanna a Controparte_1 corrispondere all'attrice la metà di tali spese sostenute, ossia € 5.100,18, oltre interessi legali fino alla data del soddisfo.
14. Sulle domande di risarcimento del danno endofamiliare.
Diversamente da quanto sopra chiarito in punto di rimborso delle spese sostenute da E_ per il mantenimento di sin dalla sua nascita, le domande volte ad ottenere il
[...] Controparte_2 risarcimento del danno endofamiliare asseritamente subito sia dall'attrice sia dalla figlia - e che la prima ha commisurato rispettivamente in € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ed € 150.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo
– non sono state adeguatamente provate e devono, pertanto, essere rigettate.
Occorre, infatti, ricordare che il cd. illecito endofamiliare, ossia il danno morale ed esistenziale subito da un soggetto a causa del comportamento illecito tenuto un parente, rientra comunque nell'area dell'illecito extracontrattuale e, in quanto tale, non si sottrae alle regole probatorie che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. Chi agisce in forza dell'art. 2043 c.c. deve quindi offrire la prova della condotta illecita del danneggiante, del danno asseritamente subito e del nesso di causalità che lega condotta e danno. Inoltre, poiché la condotta illecita del danneggiante è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento, è sul danneggiato che grava il relativo onere probatorio, alla luce del criterio di giudizio dettato dall'art. 2697 c.c. In caso di danno derivante dal mancato riconoscimento del figlio naturale, il danneggiato dovrà allora dimostrare sia l'esistenza del legame biologico tra presunto genitore e figlio sia l'atteggiamento di consapevole inadempimento degli obblighi genitoriali ex art. 147 c.c. Ciò è quanto si ricava anche dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione sul punto: “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22496 del 09/08/2021; in senso conforme Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 26205 del 22711/2023).
Venendo al caso de quo, il Tribunale non ritiene raggiunta la prova del fatto colposo di CP_1
cioè il mancato adempimento degli obblighi genitoriali, nonostante la consapevolezza della
[...] procreazione. Infatti, a seguito dell'attività istruttoria espletata è da ritenere provato che all'epoca del concepimento di il convenuto non avesse conoscenza della procreazione né Controparte_2 avrebbe potuto porsi in un atteggiamento di ragionevole dubbio. Infatti, è risultato provato che: nell'estate del 2016 l'attrice aveva avuto diverse relazioni (cfr. testimonianza della sig.ra
[...] all'udienza del 18/04/2023); dopo la nascita di aveva contratto Tes_1 Controparte_2 matrimonio con il sig. cui la minore nei primi anni di vita si era rivolto chiamandolo CP_3 “papà” (cfr. testimonianza della sig. all'udienza del 18/04/2023 e doc. 1 del fascicolo CP_3 di parte convenuta).
Non può invece ritenersi raggiunta la prova del fatto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'attrice aveva rivolto a delle richieste riguardanti il riconoscimento e Controparte_1 mantenimento della minore: sul punto, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale risultano discordanti. Manca, quindi, la prova del fatto illecito del convenuto.
Entrambe le domande di risarcimento del danno endofamiliare, pertanto, devono essere rigettate.
15. Sulle spese di lite del presente giudizio e sul compenso per la curatrice speciale della minore.
Stante la complessità, durata e articolazione della presente procedura, le spese di lite devono essere liquidate facendo ricorso ai parametri previsti dal D.M. 147/2022 relativamente al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile, di complessità media ed applicando i valori minimi.
Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra attrice e convenuto, stante la prevalente soccombenza dell'attrice (che con il diniego al riconoscimento ha altresì causato l'aggravamento della procedura), il Collegio dispone la condanna di a corrispondere a E_ Controparte_1
i 2/3 delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in € 5.431,00 (fase di studio: € 1.064; fase introduttiva: € 708,00; fase istruttoria: € 1.869,00; fase decisionale: 1.790,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. La restante quota di 1/3 delle spese di giudizio va compensata tra le parti.
