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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 762/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SABATO Parte_1 C.F._1
ARMANDO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2
di Catanzaro.
Convenuti
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Giudice di Pace l'odierno istante proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900013811000, notificato in data 23.10.2019, per un valore complessivo pari ad € 7.758,09, nonchè la cartella n. 03420160007034835000, relativa al tributo canone acqua, per un valore pari ad € 197,18 , nonché la cartella n. 03420170005362636000, relativa a spese processuali, per un valora di € 1.732,54.
A fondamento della domanda assumeva;
che in data 23.10.2019, riceveva, a mezzo raccomandata a/r n. 67312990831-5, il preavviso di fermo n. 03480201900013811000, da parte dell'
[...]
per richiedergli il pagamento della somma complessiva di € 7.758,09 ed Controparte_3 avvertendolo che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni dalla data di notifica, avrebbe proceduto al veicolo del fermo Motociclo- targa DE87593; che la suindicata cartella, sottesa al preavviso di fermo amministrativo, è mai stata notificata il medesimo giorno, ovvero in data
23.10.2019, con l'intimazione di pagamento n. 03420189008699891/000 e precedentemente alla predetta intimazione, avvenuta il medesimo giorno, non sono mai state notificate le predette cartelle, né gli è stato notificato alcun altro atto da parte degli Enti creditori/impositori; che pertanto il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo;
che pertanto ne è derivata la nullità delle cartelle per difetto di notificazione delle stesse e degli atti prodromici e conseguente nullità del preavviso di fermo n. 03480201900013811000 ad esse successivo;
la mancanza assoluta di motivazione: nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito nonché per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato nel preavviso di fermo amministrativo opposto e dalla cartella di pagamento n. 03420160007034835000 ad esso riferibile.
Tanto premesso instava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del fermo amministrativo, in via principale per la declaratoria di nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201900013811000 e, conseguentemente, della cartella di pagamento suindicata emesse da
, in via subordinata, e nell'ipotesi in cui l' ente Controparte_4
creditore dovesse offrire prova del contrario, ordinare il pagamento della sanzione nella misura ridotta con esclusione degli interessi di mora ed accessori e con possibilità di rateizzazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A seguito della declaratoria di incompetenza da parte del primo Giudice adito l'odierno con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'odierno istante riassumeva la causa dinanzi l'intestato Tribunale nel quale rassegnava le indicate conclusioni.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il Controparte_5
a mezzo della competente Avvocatura dello Stato che previo rigetto dell'istanza cautelare
[...]
eccepiva il difetto di legittimazione passiva alla luce delle doglianze avanzate dal ricorrente ed ascrivibili all'operato dell'ente di riscossione, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio l' di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 CP_4
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquista documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Preliminarmente si deve qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione per invalida formazione del titolo;
Ne discende, pertanto, che avverso la cartella di pagamento sono formulabili tutte quelle eccezioni successive alla formazione della medesima.
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'agente della riscossione;
in tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6,
Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il Controparte_6 vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' P_
, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il
[...] giudizio a quest'ultimo” (Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del 29.04.2020, Rv. 657590).
Epperò, è opportuno anche ricordare che “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Passando al merito riveste carattere assorbente la seguente circostanza.
Invero, come eccepito dal ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo è un atto che precede il fermo amministrativo col quale sono concessi ulteriori 30 giorni di tempo al debitore per saldare la propria pendenza o impostare un adeguato piano di dilazione, trascorsi i 30 giorni scatta il fermo amministrativo.
Nella fattispecie per cui è causa all'odierno istante veniva notificato il medesimo giorno, ovvero in data 23.10.2019, sia l'intimazione di pagamento n. 03420189008699891/000 e sia il preavviso di fermo amministrativo. Al riguardo è agevole rilevare che la mancata costituzione in giudizio sebbene ritualmente citato in giudizio dell ha impedito che venissero prodotte ed Controparte_7
allegate circostanze contrarie, ovvero tentativi di notifica eseguiti nei termini anzidetti così da rendere legittima.
Ne deriva, pertanto, che deve essere dichiarata la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201900013811000.
Relativamente, poi, alle eccezioni afferenti il merito della domanda, ovvero la mancanza assoluta di motivazione: nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito nonché per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato nel preavviso di fermo amministrativo opposto e dalla cartella di pagamento n. 03420160007034835000 ad esso riferibile n. 03420189008699891/000, occorre necessariamente considerare che l'oggetto del presente giudizio in riassunzione concerne
l'illegittimità del preavviso di fermo essendo, come tra l'altro dedotto dal medesimo istante nell'atto introduttivo, detti profili oggetto di autonoma impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dovendosi porre a carico dell' essendo esclusivamente alla medesima imputabili i profili di Controparte_4
illegittimità, compensandole nei confronti dell'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 762/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, nei limiti in motivazione, la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900013811000; 2) CONDANNA l' al pagamento delle spese del giudizio che si Controparte_3
liquidano in € 1.276,00 per compenso, oltre spese generali. Iva e cpa come per legge, in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di . Parte_1
Paola, lì 22.5.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 762/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SABATO Parte_1 C.F._1
ARMANDO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2
di Catanzaro.
Convenuti
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Giudice di Pace l'odierno istante proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900013811000, notificato in data 23.10.2019, per un valore complessivo pari ad € 7.758,09, nonchè la cartella n. 03420160007034835000, relativa al tributo canone acqua, per un valore pari ad € 197,18 , nonché la cartella n. 03420170005362636000, relativa a spese processuali, per un valora di € 1.732,54.
A fondamento della domanda assumeva;
che in data 23.10.2019, riceveva, a mezzo raccomandata a/r n. 67312990831-5, il preavviso di fermo n. 03480201900013811000, da parte dell'
[...]
per richiedergli il pagamento della somma complessiva di € 7.758,09 ed Controparte_3 avvertendolo che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni dalla data di notifica, avrebbe proceduto al veicolo del fermo Motociclo- targa DE87593; che la suindicata cartella, sottesa al preavviso di fermo amministrativo, è mai stata notificata il medesimo giorno, ovvero in data
23.10.2019, con l'intimazione di pagamento n. 03420189008699891/000 e precedentemente alla predetta intimazione, avvenuta il medesimo giorno, non sono mai state notificate le predette cartelle, né gli è stato notificato alcun altro atto da parte degli Enti creditori/impositori; che pertanto il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo;
che pertanto ne è derivata la nullità delle cartelle per difetto di notificazione delle stesse e degli atti prodromici e conseguente nullità del preavviso di fermo n. 03480201900013811000 ad esse successivo;
la mancanza assoluta di motivazione: nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito nonché per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato nel preavviso di fermo amministrativo opposto e dalla cartella di pagamento n. 03420160007034835000 ad esso riferibile.
Tanto premesso instava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del fermo amministrativo, in via principale per la declaratoria di nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201900013811000 e, conseguentemente, della cartella di pagamento suindicata emesse da
, in via subordinata, e nell'ipotesi in cui l' ente Controparte_4
creditore dovesse offrire prova del contrario, ordinare il pagamento della sanzione nella misura ridotta con esclusione degli interessi di mora ed accessori e con possibilità di rateizzazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A seguito della declaratoria di incompetenza da parte del primo Giudice adito l'odierno con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'odierno istante riassumeva la causa dinanzi l'intestato Tribunale nel quale rassegnava le indicate conclusioni.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il Controparte_5
a mezzo della competente Avvocatura dello Stato che previo rigetto dell'istanza cautelare
[...]
eccepiva il difetto di legittimazione passiva alla luce delle doglianze avanzate dal ricorrente ed ascrivibili all'operato dell'ente di riscossione, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio l' di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 CP_4
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquista documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Preliminarmente si deve qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione per invalida formazione del titolo;
Ne discende, pertanto, che avverso la cartella di pagamento sono formulabili tutte quelle eccezioni successive alla formazione della medesima.
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'agente della riscossione;
in tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6,
Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il Controparte_6 vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' P_
, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il
[...] giudizio a quest'ultimo” (Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del 29.04.2020, Rv. 657590).
Epperò, è opportuno anche ricordare che “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Passando al merito riveste carattere assorbente la seguente circostanza.
Invero, come eccepito dal ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo è un atto che precede il fermo amministrativo col quale sono concessi ulteriori 30 giorni di tempo al debitore per saldare la propria pendenza o impostare un adeguato piano di dilazione, trascorsi i 30 giorni scatta il fermo amministrativo.
Nella fattispecie per cui è causa all'odierno istante veniva notificato il medesimo giorno, ovvero in data 23.10.2019, sia l'intimazione di pagamento n. 03420189008699891/000 e sia il preavviso di fermo amministrativo. Al riguardo è agevole rilevare che la mancata costituzione in giudizio sebbene ritualmente citato in giudizio dell ha impedito che venissero prodotte ed Controparte_7
allegate circostanze contrarie, ovvero tentativi di notifica eseguiti nei termini anzidetti così da rendere legittima.
Ne deriva, pertanto, che deve essere dichiarata la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201900013811000.
Relativamente, poi, alle eccezioni afferenti il merito della domanda, ovvero la mancanza assoluta di motivazione: nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito nonché per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato nel preavviso di fermo amministrativo opposto e dalla cartella di pagamento n. 03420160007034835000 ad esso riferibile n. 03420189008699891/000, occorre necessariamente considerare che l'oggetto del presente giudizio in riassunzione concerne
l'illegittimità del preavviso di fermo essendo, come tra l'altro dedotto dal medesimo istante nell'atto introduttivo, detti profili oggetto di autonoma impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dovendosi porre a carico dell' essendo esclusivamente alla medesima imputabili i profili di Controparte_4
illegittimità, compensandole nei confronti dell'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 762/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, nei limiti in motivazione, la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900013811000; 2) CONDANNA l' al pagamento delle spese del giudizio che si Controparte_3
liquidano in € 1.276,00 per compenso, oltre spese generali. Iva e cpa come per legge, in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di . Parte_1
Paola, lì 22.5.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli