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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92/2024 promossa da:
, titolare dell'omonima ditta RES CAFE' di , rappresenta e difesa, Parte_1 Parte_1 nel presente giudizio, dall'avv. Luca Signaroldi, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Felice Frasi n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– in persona del rispettivo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Grazia Pannitteri, elettivamente domiciliata in Paternò, via Somalia n. 6, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.02.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 14.02.2024, titolare dell'omonima ditta RES CAFE' di , ha citato in Parte_1 Parte_1 giudizio e chiedendo l'annullamento, previa sospensione CP_1 Controparte_3 dell'efficacia esecutiva, dell'atto n. 08576202400000072000 - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - emessa dall' , sede di Piacenza, Controparte_3 in data 19.01.2024, per la somma complessiva di € 34.327,40, in conseguenza all'esecutività dell'atto n. 385 2022 00007548 10 000, formato da , sede di Piacenza, il 24.09.2022, con il quale si CP_1
accertava il mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti e mai versati alla lavoratrice per il periodo dal 05/2015 al 05/2019, nonché di ogni atto presupposto e/o Persona_1
consequenziale. Censurava tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come illegittima ed irrituale in quanto, con sentenza n. 37/2023, pubblicata il 12.04.2023, il Tribunale di Piacenza accertava che la lavoratrice , dalla data della sua assunzione, avvenuta il 06.05.2015, Persona_1
fino alle sue dimissioni volontarie nel mese di maggio 2019, era stata sempre correttamente inquadrata al livello 6° della contrattazione collettiva e non aveva lavorato ore supplementari, e, pertanto, nulla le spettava sia a titolo retributivo, che contributivo e di TFR oltre a quello già correttamente corrispostole dalla datrice di lavoro. Lamentava, da un lato, che l' avevano formato la Controparte_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dando per certo un ammanco contributivo ed erroneamente ritenendo che la lavoratrice avesse lavorato ore supplementari, Persona_1 svolgendo mansioni rientranti nel 5° livello di inquadramento della CCNL applicata;
dall'altro, che l' aveva proceduto in via esecutiva noncurante dell'accertamento giudiziale dell'inquadramento CP_1 delle mansioni prestate da presso Res Cafè di , ovvero che quest'ultima Persona_1 Parte_1
era sempre stata correttamente inquadrata al 6° livello del CCNL di riferimento, aveva lavorato per le ore contrattualmente previste e che nient'altro le era dovuto a titolo di differenza retributiva e contributiva. Precisava, a riguardo, che la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 93/2024 del
08.02.2024, aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza Tribunale di Piacenza
n. 37/2023 del 12.04.2023, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima pronuncia.
Rappresentava, inoltre, che: in data 29.05.2023, incardinava, innanzi al Tribunale di Piacenza, sez.
Lavoro, il procedimento R.G. n. 363/2023, avente ad oggetto l'opposizione avverso il documento n.
08576202300000073000 - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2023/406 - emessa dall' sede di Piacenza in data 24.03.2023, notificato il Controparte_3
29.03.2023, per la somma complessiva di € 34.327,40, con istanza di sospensione;
il Tribunale di
Piacenza, con sentenza n. 265/2023, rigettava il ricorso in quanto inammissibile;
in data 24.01.2024,
2/10 riceveva una nuova notifica della medesima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Deduceva, infine, che l'immobile sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca, ossia la casa familiare in comproprietà con il marito, sita in Vernasca (PC), via Barboni n. 4, aveva un valore Persona_2 commerciale pari a circa € 176.000,00, quindi più del doppio dell'ammontare del debito vantato da
, ciò che la rendeva manifestamente sproporzionata. CP_3 Controparte_2
1.1) Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il CP_1
rigetto. L' , in particolare, in via preliminare, eccepiva: la carenza di interesse ad agire della CP_1
ricorrente (considerato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era un atto esecutivo); il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto l' non aveva nessun Controparte_4
ruolo nella fase procedimentale di carattere esattoriale successiva alla iscrizione a ruolo dei crediti ed alla notifica dei relativi avvisi di addebito): l'inammissibilità del ricorso per decadenza, atteso CP_1 il decorso del termine di opposizione previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 in relazione all'avviso di addebito opposto. Nel merito, rilevava che la sentenza pronunciata nel giudizio tra la lavoratrice e datrice di lavoro non era opponibile all' in quanto, da un lato, quest'ultimo non ne Controparte_4 era stato parte, dall'altro, il rapporto previdenziale era autonomo rispetto a quello di lavoro. Deduceva, invero, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa era del tutto corretta e legittima in quanto emessa il 19.01.2024, ossia dopo che l'opposizione di avverso la Parte_1
precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con a monte il medesimo avviso di addebito relativo alla medesima creditoria , era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di CP_1
Piacenza con sentenza n. 265/2023 del 06.12.2023, ciò che aveva determinato la ripresa dell'attività della Concessionaria volta alla riscossione del dovuto. Sosteneva, quindi, che l'azione proposta era inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
1.2) Con comparsa depositata in data 04.03.2024 si costituiva in giudizio Controparte_5
, contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva, in
[...]
particolare: l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza, atteso il decorso dei termini previsti dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, sosteneva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta era del tutto legittima in quanto: la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08576202300000073000, notificata in data 24.03.2023, prodromica all'iscrizione ipotecaria, era rimasta sospesa dal 20.04.2023 al
28.09.2023, in quanto l'avviso di addebito sotteso, in quel periodo, era stato sospeso dall' ; CP_1 successivamente, in seguito alla revoca della sospensione sull'avviso di addebito da parte dell' in CP_1
data 28.09.2023, tornando lo stesso esigibile, era stata riattivata la procedura. Escludeva la possibilità
3/10 di una sproporzione tra il valore della pretesa e il valore della quota di proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente.
1.3) All'udienza del 14.03.2024, il G.I., rilevato il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 415, comma 5, c.p.c. per la costituzione di parte resistente, fissava un nuovo termine per la notifica, a quest'ultima, degli atti introduttivi del giudizio. Con ordinanza del 10.05.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 06.02.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva la causa come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) E' demandato al Giudice di esaminare la questione relativa alla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata all'odierna ricorrente in data 19.01.2024, e degli atti presupposti e consequenziali, tra i quali dell'avviso di addebito n. 385 2022 00007548 10 000, formato da , sede di Piacenza, il 24.09.2022, per la somma di € 34.327,40, relativa al mancato pagamento CP_1
di contributi previdenziali, da parte della titolare della ditta individuale Res Cafè di alla Parte_1
lavoratrice per il periodo dal 05/2015 al 05/2019. Persona_1
Com'è noto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce una fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 7, comma 2, lettera u-bis della L.
n. 106 del 12.07.2011, di conversione del D.L. n. 70/2011.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso la sua impugnabilità in sede giurisdizionale, considerando un atto lato sensu equipollente alla minaccia di esecuzione forzata, legittimandone la reazione del destinatario, in forma di azione di accertamento negativo del debito (da ultimo, Cass., S.U.
n. 26283/2022). E' stato affermato (Cass., n. 25745/2015) che: “l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del
d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”; ed in motivazione “di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art.
d.P.R. n. 602 del 1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari. Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie - si è affermata l'appartenenza delle relative
4/10 controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2 d.P.R. n. 602 del
1973„ hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della "collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera
e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cosi Sez. un. 19667/2014 cit.). Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dall'ancor più recente Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata
l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui, all'art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ.”.
5/10 Vi è, quindi, da ritenere sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente, in termini sia di possibilità di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sia di necessità di ottenere una pronuncia che le consenta di tutelare l'abitazione di sua proprietà, in cui vive con i familiari, da atti lesivi della propria sfera patrimoniale, quali sono, in particolar modo, quelli di natura espropriativa.
Ciò premesso, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass. SU, n.
14831/08); se il giudice del lavoro deve ritenersi privo di giurisdizione in ordine alla domanda relativa alla declaratoria di nullità dell'iscrizione dell'ipoteca disposta relativamente alle somme richieste a titolo diverso dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Cass. SU, ord. n. 123/07), si rileva che l'impugnazione dell'atto deve ritenersi limitata al credito fatto valere a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni e, in tali limiti, deve allora ritenersi la conseguente giurisdizione del
Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro adìto.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , giova CP_1
considerare che, di recente, le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 del 08.03.2022) hanno rimediato la questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dall' , nei casi in cui si lamenti CP_1
la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo per vizi di notifica della cartella o, comunque, per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' . In tali casi, anche laddove si lamenti CP_1
l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
Le S.U., premessi i motivi del contrasto insorto tra le sezioni semplici, evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n.
112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.,
6/10 considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore adictus senza necessità che questi partecipi al processo.
Nel caso in esame, considerato che la ricorrente propone opposizione lamentando l'insussistenza del credito contributivo, sussiste senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore.
Ciò premesso, per la decisione del presente ricorso, vi è da richiamare interamente la motivazione della sentenza Tribunale di Piacenza n. 265/2023 del 06.12.2023, che ha avuto ad oggetto l'opposizione avverso la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale si fondava sui medesimi atti presupposti di cui alla comunicazione in questa sede impugnata.
“A questo punto, va considerato che, avverso l'avviso di addebito n. 385 2022 00007548 10 000, formato da sede di Piacenza, il 24.09.2022, notificato via pec in data 28.09.2022, non è stato CP_1 mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art. 24 del
D.Lgs. n. 46/1999.
Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n.
46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art. 153
c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (Cass., 06.06.1997, n. 5074 e, in termini, anche Cass.,
05.06.1998, n. 524);
- che l'art. 24, comma 5, cit., nello stabilire il termine di 40 gg, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende, dunque, dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.
Così ha statuito la Cassazione (sent. 05.02.2009, n. 2835): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire
7/10 una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con l'art. 76 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass., sent. 14.04.2010, n. 8900).
In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'opposizione tardiva, anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell , non sia ammissibile. Controparte_4
Infatti, anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo - in mancanza di opposizione - a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo).
La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha, quindi, effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che l'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46/1999 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c., e segg.”: la formulazione letterale della norma non lascia, infatti, alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine - perentorio - per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui all'art. 442 c.p.c. e s.s. appare, poi, significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore “per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero
e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente [...] diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione” (sent. n. 4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali, che sono passibili di diventare
8/10 definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn. 9944/1991 e 10269/1991), affermando, altresì, che le descritte conseguenze “discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia [...] e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso” (Cass., n. 17978/2008).
D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento successiva al decorso del termine per l'opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini.
La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è “sostanziale” o non è.
In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare
l'incontrovertibilità del credito contributivo nell'an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l'iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un'azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
Ne discende che non possono trovare spazio, nel presente giudizio di accertamento negativo, le censure attoree volte a contestare la debenza della somma portata dal richiamato avviso di addebito e fondata sull'assunto dell'intervenuta pronuncia, da parte del Tribunale di Piacenza – sezione lavoro, della sentenza n. 37/2023, pubblicata il 12.04.2023, la quale ha accertato che la lavoratrice _1
, dalla data della sua assunzione, avvenuta il 06.05.2015, fino alle sue dimissioni volontarie nel
[...]
mese di maggio 2019, era stata sempre correttamente inquadrata al livello 6° della contrattazione collettiva e non aveva lavorato ore supplementari, e, pertanto, nulla le spettava sia a titolo retributivo, che contributivo e di TFR, oltre a quello già correttamente corrispostole dalla datrice di lavoro”.
Anche il presente ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3) Per quanto riguarda le spese di lite, la peculiarità delle circostanze dedotte nel ricorso, a prescindere dall'esito del giudizio, costituiscono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9/10 Piacenza, 07.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92/2024 promossa da:
, titolare dell'omonima ditta RES CAFE' di , rappresenta e difesa, Parte_1 Parte_1 nel presente giudizio, dall'avv. Luca Signaroldi, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Felice Frasi n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– in persona del rispettivo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Grazia Pannitteri, elettivamente domiciliata in Paternò, via Somalia n. 6, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.02.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 14.02.2024, titolare dell'omonima ditta RES CAFE' di , ha citato in Parte_1 Parte_1 giudizio e chiedendo l'annullamento, previa sospensione CP_1 Controparte_3 dell'efficacia esecutiva, dell'atto n. 08576202400000072000 - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - emessa dall' , sede di Piacenza, Controparte_3 in data 19.01.2024, per la somma complessiva di € 34.327,40, in conseguenza all'esecutività dell'atto n. 385 2022 00007548 10 000, formato da , sede di Piacenza, il 24.09.2022, con il quale si CP_1
accertava il mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti e mai versati alla lavoratrice per il periodo dal 05/2015 al 05/2019, nonché di ogni atto presupposto e/o Persona_1
consequenziale. Censurava tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come illegittima ed irrituale in quanto, con sentenza n. 37/2023, pubblicata il 12.04.2023, il Tribunale di Piacenza accertava che la lavoratrice , dalla data della sua assunzione, avvenuta il 06.05.2015, Persona_1
fino alle sue dimissioni volontarie nel mese di maggio 2019, era stata sempre correttamente inquadrata al livello 6° della contrattazione collettiva e non aveva lavorato ore supplementari, e, pertanto, nulla le spettava sia a titolo retributivo, che contributivo e di TFR oltre a quello già correttamente corrispostole dalla datrice di lavoro. Lamentava, da un lato, che l' avevano formato la Controparte_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dando per certo un ammanco contributivo ed erroneamente ritenendo che la lavoratrice avesse lavorato ore supplementari, Persona_1 svolgendo mansioni rientranti nel 5° livello di inquadramento della CCNL applicata;
dall'altro, che l' aveva proceduto in via esecutiva noncurante dell'accertamento giudiziale dell'inquadramento CP_1 delle mansioni prestate da presso Res Cafè di , ovvero che quest'ultima Persona_1 Parte_1
era sempre stata correttamente inquadrata al 6° livello del CCNL di riferimento, aveva lavorato per le ore contrattualmente previste e che nient'altro le era dovuto a titolo di differenza retributiva e contributiva. Precisava, a riguardo, che la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 93/2024 del
08.02.2024, aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza Tribunale di Piacenza
n. 37/2023 del 12.04.2023, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima pronuncia.
Rappresentava, inoltre, che: in data 29.05.2023, incardinava, innanzi al Tribunale di Piacenza, sez.
Lavoro, il procedimento R.G. n. 363/2023, avente ad oggetto l'opposizione avverso il documento n.
08576202300000073000 - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2023/406 - emessa dall' sede di Piacenza in data 24.03.2023, notificato il Controparte_3
29.03.2023, per la somma complessiva di € 34.327,40, con istanza di sospensione;
il Tribunale di
Piacenza, con sentenza n. 265/2023, rigettava il ricorso in quanto inammissibile;
in data 24.01.2024,
2/10 riceveva una nuova notifica della medesima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Deduceva, infine, che l'immobile sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca, ossia la casa familiare in comproprietà con il marito, sita in Vernasca (PC), via Barboni n. 4, aveva un valore Persona_2 commerciale pari a circa € 176.000,00, quindi più del doppio dell'ammontare del debito vantato da
, ciò che la rendeva manifestamente sproporzionata. CP_3 Controparte_2
1.1) Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il CP_1
rigetto. L' , in particolare, in via preliminare, eccepiva: la carenza di interesse ad agire della CP_1
ricorrente (considerato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era un atto esecutivo); il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto l' non aveva nessun Controparte_4
ruolo nella fase procedimentale di carattere esattoriale successiva alla iscrizione a ruolo dei crediti ed alla notifica dei relativi avvisi di addebito): l'inammissibilità del ricorso per decadenza, atteso CP_1 il decorso del termine di opposizione previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 in relazione all'avviso di addebito opposto. Nel merito, rilevava che la sentenza pronunciata nel giudizio tra la lavoratrice e datrice di lavoro non era opponibile all' in quanto, da un lato, quest'ultimo non ne Controparte_4 era stato parte, dall'altro, il rapporto previdenziale era autonomo rispetto a quello di lavoro. Deduceva, invero, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa era del tutto corretta e legittima in quanto emessa il 19.01.2024, ossia dopo che l'opposizione di avverso la Parte_1
precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con a monte il medesimo avviso di addebito relativo alla medesima creditoria , era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di CP_1
Piacenza con sentenza n. 265/2023 del 06.12.2023, ciò che aveva determinato la ripresa dell'attività della Concessionaria volta alla riscossione del dovuto. Sosteneva, quindi, che l'azione proposta era inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
1.2) Con comparsa depositata in data 04.03.2024 si costituiva in giudizio Controparte_5
, contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva, in
[...]
particolare: l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza, atteso il decorso dei termini previsti dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, sosteneva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta era del tutto legittima in quanto: la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08576202300000073000, notificata in data 24.03.2023, prodromica all'iscrizione ipotecaria, era rimasta sospesa dal 20.04.2023 al
28.09.2023, in quanto l'avviso di addebito sotteso, in quel periodo, era stato sospeso dall' ; CP_1 successivamente, in seguito alla revoca della sospensione sull'avviso di addebito da parte dell' in CP_1
data 28.09.2023, tornando lo stesso esigibile, era stata riattivata la procedura. Escludeva la possibilità
3/10 di una sproporzione tra il valore della pretesa e il valore della quota di proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente.
1.3) All'udienza del 14.03.2024, il G.I., rilevato il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 415, comma 5, c.p.c. per la costituzione di parte resistente, fissava un nuovo termine per la notifica, a quest'ultima, degli atti introduttivi del giudizio. Con ordinanza del 10.05.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 06.02.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva la causa come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) E' demandato al Giudice di esaminare la questione relativa alla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata all'odierna ricorrente in data 19.01.2024, e degli atti presupposti e consequenziali, tra i quali dell'avviso di addebito n. 385 2022 00007548 10 000, formato da , sede di Piacenza, il 24.09.2022, per la somma di € 34.327,40, relativa al mancato pagamento CP_1
di contributi previdenziali, da parte della titolare della ditta individuale Res Cafè di alla Parte_1
lavoratrice per il periodo dal 05/2015 al 05/2019. Persona_1
Com'è noto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce una fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 7, comma 2, lettera u-bis della L.
n. 106 del 12.07.2011, di conversione del D.L. n. 70/2011.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso la sua impugnabilità in sede giurisdizionale, considerando un atto lato sensu equipollente alla minaccia di esecuzione forzata, legittimandone la reazione del destinatario, in forma di azione di accertamento negativo del debito (da ultimo, Cass., S.U.
n. 26283/2022). E' stato affermato (Cass., n. 25745/2015) che: “l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del
d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”; ed in motivazione “di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art.
d.P.R. n. 602 del 1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari. Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie - si è affermata l'appartenenza delle relative
4/10 controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2 d.P.R. n. 602 del
1973„ hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della "collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera
e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cosi Sez. un. 19667/2014 cit.). Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dall'ancor più recente Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata
l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui, all'art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ.”.
5/10 Vi è, quindi, da ritenere sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente, in termini sia di possibilità di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sia di necessità di ottenere una pronuncia che le consenta di tutelare l'abitazione di sua proprietà, in cui vive con i familiari, da atti lesivi della propria sfera patrimoniale, quali sono, in particolar modo, quelli di natura espropriativa.
Ciò premesso, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass. SU, n.
14831/08); se il giudice del lavoro deve ritenersi privo di giurisdizione in ordine alla domanda relativa alla declaratoria di nullità dell'iscrizione dell'ipoteca disposta relativamente alle somme richieste a titolo diverso dall'omesso versamento di contributi previdenziali (Cass. SU, ord. n. 123/07), si rileva che l'impugnazione dell'atto deve ritenersi limitata al credito fatto valere a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni e, in tali limiti, deve allora ritenersi la conseguente giurisdizione del
Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro adìto.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , giova CP_1
considerare che, di recente, le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 del 08.03.2022) hanno rimediato la questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dall' , nei casi in cui si lamenti CP_1
la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo per vizi di notifica della cartella o, comunque, per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' . In tali casi, anche laddove si lamenti CP_1
l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
Le S.U., premessi i motivi del contrasto insorto tra le sezioni semplici, evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n.
112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.,
6/10 considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore adictus senza necessità che questi partecipi al processo.
Nel caso in esame, considerato che la ricorrente propone opposizione lamentando l'insussistenza del credito contributivo, sussiste senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore.
Ciò premesso, per la decisione del presente ricorso, vi è da richiamare interamente la motivazione della sentenza Tribunale di Piacenza n. 265/2023 del 06.12.2023, che ha avuto ad oggetto l'opposizione avverso la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale si fondava sui medesimi atti presupposti di cui alla comunicazione in questa sede impugnata.
“A questo punto, va considerato che, avverso l'avviso di addebito n. 385 2022 00007548 10 000, formato da sede di Piacenza, il 24.09.2022, notificato via pec in data 28.09.2022, non è stato CP_1 mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art. 24 del
D.Lgs. n. 46/1999.
Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n.
46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art. 153
c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (Cass., 06.06.1997, n. 5074 e, in termini, anche Cass.,
05.06.1998, n. 524);
- che l'art. 24, comma 5, cit., nello stabilire il termine di 40 gg, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende, dunque, dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.
Così ha statuito la Cassazione (sent. 05.02.2009, n. 2835): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire
7/10 una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con l'art. 76 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass., sent. 14.04.2010, n. 8900).
In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'opposizione tardiva, anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell , non sia ammissibile. Controparte_4
Infatti, anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo - in mancanza di opposizione - a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo).
La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha, quindi, effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che l'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46/1999 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c., e segg.”: la formulazione letterale della norma non lascia, infatti, alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine - perentorio - per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui all'art. 442 c.p.c. e s.s. appare, poi, significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore “per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero
e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente [...] diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione” (sent. n. 4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali, che sono passibili di diventare
8/10 definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn. 9944/1991 e 10269/1991), affermando, altresì, che le descritte conseguenze “discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia [...] e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso” (Cass., n. 17978/2008).
D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento successiva al decorso del termine per l'opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini.
La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è “sostanziale” o non è.
In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare
l'incontrovertibilità del credito contributivo nell'an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l'iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un'azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
Ne discende che non possono trovare spazio, nel presente giudizio di accertamento negativo, le censure attoree volte a contestare la debenza della somma portata dal richiamato avviso di addebito e fondata sull'assunto dell'intervenuta pronuncia, da parte del Tribunale di Piacenza – sezione lavoro, della sentenza n. 37/2023, pubblicata il 12.04.2023, la quale ha accertato che la lavoratrice _1
, dalla data della sua assunzione, avvenuta il 06.05.2015, fino alle sue dimissioni volontarie nel
[...]
mese di maggio 2019, era stata sempre correttamente inquadrata al livello 6° della contrattazione collettiva e non aveva lavorato ore supplementari, e, pertanto, nulla le spettava sia a titolo retributivo, che contributivo e di TFR, oltre a quello già correttamente corrispostole dalla datrice di lavoro”.
Anche il presente ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3) Per quanto riguarda le spese di lite, la peculiarità delle circostanze dedotte nel ricorso, a prescindere dall'esito del giudizio, costituiscono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9/10 Piacenza, 07.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
10/10