TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/09/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 9-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18.4.2025 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...], cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta (cod. fisc. ) del Foro di Roma e C.F._2 dall'avv. Enrica Spangaro per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice relatore
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 18.4.2025 ha avanzato proposta di Parte_1 liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, oltre a dar conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore
Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. l'avv. Marco Mizzon disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c. Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito, ritenuto che alla luce delle spese da sostenere come esposte dal debitore sia opportuno disporre una riduzione rispetto a quanto da questi richiesto, anche considerato che non è l'unico soggetto a contribuire alle spese familiari
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
1.000,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18.4.2025 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...], cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta (cod. fisc. ) del Foro di Roma e C.F._2 dall'avv. Enrica Spangaro per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice relatore
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 18.4.2025 ha avanzato proposta di Parte_1 liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, oltre a dar conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore
Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. l'avv. Marco Mizzon disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c. Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito, ritenuto che alla luce delle spese da sostenere come esposte dal debitore sia opportuno disporre una riduzione rispetto a quanto da questi richiesto, anche considerato che non è l'unico soggetto a contribuire alle spese familiari
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
1.000,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi