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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 13326/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...] alle ore 10.00 è presente per parte ricorrente l'avv. SI HR che rileva di aver già depositato telematicamente il ricorso notificato ad si riporta alle difese CP_1 di cui ai propri scritti difensivi rilevando che, ancor prima della sentenza indicata in atti,
l'efficacia esecutiva della cartella oggi opposta era stata sospesa con decreto del
18.10.2023 notificato all'ente riscossore;
chiede, pertanto che la causa venga decisa con accoglimento del ricorso disponendo la distrazione delle spese in proprio favore. Con Sino alle ore 12.30 nessuno è presente per l'
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 12.30
*********************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD LE, nella causa iscritta al n° 13326/ 2025 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI HR ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Partinico, Via Kennedy n. 34, giusta procura in atti
- opponente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
Dirigente, Dr. , elettivamente domiciliato presso la sede del Controparte_3
predetto sita in Erice – Casa Santa –via RB BO n.7 CP_4
- opposto -
E
- in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza del 10 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ DICHIARA la contumacia dell' . Controparte_6
2 ❖ In accoglimento del ricorso, NN l'intimazione di pagamento opposta n.
29620259021681579000 limitatamente alla cartella n. 29620200002955627000
❖ DICHIARA interamente compensate le spese di lite con l'
[...]
Controparte_1
❖ CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 1.800,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2025 parte ricorrente - come indicata in epigrafe - oppose l'intimazione di pagamento n° 29620259021681579000
(notificata il 21.07.2025) limitatamente alla cartella esattoriale n.
29620200002955627000 deducendone l'illegittimità in quanto detta cartella risultava essere già stata annullata con sentenza n. 864/2025, emessa da questo tribunale il 21.2.2025, nel procedimento recante n. rgl. 11111/2023.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente riscossore ex art 96 comma 3 cpc.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio solamente Con l' di che contestava genericamente la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiedeva il rigetto, limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e a puntualizzare che la sentenza de qua era oggetto di gravame.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ente riscossore ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito il ricorso va accolto.
Invero, l'intimazione di pagamento trova il suo riscontro normativo nell'art 50 del D.p.r. n. 602 del 1973 che al comma 1 attribuisce all'Agente della riscossione la facoltà di procede a espropriazione forzata «quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento» precisando, al successivo comma 2, che «Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta
3 dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello «approvato con decreto del Ministero delle finanze».
Lo scopo dell'intimazione, dunque, è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale o avviso di addebito già notificati, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto.
Ciò non toglie, tuttavia, che grava in capo all'ente riscossore, prima di procedere alla notifica di un'intimazione di pagamento, l'onere di verificare che essa non includa cartelle o avvisi di addebito sine titulo accertandosi che l'atto prodromico dell'ente creditore sia valido, esecutivo, ed efficace.
Orbene, nel caso in esame, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cartella n.
29620200002955627000) unitamente all'intimazione di pagamento n°
29620259021681579000 era dapprima stata sospesa con provvedimento del
18.10.2023 reso nel procedimento recante n rgl 11111/2023 e notificato all'ente riscossore costituitosi in giudizio;
successivamente era intervenuta la succitata sentenza n. 864/2025 che aveva dichiarato la prescrizione dei crediti portati nella cartella n. 29620200002955627000.
Conseguentemente, visto che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata formata il 13 maggio 2025 ( e, quindi, sia dopo la notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare sia, addirittura, dopo l'emissione della sentenza n. 864/2025) l'ente riscossore avrebbe dovuto tenerne conto evitando, così, di aggravare le sedi giudiziarie.
Pertanto, nella fattispecie scrutinata, alla luce della documentazione in atti emerge che, essendo venuto meno il titolo esecutivo, non doveva neppure CP_1
procedere alla notifica di altra intimazione contenente detta cartella costringendo, pertanto, parte ricorrente ad adire questa autorità giudiziaria, a nulla rilevando che la sentenza sia stata impugnata in quanto non risulta che sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
4 Per quanto riguarda, invece, la richiesta di condanna ex art 96 comma 3 c.p.c.
(secondo cui «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»), questa va disattesa.
Invero, diversamente dall'ipotesi risarcitoria di cui al comma 1 dell'art 96
c.p.c. la pronuncia di indennizzo di cui al comma 3 è indipendente non solo dalla domanda di parte (necessaria invece ai fini del risarcimento del danno di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.), ma anche dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario, essendo collegata ad una iniziativa anche d'ufficio del giudice e rimessa alla sua discrezionalità (Cass. Civ., 8 febbraio 2017,
n.3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003).
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent. del 20/04/2018, n.
9912; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. del 18/11/2019, n. 2981; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 25/06/2019, n. 16898; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. del 24/09/2020, n. 20018;
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 15/02/2021, n. 3830; Cass. civ. Sez. III, Ordinanza,
30/09/2021, n. 26545; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 12/07/2023, n. 19948) l'art 96, comma 3 c.p.c. (introdotto dalla L.69/2009) configura uno dei cosiddetti “punitives damages” recepiti nel nostro ordinamento che assolvono la funzione di scoraggiare l'abuso del processo e di preservare la funzionalità del sistema giustizia all'uopo deflazionando il contenzioso ingiustificato.
Trattandosi di sanzione di carattere pubblicistico richiede la sussistenza di due presupposti
1. uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite;
2. uno soggettivo, rappresentato, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Orbene, come, precisato dalla Suprema Corte (cfr. cit. Cass. civ. Sez. III,
Ordinanza, 30/09/2021, n. 26545: « La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia
5 esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. Detto abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, la eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processo perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi. Deve escludersi, pertanto, che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità. Pur potendo attingere elementi di valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, il giudice deve tener conto che il comportamento scorretto non coincide con quello processualmente non leale, essendo la correttezza un parametro di valutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente».
Tutto ciò considerato, ritiene questo giudice, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che non si possa svincolare la responsabilità di cui comma 3° dell'art 96 c.p.c. dai requisiti descritti dal comma 1°, rendendosi necessario l'accertamento di un elemento psicologico “forte”.
Pertanto, non ritenendo sussistente nella fattispecie in esame l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo all'ente (non essendosi CP_6 neppure costituito per resistere alla domanda del REALE) la richiesta di condanna ex art 96 comma 3° c.p.c. va respinta.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione nel merito il ricorso va accolto.
6 Con Tenuto conto della posizione processuale dell' , si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e l'ente creditore.
Le altre spese di lite seguendo la soccombenza si pongono a carico di e CP_1
si liquidano come in dispositivo in relazione all'attività svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
UD LE
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