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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4643/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 811/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 - titolare di reddito di lavoro dipendente e reddito di lavoro autonomo e capitali - richiedeva all' Agenzia delle entrate di Siracusa il rimborso dell' ILOR ed IRPEF pagati per il
1990, 1991 e 1992 richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 27 giugno 2007 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate – uniformandosi alla Circolare della Direzione Regionale Sicilia n. 23674/3.1/08 - si limitava alla “mera protocollazione” dell' istanza di che trattasi.
Il Contribuente (in data 20/07/2021) presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendo l'illegittimità del “silenzio rifiuto” sulla propria istanza (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice – con sentenza n. 811 del 2023 – accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza – per i motivi che di seguito saranno esaminati – chiedendone la riforma: “ … appare evidente il contrasto tra parte motiva del provvedimento – ove il giudice adito riconosce l'applicabilità di detta limitazione nella successiva fase di esecuzione senza alcun rilievo sul diritto accertato del contribuente – e parte dispositiva laddove accerta il diritto del contribuente al rimborso della somma secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 665, L. 190/2014 (quindi limitata al solo 50%). Siffatto errore costituisce motivo di appello, giusto l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione …(cfr. sentenza di
I grado in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il “ … rigetto dell'appello e dichiarare spettante il 50% dell'importo chiesto a rimborso, peraltro già erogato al contribuente …” (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Dalla lettura della sentenza emerge un contrasto tra parte motiva del provvedimento ( il giudice riconosce l'applicabilità della limitazione nella successiva fase di esecuzione senza alcun rilievo sul diritto accertato del contribuente) e la parte dispositiva laddove accerta il diritto del contribuente al rimborso della somma secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 665, L. 190/2014 (quindi limitata al solo 50%).
Va, pertanto, riformata la sentenza in “parte qua”: va riconosciuto all' appellante, il diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccedenza dal datore di lavoro, a titolo di ritenute IRPEF, per le annualità
1990 – 1991 e 1992, pari ad € 11.965,60 oltre interessi legali.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità della controversia e nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4643/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 811/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 - titolare di reddito di lavoro dipendente e reddito di lavoro autonomo e capitali - richiedeva all' Agenzia delle entrate di Siracusa il rimborso dell' ILOR ed IRPEF pagati per il
1990, 1991 e 1992 richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 27 giugno 2007 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate – uniformandosi alla Circolare della Direzione Regionale Sicilia n. 23674/3.1/08 - si limitava alla “mera protocollazione” dell' istanza di che trattasi.
Il Contribuente (in data 20/07/2021) presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendo l'illegittimità del “silenzio rifiuto” sulla propria istanza (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice – con sentenza n. 811 del 2023 – accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza – per i motivi che di seguito saranno esaminati – chiedendone la riforma: “ … appare evidente il contrasto tra parte motiva del provvedimento – ove il giudice adito riconosce l'applicabilità di detta limitazione nella successiva fase di esecuzione senza alcun rilievo sul diritto accertato del contribuente – e parte dispositiva laddove accerta il diritto del contribuente al rimborso della somma secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 665, L. 190/2014 (quindi limitata al solo 50%). Siffatto errore costituisce motivo di appello, giusto l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione …(cfr. sentenza di
I grado in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il “ … rigetto dell'appello e dichiarare spettante il 50% dell'importo chiesto a rimborso, peraltro già erogato al contribuente …” (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Dalla lettura della sentenza emerge un contrasto tra parte motiva del provvedimento ( il giudice riconosce l'applicabilità della limitazione nella successiva fase di esecuzione senza alcun rilievo sul diritto accertato del contribuente) e la parte dispositiva laddove accerta il diritto del contribuente al rimborso della somma secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 665, L. 190/2014 (quindi limitata al solo 50%).
Va, pertanto, riformata la sentenza in “parte qua”: va riconosciuto all' appellante, il diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccedenza dal datore di lavoro, a titolo di ritenute IRPEF, per le annualità
1990 – 1991 e 1992, pari ad € 11.965,60 oltre interessi legali.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità della controversia e nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA