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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2786/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.3.2025
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GUGLIELMO ARA (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in Frattamaggiore (NA) alla
Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam);
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti VINCENZO CAPPELLO (c.f. ) e C.F._2
GIOVANNI TERRERI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 studio in alla p.zza Francese 1/3; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.4.2014, l' (d'ora in poi solo Parte_1
Parte
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2014, notificatole in data
11.3.2014, con il quale il Tribunale di Napoli, le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
41.330,58 oltre interessi legali dal 27.12.2013 al soddisfo, nonché spese ed onorari in favore della società (d'ora innanzi ”), quale Controparte_1 CP_2 residuo corrispettivo per le prestazioni sanitarie afferenti la branca “Patologia Clinica”, erogate in regime di convenzionamento dal mese di gennaio al mese di ottobre 2012. A fondamento Parte dell'opposizione, l' deduceva la non debenza delle somme ingiunte in ragione dell'applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, operante anche per gli anni successivi al 2009 e fino al momento dell'adozione delle nuove tariffe, così come, peraltro, accettato anche dal Centro in sede contrattuale.
Con sentenza n. 1905/2020, pubblicata il 20.2.2020, il Tribunale di Napoli, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2009 e gli arresti giurisprudenziali in materia, affermava che l'operatività dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 era limitata al triennio 2007 - 2009 e, quindi, non poteva operare con riferimento alle prestazioni oggetto del giudizio, relative all'anno 2012. Rilevava, altresì, che la disciplina dello sconto sulle singole prestazioni non poteva ritenersi applicabile neppure in virtù delle pattuizioni contrattuali, stante il generico richiamo della norma sullo sconto contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti, che esclude la volontà delle parti di recepire pattiziamente lo sconto di cui alla citata Parte normativa. Su tali premesse, rigettava l'opposizione e condannava l' a pagare le spese di lite. Parte Avverso detta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione tempestivamente notificato in data 30.7.2020, deducendo, con un unico articolato motivo fondato pressoché integralmente sul richiamo di numerosi precedenti giurisprudenziali, l'errore interpretativo compiuto dal primo giudice nell'avere escluso la contrattualizzazione dello sconto tariffario: invero, ad avviso dell'appellante, lo sconto era stato contrattualizzato e, quindi, applicabile anche alle prestazioni rese nel 2012, così come rilevabile dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto stesso.
Assumeva, inoltre, che l'applicabilità della normativa sullo sconto fosse stata confermata dalla
Regione Campania con circolare prot. 633536 del 29.9.2016, inviata per conoscenza ai Direttori
Generali delle hiedeva, quindi, in riforma della gravata sentenza, di revocare il D.I. n. CP_3
1062/2014, con condanna del Centro al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 25.3.2021 il Centro appellato contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva il rigetto, ribadendo l'inapplicabilità dello sconto ex lege 296/06 per via pattizia alle prestazioni rese dopo il 2009, alla luce anche della
2 Circolare della Giunta Regionale della Campania prot. n. 346887 del 30.5.2018 (sub doc. 3 allegato alla comparsa in appello) e dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
All'udienza collegiale del 26.3.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Parte Con un unico articolato motivo, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile, anche per gli anni successivi al triennio 2007/2009, lo sconto previsto dalla l. 296/2006 sulla base delle previsioni contrattuali di cui agli artt. 4 e 5, così come riconosciuto anche in altri precedenti giurisprudenziali di merito, sia del giudice civile che di quello amministrativo. In particolare, l'appellante, pur condividendo l'inapplicabilità “normativa” dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. O), L. 296/2006 alle prestazioni rese dai
Centri accreditati successivamente al triennio 2007/2009, ha insistito per l'applicabilità dello stesso per via pattizia, ritenendo che, mentre l'art. 4 del contratto era riferito allo sconto da applicare sui tetti di spesa, il successivo articolo 5 atteneva espressamente alla remunerazione “a valle” delle Parte tariffe, al netto dello sconto di legge, ossia dello sconto in esame. A sostegno della sua tesi, l' ha riportato i passaggi motivazionali dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8348/2018 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 28053/2018, già citati in primo grado, nonché quelli di alcune Parte sentenze del Tribunale di Napoli Nord, invocando, altresì, la circolare prot. 633536 del
29.9.2016 (non rinvenuta in atti) e il D.M. n. 23 del 18.10.2012 del Ministero della Salute, recepito dalla Regione Campania con D.C.A. n. 32/2013, a norma del quale gli sconti in contestazione sarebbero stati vigenti fino alla sua introduzione.
Va precisato che non è oggetto di appello, l'efficacia temporale dell'art. 1, comma 796 lett. o),
l. 297/2006, avendo ritenuto il Tribunale - con statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato - di uniformarsi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui la stessa sia limitata al solo triennio 2007 - 2009 (Cass. 10582/2018; e da ultimo anche Cass.
27007/2021).
