Art. 14.
Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.
Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.