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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1243 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica PEOTTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei signori Pt_1
e .
[...] Parte_2
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la sua residenza.
3. L'abitazione coniugale sita in Arcugnano (VI), Via Grancare Basse 22, viene assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a risiedervi e lì vi manterranno la residenza Parte_1
e la dimora abituale entrambi i figli.
4. Il sig. ha già rilasciato la casa coniugale d'accordo con la moglie nel mese Parte_2
di maggio 2024, trasferendosi in Via Grancare Alte 41, Arcugnano (VI), a poca distanza dall'abitazione famigliare.
5. In ossequio a quanto previsto dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. solo relativamente al figlio minore i ricorrenti riportano il seguente piano genitoriale: Per_1
- il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con le modalità di affidamento Per_1
condiviso e con residenza e dimora abituale presso la madre nella casa famigliare, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sugli stessi da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione.
- Salve diverse modalità da concordarsi e che tengano conto del preminente interesse del figlio e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore, i genitori si alterneranno per vedere e tenere con sé il figlio . Per_1
- In ogni caso, il sig. potrà vedere e tenere il figlio presso di sé come Parte_2 Per_1
segue:
• un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 20,30 della domenica;
• il martedì e il giovedì sera dalle ore 19,00 fino alle ore 21,00, dopocena, quando lo 2 riaccompagnerà presso la casa famigliare;
• quindici giorni durante le vacanze estive, non necessariamente consecutivi, anche all'estero, in un periodo che verrà concordato entro il 30 maggio di ogni anno;
• cinque giorni durante le festività natalizie, comprendendo un anno il Natale e uno il
Capodanno;
• tre giorni nel periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì alla domenica e dal lunedì al mercoledì;
• le festività ad anni alterni del 25 aprile, 2 giugno, 8 settembre e 8 dicembre, ovvero le giornate del 1° maggio e del 1° novembre. Tutti i tempi di permanenza di presso Per_1
ciascun genitore valgono salvo diverso accordo tra i genitori e dovranno essere gestiti nel preminente interesse del minore, con buon senso e flessibilità.
6. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi variazioni di residenza, domicilio e recapiti di cellulare e telematici al fine di consentire la rintracciabilità reciproca.
7. I coniugi concordano che il sig. si obblighi a corrispondere alla sig.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, l'importo mensile di € Parte_1
400,00 (quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15
di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra con coordinate bancarie Parte_1
già note.
8. I coniugi si obbligano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, così come individuate e descritte nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza da intendersi qui integralmente trascritto.
9. I coniugi, che svolgono entrambi attività lavorativa, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non necessitano reciprocamente di alcun mantenimento.
3 10.Gli importi spettanti a titolo di assegno unico o altro contributo assistenziale pubblico verranno interamente trattenuti dal sig. con l'obbligo della sig.ra Parte_2 Pt_1
di collaborare per la compilazione annuale dei relativi moduli di richiesta;
le
[...]
detrazioni fiscali, invece, verranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
11. Le parti danno atto che non vi sono altri procedimenti già pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 29/03/2003, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00 nonché Per_2
di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Arcugnano (VI), Via Grancare Basse 22 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa
5 in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in VICENZA (VI) in data 29/03/2003 con atto trascritto al n. 17, parte II, serie
A, anno 2003, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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