TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2024, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1829/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1829/2023 r.g. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAGGIARI Parte_1 C.F._1
ELISA
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINUCCI ANNA CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 31.10.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.07.2023, la sig.ra a chiesto al Tribunale di Sassari di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge sig. (che ha già lasciato la coniugale a marzo 2023 per CP_1
trasferirsi in un appartamento in centro a Sassari, recentemente acquistato all'insaputa della moglie) e di disporre la regolamentazione dell'affidamento condiviso della figlia nata a [...] il Per_1
12.9.2008, il suo collocamento presso di sé con assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, San
Pietro d'Ottava 6/d, proponendo la quantificazione del contributo del padre al mantenimento della figlia in € 800,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre alla percezione del 100%
dell'assegno unico;
ha chiesto, altresì, di dichiarare l'addebito della separazione in capo al coniuge, di prevedere a carico di quest'ultimo l'obbligo di versamento, a proprio favore, di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
infine, ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione di € CP_1
10.000,00 a suo tempo oggetto di prestito da parte sua.
A fondamento delle sue domande di natura economica, la ricorrente ha dedotto la consistente disparità
economica/patrimoniale tra lei e il coniuge: in particolare ha allegato che quest'ultimo è un dipendente pubblico (insegnante presso l'Istituto Tecnico Industriale di Sassari assunto a tempo indeterminato) con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, è proprietario di sei immobili (proprietà esclusiva di un immobile cat. A2, sito in Sassari, via Raffaello Sanzio n. 6, p. 3, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Sassari al F. 86, part. 182, sub. 24 (immobile in locazione dal quale trae circa € 500,00
mensili di rendita); proprietà esclusiva di un immobile cat. A3, sito in Sassari, via Rockfeller n. 19,
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al F. 124, part. 163, sub 30 (dove attualmente abita); proprietà di 1/6 di un immobile cat. A2, sito in Alghero, Reg. Unigas P.4, distinto al Catasto
Fabbricati dal Comune di Alghero al F. 62, part. 676, sub. 19; proprietà di 1/6 di un immobile cat. C6,
pagina 2 di 12 sito in Alghero, Reg. Unigas P.S 1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al F. 62, part. 676, sub. 35; proprietà di 1/6 di un terreno cat. T, sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del Comune
di Sassari, al F. 34, part. 545; proprietà di 1/6 di un immobile cat. A/3, sito in Sassari, Via San Pietro
D'Ottava n. 21, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al F. 34, part. 546) ed è titolare di un deposito azionario di ingente consistenza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.11.2023, il sig. ha confermato essere venuto meno CP_1
l'affectio coniugalis aderendo alla domanda di separazione personale;
circa le condizioni economiche della separazione, ha confermato di essere un insegnante con reddito medio mensile di circa €
1.670,00,00 - 1700,00, di percepire (detratte le tasse) circa € 350,00 mensili per la locazione dell'immobile di Sassari via Raffaello Sanzio, di essere titolare di deposito azionario avente come provvista la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno che gli è stato riconosciuto a seguito di un grave incidente stradale subito nel 1999; sulla base di tali premesse, ha offerto di contribuire al mantenimento della figlia con la corresponsione di € 500,00 mensili oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie (con svariate precisazioni circa le ingenti spese dello sport equitazione dalla stessa praticato); infine si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della coniuge,
deducendo la mancata sussistenza dei presupposti, in quanto la coniuge avrebbe piena capacità di lavorare e di produrre reddito (essendo una contabile, che ha sempre lavorato e guadagnato circa €
1.300,00 mensili, part-time per sua scelta dal 2019).
