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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1020/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
Verbale di udienza del 23.5.2025
È presente, per l'attore, l'avv. Raffaele ORDINE, in sostituzione dell'avv. Alessia
PETRONE.
È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Gianluca MAIO, in sostituzione dell'avv.
Marietta DE RANGO.
I difensori precisano le conclusioni e discutono ai sensi dell'art. 281 sexies riportandosi ai rispettivi scritti
Il Giudice
preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies, cpc, sentenza con motivazione contestuale che allega al presente verbale, costituendone parte integrante.
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessia Petrone (C.F. ) C.F._2
- attrice -
e
(C.F. P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mario PERUGINI (C.F. ) e dall'avv. Marietta DE C.F._3
RANGO (C.F. ) C.F._4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.7.2021, ha Parte_1
convenuto il al fine ottenerne la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di € 36.254,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., quale risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al sinistro patito il 17.2.2020.
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- in data 17.2.2020, intorno alle ore 18.00, percorreva a piedi piazza Papa Giovanni
Paolo II del quando, giunta nella discesa che conduce Controparte_1
alla palestra recante insegna “PLAZA”, a causa di una “buca/sconnessione” del manto stradale presente nella parte inziale della discesa, cadeva al suolo;
- trasportata presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura ISTITUTO NINETTA
ROSANO TIRRENIA HOSPITAL S.R.L., riceveva diagnosti di frattura del capitello radiale;
- il 22.2.2020, tornata presso il medesimo P.S. per l'acuirsi della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra, alla caviglia sinistra e al torace, riceveva diagnosi di trauma contusivo spalla, caviglia sinistra e torace;
- il 24.2.2020 veniva sottoposta ad artrocentesi e posizionamento di tutore;
- il 3.9.2020 eseguiva RMN dalla quale emergeva la lesione del corno anteriore del menisco esterno e mediale, con lacerazione del L.C.L. ginocchio dx e frattura del capitello radiale a sinistra;
- pertanto, in conseguenza della descritta caduta, l'attrice riportava “lesione del
corno anteriore del menisco esterno e mediale, con lacerazione del L.C.L.
ginocchio dx e frattura del capitello radiale a sinistra”, stimata nell'invalidità
3 permanete del 12%, oltre inabilità temporanea di 10 gg. al 100%, 30 gg. al 50% e
140 gg. al 25%, cui devono aggiungersi € 916,66 per spese mediche, come da CTP
allegata.
1.2. – Si è costituito il che ha dedotto il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva (perché la discesa descritta dall'attrice non è una strada comunale) e, comunque, l'infondatezza della nell'an e nel quantum e, in ogni caso, la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice,
della prova testimoniale ammessa ( e e della Testimone_1 Testimone_2
CTU medico-legale a cura del dott. (cfr. relazione depositata il Persona_1
13.11.2023).
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096
del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della
Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483
dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha così ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche
4 della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può
essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e)
ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
5 La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più
significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato,
in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità
che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi
imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa
da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una
“condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del
custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
6 Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è
richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme,
eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.2. – Nel caso di specie, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. del
è dimostrata, avendo parte attrice assolto al proprio onere di Controparte_1
provare il nesso eziologico tra la strada in discesa – di cui è titolare e, quindi, custode l'ente locale convenuto – e l'evento dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base delle testimonianze di chi ha assistito all'incidente e delle fotografie prodotte – che l'attrice è caduta a terra per avere inciampato in un tratto di manto stradale disconnesso.
In particolare, la teste ha dichiarato: “il 17 febbraio 2020, alle ore Testimone_1
18:00 circa, mi trovavo davanti all'ingresso della palestra PLAZA a in attesa CP_1
dell'uscita di mia figlia , quando, ho visto una signora, che poi ho appreso Per_2
chiamarsi , la quale a piedi stava percorrendo la discesa che porta Parte_1
dalla strada principale alla palestra. // In particolare, ad un certo Parte_1
punto inciampava in una buca o meglio in un tratto disconnesso della stradina in
discesa e cadeva a terra. Io mi sono subito avvicinata per aiutarla. Lei piangeva
lamentando dolore al braccio sinistro ed alla caviglia sinistra […] Non vi era e non vi
sono segnalazioni di alcun tipo. La stradina è priva di illuminazione pubblica. In
particolare, alle ore 18:00 del 17 febbraio 2020 era già buio. // la stradina è
percorribile a piedi ed è priva di marciapiede. // Ho visto distintamente la caviglia della
signora che si distorceva nel tratto disconnesso della stradina. // la stradina porta alla
palestra e ad un passaggio pedonale, che si vede in una delle foto che mi sono state
mostrate, che, a sua volta, conduce in un'area sopra la palestra dove ci sono palazzi e
negozi”. Analogamente, il teste ha affermato: “conosco Testimone_2 Pt_1
7 perché originaria di Buonvicino. Inoltre, le nostre figlie frequentano la Parte_1
stessa scuola di danza, denominata PLAZA, a // Ricordo l'incidente subito CP_1
da nel febbraio 2020. Ricordo il periodo perché ancora non Parte_1
c'erano le restrizioni legali alla pandemia COVID. // In particolare, mentre stavo
percorrendo a piedi la stradina che porta alla predetta scuola di danza, ho sentito una
persona urlare e mi sono accorto che c'era una signora a terra, , Parte_1
ed un'altra donna che le si era già avvicinata. si lamentava, Parte_1
dicendo che era caduta a causa di una buca che mi veniva indicata e che effettivamente
si trovava vicino a lei. // La strada è buia. Non c'è illuminazione. La buca non era
segnalata. Era sera, dopo le 18:00, e non c'era illuminazione naturale perché era pieno
inverno”.
Inoltre, la documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo – riconosciuta dai testi come rappresentativa dello dei luoghi al momento del sinistro – conferma le effettive condizioni di dissesto del manto stradale nella discesa d'interesse.
2.3. – Più specificamente, non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal CP_1
Invero, dalla CTP dell'Ing, , allegata alla memoria ex art. 183, 6° Persona_3
comma, n. 2 cpc di parte attrice, risulta che “il punto in oggetto ricade sulla particella n.
1120 del foglio di mappa n. 13 del Comune di Diamante (CS) precisamente nell'area di
corte essendo detta particella “Ente Urbano” è cioè censita al catasto fabbricati […].
Dalle risultanze dei dati catastali individuati si è provveduto ad effettuare ricerche per
tramite il sistema interscambio del territorio (SISTER) e la corte del fabbricato
individuato con la particella 1120, risulta censita al catasto edilizio urbano (catasto
fabbricati) del Comune di con il subalterno n. 10 […]. Il subalterno n. 10 in CP_1
questione della particella n. 1120 del foglio di mappa n. 13 del Comune di CP_1
8 risulta censito quale Bene Comune Non Censibile (B.C.N.C.) quale corte del fabbricato
e quindi privo di intestazione catastale in quanto bene comune a tutte le unità
immobiliari della particella e cioè comune ai sub dal n. 1 al n. 9 […], tutti censiti con la
categoria catastale B04 (Uffici pubblici) e tutti in ditta catastalmente al Comune di
il subalterno n. 10 in questione della particella n. 1120 del foglio di mappa n. CP_1
13 del Comune di risulta essere corte comune ai subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, CP_1
8, 9, tutti censiti con la categoria catastale B04 (Uffici pubblici) e tutti in ditta
catastalmente al Comune di . CP_1
Le valutazione del CTP appaiono confortate dalla documentazione allegata e non sono specificamente contestate dall'ente locale convenuto, che, del resto, non indica alcun soggetto come proprietario dell'area in questione.
In ogni caso, le fotografie della discesa in questione, unitamente alle dichiarazioni dei testi, dimostrano che si tratta di una vera e propria strada, aperta al pubblico,
percorribile a piedi e con mezzi, per raggiungere una palestra e, attraverso un passaggio pedonale, una maggiore area servita anche da negozi (cfr. teste “la Testimone_1
stradina è percorribile a piedi ed è priva di marciapiede […] la stradina porta alla
palestra e ad un passaggio pedonale, che si vede in una delle foto che mi sono state
mostrate, che, a sua volta, conduce in un'area sopra la palestra dove ci sono palazzi e
negozi”; teste “la stradina non porta solo alla palestra. Ad Testimone_2
esempio mi pare ci siano anche dei garage […] riconosco lo stato dei luoghi e la buca
di cui ho parlato nelle fotografie, allegate al fascicolo di parte attrice, che mi vengono
mostrate. Noto che c'è un passaggio di lato alla palestra che porta in un'area dove ci
sono negozi”).
2.4. – L'ente locale convenuto non ha offerto alcune elemento utile ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ.
9 2.5. – Non è provato neppure l'asserito contributo colposo della danneggiata, la quale percorreva si limitava a percorre a piedi il tratto di strada necessario per raggiungere la palestra.
2.6. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico legale del dott.
è immune da incongruenze e del tutto condivisibile. Persona_1
Da essa è emerso che, a seguito della caduta, la ha riportato “frattura del Pt_1
capitello radiale Sx – lesione del corno anteriore del menisco esterno e mediale”, con postumi permanenti pari al 10%, oltre invalidità temporanea di 10 gg. al 100%, 30 gg al
75 %, 30 gg al 50% e 50 gg al 25%.
Ne deriva che – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024, tenuto conto dei 45 anni d'età del danneggiato (nato il [...]) al momento dell'evento lesivo (17.2.2020) –
va liquidato il complessivo importo di € 27.277,00, così calcolato all'attualità:
- € 20.377,00 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U.
medico-legale nella misura del 10%;
- € 6.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui € 1.150,00 per 10 gg. di
ITT, € 2.587,50 per 30 gg. ITP al 75%, € 1.725,00 per 30 gg. di ITP al 50%, €
1.437,50 per 50 gg. di ITP al 25%).
Il predetto importo, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento (17.2.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Devono poi aggiungersi spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU per €
916,66, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state
10 sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme originarie, rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, e, infine, sul totale rivalutato e maggiorato degli interessi (divenuto debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Non sono dimostrate e neppure specificamente dedotte circostanze meritevoli di personalizzazione del danno biologico o comunque indicative di altri pregiudizi non patrimoniali risarcibili.
2.7. – In conclusione, quindi, occorre condannare il al Controparte_1
pagamento della somma di € 28.193.66 (di cui € 916,66 da rivalutarsi), oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato) fino al soddisfo, in favore di . Parte_1
2.8. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto CP_1
al pagamento delle spese di giudizio – alla luce dei valori medi previsti
[...]
dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale appartenenti al quarto scaglione – in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, in favore dell'attore,
con distrazione al suo procuratore.
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il al pagamento di € 28.193,66 (di cui € Controparte_1
916,66 da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre interessi legali (da calcolarsi come chiarito in motivazione), in favore di;
Parte_1
b) condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, liquidate in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei
11 compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
c) pone le spese della CTU a carico del convenuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3,