Entrambi i genitori sono, poi, tenuti a rimborsare in solido il compenso per la curatrice speciale della figlia. Poiché quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di € 5.431,00
(fase di studio: € 1.064; fase introduttiva: € 708,00; fase istruttoria: € 1.869,00; fase decisionale:
1.790,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. dovrà avvenire in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
16. Sulle spese di CTU immunoematologica.
Considerato che la CTU, utile ad entrambe le parti, è stata disposta nell'interesse della minore, il
Tribunale pone definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU immunoematologica.
17. Sulle spese di CTU psicologica.
Considerato che la CTU, utile ad entrambe le parti, è stata disposta nell'interesse della minore, il
Tribunale conferma in via definitiva la ripartizione al 50% a carico di e E_ CP_1
fermo il vincolo di solidarietà e detratto l'acconto già eventualmente versato, delle spese di
[...]
CTU, come già stabilito in via provvisoria con dal Giudice Istruttore con decreto del 05/02/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore alla nonna materna, sig.ra CP_2 Parte_3
2. la minore presso l'abitazione della sig.ra CP_4 Parte_3
3. DISPONE che, salvo diverso e più ampio accordo con la minore, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino alle 22:00 circa e comunque in modo che sia compresa la cena, o un giorno nel finesettimana;
4. INVITA caldamente tutti gli adulti coinvolti nella cura della minore ad attivare il percorso di mediazione familiare, che permetta loro di elaborare una lettura più costruttiva della complessa situazione personale e familiare, nell'ottica di mettersi in discussione, di favorire il dialogo civile e di aumentare il rispetto reciproco in modo da assicurare alla minore un adeguato percorso di crescita e maturazione psico-emotiva;
5. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di E_ Parte_3 collocataria della minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di Controparte_1 Parte_3 collocataria della minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
7. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso in questo Tribunale al tempo dell'istaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
8. AN a corrispondere a a titolo di mantenimento Controparte_1 E_ arretrato della minore, la somma di € 20.550,00 oltre interessi dalla mora ex art. 1224 c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale.
9. AN a corrispondere a a titolo di rimborso della Controparte_1 E_ quota parte delle spese straordinarie sostenute per la minore, la somma di € 5.100,18, oltre gli interessi dalla mora ex art. 1224 c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale,
10. RIGETTA le domande di risarcimento del danno endofamiliare avanzate dall'attrice;
11. AN a pagare a i 2/3 delle spese del presente E_ Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.431,00 per compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, IV.V. e C.P.A. come per legge. COMPENSA tra le parti la restante quota di 1/3 delle spese di lite.
12. AN e in ragione del 50% ciascuno, a rifondere E_ Controparte_1 nei confronti dell'Erario il compenso per l'attività professionale svolta dall'Avv. Mauri Roberta, in qualità di curatrice dell'eredità giacente, liquidate in € 5.431,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
13. PONE definitivamente le spese della CTU immunoematologica a carico di e E_
, nella misura ciascuna del 50%. Controparte_1
14. PONE definitivamente le spese della CTU psicologica a carico di e E_ CP_1
nella misura ciascuna del 50%.
[...]
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 05/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9551 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Sonzogni, giusta procura agli E_ atti, e ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 354-16 del 19/04/2016;
-Attrice- contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Riva e Giovanni Cadei, giusta Controparte_1 procura agli atti;
-Convenuto-
Con l'intervento di
, rappresentata e difesa dal curatore speciale Avv. Roberta Mauri;
Controparte_2
-Intervenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto della causa: filiazione naturale
CONCLUSIONI Per parte attrice come da foglio di P.C. depositato il 10/06/2024; E_
Per il convenuto , come da foglio di P.C. depositato il 05/06/2024; Controparte_1
Per l'intervenuta per mezzo del proprio curatore speciale, come da foglio di P.C. Controparte_2 depositato il 10/06/2024;
Per il P.M: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con atto di citazione depositato in data 05/10/2016, la sig.ra in proprio e n. q. E_ di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , agiva in giudizio Controparte_2 avanti all'intestato Tribunale affinché il convenuto, Sig. venisse dichiarato padre Controparte_1 naturale della piccola (nata a [...] il [...]) e contestualmente Controparte_2 condannato al versamento di un assegno di € 400,00 a favore dell'attrice a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche. All'uopo,
l'attrice rappresentava che:
- tra il 2006 e l'estate del 2007 ella aveva intrattenuto con il sig. una relazione Controparte_1 sentimentale e fisica, terminata nell'estate dello stesso anno, e a seguito della quale ella aveva scoperto di essere incinta;
- aveva informato il sig. della situazione e della sua decisione di portare a termine la CP_1 gravidanza, senza tuttavia ottenere supporto;
- quest'ultimo aveva asseritamente rifiutato di riconoscere la nascitura nonostante le numerose richieste informali in tal senso rivoltegli.
Ciò premesso, l'attrice domandava la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
40.800,00 a titolo di arretrati per il mantenimento della piccola a decorrere dalla data del 25 CP_2 gennaio 2008, di € 20.000,00, a titolo di risarcimento a favore dell'attrice per tutti i danni morali, esistenziali e patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza del comportamento del convenuto, e di €
150.000,00 a titolo di risarcimento a favore della minore per tutti i danni morali ed esistenziali CP_2 subiti dalla stessa per via del mancato riconoscimento e del mancato adempimento da parte del genitore naturale degli obblighi di istruzione, educazione e mantenimento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 23/12/2016, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
il quale contestava integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice, avanzando
[...] all'uopo nei confronti della stessa l'exeptio plurium concubentium e sostenendo di non aver mai avuto notizia della possibilità di essere il padre della piccola di non aver mai ricevuto alcuna richiesta CP_2 di riconoscimento della minore e/o partecipazione alle spese di mantenimento della stessa e di ritenere eccessiva la somma di € 400,00 richiesta a titolo di mantenimento della minore. Il convenuto chiedeva altresì l'integrale rigetto delle domande attoree di risarcimento dei danni, ritenendole infondate. In subordine, nell'eventualità di sopravvenuto accertamento della paternità, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto della minore con l'emissione dei provvedimenti ex art. 277 c.c.
3. Nel corso dell'istruttoria, al fine di porre chiarezza sul legame biologico esistente tra la minore e il convenuto, con ordinanza del 07/11/2017, il giudice istruttore disponeva CTU immunoematologica
-immunoematica, dalla quale emergeva la probabilità del 99,99999997% di un legame biologico padre- figlia tra e corrispondente “ad un predicato verbale di Controparte_1 Controparte_2
“PATERNITA' PRATICAMENTE PROVATA” (cfr. conclusioni della consulenza tecnica del
24/01/2018).
4. Alla luce dei risultati della consulenza tecnica e della permanenza di contrasto tra le parti, previa audizione della minore (divenuta quattordicenne nelle more del procedimento) e nomina dell'avv.
Roberta Mauri quale curatrice speciale della stessa, il G.I. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni limitatamente alla domanda di riconoscimento di paternità naturale in vista di una pronuncia parziale sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
5. Con sentenza n. 31/2023 pubblicata in data 09/01/2023, il Tribunale di Bergamo dichiarava
[...] figlia di e ordinava all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sotto Controparte_2 Controparte_1 il Monte Giovanni XXIII di procedere all'annotazione della stessa sentenza nei registri degli atti di nascita. Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a decidere sulle residue domande.
6. Con ordinanza del 10/05/2023, preso atto dei notevoli cambiamenti intervenuti nella vita familiare della minore e della persistenza di dinamiche conflittuali tra gli adulti coinvolti, il Giudice incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di fornire un aggiornamento circa le attività ad essi demandate del Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 06/09/2022 e disponeva l'integrazione della c.t.u. del 03/01/2020 al fine di individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e di frequentazione di con i rispettivi genitori e nonni. Infine, fissava udienza per CP_2
l'escussione dell'ultimo teste.
7. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice poneva la causa dinnanzi al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
8. Sull'istruzione della causa.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione.
Più precisamente, il Collegio ritiene inammissibile la domanda avanzata dall'attrice in sede di memoria di replica volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere un'ulteriore integrazione della Consulenza Tecnica d'ufficio e l'accertamento della nuova collocazione della minore presso la madre. Invero, non solo la consulenza tecnica ha fornito un'accurata panoramica delle situazioni personali dei soggetti interessati e delle dinamiche relazionali che intercorrono tra ogni adulto coinvolto e la minore, ma ha anche evidenziato la necessità di attivare idonei supporti
(mediazione familiare e percorso psicologico) per consentire il superamento delle criticità relazionali riscontrate. Rilevato che sono trascorsi pochi mesi dalla conclusione della CTU e che, medio tempore, le parti non hanno avviato alcuno dei supporti suggeriti dalla dott.ssa non vi è motivo Parte_2 di ritenere l'obsolescenza delle valutazioni da lei operate. Preso atto della valutazione operata dalla consulente sui comportamenti solitamente tenuti da la decisione di quest'ultima di spostarsi CP_2 presso la casa materna (avvenimento di cui solo l'attrice - e non anche le altre parti del giudizio - hanno dato atto) è da ritenere avvenimento inidoneo a determinare la necessità della rimessione della causa in istruttoria.
Infine, è possibile decidere anche sulle richieste economiche delle parti: va ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n.
2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263).
9. Sul cognome della minore.
Il primo aspetto su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi riguarda l'attribuzione del cognome paterno ad Infatti, al fine di garantire l'instaurazione di un pieno Controparte_2 contraddittorio sul punto, dopo aver dichiarato figlia di Controparte_2 Controparte_1 sentenza n. 31/2023 pubblicata il 09/01/2023, questo Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande, compresa quella inerente alla determinazione del cognome della minore. Sul punto, preme ricordare che l'attrice ha domandato che il cognome della minore sia mantenuto come il convenuto non ha formulato domanda di attribuzione del proprio cognome CP_2 alla figlia;
la curatrice della minore ha domandato il mantenimento del cognome materno CP_2 all'udienza del 16/11/2022, la minore ha dichiarato “Preferirei, inoltre, mantenere il cognome senza CP_2 accompagnarlo a quello del papà” (cfr. verbale d'udienza).
Orbene, questo Tribunale, tenuto conto del consolidamento per oltre 17 anni dell'identità della minore intorno al nome “ , considerata la volontà espressa dalla stessa in Controparte_2 udienza e preso atto della sostanziale convergenza delle domande di tutte le parti in questa stessa direzione, dispone allora che la minore manterrà il proprio cognome senza l'aggiunta del CP_2 patronimico. A tale pronuncia non osta la lettera dell'art. 262, secondo comma, c.c., che solo apparentemente impone l'aggiunta o sostituzione del cognome materno con quello paterno se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre;
infatti, l'utilizzo del verbo “potere” (“il figlio può assumere il cognome del padre
[…]”) prospetta l'evento in termini di mera eventualità. Tale pronuncia, infine, si pone anche in termini di continuità con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che – proprio in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori
– ha più volte affermato che i criteri di individuazione del cognome del minore devono essere determinati in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 12640 del 18/06/20159; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 20 giugno-11 luglio, n. 17139).
10. Sul regime di affidamento e collocamento della minore
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento della minore, occorre premettere che l'affidamento condiviso costituisce la regola, cui è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Infatti, l'applicazione del regime di affido esclusivo costituisce l'eccezione, applicabile solo a seguito dell'accertamento ad opera del giudice dell'esistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e della rispondenza di tale regime all'interesse della prole. In tale ipotesi, occorre rendere una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale (cfr. Cass. civ, Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'affido condiviso a e a non E_ Controparte_1 risulta essere il regime adeguato a garantire il benessere di stante l'attuale incapacità di ciascuna CP_2 figura genitoriale di rispondere pienamente ai bisogni educativi, affettivi e di stabilità della figlia. Più precisamente, se da una parte non ha mostrato profili che lo rendono non idoneo Controparte_1 all'affido, dall'altra si è manifestato tardivamente nella vita della figlia, cosa che ha determinato una conseguente difficoltà nella gestione della minore nell'ambito del suo nucleo familiare. Al contempo, il rapporto tra e la madre è decisamente fragile per via di criticità relazionali Controparte_2 consolidatesi nel tempo.
Come concluso anche dalla consulente dott.ssa l'attuale regime di affidamento e Pt_2 collocamento della minore presso la nonna materna è idoneo a garantire un equilibrato e sereno sviluppo della minore, essendo rispondente ai desideri, alle aspettative e ai bisogni della stessa. Sul punto si ricorda che la ragazza, sentita in udienza in data 16/11/2022, aveva dichiarato di voler continuare a vivere presso la nonna materna (cfr. verbale d'udienza), volontà confermata sia al CTU (cfr. p. 38: “Come si è detto attualmente non esprime più un rifiuto ad incontrare la madre e neppure alla CP_2 frequentazione occasionale con il suo attuale compagno, che ha spesso incontrato quando vedeva la madre al Per_1 maneggio, sebbene lamenti le modalità di introduzione della sua figura nella sua vita adottate dalla madre, in realtà alquanto discutibili. La resistenza è relativa alla ripresa della coabitazione, che esclude avendo espresso una CP_2 scelta irrevocabile per il contesto della nonna, in cui del resto è cresciuta”) che alla curatrice della minore, avv.
Mauri (cfr. verbale d'udienza del 21/03/2024).
11. Sulla calendarizzazione delle visite madre-figlia e sul servizio di ADM.
Considerata la necessità di salvaguardare il diritto di alla bigenitorialità, ma ritenuto necessario CP_2 procedere ad una graduale e regolare calendarizzazione delle visite della minore sia con la madre che con il padre, il Collegio ritiene di disporre conformemente a quanto proposto dalla CTU, ossia interrompere l'ADM e/o gli incontri assisti madre-figlia e disporre incontri liberi che si svolgeranno con ciascun genitore in almeno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle 22:00 circa e comunque in modo che sia compresa la cena o un giorno nel finesettimana, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti e nel rispetto della volontà della minore. Questa soluzione risulta essere la più idonea a tutelare il benessere di la quale non solo in più occasioni aveva Controparte_2 manifestato insofferenza per la presenza degli operatori dei servizi sociali, ma ha anche raggiunto un'età tale da consentirle di determinarsi consapevolmente nei rapporti con i genitori e le altre figure adulte della cerchia familiare. D'altronde, la dott.ssa ha da ultimo rilevato che: “per quanto Pt_2 riguarda i rapporti con il ramo paterno della famiglia, ha dimostrato di aver costituito un rapporto positivo con CP_2 il padre e il suo contesto […]”, e poiché anche il rapporto instaurato con i fratelli da parte paterna appare positivo “non esistono preclusioni né pratiche né psicologiche a che frequenti il padre e il suo contesto in modo CP_2 libero, come già avviene, anche con pernottamenti e nel corso delle vacanze scolastiche”; per quanto riguarda i rapporti con la madre, “nonostante la minore manifesti ancora un rifiuto alla coabitazione prolungata con la madre, la situazione relazionale si è sbloccata e non è ostativa ad una frequentazione libera in modi e tempi ad oggi, ancora limitati ma auspicabilmente ampliabili nel tempo” (cfr. p. 40 e 41 della relazione di CTU depositata il
02/03/2024).
Il Tribunale ritiene comunque necessario richiamare l'attenzione di tutti gli adulti coinvolti nella cura della minore sulle prescrizioni avanzate dalla consulente, tra cui l'avvio di un percorso di mediazione familiare, al fine che di elaborare una lettura più costruttiva della complessa situazione personale e familiare, nell'ottica di mettersi in discussione, di favorire il dialogo civile e di aumentare il rispetto reciproco in modo da assicurare alla minore un adeguato percorso di crescita e maturazione psico- emotiva di consentire il recupero di un complessivo benessere familiare.
12. Sul mantenimento della minore Venendo agli aspetti economici, la sig.ra con atto di citazione ha chiesto di porre a carico del CP_2 convenuto l'obbligo di corrispondere una somma mensili pari a € 400 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il convenuto si è opposto a tale domanda, ritenendola priva di adeguata dimostrazione, e comunque sproporzionata nel quantum tenuto conto delle sue capacità economiche e reddituali.
