Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1984, n. 3709
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Sentenza 26 giugno 1984

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La dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da un figlio adulterino concepito o NATO prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione del genitore apertasi prima del 20 settembre 1975, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, vigenti all'epoca dell'apertura della successione. Tale diritto sussiste anche se il figlio naturale, anteriormente al 20 settembre 1975, ha ottenuto una sentenza passata in giudicato o ha stipulato una transazione, aventi per oggetto l'assegno di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ. del 1942 (e 752 cod. civ. del 1865), in quanto la attribuzione anteriore di tale legato "ex lege" non preclude la richiesta dei più ampi e diversi diritti conferiti dalle nuove norme, che possono farsi valere soltanto dopo il 20 settembre 1975. Infatti l'art. 230, comma terzo, legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia) riguarda soltanto gli effetti successori del riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo, ma non si applica ne' alle ipotesi del primo comma, ne' a quelle dell'art. 232 della stessa legge. ( contra 1584/81, mass n 421245).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1984, n. 3709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3709
    Data del deposito : 26 giugno 1984

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