Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 11162/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11162/2023, avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 5.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Marfella (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._2
in Via Ippolito Nievo,13 Casal Di Principe, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Fusco (CF: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 7
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale proponendo Controparte_1
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 3170/2023 emesso il 21.10.2023,
depositato in cancelleria il 22.10.2023, e notificato l'8.11.2023, per complessivi €.
11.655,22, oltre accessori, eccependone la infondatezza per carenza del requisito della certezza del credito, concludendo per la sua revoca, essendo nulla dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui in ricorso monitorio.
A sostegno della domanda parte opponente deduceva che il d.i. era stato emesso pagina 2 di 7 a seguito di fatture, a detta di parte opposta, rimaste insolute, ma che l'emissione della fattura non aveva alcun valore di prova circa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, dell'esistenza di un debito, trattandosi essa di un documento formato unilateralmente dal creditore stesso, per cui ne disconosceva formalmente il contenuto e l'emissione.
Si costituiva parte convenuta la quale impugnava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione sulle somme richieste e riconosciute nel d.i. opposto, contestate con eccezioni di stile e generiche,
senza elementi estintivi e/o modificavi della legittima pretesa;
deduceva ancora che le dalle fatture azionate in monitorio emergeva un credito certo, perché provavano l'esistenza del debito, liquido, in quanto il credito era preciso e determinabile nel suo ammontare, esigibile in quanto il termine di pagamento era scaduto. Deduceva,
pertanto, che tutti questi requisiti erano presenti al momento della richiesta del D.I.
opposto e sussistevano anche nel giudizio di cognizione.
Ciò posto in fatto, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con pagina 3 di 7 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
pagina 4 di 7 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Una volta promossa l'opposizione a d.i., quindi, il procedimento si svolgerà
nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà
interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale, dovrà
dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria.
Ciò in quanto, perché con l'opposizione a d.i. si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, valutazione che va effettuata indipendentemente dalla esistenza del decreto, in quanto si tratta di un provvedimento pronunciato in base ad una cognizione sommaria, priva di alcuna certezza in tal senso (Cass. Civ. sez. VI ord. n. 14473/2019).
La cognizione piena caratterizzante il giudizio di opposizione a d.i., inoltre,
consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità pagina 5 di 7 dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. Sez. III, ord. 15877/2019).
Alla luce degli atti acquisiti, nulla di nuovo emerge in ordine alla prova della pretesa della srl opposta nel presente giudizio, la cui base rimane ancorata alle fatture esposte in ricorso per d.i. e contestate con l'atto di opposizione, tal che nulla mutava dopo la svolta istruttoria.
La pretesa della , dopo la contestazione del , Controparte_1 Parte_1
non si giovava di alcun nuovo elemento che ne consolidasse il fondamento, ai fini della conferma del provvedimento monitorio impugnato.
L'istruttoria svolta, limitata all'espletato interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta opponente, in cui quest'ultimo negava ogni rapporto circa la fornitura a base nel procedimento monitorio, non apportando alcun elemento utile per le difese della srl opposta, determinava la definitiva infondatezza della richiesta della , che non riscontrava alcuna prova decisiva in questo giudizio, Controparte_1
dopo l'integrale disconoscimento delle fatture di cui la srl opposta pur ne invocava l'efficacia probatoria.
Da quanto esposto consegue che, la sola documentazione prodotta agli atti del procedimento monitorio, risulta essere insufficiente nel presente giudizio a fornire la prova della legittimazione della richiesta in capo alla srl opposta, per cui la domanda pagina 6 di 7 monitoria va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato.
Sussistono elementi per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_1
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo n.
3170/2023 emesso il 21.10.2023, depositato in cancelleria il 22.10.2023, e notificato l'8.11.2023, per complessivi €. 11.655,22, oltre accessori,
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Aversa, 28/5/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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