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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3791/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3791/2024 R.G.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] e _1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via
G.Agnello n.4, presso lo studio dell'avv. Maria Carmela Tirrò, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini (SR), Via Libertà n.51, presso lo studio dell'avv. Rossana Fangano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- resistente pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 6/11/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Lentini (SR), in data 14/06/2007 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 11, Parte I, Anno 2007).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. , in data 14/06/2007, in Lentini (SR); Controparte_1
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Lentini (SR), l'8/01/2003), ad oggi maggiorenne Persona_1
ed economicamente non indipendente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n.257/2022 del 9/06/2022;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo che il IG. provveda al pagamento delle rate di mutuo CP ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Lentini (SR), Via Decano n. 26, fino a sua completa estinzione senza nulla pretendere dalla IG.ra e tenendola indenne da qualsivoglia azione _1
esecutiva inerente il debito summenzionato, nonchè che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di CP _1
contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00, entro il cinque Persona_1
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 25/11/2024, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 17/06/2025, fissando il termine del 28/02/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 5 Con comparsa del 20/02/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, chiedendo di confermare e dichiarare il versamento da parte del IG.
della somma di € 200,00 alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP _1
, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento da parte del IG. delle rate di mutuo CP ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Lentini (SR), Via Decano n. 26, fino a sua completa estinzione, senza nulla pretendere dalla IG.ra e tenendola indenne da qualsivoglia azione _1
esecutiva inerente il debito summenzionato.
All'udienza del 17/06/2025, sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Presidente - dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto e depositato in data 15/04/2025 - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni, così come stabilite nell'accordo del 15/04/2025:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lentini in data 14/06/2007, registrato al n.
11, Parte 1, anno 2007 del registro degli Atti di matrimonio del Comune di Lentini;
pagina 3 di 5 2) Confermare e dichiarare che il sig. paghi interamente le rate di mutuo ipotecario Controparte_1 acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Lentini (SR), Via Decano n. 26, fino a sua completa estinzione, senza nulla pretendere dalla sig.ra e tenendola indenne da qualsivoglia azione _1
esecutiva inerente il debito summenzionato.
3) Confermare e dichiarare che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo per il CP _1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la Persona_1
somma mensile di € 200,00, e ciò entro il cinque di ogni mese, stabilendo la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di detto emolumento.
4) Confermare e dichiarare che il sig. contribuisca nella misura del 50% a tutte le spese Controparte_1
straordinarie necessarie per il mantenimento e l'educazione del figlio , quali spese Persona_1
mediche ed extra, con il diritto da parte del genitore adempiente di chiedere e pretendere dall'altro genitore quanto anticipato per affrontare le spese di cui sopra, fino a quando il figlio non sarà in condizione di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza.
5) Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio siano ripartite al 50% tra le parti. Persona_1
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7) Disporre la trasmissione della Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lentini per le annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R 396/2000.
8) Dichiarare compensate tra le parti le spese e competenze di causa”.
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e, pertanto, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato con rito _1 Controparte_1
civile, in Lentini (SR), in data 14/06/2007 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo
Comune al n. 11, Parte I, Anno 2007), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte. pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, l'8/07/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3791/2024 R.G.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] e _1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via
G.Agnello n.4, presso lo studio dell'avv. Maria Carmela Tirrò, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini (SR), Via Libertà n.51, presso lo studio dell'avv. Rossana Fangano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- resistente pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 6/11/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Lentini (SR), in data 14/06/2007 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 11, Parte I, Anno 2007).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. , in data 14/06/2007, in Lentini (SR); Controparte_1
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Lentini (SR), l'8/01/2003), ad oggi maggiorenne Persona_1
ed economicamente non indipendente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n.257/2022 del 9/06/2022;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo che il IG. provveda al pagamento delle rate di mutuo CP ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Lentini (SR), Via Decano n. 26, fino a sua completa estinzione senza nulla pretendere dalla IG.ra e tenendola indenne da qualsivoglia azione _1
esecutiva inerente il debito summenzionato, nonchè che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di CP _1
contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00, entro il cinque Persona_1
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 25/11/2024, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 17/06/2025, fissando il termine del 28/02/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 5 Con comparsa del 20/02/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, chiedendo di confermare e dichiarare il versamento da parte del IG.
della somma di € 200,00 alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP _1
, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento da parte del IG. delle rate di mutuo CP ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Lentini (SR), Via Decano n. 26, fino a sua completa estinzione, senza nulla pretendere dalla IG.ra e tenendola indenne da qualsivoglia azione _1
esecutiva inerente il debito summenzionato.
All'udienza del 17/06/2025, sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Presidente - dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto e depositato in data 15/04/2025 - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni, così come stabilite nell'accordo del 15/04/2025:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lentini in data 14/06/2007, registrato al n.
11, Parte 1, anno 2007 del registro degli Atti di matrimonio del Comune di Lentini;
pagina 3 di 5 2) Confermare e dichiarare che il sig. paghi interamente le rate di mutuo ipotecario Controparte_1 acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Lentini (SR), Via Decano n. 26, fino a sua completa estinzione, senza nulla pretendere dalla sig.ra e tenendola indenne da qualsivoglia azione _1
esecutiva inerente il debito summenzionato.
3) Confermare e dichiarare che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo per il CP _1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la Persona_1
somma mensile di € 200,00, e ciò entro il cinque di ogni mese, stabilendo la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di detto emolumento.
4) Confermare e dichiarare che il sig. contribuisca nella misura del 50% a tutte le spese Controparte_1
straordinarie necessarie per il mantenimento e l'educazione del figlio , quali spese Persona_1
mediche ed extra, con il diritto da parte del genitore adempiente di chiedere e pretendere dall'altro genitore quanto anticipato per affrontare le spese di cui sopra, fino a quando il figlio non sarà in condizione di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza.
5) Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio siano ripartite al 50% tra le parti. Persona_1
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7) Disporre la trasmissione della Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lentini per le annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R 396/2000.
8) Dichiarare compensate tra le parti le spese e competenze di causa”.
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e, pertanto, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato con rito _1 Controparte_1
civile, in Lentini (SR), in data 14/06/2007 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo
Comune al n. 11, Parte I, Anno 2007), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte. pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, l'8/07/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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