Oggetto dell'appello è, pertanto, solo l'eventuale contrattualizzazione dello sconto per il periodo tra il 2010 e il 2013, tra cui rientra quello in cui sono state rese le prestazioni per cui è causa.
Tralasciando eventuali profili di inammissibilità dell'appello, esso, comunque, risulta infondato e va rigettato, ritenendo questo Collegio di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa
Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle
3 singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.; 2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di , richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge Controparte_4
n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n.
296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
«al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari».
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa). Parte Al contrario di quanto sostenuto dall' non depone in senso contrario l'ordinanza della
Suprema Corte n. 8348/2018, la quale, infatti, afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso propugnato dalla medesima odierna appellante, cioè in senso favorevole all'applicabilità dello
4 sconto in via pattizia per gli anni successivi al 2009, «costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito».
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle singole prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018, passata in giudicato all'esito dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 27366/2020; n. 357/2018, passata Parte in giudicato all'esito della rinuncia al ricorso da parte dell' ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; n. 673/2018, passata in giudicato all'esito dell'inammissibilità del ricorso per
Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 297/2021; n. 1360/2018, passata in Parte giudicato all'esito della rinuncia al ricorso da parte dell' ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; n. 3444/2022 e n. 1125/2023, tutte passate in giudicato).
Per completezza si osserva anche che argomenti contrari all'interpretazione fornita da questa
Corte non possono trarsi neppure dalla circolare della Regione Campania n. 633536 del 29 settembre 2016, sia perché non rinvenuta in atti, sia perché, comunque, da ritenersi superata dalla successiva circolare della Regione stessa prot. n. 346887 del 30.5.2018 (sub doc. 3 allegato alla Parte comparsa in appello), in cui si invitano le a valutare l'incidenza dello sconto anzidetto sul superamento dei tetti di spesa al fine di procedere ad ulteriori determine di regressione tariffaria. Parte Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1905/2020 va confermata e con essa anche il decreto ingiuntivo opposto n. 1062/2014.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del appellato, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore CP_2 della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità delle questioni trattate e detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta, con attribuzione, nella misura di metà ciascuno, in favore dei procuratori dell'appellato, avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni
Terreri, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le Parte condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di
5 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza n. 1905/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata Parte_1 in data 20.2.2020, nei confronti della società Controparte_1 così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata e conseguentemente il D.I. n.
1062/2014 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in CP_5 favore della società ., Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terrieri, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2786/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.3.2025
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GUGLIELMO ARA (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in Frattamaggiore (NA) alla
Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam);
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti VINCENZO CAPPELLO (c.f. ) e C.F._2
GIOVANNI TERRERI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 studio in alla p.zza Francese 1/3; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.4.2014, l' (d'ora in poi solo Parte_1
Parte
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2014, notificatole in data
11.3.2014, con il quale il Tribunale di Napoli, le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
41.330,58 oltre interessi legali dal 27.12.2013 al soddisfo, nonché spese ed onorari in favore della società (d'ora innanzi ”), quale Controparte_1 CP_2 residuo corrispettivo per le prestazioni sanitarie afferenti la branca “Patologia Clinica”, erogate in regime di convenzionamento dal mese di gennaio al mese di ottobre 2012. A fondamento Parte dell'opposizione, l' deduceva la non debenza delle somme ingiunte in ragione dell'applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, operante anche per gli anni successivi al 2009 e fino al momento dell'adozione delle nuove tariffe, così come, peraltro, accettato anche dal Centro in sede contrattuale.
Con sentenza n. 1905/2020, pubblicata il 20.2.2020, il Tribunale di Napoli, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2009 e gli arresti giurisprudenziali in materia, affermava che l'operatività dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 era limitata al triennio 2007 - 2009 e, quindi, non poteva operare con riferimento alle prestazioni oggetto del giudizio, relative all'anno 2012. Rilevava, altresì, che la disciplina dello sconto sulle singole prestazioni non poteva ritenersi applicabile neppure in virtù delle pattuizioni contrattuali, stante il generico richiamo della norma sullo sconto contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti, che esclude la volontà delle parti di recepire pattiziamente lo sconto di cui alla citata Parte normativa. Su tali premesse, rigettava l'opposizione e condannava l' a pagare le spese di lite. Parte Avverso detta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione tempestivamente notificato in data 30.7.2020, deducendo, con un unico articolato motivo fondato pressoché integralmente sul richiamo di numerosi precedenti giurisprudenziali, l'errore interpretativo compiuto dal primo giudice nell'avere escluso la contrattualizzazione dello sconto tariffario: invero, ad avviso dell'appellante, lo sconto era stato contrattualizzato e, quindi, applicabile anche alle prestazioni rese nel 2012, così come rilevabile dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto stesso.
Assumeva, inoltre, che l'applicabilità della normativa sullo sconto fosse stata confermata dalla
Regione Campania con circolare prot. 633536 del 29.9.2016, inviata per conoscenza ai Direttori
Generali delle hiedeva, quindi, in riforma della gravata sentenza, di revocare il D.I. n. CP_3
1062/2014, con condanna del Centro al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 25.3.2021 il Centro appellato contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva il rigetto, ribadendo l'inapplicabilità dello sconto ex lege 296/06 per via pattizia alle prestazioni rese dopo il 2009, alla luce anche della
2 Circolare della Giunta Regionale della Campania prot. n. 346887 del 30.5.2018 (sub doc. 3 allegato alla comparsa in appello) e dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
All'udienza collegiale del 26.3.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Parte Con un unico articolato motivo, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile, anche per gli anni successivi al triennio 2007/2009, lo sconto previsto dalla l. 296/2006 sulla base delle previsioni contrattuali di cui agli artt. 4 e 5, così come riconosciuto anche in altri precedenti giurisprudenziali di merito, sia del giudice civile che di quello amministrativo. In particolare, l'appellante, pur condividendo l'inapplicabilità “normativa” dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. O), L. 296/2006 alle prestazioni rese dai
Centri accreditati successivamente al triennio 2007/2009, ha insistito per l'applicabilità dello stesso per via pattizia, ritenendo che, mentre l'art. 4 del contratto era riferito allo sconto da applicare sui tetti di spesa, il successivo articolo 5 atteneva espressamente alla remunerazione “a valle” delle Parte tariffe, al netto dello sconto di legge, ossia dello sconto in esame. A sostegno della sua tesi, l' ha riportato i passaggi motivazionali dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8348/2018 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 28053/2018, già citati in primo grado, nonché quelli di alcune Parte sentenze del Tribunale di Napoli Nord, invocando, altresì, la circolare prot. 633536 del
29.9.2016 (non rinvenuta in atti) e il D.M. n. 23 del 18.10.2012 del Ministero della Salute, recepito dalla Regione Campania con D.C.A. n. 32/2013, a norma del quale gli sconti in contestazione sarebbero stati vigenti fino alla sua introduzione.
Va precisato che non è oggetto di appello, l'efficacia temporale dell'art. 1, comma 796 lett. o),
l. 297/2006, avendo ritenuto il Tribunale - con statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato - di uniformarsi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui la stessa sia limitata al solo triennio 2007 - 2009 (Cass. 10582/2018; e da ultimo anche Cass.
27007/2021).
Oggetto dell'appello è, pertanto, solo l'eventuale contrattualizzazione dello sconto per il periodo tra il 2010 e il 2013, tra cui rientra quello in cui sono state rese le prestazioni per cui è causa.
Tralasciando eventuali profili di inammissibilità dell'appello, esso, comunque, risulta infondato e va rigettato, ritenendo questo Collegio di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa
Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle
3 singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.; 2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di , richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge Controparte_4
n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n.
296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
«al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari».
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa). Parte Al contrario di quanto sostenuto dall' non depone in senso contrario l'ordinanza della
Suprema Corte n. 8348/2018, la quale, infatti, afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso propugnato dalla medesima odierna appellante, cioè in senso favorevole all'applicabilità dello
4 sconto in via pattizia per gli anni successivi al 2009, «costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito».
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle singole prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018, passata in giudicato all'esito dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 27366/2020; n. 357/2018, passata Parte in giudicato all'esito della rinuncia al ricorso da parte dell' ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; n. 673/2018, passata in giudicato all'esito dell'inammissibilità del ricorso per
Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 297/2021; n. 1360/2018, passata in Parte giudicato all'esito della rinuncia al ricorso da parte dell' ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; n. 3444/2022 e n. 1125/2023, tutte passate in giudicato).
Per completezza si osserva anche che argomenti contrari all'interpretazione fornita da questa
Corte non possono trarsi neppure dalla circolare della Regione Campania n. 633536 del 29 settembre 2016, sia perché non rinvenuta in atti, sia perché, comunque, da ritenersi superata dalla successiva circolare della Regione stessa prot. n. 346887 del 30.5.2018 (sub doc. 3 allegato alla Parte comparsa in appello), in cui si invitano le a valutare l'incidenza dello sconto anzidetto sul superamento dei tetti di spesa al fine di procedere ad ulteriori determine di regressione tariffaria. Parte Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1905/2020 va confermata e con essa anche il decreto ingiuntivo opposto n. 1062/2014.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del appellato, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore CP_2 della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità delle questioni trattate e detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta, con attribuzione, nella misura di metà ciascuno, in favore dei procuratori dell'appellato, avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni
Terreri, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le Parte condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di
5 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza n. 1905/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata Parte_1 in data 20.2.2020, nei confronti della società Controparte_1 così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata e conseguentemente il D.I. n.
1062/2014 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in CP_5 favore della società ., Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e
Giovanni Terrieri, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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