Decreto cautelare 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 08/09/2022, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 00774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2022, proposto da
Domino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Speraddio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’Ordinanza n. 256 del 30/06/2022 a firma del Dirigente del Settore 4° - Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, con cui è stato ordinato lo sgombero delle strutture stagionali ubicate in località 'Li Foggi' - In Catasto al fg. 32 - p.lle 110, 114, 171, 255, 268, 461, 543, 544, 545, 546 e p.lla 462 sub 2, notificata in pari data a mezzo PEC;
- della richiamata, ma mai notificata, nota prot.n.038113 del 23/06/2022 con cui la Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Gallipoli avrebbe diffidato la ditta Domino s.r.l. “ a sospendere con effetto immediato l'attività di riallestimento delle strutture ed attrezzature stagionali che risultano riferite ad autorizzazioni paesaggistiche scadute, nonché a ripristinare, sempre con effetto immediato, lo stato dei luoghi ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato con l’ordinanza n. 256 del 30/06/2022 è stato ingiunto alla ricorrente “ di smontare le coperture ombreggianti, le pedane ed i camminamenti in legno a servizio degli avventori del chiosco bar, il bancone bar ed il blocco prefabbricato contenente servizi igienici esistenti presso l'attività denominata TEN sita in Gallipoli ”;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza n. 256 del 30/06/2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19.04.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO