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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4432 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4432 /2024, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TAMBORINI Maria Gabriella ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Art. 306 c.p.c. - Rinuncia agli atti del giudizio nel procedimento di regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I. in data 27.06.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere una Parte_1 regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio
(n. 21.04.2022), nato dalla relazione more uxorio con Persona_1 Controparte_1
Tuttavia, prima dell'udienza di comparizione e della (eventuale) costituzione di parte convenuta, la ricorrente ha formulato istanza di rinuncia agli atti data l'intervenuta riconciliazione tra le parti. L'istanza può essere accolta stante che risulta sottoscritta personalmente dalla ed è stata Parte_1 accettata dalla controparte, la quale a sua volta ha reso dichiarazione olografa. Stante l'assenza di ragioni contrarie alla legge o alla tutela del minore, la richiesta di rinuncia agli atti deve essere accolta. II. Le spese di lite, data la natura e l'esito del giudizio, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, nella controversia iscritta al numero di ruolo 4432/24, così provvede: I. Letto e applicato l'art. 306 c.p.c., recepisce la rinuncia agli atti del giudizio e dichiara l'estinzione della causa disponendone, altresì, la cancellazione dal ruolo;
II. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4432 /2024, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TAMBORINI Maria Gabriella ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Art. 306 c.p.c. - Rinuncia agli atti del giudizio nel procedimento di regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I. in data 27.06.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere una Parte_1 regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio
(n. 21.04.2022), nato dalla relazione more uxorio con Persona_1 Controparte_1
Tuttavia, prima dell'udienza di comparizione e della (eventuale) costituzione di parte convenuta, la ricorrente ha formulato istanza di rinuncia agli atti data l'intervenuta riconciliazione tra le parti. L'istanza può essere accolta stante che risulta sottoscritta personalmente dalla ed è stata Parte_1 accettata dalla controparte, la quale a sua volta ha reso dichiarazione olografa. Stante l'assenza di ragioni contrarie alla legge o alla tutela del minore, la richiesta di rinuncia agli atti deve essere accolta. II. Le spese di lite, data la natura e l'esito del giudizio, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, nella controversia iscritta al numero di ruolo 4432/24, così provvede: I. Letto e applicato l'art. 306 c.p.c., recepisce la rinuncia agli atti del giudizio e dichiara l'estinzione della causa disponendone, altresì, la cancellazione dal ruolo;
II. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona