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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1578/2020 promossa
da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALDO DE DOMINICIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Montorio al Vomano (TE), via Duca degli Abruzzi n.
115/127;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TIZIANO ROSSOLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica, Viale Della Vittoria n. 138;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale alla luce di quanto esposto in narrativa dichiarare inammissibile o quanto meno revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accogliere la richiesta di risarcimento danni, nonché la restituzione delle somme, pagate in eccedenza per gli aumenti dei prezzi;
e per l'effetto condannare la società al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1 presente giudizio”;
1 Tribunale di Teramo
per parte opposta:
“1) sempre e comunque confermare il D.I. opposto per le motivazioni tutte esposte in narrativa con concessione della provvisoria esecutività dello stesso;
2) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
3) rigettare ogni richiesta di risarcimento danni nonché restituzione somme, eccezione e deduzione di controparte, in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni espresso in narrativa e conseguentemente condannare, ex art. 96 c.p.c., della in persona del Parte_1 legale rapp. p.t., al risarcimento in favore della in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., dei danni cagionati alla stessa, da quantificarsi secondo equità.
4) con vittoria di spese e onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
La società opposta ha proposto ricorso per ingiunzione deducendo di aver eseguito, presso il proprio stabilimento, diverse prestazioni relative ad operazioni di macellazione carni, su incarico della società Parte_1
In data 27 marzo 2020 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 365/2020, con il quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 31.592,68, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il ridetto decreto ingiuntivo;
a sostegno dell'opposizione, che si occupa del Parte_1 commercio all'ingrosso di carni destinate al libero consumo, ha dedotto che la società opposta aveva arbitrariamente modificato in aumento i prezzi originariamente concordati;
inoltre, la società opposta le aveva, con la propria condotta, procurato numerosi danni patrimoniali, per complessivi €
25.984,00.
Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opposta al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 ottobre 2020 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Controparte_1 domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Segnatamente, la società opposta ha dedotto:
2 Tribunale di Teramo
- di aver intrattenuto rapporti commerciali con sin dal Parte_1
2005 e che tuttavia, dalla metà di luglio 2019, i rapporti erano cessati per motivazioni diverse da quelle di cui all'atto di citazione in opposizione;
- di aver emesso nell'anno 2019, a seguito di operazioni di macellazione effettuate per le tre fatture oggetto della procedura Parte_1 monitoria e nello specifico la n. 527/2019 (emessa il 30 maggio 2019 – scaduta il
30 giugno 2019); la n. 632/2019 (emessa il 30 giugno 2019 - scaduta il 30 luglio
2019) e la n. 687/2019 (emessa il 31 luglio 2019 – scaduta il 31 agosto 2019);
- che tali fatture riguardavano operazioni di macellazione effettuate nel mese di maggio 2019 (fattura n. 527/2019), giugno 2019 (fattura n. 632/2019) e parte del mese di luglio 2019 (fattura n. 687/2019);
- che a decorrere dal 1° giugno 2019, secondo quanto disposto dalla normativa regolatrice il settore e diversamente da prima, anche il ritiro del grasso e del sangue aveva un prezzo;
- di aver comunicato a con pec del 19 giugno 2019, che Parte_1
a partire dal 1° luglio 2019, tutti i prezzi delle macellazioni avrebbero subìto degli aumenti specificando, per ogni singola tipologia di bestiame, il relativo costo;
- che l'aumento dei prezzi era stato contestato da e che a Parte_1 seguito di trattative, poi fallite, erano cessati i rapporti commerciali tra le parti;
- che aveva omesso di provvedere al pagamento delle Parte_1 fatture rimaste insolute, ovvero le fatture di cui al decreto ingiuntivo, che non aveva provveduto a saldare neanche successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- che anche la proposta domanda di risarcimento danni e restituzione somme era da ritenersi infondata e priva di pregio anche perché parte dei lamentati danni era stata già risarcita e in particolare: danni per n. 130 pelli di ovini deteriorati e inutilizzabili;
danni per n. 15 teste di agnello distrutte;
danni per un femore rotto ad un bovino adulto;
- che, invece, erano rimasti indimostrati i restanti danni lamentati dall'opponente, relativi agli asseriti ritardi nella consegna all'
[...]
dei campioni prelevati da sottoporre ai test e quelli afferenti al Controparte_2 preteso rifiuto di accettare 50 capi di bestiame provenienti dall'Ungheria, nonché quelli di cui alle fatture n. 427-428/2019.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza dell'8 gennaio 2021, resa fuori udienza, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e con ordinanza del 2 gennaio 2025 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle
3 Tribunale di Teramo
parti nelle note di trattazione scritta autorizzate dal tribunale e con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza costante, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su costui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261).
Trasponendo tali coordinate giuridiche al caso di specie, deve anzitutto evidenziarsi che la società opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, intercorso con l'opposta, e da cui trae origine la pretesa creditoria avanzata in via monitoria. Inoltre, la società opponente non contesta di non aver provveduto al pagamento delle fatture di cui al ricorso monitorio, condotta processuale senz'altro concludente ai fini dell'art. 115 c.p.c.
4 Tribunale di Teramo
Sicché, dati per pacifici l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e il mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, occorre verificare se le eccezioni mosse dall'opponente siano idonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
.
[...] ontesta l'avversa pretesa creditoria lamentando, in primis, una indebita modifica Parte_1 unilaterale dei prezzi applicati dalla società opposta, invocando la violazione del principio di buona fede contrattuale, così giustificando il proprio rifiuto ad effettuare il pagamento degli importi di cui al provvedimento monitorio opposto.
Tale contestazione appare, invero, eccessivamente generica per poter essere seriamente apprezzata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19.08.2009, n. 18399; Cass. 05.03.2009
n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone, pertanto, di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18.5.2011, n. 10860).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si è detto, parte opponente è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta è attrice in senso sostanziale;
ne deriva che, sebbene il creditore sia tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
L'opponente i è limitata a dedurre genericamente un abusivo aumento dei prezzi Parte_1 fino a quel momento applicati, senza riferire quali fossero le tariffe originariamente concordate tra le parti e quali fossero, invece, quelle successivamente applicate dalla società opposta, non consentendo, in tal modo, di poter effettuare un calcolo preciso dei maggiori oneri applicati.
L'opponente ha affermato, poi, che – dopo aver contestato l'aumento dei prezzi – era stato raggiunto un accordo con , “applicando una riduzione a penna Controparte_1 di ogni singola voce”; ebbene, deve nuovamente constatarsi la genericità delle difese
5 Tribunale di Teramo
dell'opponente, che in alcun modo specifica quali fossero i termini dei nuovi accordi, né indica quali sarebbero stati i nuovi prezzi concordati.
Ad ogni buon conto, non vi è prova, in atti, di tale compromesso, che secondo la società opposta non è mai stato raggiunto;
sul punto, giova rimarcare che non ha neanche Parte_1 articolato alcuna prova al riguardo.
In ogni caso, quand'anche – a tutto voler concedere alla difesa di parte opponente – si potesse affermare l'illegittimità dell'aumento dei prezzi praticato da , Controparte_1 non sarebbe giustificato il comportamento di di omettere del tutto il pagamento delle Parte_1 fatture azionate in via monitoria.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'opponente, si torna a ribadire l'assoluta genericità dei fatti sottesi alla pretesa, per come prospettati nell'atto di citazione;
in ogni caso, passando ad analizzare le singole voci di danno invocate, si osserva quanto segue.
I danni lamentati relativi alle pelli di ovini deteriorate e inutilizzabile, alle teste di agnello e al femore di bovino rotto sono stati riconosciuti dalla società opposta nella misura di € 1.300,00 complessivi e sono già stati oggetto di risarcimento mediante emissione di nota di credito 1462 del
12 dicembre 2018: la circostanza, del resto, è stata poi confermata dalla stessa società opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata in data 26 marzo 2021, ove si legge:
“va osservato che dei danni lamentati con pec del 10 aprile 2018 e 23 maggio 2018, l'opposta ha riconosciuto solo quelli relativi alla distruzione delle pelli, alle quindici teste di agnello, negando ogni responsabilità per gli altri danni contestati, di entità considerevole". Ogni ulteriore considerazione sul punto, pertanto, sarebbe ultronea.
Venendo ai danni lamentati per ritardata consegna all' dei campioni Controparte_2 prelevati da sottoporre ai test, se ne rileva la totale genericità e infondatezza, sia in punto di allegazioni, che sul piano probatorio. invero, non ha specificato quando si siano verificati i lamentati ritardi, a quali Parte_1 partite di bestiame si riferiscano, né ha determinato l'entità del ritardo e la consistenza del pregiudizio in termini monetari;
la società opponente, inoltre, non ha articolato alcuna prova orale onde dimostrare la veridicità dei propri assunti.
L'opponente lamenta, poi, considerevoli danni derivanti dal rifiuto – da parte della società opposta – di accettare 50 capi di bestiame provenienti dall'Ungheria; la circostanza, invero, non è oggetto di contestazione da parte della società opposta che, tuttavia, rivendica la correttezza del proprio operato, specificando di aver comunicato per tempo a il calendario delle Parte_1 macellazioni relativo al periodo di Pasqua 2018, datato 14 marzo 2018, e prodotto in atti dalla stessa società opponente (documento n. 2), nel quale si precisava che: “per organizzare lo scarico degli animali vivi, nel rispetto dei regolamenti sul Benessere Animale, ogni partita che la S.V. intenderà far pervenire presso il Ns. macello dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale all'uopo preposto, sia numericamente, in base agli stalli disponibili, sia per gli orari di
6 Tribunale di Teramo
arrivo, in quanto non si assicurano gli scarichi al di fuori dei normali orari e giorni di apertura dello stabilimento”.
Del resto, era a conoscenza, già dal 14 marzo 2018, del fatto che il 17 marzo Parte_1
2018 lo stabilimento di sarebbe rimasto chiuso: infatti, quella Controparte_1 data non era ricompresa nell'elenco fornito dalla società opposta nella comunicazione in cui erano indicate le giornate per la macellazione degli ovini.
Ad ogni modo deve puntualizzarsi, ancora una volta, che la domanda risulta sfornita di qualsivoglia allegazione e prova a supporto, specie in relazione all'effettivo verificarsi dei danni lamentati e della loro natura e consistenza.
Si rammenti, in proposito, che è sempre onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici, e che la prova dell'inadempimento non basta, da sola, a giustificare l'accoglimento di una domanda risarcitoria, non essendo configurabile un danno in re ipsa, ossia coincidente con l'inadempimento stesso.
Parimenti indimostrati devono ritenersi i crediti sottesi alle fatture 427-428/2019: i fatti da cui deriverebbe il preteso credito (“pagamento di due bovine adulte e un montone distrutto”) non sono stati adeguatamente circostanziati, né provati.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. La domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società opposta;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'interessata - nel comportamento processuale di Pt_1 gli estremi della colpa grave o della mala fede.
[...]
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
7 Tribunale di Teramo
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1578/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 365/2020, emesso dal Tribunale di Teramo in data 27 marzo 2020;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € Controparte_1
6.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta.
Così deciso, in Teramo, il giorno 3 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1578/2020 promossa
da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALDO DE DOMINICIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Montorio al Vomano (TE), via Duca degli Abruzzi n.
115/127;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TIZIANO ROSSOLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica, Viale Della Vittoria n. 138;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale alla luce di quanto esposto in narrativa dichiarare inammissibile o quanto meno revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accogliere la richiesta di risarcimento danni, nonché la restituzione delle somme, pagate in eccedenza per gli aumenti dei prezzi;
e per l'effetto condannare la società al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1 presente giudizio”;
1 Tribunale di Teramo
per parte opposta:
“1) sempre e comunque confermare il D.I. opposto per le motivazioni tutte esposte in narrativa con concessione della provvisoria esecutività dello stesso;
2) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
3) rigettare ogni richiesta di risarcimento danni nonché restituzione somme, eccezione e deduzione di controparte, in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni espresso in narrativa e conseguentemente condannare, ex art. 96 c.p.c., della in persona del Parte_1 legale rapp. p.t., al risarcimento in favore della in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., dei danni cagionati alla stessa, da quantificarsi secondo equità.
4) con vittoria di spese e onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
La società opposta ha proposto ricorso per ingiunzione deducendo di aver eseguito, presso il proprio stabilimento, diverse prestazioni relative ad operazioni di macellazione carni, su incarico della società Parte_1
In data 27 marzo 2020 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 365/2020, con il quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 31.592,68, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il ridetto decreto ingiuntivo;
a sostegno dell'opposizione, che si occupa del Parte_1 commercio all'ingrosso di carni destinate al libero consumo, ha dedotto che la società opposta aveva arbitrariamente modificato in aumento i prezzi originariamente concordati;
inoltre, la società opposta le aveva, con la propria condotta, procurato numerosi danni patrimoniali, per complessivi €
25.984,00.
Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opposta al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 ottobre 2020 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Controparte_1 domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Segnatamente, la società opposta ha dedotto:
2 Tribunale di Teramo
- di aver intrattenuto rapporti commerciali con sin dal Parte_1
2005 e che tuttavia, dalla metà di luglio 2019, i rapporti erano cessati per motivazioni diverse da quelle di cui all'atto di citazione in opposizione;
- di aver emesso nell'anno 2019, a seguito di operazioni di macellazione effettuate per le tre fatture oggetto della procedura Parte_1 monitoria e nello specifico la n. 527/2019 (emessa il 30 maggio 2019 – scaduta il
30 giugno 2019); la n. 632/2019 (emessa il 30 giugno 2019 - scaduta il 30 luglio
2019) e la n. 687/2019 (emessa il 31 luglio 2019 – scaduta il 31 agosto 2019);
- che tali fatture riguardavano operazioni di macellazione effettuate nel mese di maggio 2019 (fattura n. 527/2019), giugno 2019 (fattura n. 632/2019) e parte del mese di luglio 2019 (fattura n. 687/2019);
- che a decorrere dal 1° giugno 2019, secondo quanto disposto dalla normativa regolatrice il settore e diversamente da prima, anche il ritiro del grasso e del sangue aveva un prezzo;
- di aver comunicato a con pec del 19 giugno 2019, che Parte_1
a partire dal 1° luglio 2019, tutti i prezzi delle macellazioni avrebbero subìto degli aumenti specificando, per ogni singola tipologia di bestiame, il relativo costo;
- che l'aumento dei prezzi era stato contestato da e che a Parte_1 seguito di trattative, poi fallite, erano cessati i rapporti commerciali tra le parti;
- che aveva omesso di provvedere al pagamento delle Parte_1 fatture rimaste insolute, ovvero le fatture di cui al decreto ingiuntivo, che non aveva provveduto a saldare neanche successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- che anche la proposta domanda di risarcimento danni e restituzione somme era da ritenersi infondata e priva di pregio anche perché parte dei lamentati danni era stata già risarcita e in particolare: danni per n. 130 pelli di ovini deteriorati e inutilizzabili;
danni per n. 15 teste di agnello distrutte;
danni per un femore rotto ad un bovino adulto;
- che, invece, erano rimasti indimostrati i restanti danni lamentati dall'opponente, relativi agli asseriti ritardi nella consegna all'
[...]
dei campioni prelevati da sottoporre ai test e quelli afferenti al Controparte_2 preteso rifiuto di accettare 50 capi di bestiame provenienti dall'Ungheria, nonché quelli di cui alle fatture n. 427-428/2019.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza dell'8 gennaio 2021, resa fuori udienza, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e con ordinanza del 2 gennaio 2025 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle
3 Tribunale di Teramo
parti nelle note di trattazione scritta autorizzate dal tribunale e con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza costante, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su costui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261).
Trasponendo tali coordinate giuridiche al caso di specie, deve anzitutto evidenziarsi che la società opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, intercorso con l'opposta, e da cui trae origine la pretesa creditoria avanzata in via monitoria. Inoltre, la società opponente non contesta di non aver provveduto al pagamento delle fatture di cui al ricorso monitorio, condotta processuale senz'altro concludente ai fini dell'art. 115 c.p.c.
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Sicché, dati per pacifici l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e il mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, occorre verificare se le eccezioni mosse dall'opponente siano idonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
.
[...] ontesta l'avversa pretesa creditoria lamentando, in primis, una indebita modifica Parte_1 unilaterale dei prezzi applicati dalla società opposta, invocando la violazione del principio di buona fede contrattuale, così giustificando il proprio rifiuto ad effettuare il pagamento degli importi di cui al provvedimento monitorio opposto.
Tale contestazione appare, invero, eccessivamente generica per poter essere seriamente apprezzata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19.08.2009, n. 18399; Cass. 05.03.2009
n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone, pertanto, di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18.5.2011, n. 10860).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si è detto, parte opponente è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta è attrice in senso sostanziale;
ne deriva che, sebbene il creditore sia tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
L'opponente i è limitata a dedurre genericamente un abusivo aumento dei prezzi Parte_1 fino a quel momento applicati, senza riferire quali fossero le tariffe originariamente concordate tra le parti e quali fossero, invece, quelle successivamente applicate dalla società opposta, non consentendo, in tal modo, di poter effettuare un calcolo preciso dei maggiori oneri applicati.
L'opponente ha affermato, poi, che – dopo aver contestato l'aumento dei prezzi – era stato raggiunto un accordo con , “applicando una riduzione a penna Controparte_1 di ogni singola voce”; ebbene, deve nuovamente constatarsi la genericità delle difese
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dell'opponente, che in alcun modo specifica quali fossero i termini dei nuovi accordi, né indica quali sarebbero stati i nuovi prezzi concordati.
Ad ogni buon conto, non vi è prova, in atti, di tale compromesso, che secondo la società opposta non è mai stato raggiunto;
sul punto, giova rimarcare che non ha neanche Parte_1 articolato alcuna prova al riguardo.
In ogni caso, quand'anche – a tutto voler concedere alla difesa di parte opponente – si potesse affermare l'illegittimità dell'aumento dei prezzi praticato da , Controparte_1 non sarebbe giustificato il comportamento di di omettere del tutto il pagamento delle Parte_1 fatture azionate in via monitoria.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'opponente, si torna a ribadire l'assoluta genericità dei fatti sottesi alla pretesa, per come prospettati nell'atto di citazione;
in ogni caso, passando ad analizzare le singole voci di danno invocate, si osserva quanto segue.
I danni lamentati relativi alle pelli di ovini deteriorate e inutilizzabile, alle teste di agnello e al femore di bovino rotto sono stati riconosciuti dalla società opposta nella misura di € 1.300,00 complessivi e sono già stati oggetto di risarcimento mediante emissione di nota di credito 1462 del
12 dicembre 2018: la circostanza, del resto, è stata poi confermata dalla stessa società opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata in data 26 marzo 2021, ove si legge:
“va osservato che dei danni lamentati con pec del 10 aprile 2018 e 23 maggio 2018, l'opposta ha riconosciuto solo quelli relativi alla distruzione delle pelli, alle quindici teste di agnello, negando ogni responsabilità per gli altri danni contestati, di entità considerevole". Ogni ulteriore considerazione sul punto, pertanto, sarebbe ultronea.
Venendo ai danni lamentati per ritardata consegna all' dei campioni Controparte_2 prelevati da sottoporre ai test, se ne rileva la totale genericità e infondatezza, sia in punto di allegazioni, che sul piano probatorio. invero, non ha specificato quando si siano verificati i lamentati ritardi, a quali Parte_1 partite di bestiame si riferiscano, né ha determinato l'entità del ritardo e la consistenza del pregiudizio in termini monetari;
la società opponente, inoltre, non ha articolato alcuna prova orale onde dimostrare la veridicità dei propri assunti.
L'opponente lamenta, poi, considerevoli danni derivanti dal rifiuto – da parte della società opposta – di accettare 50 capi di bestiame provenienti dall'Ungheria; la circostanza, invero, non è oggetto di contestazione da parte della società opposta che, tuttavia, rivendica la correttezza del proprio operato, specificando di aver comunicato per tempo a il calendario delle Parte_1 macellazioni relativo al periodo di Pasqua 2018, datato 14 marzo 2018, e prodotto in atti dalla stessa società opponente (documento n. 2), nel quale si precisava che: “per organizzare lo scarico degli animali vivi, nel rispetto dei regolamenti sul Benessere Animale, ogni partita che la S.V. intenderà far pervenire presso il Ns. macello dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale all'uopo preposto, sia numericamente, in base agli stalli disponibili, sia per gli orari di
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arrivo, in quanto non si assicurano gli scarichi al di fuori dei normali orari e giorni di apertura dello stabilimento”.
Del resto, era a conoscenza, già dal 14 marzo 2018, del fatto che il 17 marzo Parte_1
2018 lo stabilimento di sarebbe rimasto chiuso: infatti, quella Controparte_1 data non era ricompresa nell'elenco fornito dalla società opposta nella comunicazione in cui erano indicate le giornate per la macellazione degli ovini.
Ad ogni modo deve puntualizzarsi, ancora una volta, che la domanda risulta sfornita di qualsivoglia allegazione e prova a supporto, specie in relazione all'effettivo verificarsi dei danni lamentati e della loro natura e consistenza.
Si rammenti, in proposito, che è sempre onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici, e che la prova dell'inadempimento non basta, da sola, a giustificare l'accoglimento di una domanda risarcitoria, non essendo configurabile un danno in re ipsa, ossia coincidente con l'inadempimento stesso.
Parimenti indimostrati devono ritenersi i crediti sottesi alle fatture 427-428/2019: i fatti da cui deriverebbe il preteso credito (“pagamento di due bovine adulte e un montone distrutto”) non sono stati adeguatamente circostanziati, né provati.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. La domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società opposta;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'interessata - nel comportamento processuale di Pt_1 gli estremi della colpa grave o della mala fede.
[...]
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1578/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 365/2020, emesso dal Tribunale di Teramo in data 27 marzo 2020;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € Controparte_1
6.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta.
Così deciso, in Teramo, il giorno 3 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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