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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 444/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Locri (R.C.), alla Via Sibari n. 18, presso lo studio dell'avv. Annalisa Alba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Poerio
n. 86, presso lo studio dell'avv. Teresa Calfa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente nonché contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i Controparte_2
cui uffici, siti in via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.02.2024 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90112729 30/000, notificata in data 5.02.2024 da parte dell' di Controparte_3 [...]
, con la quale gli veniva intimato il versamento, entro 5 giorni dalla CP_2
ricezione, della somma totale di 5.603,82 a titolo di sanzioni amministrative, ex legge n. 689/81, in relazione alla cartella di pagamento n. 094 2018 00051282 54 000.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa rituale notifica dell'anzidetta sottesa cartella di pagamento nonché per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere le somme oggetto di causa.
Per tali motivi, concludeva chiedendo, all'adito Tribunale, di “dichiarare l'estinzione dei pretesi diritti di credito di cui all'impugnata intimazione di pagamento ed alla cartella di pagamento n. 094 2018 00051282 54 000 e/o agli altri atti sottesi per intervenuta prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto, procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, rilevando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del proposto ricorso con richiesta di integrale rigetto.
Con decreto del 31.07.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 25.09.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 25.09.2025 per il deposito delle note scritte. A tale adempimento provvedevano la parte ricorrente e l' , riportandosi CP_4
integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'intimazione di pagamento assolve a due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente, per la prima volta, la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Sul punto è opportuno ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863) (sul punto si veda Cass. 18256/2020).
La Suprema Corte ha specificato che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione
a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. 18256/2020).
In primo luogo, è totalmente infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta.
Si osserva che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che i diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte, si ritiene che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento debba essere ricondotta all'art. 615 c.p.c. avendo, il ricorrente, lamentato sia l'omessa notifica della cartella esattoriale, così deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito - sicché l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella - sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere le somme oggetto di causa anche successivamente alla asserita notifica della cartella di pagamento - al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata - così deducendo fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento.
Tanto premesso, è necessario accertare se la cartella di pagamento sia stata notificata al ricorrente.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
-la pretesa creditoria di cui si discute ha avuto origine dall'accertamento ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro di conclusosi in data Controparte_2
3.03.2016 e sfociato nell'ordinanza ingiunzione n. 841/2016 - emessa il 20/10/2016 e notificata personalmente al ricorrente, a mezzo racc. a.r., il 25/10/2016 - avente ad oggetto sanzioni amministrative per un importo complessivo di €. 4.000,00, non ottemperato e, quindi, iscritto sul ruolo straordinario n. 2018/000902, reso esecutivo in data 5.01.2018;
- la cartella esattoriale 09420180005128254000 è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 15.06.2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c., 26
DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, come desumibile dalla relazione di notificazione concernente l'avviso di deposito alla casa comunale affisso e spedito mediante raccomandata.
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 “Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”.
Si osserva che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre e in particolare:
a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c)
l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. vi è una scissione tra il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante e quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n.
7324); quindi, la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019). Ne consegue che, ai fini della regolarità della notifica nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140
c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e, tale prova, è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti,
l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass.,
S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).
Alla luce di tali condivise coordinate ermeneutiche e delle risultanze documentali, la notifica della cartella di pagamento in questione deve essere ritenuta validamente effettuata.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, in data 15.06.2018, in occasione del terzo infruttuoso accesso, il notificante - preso atto dell'assenza del destinatario e di altre persone autorizzate al ritiro - ha provveduto al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di Agnana Calabra, all'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e all'invio della raccomandata informativa n. 57313225889-3, dalla moglie del Parte_2
ricorrente in data 29.06.2018, come attestato dalla cartolina di ritorno.
Tale notifica deve, dunque, intendersi perfezionata per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ossia in data
25.06.2018, secondo la disciplina derivante dalla pronuncia additiva della Corte
Costituzionale con sentenza n. 3/2010. Da quanto sopra emerge con chiarezza l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per omessa notifica della cartella esattoriale in quanto, quest'ultima, risulta regolarmente notificata entro i cinque anni successivi all'insorgenza del credito (anno 2016).
