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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
ONroversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 260/2021
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Barcellona P.G. (ME), c.f. e p.iva rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisa Perrone ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso il suo studio sito in San Filippo del Mela (Me), Corso Aldo Moro nr. 47 p.2, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
l c.f.: in ONroparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente pro tempore in carica, nonché ONroparte_2
, c.f.: con sede in Roma, in persona del presidente del CdA in
[...] P.IVA_3 carica, quale società cessionaria, entrambi rapp.ti e difesi dall'avvocato Roberto Aime in virtù di procura generale alle liti in atti e del contratto di cessione dei crediti 29 novembre CP_1
1999 e seguenti e elett.te dom.ti presso il suo studio, giusta procura in atti
Resistente (di seguito anche , con sede in Roma ONroparte_3 CP_4
via G. Grezer 14 con c.f. e p. Iva subentrata a titolo universale a P.IVA_4 giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 ONroparte_5
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del responsabile pro tempore, Sig. cf nella qualità di CP_6 C.F._1
Procuratore, in servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, giusta la procura speciale rilasciata dal Presidente dell' Avv. Ernesto Maria Ruffini ONroparte_3 in data 01 ottobre 2021, autenticata nella firma dal notaio Dott. di Roma - Persona_1
Repertorio N. 175858, rappresentata e difesa per procura alle liti del 06/05/2021 (rilasciata dal Direttore Generale f.f. – procuratore – Dott. ONroparte_7 CP_8
giusta procura rilasciata dal Presidente della ed autenticata in data ONroparte_5
11 gennaio 2019 dal Notaio Dr. in Catania Rep. n. 16731 racc. n. Per_2 Per_3
12067)
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso in riassunzione, depositato in data
22/01/2021, la società St. Honorè di RE e RR AS proponeva opposizione avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 1626/2018 nonché avverso tutti gli atti presupposti e prodromici in essa indicati ovvero:
1) cartella di pagamento n. 29520100029701801; 2) Avviso di DD (AVA) n.
59520112000021405; 3) Avviso di DD (AVA) n. 59520130001755536; 4) Avviso di
DD (AVA) n. 59520130002593950; 5) l'Avviso di DD (AVA) n.
59520130003475632; 6) Avviso di DD (AVA) n. 59520140000197260; 7) l'Avviso di
DD (AVA) n. 59520140001095623; 8) l'Avviso di DD (AVA) n.
59520140001105933; 9) l'Avviso di DD (AVA) n. 59520160000083606; 10) Avviso di
DD (AVA) n. 59520160000287592; 11) l'Avviso di DD (AVA) n.
59520160002143653; 12) l'Avviso di DD (AVA) n. 59520160002193688; 13) Avviso di DD (AVA) n. 59520160002733904; 14) l'Avviso di DD (AVA) n.
59520160003083256; 15) l'Avviso di DD (AVA) n. 59520160003302921; 16) l'Avviso di DD (AVA) n. 59520160000734379; 17) Avviso di DD (AVA) n.
59520160003101334; 18) Avviso di DD (AVA) n. 59520160003461307.
La società ricorrente lamentava, inoltre, la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e frapponeva avverso i suddetti atti svariati motivi di impugnazione.
Premetteva che, avverso i medesimi atti, aveva introdotto analogo ricorso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. che, con sentenza n. 44/2021 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio determinando l'instaurazione del presente giudizio innanzi questo Tribunale.
Nel merito eccepiva: nullità della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria tramite pec;
mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
mancata notifica di tutti gli atti presupposti;
decadenza e prescrizione del diritto degli enti resistenti a procedere ad esazione delle somme pretese.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Eccepiva la corretta notifica degli avvisi di addebito contestando che fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza.
Si costituiva in giudizio (già ) evidenziando che sia l'avviso di CP_4 ONroparte_5 iscrizione ipotecaria opposto che il relativo preavviso erano stati regolarmente notificati tramite pec.
ONestava, inoltre, gli assunti di parte avversa in ordine alla corretta notifica degli atti impugnati rilevando che la società ricorrente aveva presentato istanze di rateizzazione
(parzialmente onorate) dal che si doveva evincere la conoscenza e la ricezione degli atti impugnati.
Stante la natura documentale della controversia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
La società ricorrente contesta la legittimità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria sotto diversi profili. Va precisato che, l'opposizione all'iscrizione ipotecaria e alla comunicazione preventiva di ipoteca è un'azione di accertamento negativo del credito che dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione e non a un'opposizione esecutiva (v. Cass.n.10272/2021); pertanto la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta anche quando risulti affidata a motivi formali al termine decadenziale ex articolo 617 CC (v. Cass nn. 4871/2021,1804/2019,25745/2015, S.U.
10261/2018), essa non ha infatti natura di atto dell'espropriazione forzata ma di procedura ad essa alternativa trattandosi di una misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'idea all'adempimento.
Dirimente sul punto appare l'esame della censura riguardante la preventiva notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In merito, è principio costante in giurisprudenza (tra le tante Cass. Civ. 12237/2019) che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta dal preavviso da parte dell'ente di riscossione a pena di nullità.
Nel caso di specie documenta l'invio del preavviso che sarebbe avvenuto, tramite pec, CP_4
in data 24/5/2016.
A riprova di ciò l'ente di riscossione deposita la copia dello stampato della “ricevuta di avvenuta consegna” della pec inviata alla società ricorrente.
Tuttavia, tale documentazione, benchè fornisca un principio di prova sull'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, non è sufficiente a dimostrare l'invio e la ricezione del contenuto della p.e.c. che possono essere attestati esclusivamente tramite deposito dei files
.eml rilasciati dal sistema all'esito dell'invio, ovvero con copia analogica dove siano chiari i riferimenti all'atto di intimazione (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024
- La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure ON
. garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni.). Pertanto, la successiva iscrizione ipotecaria, a prescindere dalla regolarità della sua notifica tramite pec, deve essere dichiarata nulla stante la mancata prova della notifica del prodromico atto di preavviso.
2.2 Omessa notifica degli AVA e delle Cartelle di Pagamento impugnate.
La società ricorrente eccepisce laconicamente la mancata notifica degli atti impositivi sottesi all'iscrizione ipotecaria impugnata assumendo di non aver mai ricevuto nessuna cartella o avviso di addebito.
Gli enti resistenti contestano quanto sopra affermando di aver regolarmente proceduto alla notifica degli atti impugnati che sarebbero stati inviati tramite pec o tramite raccomandata.
Depositano a tal fine, per le notifiche avvenute tramite pec, copia dello stampato della
“ricevuta di avvenuta consegna” o immagine jpeg del report dell'avvenuta consegna.
Come sopra evidenziato, benchè tale documentazione fornisca un principio di prova sull'avvenuta notifica degli atti impositivi, non è sufficiente a dimostrare l'invio e la ricezione delle pec che possono essere attestati esclusivamente tramite deposito dei files .eml rilasciati dal sistema all'esito dell'invio.
Purtroppo, né l' né anno provveduto al deposito dei files .eml che avrebbero potuto CP_1 CP_4 dare piena prova dell'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi impugnati.
In quanto agli AVA nn. 59520112000021405; 59520130001755536; 59520130002593950;
59520130003475632; 59520140001095623; 59520140001105933, questi risultano regolarmente notificati tramite raccomandata a/r presso la sede legale della società e consegnati tutti a mani di tale sig.ra Per_4
In merito la ricorrente si limita a contestare il fatto che sulle ricevute non risulta la qualifica della persona che ha ricevuto l'atto.
Tuttavia, la circostanza che i plichi siano stati recapitati presso la sede della società ed il fatto che li abbia ricevuti sempre la stessa persona, deve fare presumere il rapporto di vicinanza della stessa al soggetto destinatario e, dunque, la regolarità della notifica degli AVA. (cfr. Cass.
Civ. Ord. 2482/2020 - Per questa Corte, se la notifica è effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede legale ad un soggetto che si qualifica come "addetto alla sede", si presume che quel soggetto abbia poi comunicato l'avvenuta ricezione. Infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art.
145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante
e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. (Vedi anche Cass., 20 novembre 2017, n. 27420)
2.3 Decadenza ex art. 25 D.Lgs. 49/1999
La società ricorrente, assumendo di non aver contezza degli atti impositivi impugnati, contesta la possibile decadenza ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 49/1999.
L'eccezione è infondata in quanto dagli estratti di ruolo depositati da risulta che tutti i CP_4 crediti contributivi non versati dalla ricorrente sono stati iscritti a ruolo nei termini di legge.
2.4 Prescrizione delle pretese impositive.
La società ricorrente eccepisce l'avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/1995.
Posto che la società St. Honorè afferma di aver avuto conoscenza delle pretese contributive solo in data 03/9/2019, tutti i crediti vantati dagli enti resistenti nei cinque anni precedenti
(fino al 3/9/2014) sono certamente esenti da prescrizione.
Viceversa, per gli atti impositivi antecedenti occorre verificare l'eventuale presenza di atti interruttivi.
Gli atti interessati sono la cartella di pagamento n. 29520100029701801 e gli AVA nn.
59520112000021405, 59520130001755536, 59520130002593950, 59520130003475632. Risulta dalla documentazione versata in giudizio dagli enti resistenti che la ditta St. Honorè, relativamente ai suddetti atti impositivi (e anche per atti successivi) ha presentato istanza di rateizzazione pagando anche numerose rate.
Detta istanza non è stata effettuata con alcuna riserva, di conseguenza, la stessa vale quale riconoscimento di debito così come i pagamenti successivamente effettuati.
Questo comporta che nessuna prescrizione può dirsi maturata per i crediti contributivi vantati dagli enti resistenti i quali, pertanto, conservano il potere di agire al fine del recupero di quanto non versato dalla ricorrente.
In quanto alle spese di lite tra il ricorrente e gli enti resistenti, esse si liquidano ai sensi del
D.M. 147/22 come da dispositivo con compensazione di 1/3 in ragione del parziale rigetto del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 260/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria n.
1626/2018 ordinandone la cancellazione;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in favore del CP_4 CP_1
ricorrente che si quantificano già compensate in € 2.021,00 oltre spese generali, cpa, iva da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e CP_2
Così deciso in Messina il 29.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando