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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 16288/2021 R.G. promossa da
, c.f. , residente in [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, via Vespucci n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina
Buglioni di Monale e Francesca Coccolo che lo rappresentano e difendono nel presente procedimento in forza di mandato rilasciato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, , (c.f. ) con sede in Chieri, Controparte_1 P.IVA_1 via Palazzo di Città n. 10
rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Passoni presso il suo studio elettivamente domiciliata in
Torino, via Avogadro n. 26, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento danni – 2051 c.c.
CONCLUSIONI PRECISATE DELLE PARTI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino in via principale accertata la responsabilità dell'odierno convenuto per i danni patiti al signor in proprio Parte_1
e in qualità di proprietario del cane KY, condannare il ai sensi dell'art. 2051 c.c. a Controparte_2 risarcire all'attore la somma di Euro 15.619,00, o nella maggiore o diversa somma che verrà quantificata in corso di causa;
pagina 1 di 9 in via subordinata accertata la responsabilità dell'odierno convenuto per i danni patiti dal signor in proprio e in qualità di proprietario del cane KY, condannare il Parte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 2043 c.c. a risarcire all'attore la somma di Euro 15.619,00 o maggiore o diversa somma che verrà quantificata in corso di causa;
in via di ulteriore subordine nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui si rilevasse una corresponsabilità del signor , in proprio e in qualità del proprietario del cane KY, Parte_1 condannare il a risarcire il danno nella percentuale accertata e valutata dal Giudice in Controparte_2 corso di causa. in via istruttoria ammettere i capi di prova per interpello e testi di cui in narrativa
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche a fronte del contenuto delle avversarie difese. In ogni caso Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, come per legge.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni eventuale opportuna declaratoria;
Riservata ed impregiudicata ogni eventuale ragione, diritto ed azione dell'ente conchiudente in ogni opportuna e competente sede;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi dedotti dal conchiudente nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 18.2.2022 e non ammessi con l'ordinanza istruttoria resa in data
1.7.2022;
In via principale: Respingersi le domande tutte formulate nei confronti della assolvendo Controparte_3 comunque l'ente conchiudente da ogni avversaria domanda.
In subordine, e salvo gravame: Ridurre l'eventuale risarcimento in ipotesi dovuto a parte attrice, in rapporto al concorso del fatto colposo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, 1° e 2° co. c.c., del signor nel verificarsi degli affermati fatti e danni per cui è causa. Parte_1
In ogni caso: Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, oltre il rimborso delle spese generali ed IVA e CPA sui compensi, come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. citava in giudizio la Parte_1 Controparte_3 per veder accertata la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione ai danni patiti a seguito del sinistro occorso mentre si trovava nel Parco Levi sito in Chieri, viadella Resistenza
n. 28.
L'attore dava atto che pagina 2 di 9 - in data 17.12.2018, verso le ore 6.30 circa, si trovava all'interno del parco Levi in Chieri, in compagnia del proprio cane, un cucciolo di razza Beagle;
- giunto in prossimità di una costruzione in muratura di proprietà del Comune e situata all'interno del parco, l'animale, tenuto al guinzaglio, precipitava in una presa d'aria priva di grata posta sul lato lungo dell'immobile comunale;
- trascinato dal cane, anche egli cadeva nella bocca di lupo, profonda oltre un metro;
- a causa della caduta, il cane riportava lesioni alla zampa anteriore destra e l'attore riportava un frattura alla caviglia destra che lo costringevano a ricorrere alle cure sanitarie presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Chieri.
Dava atto che, nonostante la denuncia sporta e la richiesta di risarcimento dei danni patiti, nulla era stato corrisposto dal convenuto. CP_2
Concludeva come in epigrafe riportato e, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., instava per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, comprensivi dei danni occorsi al cane, per complessivi €
15.619,00.
Ritualmente costituito, il instava per il rigetto delle domande attoree, eccependo Controparte_2
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., mancando la prova del fatto storico anche alla luce della contraddittoria ricostruzione del sinistro operata nell'atto introduttivo rispetto alla denuncia di sinistro inviata dall'attore al CP_2
In ogni caso evidenziava come il sinistro occorso al parco sarebbe da addebitare alla esclusiva responsabilità dell'attore per non aver tenuto il cane al guinzaglio, ovvero per non aver prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi e alla presenza di una bocca di lupo scoperta e segnalata da una transenna con segnale di divieto.
Istruita con l'assunzione delle prove orali dedotte, all'udienza figurata del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno richiamare alcuni principi generali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche al fine di ribadire gli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti in causa.
L'art. 2051 c.c. configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la cosa che ha dato causa all'evento lesivo, indipendentemente dal titolo che si vanti sulla medesima, non essendo questo correlato esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Ed invero, si qualifica custode colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo fatto di avere la materiale disponibilità della stessa. pagina 3 di 9 Come evidenziato dalla Cassazione, infatti, l'art. 2051 c.c. nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, “individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale"
(v. Cass. 2477/2018).
Più precisamente, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa …
e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno" (v. Cass. S.U. 30.6.2022, n.
20943),
Detta previsione, peraltro, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre l'esistenza del danno, anche la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia offrire la prova che l'evento si è prodotto come normale conseguenza della particolare attitudine, potenzialmente lesiva, della cosa rimanendo, invece, a carico del custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità
e inevitabilità, estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. (Cass. 18.12.2024, n. 33129)
La stessa Corte ha ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023 e n. 2165/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass. 27.1.2025, n. 1902).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato, la stessa può assumere:
- rilievo causale meramente concorrente e tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno” con la conseguenza che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa e, quindi, imputabile al custode della stessa;
pagina 4 di 9 - efficienza causale esclusiva ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; tutto il danno ricadrà quindi sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode” (v. Cass. cit.).
Tali principi devono in ogni caso essere coordinati con la considerazione che "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (v. Cass. S.U. 20943/2022).
Così, si è ritenuto che la condotta imprudente del danneggiato possa escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche in presenza di un comportamento colposo del custode, se il rischio era percepibile con l'ordinaria diligenza. La colpa del danneggiato, intesa come inosservanza del comportamento prudenziale correlato alla situazione di rischio percepibile, può comportare l'assorbimento del nesso causale e l'esclusione della responsabilità del custode, secondo la gravità della colpa e delle conseguenze derivate.
****
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che l'onere della prova del nesso causale gravante sulla parte danneggiata presuppone necessariamente la prova del fatto storico e, in primo luogo, della caduta nelle condizioni di tempo e di luogo e con le modalità allegate in citazione, in assenza della quale non è possibile formulare alcuna valutazione in ordine al nesso di causalità tra caratteristiche del bene in custodia e lesioni allegate.
La prova di un fatto storico può essere data, come per ogni altra circostanza di fatto, non solo per testi ma anche documentalmente o per presunzioni potendo trovare applicazione, in astratto, anche quanto previsto dall'art. 115, comma 1 c.p.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto le foto dell'asserito luogo della caduta, dalle quali si ricava la presenza di una presa d'aria priva della grata di protezione, delimitata da una transenna con cartello di divieto di accesso, posta a ridosso della costruzione in muratura denominata “La Casetta” (v. doc. n.
1 parte attrice), nonché il verbale del Pronto Soccorso dal quale risulta che il sig. si è recato Pt_1 autonomamente, alle ore 10.38 del 17.12.2018, presso l'Ospedale di Chieri riferendo di aver subito un trauma al piede destro (v. doc. n. 4 parte attrice).
Risulta agli atti anche il referto della visita veterinaria effettuata sul cane KY in data 17.12.2018 nel corso della quale si è accertata la presenza di una frattura monocondiloidea laterale del gomito dx, risolta con intervento chirurgico eseguito il successivo 18.12.2018 (v. doc. n. 3 e 6 parte attrice). pagina 5 di 9 Gli elementi documentali riportati non offrono la prova precisa della dinamica dell'incidente, come prospettata dall'attore in atto di citazione, non potendo dirsi provato che l'attore sia “precipitato”, trascinato dal cane, nella presa d'aria priva di grata, né pertanto che la caduta dell'attore sia stata determinata proprio dalla situazione di dissesto della presa d'aria ritratta nelle foto prodotte.
Neppure all'esito del giudizio, ammesse le istanze istruttorie articolate, può ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio.
Nessuno dei testi escussi, infatti, ha assistito alla caduta.
La teste – della quale risulta prodotta agli atti dichiarazione testimoniale sottoscritta in Tes_1 data 6.2.2020 (v. doc. n. 2 parte attrice) – escussa sui capi attorei ha precisato “io non ho assistito alla caduta”, confermando che “quella mattina il Sig. mi ha citofonato verso le 08:00,. Mi ha Pt_1 chiesto di accompagnarlo dal veterinario lui teneva in braccio il cane lui aveva male al gomito così
l'ho accompagnato dal veterinario. L'ho lasciato con l'accordo che lo sarei andata a riprendere. In quel momento nulla sapevo del dolore alla caviglia”.
In assenza di testimoni in grado di ricostruire il sinistro, non può non rilevarsi che la stessa ricostruzione del fatto storico operata dall'attore nell'atto di citazione, appare contraddittoria rispetto alla ricostruzione dell'accadimento contenuta nella denuncia di sinistro inviata dall'attore al di CP_2
Chieri in data 18.12.2018 (doc. n. 12 parte attrice).
Nella comunicazione inviata all'ente, infatti, corredata della documentazione fotografica in atti, lo stesso attore precisa “questa mattina alle 06:30 il mio cagnolino è caduto dentro la presa d'aria che porta nei sotterranei della casetta per gli anziani di proprietà del Comune di Chieri, presso il quartiere delle Maddalene. Tale presa d'aria era assolutamente priva di grata di protezione ed era presente una semplice transenna. Poiché nella casetta non era presente nessuno, mi sono infilato io dall'esterno per recuperare il cagnolino, nello scendere ho messo male il piede procurandomi una lieve frattura come documentato dal referto medico dell'Ospedale di Chieri che ha provveduto ad effettuare un gesso al piede. Il mio cagnolino ha invece una frattura al gomito come documentato dal referto del veterinario
e dovrà subire una importante operazione chirurgica. Io intendo denunciare tale accadimento e richiedere i danni per le spese che dovrò sostenere” (v. doc. n. 12 parte attrice).
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tenuto conto dei rilievi di parte convenuta, parte attrice ha precisato e corretto la ricostruzione dei fatti offerta in atto di citazione, dando atto che a fronte della caduta del cane nella presa d'aria scoperta e priva di grata, l'attore “emotivamente trascinato dalla situazione virgola non certo fisicamente dal cane, null'altro poteva fare se non lasciar andare, adesso si, il guinzaglio per non impiccare KY e si calava subito nella presa d'aria per cercare di recuperarlo” (v. pag. 3, memoria ex art. 183 c.p.c. del 18.2.2022).
Tale ulteriore precisazione, pur rendendo coerenti le due ricostruzioni del sinistro, conferma come le modalità e la dinamica della caduta siano affidate ad una mera dichiarazione di parte non corroborata da un quadro indiziario dotato di sufficiente univocità, non potendo dirsi accertato che l'attore si sia pagina 6 di 9 procurato le lesioni allegate cadendo nella presa d'aria né, tanto meno, che la caduta si sia verificata proprio a causa della mancanza di grata nella stessa.
In assenza di prova del fatto storico, nessun apprezzamento in ordine al nesso causale può essere concretamente svolto: la prova del nesso causale, gravante sul danneggiato, non è stata offerta.
Peraltro, pur volendo ritenere che l'attore sia “caduto” – e non già sceso volontariamente nella presa d'aria – e ammettendo pertanto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, rimane il fatto che – come già detto – la presunzione posta dall'art. 2051 c.c. a carico del custode può essere vinta dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa esclusiva della vittima, quale deve ritenersi nel caso di specie.
Pur alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, si ritiene che le condizioni della presa d'aria risultanti dalle fotografie prodotte non consentano di considerare il manufatto un ostacolo non visibile
(e quindi pericoloso) e non evitabile.
Lo stesso attore ha dato atto della presenza, in prossimità della presa d'aria danneggiata, di una transenna munita di cartello di divieto di accesso, precisando che la stessa risultava spostata lateralmente rispetto al buco, impedendo l'accesso alla grata scoperta solo da chi proveniva dal lato opposto della cd. “La Casetta” rispetto a quello dove si trovano posizionate le sedie.
La presenza della transenna è stata confermata anche dai testi escussi: il teste dipendente Tes_2 comunale, ha infatti riferito di aver personalmente posizionato la transenna sopra il buco creato dalla presa d'aria priva di grata, precisando come la stessa fosse posizionata contro il muro e sopra il buco a protezione dello stesso.
Il teste – da ritenersi capace in ragione della mancanza di un interesse personale, attuale e Tes_3 concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso oggetto di causa, avuto riguardo alla domanda in concreto formulata (v. Cass. 18/03/2024, n. 7171) – non solo ha confermato la circostanza, ma ha testualmente riferito “una domenica pomeriggio non ricordo mese e anno ho avvisato i vigili della grata rotta. Io i vigili e l'addetto comunale abbiamo posizionato la transenna. Non so quale giorno mese e anno ma alcuni giorni prima del fatto che è successo al cane. Sono sicuro che prima abbiamo messo la transenna e poi è successo il fatto del cane” aggiungendo “abbiamo messo del nastro che qui non vedo era bianco e rosso e abbiamo ancorato la transenna alla grata della finestra. Forse c'erano due transenna, …., abbiamo messo la transenna forse una al limite della buca della bocca di lupo parallela all'edificio e poi abbiamo passato il nastro. Io non l'ho mai vista come nelle foto l'ho sempre vista “giusta”.
La presenza della transenna è poi stata confermata anche dal teste , figlio dell'attore, Testimone_4 che ha riferito come il giorno del fatto “era messa di lato spostata la transenna. All'inizio era messa bene portavo anch'io il cane e l'ho vista poi è stata spostata”.
La presenza della transenna, munita di cartello con divieto di accesso e posizionata sulla grata scoperta, pur non munita di ancoraggio e non perfettamente posizionata, consente in ogni caso di escludere la pagina 7 di 9 pericolosità della presa d'aria in quanto certamente segnalata da un ostacolo visibile e sufficientemente ampio.
Peraltro, le stesse fotografie prodotte da parte attrice attestano non solo le rilevanti dimensioni della transenna, ma danno altresì atto di come la grata danneggiata sia posizionata a ridosso del manufatto in muratura, mettendo in evidenza la presenza di un'adiacente e ampia zona pedonale percorribile senza ostacoli.
Secondo la prospettazione attorea, d'altra parte, il sinistro si sarebbe verificato alle 6.30 nel mese di dicembre all'interno di un parco pubblico, ovvero in un luogo e in un momento nel quale in assenza di luce naturale e pur in presenza della luce artificiale, è ragionevole pretendere da parte di un pedone un onere di attenzione e diligenza maggiore rispetto a quella usualmente pretendibile su un marciapiede e nel corso della giornata.
Si ritiene, pertanto, che il non abbia compiutamente assolto neppure all'onere di provare il nesso Pt_1 causale tra la propria caduta e una situazione di obiettiva pericolosità dei luoghi che, anche in presenza di un comportamento diligente ed attento nell'utilizzo del bene, avrebbe reso del tutto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso.
Le risultanze richiamate inducono, per contro, ad ascrivere la caduta, anche ove (in mera ipotesi) avvenuta per non essersi l'attore avveduto della mancanza di grata, esclusivamente alla totale disattenzione o all'imprudenza del danneggiato.
Le osservazioni svolte determinano il rigetto delle domande attoree.
****
Esclusa la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c., deve aggiungersi che “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.”
(cfr. Cass. n. 22807/09) difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
In entrambi i casi (art. 2051 c.c. ovvero art. 2043 c.c.) assume rilievo – come già detto - il comportamento colposo del danneggiato: “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.”( v. Cass. 20.1.2014, n. 999): l'importanza del nesso di causalità ai fini della determinazione della responsabilità, peraltro, rimane invariata sia che si applichi la previsione di cui all'art. 2051 c.c. che si invochi l'art. 2043 c.c. per cui in assenza del nesso di causalità, non sussiste la responsabilità del CP_2
Ne consegue che, richiamate le osservazioni svolte, alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. può essere imputata al per il danno patito dall'attore. CP_2 pagina 8 di 9 III
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, devono essere poste a carico di parte attrice.
Alla liquidazione si provvede – vista la nota spese depositata – in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa (secondo il criterio del disputatum – cfr.
Cass. n. 28147/18), delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicandosi i valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: respinge la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi €
5.077,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, 1.4.2025
Il giudice dott.ssa Ester Marongiu
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