Quindi, il titolo - costituito dal ruolo esattoriale notificato con la cartella esattoriale - si è consolidato ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa contributiva che è divenuta inoppugnabile.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza costante indica il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99, quale termine perentorio per contestare nel merito la pretesa contributiva unicamente con una tempestiva opposizione al titolo notificato.
(si vedano ex pluribus Cass. Sez. Lav. 21863/04, 4506/07, 14692/2007, 6674/08,
17978/2008, 2835/2009, 21365/10, 8931/2011, 11749/15, 5060/16).
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione del titolo - costituito dalla cartella esattoriale regolarmente notificata - il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione;
tuttavia, può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente di riscossione.
In altri termini, in presenza di una cartella definitiva, è possibile eccepire, con il rimedio della opposizione all'esecuzione, solo fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15 “... a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo”.
Ciò significa che, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nella specie, affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il termine di prescrizione resta sempre quello quinquennale previsto dalla legge in materia di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro (art. 28 l. 689/81) poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito, ivi contenuto, l'art. 2953 c.c..
Si rammenta che, il contrasto giurisprudenziale sussistente in merito alla prescrizione
- se decennale o quinquennale - è stato risolto in questo senso dalle della Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 23397/2016 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ciò posto, avuto riguardo alla regolare notificazione della cartella esattoriale
(avvenuta in data 25.06.2018) ed all'interruzione della prescrizione conseguente alla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 5.2.2024) si deve concludere che alcuna prescrizione è maturata in data successiva alla notifica della cartella.
Difatti, il quinquennio di cui si discute, decorrente dal 25.06.2018, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
Più precisamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 della norma citata ha disposto: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerati gli effetti della citata sospensione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 il termine quinquennale di prescrizione per il periodo tra il 25.06.2018
(data di notifica della cartella di pagamento) ed il 5.02.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio), non era ancora decorso.
L'opposizione va, perciò, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima di legge, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-rigetta l'opposizione; -condanna alla refusione dei compensi di lite in favore delle Parte_1
controparti liquidati, in favore di ciascuna resistente, in €. 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Locri, 20/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 444/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Locri (R.C.), alla Via Sibari n. 18, presso lo studio dell'avv. Annalisa Alba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Poerio
n. 86, presso lo studio dell'avv. Teresa Calfa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente nonché contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i Controparte_2
cui uffici, siti in via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.02.2024 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90112729 30/000, notificata in data 5.02.2024 da parte dell' di Controparte_3 [...]
, con la quale gli veniva intimato il versamento, entro 5 giorni dalla CP_2
ricezione, della somma totale di 5.603,82 a titolo di sanzioni amministrative, ex legge n. 689/81, in relazione alla cartella di pagamento n. 094 2018 00051282 54 000.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa rituale notifica dell'anzidetta sottesa cartella di pagamento nonché per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere le somme oggetto di causa.
Per tali motivi, concludeva chiedendo, all'adito Tribunale, di “dichiarare l'estinzione dei pretesi diritti di credito di cui all'impugnata intimazione di pagamento ed alla cartella di pagamento n. 094 2018 00051282 54 000 e/o agli altri atti sottesi per intervenuta prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto, procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, rilevando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del proposto ricorso con richiesta di integrale rigetto.
Con decreto del 31.07.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 25.09.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 25.09.2025 per il deposito delle note scritte. A tale adempimento provvedevano la parte ricorrente e l' , riportandosi CP_4
integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'intimazione di pagamento assolve a due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente, per la prima volta, la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Sul punto è opportuno ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863) (sul punto si veda Cass. 18256/2020).
La Suprema Corte ha specificato che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione
a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. 18256/2020).
In primo luogo, è totalmente infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta.
Si osserva che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che i diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte, si ritiene che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento debba essere ricondotta all'art. 615 c.p.c. avendo, il ricorrente, lamentato sia l'omessa notifica della cartella esattoriale, così deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito - sicché l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella - sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere le somme oggetto di causa anche successivamente alla asserita notifica della cartella di pagamento - al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata - così deducendo fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento.
Tanto premesso, è necessario accertare se la cartella di pagamento sia stata notificata al ricorrente.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
-la pretesa creditoria di cui si discute ha avuto origine dall'accertamento ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro di conclusosi in data Controparte_2
3.03.2016 e sfociato nell'ordinanza ingiunzione n. 841/2016 - emessa il 20/10/2016 e notificata personalmente al ricorrente, a mezzo racc. a.r., il 25/10/2016 - avente ad oggetto sanzioni amministrative per un importo complessivo di €. 4.000,00, non ottemperato e, quindi, iscritto sul ruolo straordinario n. 2018/000902, reso esecutivo in data 5.01.2018;
- la cartella esattoriale 09420180005128254000 è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 15.06.2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c., 26
DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, come desumibile dalla relazione di notificazione concernente l'avviso di deposito alla casa comunale affisso e spedito mediante raccomandata.
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 “Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”.
Si osserva che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre e in particolare:
a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c)
l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. vi è una scissione tra il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante e quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n.
7324); quindi, la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019). Ne consegue che, ai fini della regolarità della notifica nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140
c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e, tale prova, è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti,
l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass.,
S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).
Alla luce di tali condivise coordinate ermeneutiche e delle risultanze documentali, la notifica della cartella di pagamento in questione deve essere ritenuta validamente effettuata.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, in data 15.06.2018, in occasione del terzo infruttuoso accesso, il notificante - preso atto dell'assenza del destinatario e di altre persone autorizzate al ritiro - ha provveduto al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di Agnana Calabra, all'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e all'invio della raccomandata informativa n. 57313225889-3, dalla moglie del Parte_2
ricorrente in data 29.06.2018, come attestato dalla cartolina di ritorno.
Tale notifica deve, dunque, intendersi perfezionata per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ossia in data
25.06.2018, secondo la disciplina derivante dalla pronuncia additiva della Corte
Costituzionale con sentenza n. 3/2010. Da quanto sopra emerge con chiarezza l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per omessa notifica della cartella esattoriale in quanto, quest'ultima, risulta regolarmente notificata entro i cinque anni successivi all'insorgenza del credito (anno 2016).
Quindi, il titolo - costituito dal ruolo esattoriale notificato con la cartella esattoriale - si è consolidato ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa contributiva che è divenuta inoppugnabile.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza costante indica il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99, quale termine perentorio per contestare nel merito la pretesa contributiva unicamente con una tempestiva opposizione al titolo notificato.
(si vedano ex pluribus Cass. Sez. Lav. 21863/04, 4506/07, 14692/2007, 6674/08,
17978/2008, 2835/2009, 21365/10, 8931/2011, 11749/15, 5060/16).
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione del titolo - costituito dalla cartella esattoriale regolarmente notificata - il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione;
tuttavia, può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente di riscossione.
In altri termini, in presenza di una cartella definitiva, è possibile eccepire, con il rimedio della opposizione all'esecuzione, solo fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15 “... a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo”.
Ciò significa che, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nella specie, affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il termine di prescrizione resta sempre quello quinquennale previsto dalla legge in materia di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro (art. 28 l. 689/81) poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito, ivi contenuto, l'art. 2953 c.c..
Si rammenta che, il contrasto giurisprudenziale sussistente in merito alla prescrizione
- se decennale o quinquennale - è stato risolto in questo senso dalle della Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 23397/2016 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ciò posto, avuto riguardo alla regolare notificazione della cartella esattoriale
(avvenuta in data 25.06.2018) ed all'interruzione della prescrizione conseguente alla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 5.2.2024) si deve concludere che alcuna prescrizione è maturata in data successiva alla notifica della cartella.
Difatti, il quinquennio di cui si discute, decorrente dal 25.06.2018, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
Più precisamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 della norma citata ha disposto: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerati gli effetti della citata sospensione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 il termine quinquennale di prescrizione per il periodo tra il 25.06.2018
(data di notifica della cartella di pagamento) ed il 5.02.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio), non era ancora decorso.
L'opposizione va, perciò, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima di legge, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-rigetta l'opposizione; -condanna alla refusione dei compensi di lite in favore delle Parte_1
controparti liquidati, in favore di ciascuna resistente, in €. 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Locri, 20/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi