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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5386/2024 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Serena Pisa, come da Parte_1 mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con l'intervento del PM
All'udienza del 14.1.2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.8.2024 il deduceva di aver contratto matrimonio Pt_1 concordatario con la resistente in data 29.7.1987 e di aver generato con la medesima tre figli, nati, rispettivamente, in data 13.2.1992, in data 3.1.1999 e in data 15.9.1990; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 1353/2010 del 10.5.2020 depositata in data 10.6.2010 R.G. 1427/2008 il
Tribunale di Lecce avesse dichiarato la separazione consensuale della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle condizioni previste in sede di ricorso introduttivo.
All'udienza del 14.1.2025 compariva il solo ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio della resistente;
in tal sede, preso atto della contumacia della resistente e rilevata la non necessarietà di attività istruttoria, il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione, stante la rinuncia del ricorrente ai termini per il deposito di note conclusive.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione della coppia era stata dichiarata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni del ricorrente e del disinteresse manifestato dalla resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
In ordine ai rapporti tra il padre e la figlia , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, giovi osservare come lo stesso abbia richiesto Pt_1 di rideterminare e stabilire a suo carico e in favore della stessa un contributo di mantenimento pari a Euro 500,00 mensili -in luogo di quello pari ad Euro 250,00 stabiliti nella sentenza di separazione;
tale somma verrà corrisposta direttamente, a mezzo bonifico, alla figlia;
sul padre continuerà a gravare la quota del 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione della resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Gagliano del Capo (Le) in data 29.7.1987 e trascritto nei registri di matrimonio di detto comune dell'anno 1987 al n. 57, Parte II serie A;
b) dispone che il ricorrente corrisponda alla figlia , maggiorenne non ancora Per_1 autosufficiente, entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale istat e sostenga la quota del 50% delle spese straordinarie alla medesima inerenti, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
c) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
d) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)