Comparse personalmente le parti davanti al Giudice istruttore all'udienza del 30.11.2023, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo;
sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc (v. ordinanza del 4.12.2023):
1) i coniugi continuino a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affida la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
pagina 3 di 12 prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) sita in
Sassari S.C. San Pietro D'Ottava 6/D;
3) determina a carico del sig. , quale genitore non collocatario, l'obbligo di versare - entro il 10 CP_1
di ogni mese - alla sig.ra a somma di euro 650,00 a titolo di mantenimento ordinario Parte_1
della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla data della domanda, somma allo stato determinata valutando (1) la capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato,
considerato che egli (a) è insegnante all'Istituto tecnico industriale di Sassari con uno stipendio mensile
(medio) netto di euro 1.800,00 e percepisce il rendimento dato dalla locazione dell'appartamento di
Sassari, via Raffaello Sanzio di euro 550,00 (lorde) mensili (da cui vanno detratte le tasse per la cedolare secca), (b) possiede un importante patrimonio mobiliare, di circa euro 550.000,00 (investiti in fondi e titoli), in parte [non è stato allegata documentazione inerente al risarcimento esatto] proveniente dal risarcimento del danno ricevuto per il grave sinistro stradale che ha subito negli anni '90
(patrimonio rispetto al quale vi sono disposizioni istruttorie, come segue); (c) possiede ulteriori quote immobiliari per successione ereditaria che non risulta producano reddito, (d) l'unico costo fisso che lo stesso ha dichiarato di sostenere è il rateo del mutuo per l'acquisto dell'appartamento di Sassari via
Rockfeller (mutuo che parrebbe essere stato erogato mediante un'operazione contabile di accantonamento su conto separato di circa 190.000,00 euro da uno degli investimenti, ove vengono prelevate quote mensili, non dichiarate nel loro ammontare, dalla Banca erogante); (2) l'assenza di costi fissi diversi dalle utenze (es. canone di locazione) inerenti alla casa coniugale ove risiede la figlia;
(3) le normali esigenze quotidiane collegate all'età della minore;
4) le spese straordinarie (di cui al protocollo C.N.F.) sono poste al 50% a carico dei genitori;
si rileva che i costi dell'equitazione (attività molto importante per ) sono da considerare “spese Per_1
extrascolastiche da documentare”, rientranti nella categoria “attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature” che richiedono il preventivo accordo dei genitori, con la precisazione che pagina 4 di 12 all'udienza del 30.11.2023 le parti hanno raggiunto davanti al Giudice l'accordo di sostenere al 50%
ciascuno le spese di almeno 4 gare all'anno oltre ai costi fissi di mantenimento del cavallo;
5) l'assegno unico erogato dall'INPS a favore della figlia, stante l'accordo dei genitori in tal senso,
continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
6) preso atto della volontà espressa da direttamente al padre di volerlo incontrare, per il Per_1
momento, una volta alla settimana (il giovedì), senza pernottamento, conferma tale modalità di esercizio del diritto di visita padre / figlia, invitando entrambi genitori a promuovere con la figlia un graduale aumento dei suoi tempi di permanenza presso il padre;
la minore trascorrerà le principali festività (compreso il Natale e Capodanno) e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la minore dovrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane, in maniera consecutiva o non consecutiva a seconda degli accordi via via raggiunti tra i genitori (es. organizzazione di un viaggio vacanza) e delle esigenze della figlia.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e mediante ordine del Giudice al sig.
di depositare una breve relazione scritta del proprio consulente finanziario private banker di CP_1
certificazione della sua attuale situazione finanziaria, con una comprensibile breve spiegazione contenente anche la specifica differenziazione tra capitale attualmente investito e rendimento ottenuto nell'ultimo triennio (v. ordinanza del 4.12.2023 e produzione da parte del sig. del 6.03.2024 CP_1
dalla quale si evince la consistenza degli investimenti per oltre 570.000,00 €).