La curatrice speciale della minore ha invece domandato di porre a carico di entrambi i genitori, in via solidale tra loro, l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario della figlia mediante versamento dell'importo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il giorno 10 di ciascun mese, tramite corresponsione a favore dell'affidataria finché non avrà compiuto la Controparte_2 maggiore età, e a favore di a decorrere dal compimento della maggiore età. Controparte_2
Orbene, al fine di determinare l'entità del mantenimento da corrispondere alla minore, occorre effettuare un'analisi comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori. Ed infatti, come più volte chiarito dalla Corte di cassazione, “in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto […]” (Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 32466 del 22/11/2023)
A seguito dell'istruttoria svolta, le posizioni reddituali delle parti possono essere ricostruite come segue:
- di anni 45, è titolare di un bar a Terno d'Isola (BG). Dalle dichiarazioni E_ reddituali depositate nel corso del giudizio, è emerso che la stessa: nell'anno d'imposta 2019 ha percepito un reddito complessivo di € 15.380,00 (cfr. PF 2020); nell'anno d'imposta 2020 ha percepito un reddito complessivo di € 866,00 (cfr. PF 2021); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 778,00 (cfr. PF 2022);
- di anni 44, impiegato presso la ditta di famiglia, nell'anno d'imposta 2019 ha Controparte_1 percepito un reddito complessivo di € 24.232,00 (cfr. Modello 730/2020); nell'anno d'imposta
2020 ha percepito un reddito complessivo di € 24.517,00 (cfr. Modello 730/2021); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 25.984,00 (cfr. Modello 730/2022); nell'anno d'imposta 202 ha percepito un reddito complessivo di € 25.984,00 (cfr. Modello
730/2022).
Alla luce della ricostruzione reddituale sopra effettuata, considerato che la minore è collocata presso la nonna materna (la quale ha ripreso a lavorare proprio per mantenere la nipote) e tenuto conto del tempo che ciascun genitore trascorre con la figlia, il Collegio ritiene equo e congruo: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di collocataria della E_ Parte_3 minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_2 della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di Controparte_1 Parte_3 collocataria della minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo CP_2 al mantenimento della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
13. Sulla domanda di rifusione degli assegni di mantenimento arretrati.
L'attrice ha domandato che venisse condannata a rifonderle la somma di € 40.800,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza dal 25 gennaio 2008, giorno della CP_2 nascita della minore. Il convenuto si è opposto a tale richiesta, ritenendo di non poter essere ritenuto inadempiente di un obbligo di cui aveva avuto conoscenza per la prima volta solo a seguito dell'espletamento di CTU immunoematologica in questo giudizio e di non poter esser comunque chiamato al pagamento della somma nell'entità determinata dall'attrice stante la mancanza di rigorosa prova sulle spese sostenute per la minore.
Orbene, la domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n. 27653;
Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ. L'obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez.
6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1, 6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez.
1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386)” (cfr. Cass. civ, sez.3, ordinanza n. 15148 del 12/05/2022). In altre parole, l'obbligo di rimborso per le spese pregresse sostenute da un solo genitore e l'obbligo di pagamento delle spese future sono previsti ex lege, con la conseguenza che il soggetto il cui status di genitore sia stato accertato solo in un momento successivo alla nascita del figlio è comunque tenuto all'adempimento dei predetti obblighi indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno a conoscenza dell'esistenza del figlio. L'elemento psicologico rileva quindi solo ai fini dell'accertamento della responsabilità del danno endofamiliare, categoria giuridica nella quale non può ritenersi riconducibile il rimborso delle spese di mantenimento.
Accertato, pertanto, l'obbligo di di rimborsare a le spese arretrate Controparte_1 E_ sostenute per il mantenimento della minore, occorre determinarne il quantum. Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha mantenuto da sola la figlia minore dalla data della nascita, ma non ha né dedotto né documentato in alcun modo le spese sostenute. Dunque, considerato che non può richiedersi al genitore che si è fatto carico del mantenimento di essere in grado di provare in modo puntuale le spese sostenute così da poter calcolare in maniera precisa il credito vantato nei confronti del genitore che è rimasto estraneo al mantenimento della figlia, si rende necessario procedere in via equitativa alla liquidazione di tale credito, sulla base dei rispettivi redditi dei genitori, delle diverse esigenze della figlia in relazione all'età della stessa ed ai redditi dei genitori. D'altra parte, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici
e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 16916 del 25705/2022). Richiamata la ricostruzione reddituale operata al punto n. 12, il Collegio ritiene equo e congruo commisurare in € 150,00 mensili il contributo al mantenimento che il convenuto avrebbe dovuto corrispondere a E_ dal momento della nascita della minore (25 gennaio 2008) e fino al luglio 2019 (data a decorrere della quale il G.I., con provvedimento adottato all'udienza del 25/06/2019, aveva posto l'obbligo a di corrispondere all'attrice la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della Controparte_1 minore). Il totale dovuto è quindi pari a euro € 20.550,00 – somma aggiornata all'attualità. Infine, essendo l'assegno di mantenimento un debito di valuta, spettano gli interessi dalla mora ex art. 1224
c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale.
Per quanto riguarda le ulteriori spese straordinarie, tenuto conto della documentazione depositata con atto di citazione (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) attestante esborsi per spese scolastiche e mediche per un ammontare complessivo di € 10.200,36, il Tribunale condanna a Controparte_1 corrispondere all'attrice la metà di tali spese sostenute, ossia € 5.100,18, oltre interessi legali fino alla data del soddisfo.
14. Sulle domande di risarcimento del danno endofamiliare.
Diversamente da quanto sopra chiarito in punto di rimborso delle spese sostenute da E_ per il mantenimento di sin dalla sua nascita, le domande volte ad ottenere il
[...] Controparte_2 risarcimento del danno endofamiliare asseritamente subito sia dall'attrice sia dalla figlia - e che la prima ha commisurato rispettivamente in € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ed € 150.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo
– non sono state adeguatamente provate e devono, pertanto, essere rigettate.
Occorre, infatti, ricordare che il cd. illecito endofamiliare, ossia il danno morale ed esistenziale subito da un soggetto a causa del comportamento illecito tenuto un parente, rientra comunque nell'area dell'illecito extracontrattuale e, in quanto tale, non si sottrae alle regole probatorie che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. Chi agisce in forza dell'art. 2043 c.c. deve quindi offrire la prova della condotta illecita del danneggiante, del danno asseritamente subito e del nesso di causalità che lega condotta e danno. Inoltre, poiché la condotta illecita del danneggiante è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento, è sul danneggiato che grava il relativo onere probatorio, alla luce del criterio di giudizio dettato dall'art. 2697 c.c. In caso di danno derivante dal mancato riconoscimento del figlio naturale, il danneggiato dovrà allora dimostrare sia l'esistenza del legame biologico tra presunto genitore e figlio sia l'atteggiamento di consapevole inadempimento degli obblighi genitoriali ex art. 147 c.c. Ciò è quanto si ricava anche dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione sul punto: “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22496 del 09/08/2021; in senso conforme Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 26205 del 22711/2023).
Venendo al caso de quo, il Tribunale non ritiene raggiunta la prova del fatto colposo di CP_1
cioè il mancato adempimento degli obblighi genitoriali, nonostante la consapevolezza della
[...] procreazione. Infatti, a seguito dell'attività istruttoria espletata è da ritenere provato che all'epoca del concepimento di il convenuto non avesse conoscenza della procreazione né Controparte_2 avrebbe potuto porsi in un atteggiamento di ragionevole dubbio. Infatti, è risultato provato che: nell'estate del 2016 l'attrice aveva avuto diverse relazioni (cfr. testimonianza della sig.ra
[...] all'udienza del 18/04/2023); dopo la nascita di aveva contratto Tes_1 Controparte_2 matrimonio con il sig. cui la minore nei primi anni di vita si era rivolto chiamandolo CP_3 “papà” (cfr. testimonianza della sig. all'udienza del 18/04/2023 e doc. 1 del fascicolo CP_3 di parte convenuta).
Non può invece ritenersi raggiunta la prova del fatto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'attrice aveva rivolto a delle richieste riguardanti il riconoscimento e Controparte_1 mantenimento della minore: sul punto, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale risultano discordanti. Manca, quindi, la prova del fatto illecito del convenuto.
Entrambe le domande di risarcimento del danno endofamiliare, pertanto, devono essere rigettate.
15. Sulle spese di lite del presente giudizio e sul compenso per la curatrice speciale della minore.
Stante la complessità, durata e articolazione della presente procedura, le spese di lite devono essere liquidate facendo ricorso ai parametri previsti dal D.M. 147/2022 relativamente al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile, di complessità media ed applicando i valori minimi.
Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra attrice e convenuto, stante la prevalente soccombenza dell'attrice (che con il diniego al riconoscimento ha altresì causato l'aggravamento della procedura), il Collegio dispone la condanna di a corrispondere a E_ Controparte_1
i 2/3 delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in € 5.431,00 (fase di studio: € 1.064; fase introduttiva: € 708,00; fase istruttoria: € 1.869,00; fase decisionale: 1.790,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. La restante quota di 1/3 delle spese di giudizio va compensata tra le parti.
Entrambi i genitori sono, poi, tenuti a rimborsare in solido il compenso per la curatrice speciale della figlia. Poiché quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di € 5.431,00
(fase di studio: € 1.064; fase introduttiva: € 708,00; fase istruttoria: € 1.869,00; fase decisionale:
1.790,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. dovrà avvenire in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
16. Sulle spese di CTU immunoematologica.
Considerato che la CTU, utile ad entrambe le parti, è stata disposta nell'interesse della minore, il
Tribunale pone definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU immunoematologica.
17. Sulle spese di CTU psicologica.
Considerato che la CTU, utile ad entrambe le parti, è stata disposta nell'interesse della minore, il
Tribunale conferma in via definitiva la ripartizione al 50% a carico di e E_ CP_1
fermo il vincolo di solidarietà e detratto l'acconto già eventualmente versato, delle spese di
[...]
CTU, come già stabilito in via provvisoria con dal Giudice Istruttore con decreto del 05/02/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore alla nonna materna, sig.ra CP_2 Parte_3
2. la minore presso l'abitazione della sig.ra CP_4 Parte_3
3. DISPONE che, salvo diverso e più ampio accordo con la minore, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino alle 22:00 circa e comunque in modo che sia compresa la cena, o un giorno nel finesettimana;
4. INVITA caldamente tutti gli adulti coinvolti nella cura della minore ad attivare il percorso di mediazione familiare, che permetta loro di elaborare una lettura più costruttiva della complessa situazione personale e familiare, nell'ottica di mettersi in discussione, di favorire il dialogo civile e di aumentare il rispetto reciproco in modo da assicurare alla minore un adeguato percorso di crescita e maturazione psico-emotiva;
5. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di E_ Parte_3 collocataria della minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a in qualità di Controparte_1 Parte_3 collocataria della minore in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento della minore, l'importo di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
7. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso in questo Tribunale al tempo dell'istaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
8. AN a corrispondere a a titolo di mantenimento Controparte_1 E_ arretrato della minore, la somma di € 20.550,00 oltre interessi dalla mora ex art. 1224 c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale.
9. AN a corrispondere a a titolo di rimborso della Controparte_1 E_ quota parte delle spese straordinarie sostenute per la minore, la somma di € 5.100,18, oltre gli interessi dalla mora ex art. 1224 c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale,
10. RIGETTA le domande di risarcimento del danno endofamiliare avanzate dall'attrice;
11. AN a pagare a i 2/3 delle spese del presente E_ Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.431,00 per compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, IV.V. e C.P.A. come per legge. COMPENSA tra le parti la restante quota di 1/3 delle spese di lite.
12. AN e in ragione del 50% ciascuno, a rifondere E_ Controparte_1 nei confronti dell'Erario il compenso per l'attività professionale svolta dall'Avv. Mauri Roberta, in qualità di curatrice dell'eredità giacente, liquidate in € 5.431,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
13. PONE definitivamente le spese della CTU immunoematologica a carico di e E_
, nella misura ciascuna del 50%. Controparte_1
14. PONE definitivamente le spese della CTU psicologica a carico di e E_ CP_1
nella misura ciascuna del 50%.
[...]
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 05/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia