Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/09/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2025, proposto da
NT CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mercogliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RI, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
SENTENZA DEL TAR CAMPANIA DI NAPOLI II SEZIONE N. 3894/2024 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere creditore nei confronti del Comune di RI della residua somma di € 1.017,60, di cui € 300,00 per contributo unificato, € 600 compensi liquidati, € 90 per spese generali ed € 27,60 per cassa avvocati al 4 %, in virtù della sentenza emessa in epigrafe di questo TAR, n. 3894/2024 del 24.06.2024 e della pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale n. 7407/2024 del 27.12.2024.
Deduce che detti provvedimenti sono stati notificati in forma esecutiva all’ente in data 8 gennaio 2025 all’Ente debitore, e che la sentenza come corretta è passata in giudicato; tuttavia il Comune di RI non ha adempiuto all’obbligazione de qua nel termine dilatorio.
Chiede pertanto condannarsi il Comune di RI al pagamento della detta somma di € 1.017,60, oltre interessi legali maturati e maturandi, compensi del presente giudizio, ed in mancanza procedersi alla nomina di un commissario ad acta.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 22 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va premesso che il titolo da eseguire consiste in una pronuncia di questo TAR già emessa in sede di ottemperanza, per cui il presente ricorso deve intendersi quale reclamo avverso la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, della pronuncia del giudice dell’ottemperanza in epigrafe, nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.
Invero il titolo da eseguire è a sua volta una pronuncia di ottemperanza, per cui il ricorrente avrebbe dovuto proporre un reclamo / incidente di esecuzione ex art. 114 comma 5 c.p.a., lamentando la mancata nomina del Commissario ad acta e l’inerzia del Comune intimato; tuttavia il giudizio può essere convertito in incidente di esecuzione, avendone i requisiti di sostanza e forma, teso alla nomina del commissario ad acta che non era stato originariamente designato.
La richiesta è fondata, atteso che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, per l'accoglimento , in quanto la sentenza in epigrafe indicata, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite , è esecutiva, come da certificazione della cancelleria .e l’Amministrazione resistente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell'adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01), anzi non si è neppure costituita.
Va pertanto accolta la domanda con cui parte ricorrente chiede darsi attuazione alla sentenza in epigrafe indicata nella parte relativa al pagamento delle spese di lite, rimasta ineseguita .
Conseguentemente, preso atto della mancata ottemperanza all'obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla suindicata sentenza, nella parte relativa al pagamento delle spese legali liquidate, come quantificate in € 1.017,60, di cui € 300,00 per contributo unificato ( se dovuto e versato) , € 600 compensi liquidati, € 90 per spese generali ed € 27,60 per cassa avvocati al 4 %, va disposta la nomina di un commissario ad acta.
Si nomina all’uopo il Prefetto di Napoli , con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Le spese per la funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, e si liquidano in Euro 500,00 ( cinquecento/00).
Nulla in ordine alle spese del presente giudizio, attesa la disposta riqualificazione negli esatti termini dell’incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda),
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, preso atto dell’inadempimento del Comune di RI , all’obbligo di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al titolo azionato di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva , nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto titolo.
Condanna il Comune di RI al pagamento delle spese per la funzione commissariale, liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO