Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona della giudice Silvia Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8355/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Rondinelli e con elezione di domicilio presso il suo studio in Brescia, via dei Mille n. 2, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea
[...] P.IVA_1
Girardi e Alessandro Silvi e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Trento, via
Brennero n. 139, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini riportati di seguito.
Parte attrice
“NEL MERITO:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti negli scritti difensivi attorei, il diritto dell'Attrice di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi stragiudiziali e giudiziali promossi nei confronti di Controparte_2
(già , per l'effetto condannare
[...] Controparte_3
la Convenuta a pagare alla sig.ra la somma di Euro 45.955,28 o diversa che Parte_1
risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art.
1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo);
pagina 1 di 7
Parte convenuta
“- in via preliminare: rigettare le domande proposte nei confronti di stante l'intervenuta CP_1
prescrizione della garanzia assicurativa invocata da controparte anche ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., per i motivi meglio precisati nel paragrafo 1) della narrativa del presente atto;
- in via principale, nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché infondate CP_1
in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
* * *
In via istruttoria: la causa ha natura meramente documentale (non occorre né l'assunzione di testi né una C.T.U.) e dunque si ritiene che essa possa essere definita sulla base delle produzioni effettuate dalle parti”.
Svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo Parte_1 [...]
(di seguito solo ), Controparte_1 CP_1 esponendo:
- di aver stipulato con un “contratto per l'emissione di perizia con parere pro Controparte_4
veritate per rilevazione tasso interesse usuraio contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing – CONTRATTO GOLD”, avente ad oggetto l'analisi contabile del contratto di mutuo n.
000/101893, stipulato da essa attrice con il 13 dicembre 2001; Controparte_2 Controparte_3
- di aver aderito, a norma dell'art. 14 del citato contratto, alla polizza Tutela Legale, sottoscritta da
[...]
con a copertura del rischio di soccombenza nel giudizio civile;
Controparte_4 CP_1
- di aver instaurato, sulla base delle perizia redatta dal perito incaricato da un Controparte_4
procedimento giudiziario volto all'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori applicati al contratto di mutuo n. 000/101893 contro conclusosi con Controparte_3
il rigetto della domanda sia in primo grado sia in secondo grado;
- di avere quindi chiesto a la corresponsione dell'indennizzo per le spese peritali e legali CP_1
sostenute;
pagina 2 di 7 - di non avere ricevuto il versamento dell'indennizzo, avendo la compagnia di assicurazioni eccepito la prescrizione della domanda.
In forza dei suddetti rilievi, l'attrice, contestando le deduzioni svolte da in ordine alla CP_1
decorrenza della prescrizione, ha concluso per la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 45.955,28 a titolo di indennizzo assicurativo.
si è costituita depositando in data 15 marzo 2023 la propria comparsa di risposta, con la quale CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, eccependo: - la prescrizione del diritto all'indennizzo; -
l'assenza di alea del contratto;
- la decadenza ex art. 1900 c.c. per colpa grave di Controparte_4
- l'erroneità del quantum preteso a titolo di indennizzo, per difetto di prova del pagamento di
[...]
talune voci e per la misura del compenso dell'avv. Rondinelli.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 24 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla assicurazione convenuta.
A tal fine, occorre richiamare i fatti salienti della vicenda all'origine della domanda proposta da
[...]
Parte_1
L'attrice, in data 11 settembre 2014, ha conferito a l'incarico di eseguire una Controparte_4 analisi contabile del contratto di mutuo n. 000/101893 da essa stipulato con
[...] il 13 dicembre 2001 (doc. 1 di parte attrice). Controparte_3
L'art. 14 del contratto di incarico professionale prevedeva l'adesione della committente alla polizza di tutela legale collettiva n. 91/M10282700 emessa da e avente come contraente CP_1 [...]
finalizzata alla copertura delle spese legali e di perizia e in generale connesse al Controparte_4 contenzioso, nell'ipotesi di soccombenza in giudizio della committente assicurata (doc. 2 di parte attrice).
L'attrice, sulla scorta della perizia redatta dal consulente di fiducia di dott. Controparte_4
che ha rilevato l'applicazione di tassi usurari, ha convenuto in giudizio innanzi al Persona_1
Tribunale di Bergamo la Banca mutuante, con il patrocinio dell'avv. Michele Rondinelli (doc. 5 di parte attrice).
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 9 marzo 2016, il giudice assegnatario del procedimento ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, senza disporre alcuna consulenza (doc. 8 di parte attrice).
La domanda dell'attrice è stata poi rigettata con la sentenza n. 3443/2016 pubblicata il 23 novembre 2016
(doc. 11 di parte attrice).
La suddetta decisione è stata impugnata, ma la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1653/2021 pubblicata il 16 dicembre 2021, ha rigettato l'impugnazione. pagina 3 di 7 L'attrice ha quindi provveduto a denunciare il sinistro alla convenuta con pec dell'11 aprile 2022 e del
1° giugno 2022 (docc. 15 e 17 di parte attrice).
La compagnia ha rigettato ogni richiesta ed è quindi stato introdotto il presente giudizio.
***
Secondo la tesi di , i 24 mesi previsti dall'art. 13, secondo comma, delle condizioni di polizza CP_1
per la richiesta dell'indennizzo - e comunque dall'art. 2952 c.c. - decorrono dall'ordinanza del 9 marzo
2016, con òa quale è stata rigettata la richiesta di TU ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con conseguente tardività della denuncia dell'11 aprile 2022, intervenuta oltre il suddetto termine.
Il percorso argomentativo di è il seguente. CP_1
- Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della polizza “la denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”.
- Il primo comma dell'art. 13 precisa che “l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il
TU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi
e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere
Cont da .
- L'appendice n. 1 alla polizza assicurativa disciplina il caso in cui non venga dato accesso alla TU, prevedendo in tale ipotesi che l'insorgenza del sinistro decorra dal momento del diniego all'accertamento peritale (testualmente: “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla TU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”).
In risposta alle deduzioni della compagnia di assicurazioni, l'attrice ha invece evidenziato come, nel capitolo delle condizioni di polizza dedicato alle Definizioni, la voce “insorgenza” sia descritta mediante richiamo alle previsioni dell'art. 11 delle medesime condizioni di polizza, secondo il quale “la società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarato con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di Impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che l'eccezione di prescrizione sia fondata, ma per una ragione diversa da quella dedotta da (cfr. Cass. n. 30303/2021 la quale ha statuito che "l'eccezione CP_1
di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia
l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del
pagina 4 di 7 momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte").
A norma dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
La disciplina legale della prescrizione è inderogabile dalle parti (art. 2936 c.c.).
Nel caso in esame, a norma dell'art. 11 del contratto di assicurazione, rubricato “oggetto dell'assicurazione e liquidazione del sinistro”, il fatto su cui si fonda il diritto all'indennizzo è, come correttamente rilevato dall'attrice, il rischio di soccombenza dichiarato con sentenza.
Si tratta di una previsione del tutto coerente con la finalità della polizza: solo con la sentenza che dichiari soccombente la parte che abbia commissionato una perizia a infatti, verranno Controparte_4
addebitate alla stessa le spese di controparte e resteranno altresì a suo carico le spese già anticipate, come quelle della perizia di del suo consulente di parte e del suo legale, spese che Controparte_4
rappresentano il danno patrimoniale per il quale l'attrice ha aderito alla polizza.
All'articolo 14 del contratto stipulato da con si legge Parte_1 Controparte_4
infatti che "la polizza copre le spese legali (sino a un massimo di euro 100.000,00 per assicurato e per sinistro in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria. Per tali spese (generate in caso di soccombenza nel futuro procedimento giudiziale) si intendono tutti i costi sostenuti dal cliente relativi all'azione legale sostenuta: es. il costo della perizia di parte, il compenso previsto dalla tariffa forense al proprio avvocato, le spese legali liquidate giudizialmente a favore di controparte, le spese dell'attività del TU (per la parte rimasta a carico del cliente), il compenso anticipato per l'attività del consulente tecnico di parte (CTP), eventuali altre spese processuali, il contributo unificato, ecc. Il sinistro insorge nel momento in cui la perizia commissionata tramite S. viene dichiarata errata nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi utilizzati dal TU e a seguito delle sopra elencate, evidenziate, dichiarate contestazioni il giudice ammetta una sentenza negativa per il cliente che veda il cliente assicurato soccombente e condannato alle spese".
Del resto, prima che sia pronunciata la sentenza di rigetto della domanda della parte beneficiaria della assicurazione non vi sono spese poste a suo carico da cui essere tenuta indenne e non può maturare alcuna prescrizione a norma dell'art. 2935 c.c.
La prescrizione, quindi, comincia a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza che dichiari la soccombenza del beneficiario dell'assicurazione.
L'art. 13 della polizza, richiamato da deve invece intendersi funzionale a circoscrivere e CP_1 meglio definire le ipotesi di soccombenza coperte dall'assicurazione, ovvero quelle conseguenti alla pagina 5 di 7 mancata condivisione da parte del giudice delle risultanze della perizia di parte, fermo però restando che, in difetto di una sentenza dichiarativa della soccombenza, non c'è alcun sinistro da denunciare.
Infatti, il Giudice potrebbe dissentire dalle conclusioni del TU o disporre, prima di pronunciare la sentenza, la TU precedentemente ritenuta superflua.
Onerare il cliente della denuncia del sinistro in condizioni di incertezza sulla sua esistenza rappresenterebbe una lettura non conforme al canone della buona fede di cui all'art. 1366 c.c. e al disposto dell'art. 1370 c.c.; inoltre, si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale "il testo dell'art.2952 c.c. deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve e che sono sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date
e a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (cfr. Cass. n. 289/2015, richiamata anche da Cass.
2971/2019).
Una volta chiarito che il dies a quo è costituito dalla pronuncia della sentenza, deve osservarsi che, nella fattispecie di causa, la prescrizione è comunque maturata, dal momento che la sentenza di primo grado con la quale è stata rigettata la domanda dell'attrice, è stata pubblicata il 23 novembre 2016, mentre la prima denuncia del sinistro è stata formalizzata l'11 aprile 2022, ben oltre i due anni previsti dall'art. 2952 c.c.
L'art. 11 delle condizioni di polizza fa riferimento alla "soccombenza dichiarata con sentenza". Il dato letterale è chiaro nel non richiedere una sentenza definitiva.
Né una diversa conclusione si può trarre sulla base dell'appendice in cui è stata inserita la precisazione sul massimale. Premesso che le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e sono solo quelle previste dal legislatore, stante l'inderogabilità della disciplina della prescrizione, detta appendice, laddove prevede che "fra un grado e l'altro di giudizio non vi è alcuna preclusione o prescrizione di polizza per l'assicurato, se non in termini giuridici" va, infatti, intesa nel senso che opera, tra un grado e l'altro, la prescrizione così come regolata dal codice civile, ovvero quella "in termini giuridici".
Non vi è in questa clausola alcun richiamo alla necessità di attendere una sentenza definitiva per ritenersi verificato il sinistro indennizzabile.
Piuttosto, l'espressione, contenuta sempre in detta appendice, secondo cui il massimale "può essere utilizzato dall'assicurato a scalare sino a completamento dei tre gradi di giudizio" conferma che possono essere formulate plurime denunce di sinistro e correlate richieste di indennizzo. Infine, la necessità di presentare la denuncia sin dalla sentenza di primo grado, senza attendere il definitivo esito del giudizio, trova ulteriore riscontro nell'art. 14 della polizza, laddove è prevista la possibile divergenza di opinione fra l'assicurato e la società sulla possibilità di esito positivo di un giudizio o ricorso al giudice superiore e la risoluzione di detto contrasto tramite arbitro.
La domanda attorea va quindi rigettata per intervenuta prescrizione.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in concreto, sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Cosi' deciso in Bergamo il 15 gennaio 2025 la Giudice
Silvia Russo
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