Articolo 10 della Legge 11 maggio 1976, n. 359
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 giugno 1976
Art. 10.
All'onere di 50 milioni, che costituisce il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola, si fara' fronte per l'anno 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 giugno 1976