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice istruttore ha fissato l'udienza del 31.10.2024 per la remissione della causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini a ritroso per memorie conclusionali e repliche ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Infine, all'udienza del 31.10.2024, il Giudice istruttore, unitamente alle parti comparse personalmente e pagina 5 di 12 ai procuratori, ha sintetizzato le condizioni della separazione sulle quali le parti sono d'accordo, nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
l'abitazione della madre;
2) diritto di vista del padre come stabilito nell'ordinanza del 30/11/23: una volta la settimana (il giovedì') senza pernottamento, con l'auspicio che gli incontri possano aumentare col tempo;
oltre disciplina delle festività di cui alla medesima ordinanza
3) per quanto riguarda le spese straordinarie per la figlia relative allo sport dell'equitazione disporre secondo l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 30/11/2023: ciascun genitore sostiene, nella misura del 50%, le spese di almeno 4 gare all'anno, con una spesa, per ciascuna gara, non superiore alle
700,00 € (da dividere tra le parti a metà); oltre al 50% dei costi fissi di mantenimento del cavallo;
i costi per il maneggio (250,00€ mensili), sempre al 50%, sono pagati a mesi alterni da ciascuno dei genitori, come da accordo raggiunto all'udienza del 10/04/2024;
4) l'Assegno Unico viene percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
5) circa la domanda del sig. di contributo del sig. rispetto al costo dei cani – le parti si Parte_1 CP_1
accordano affinché il sig. contribuisca ai costi di LAICA con il versamento forfettario di 30,00 CP_1
euro al mese.
Alla medesima udienza, la sig.ra a espressamente rinunciato alla domanda di addebito Parte_1
della separazione al coniuge e alla domanda di restituzione della somma di € 10.000,00; di tal ché tali temi vengono esclusi dal thema decidendum.
*
Il Collegio, preliminarmente, conferma il contenuto dell'ordinanza del Giudice istruttore del 4.12.2023
pagina 6 di 12 e 8.01.2024 circa il rigetto delle richieste istruttorie delle parti: la richiesta di prova orale dedotta dalla sig.ra ap. da 1) a 32) e cap. da a) – n) in quanto riferita a circostanze irrilevanti ai fini Parte_1
della decisione, e cap. o) p) in quanto riguardanti una domanda inammissibile perché non connessa al tema del presente procedimento e comunque, nel merito, inammissibili perché formulati genericamente e quindi inidonei a provare alcunché; la richiesta formulata dalla sig.ra alla quale il sig. Parte_1
si è opposto) di audizione della figlia , in quanto motivata da intenti fuorvianti CP_1 Per_1
(specificatamente interrogata dal Giudice istruttore sulla motivazione di tale richiesta, la signora ha spiegato che intende fornire con l'audizione rassicurazione alla ragazza circa non obbligatorietà degli incontri con il padre); la richiesta di prova orale dedotta dal sig. in quanto riferita a circostanze CP_1
irrilevanti ai fini della decisione.
Passando al merito, le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Preso atto dell'accordo dei genitori sul punto, la figlia nata a [...] il [...] viene Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà il suo attuale collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Sassari, San Pietro d'Ottava 6/d, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà a vedere il padre una volta la settimana (il giovedì') senza Parte_1
pernottamento, con l'auspicio che gli incontri possano aumentare col tempo compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, sportivi e ludici della ragazza;
la minore trascorrerà le principali festività (compreso il Natale e Capodanno) e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la minore dovrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane, in maniera consecutiva o non consecutiva a seconda degli accordi via via raggiunti tra i genitori (es. organizzazione di un viaggio vacanza) e delle esigenze della pagina 7 di 12 figlia.
Il Collegio, visto il contenuto del verbale di udienza del 31.10.2024 e gli accordi raggiunti dalle parti rispetto alle domande originarie, prende atto che risultano rimessi alla decisione del Tribunale
esclusivamente i seguenti temi: (1) quantificazione dell'assegno di contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al genitore non collocatario sig. ; (2) domanda di Per_1 CP_1
assegno di mantenimento proposta dalla sig.ra Parte_1
Circa il tema della contribuzione al mantenimento ordinario della figlia da parte del padre (quale genitore non collocatario), preme evidenziare che -in linea generale- ai fini della sua quantificazione occorre valutare la capacità economica (reddituale e patrimoniale) del soggetto obbligato (ai fini di tale accertamento, occorre sottolineare che il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale inerente al reddito da lavoro dipendente, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulla sua condizione economica (quali ad es. la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare o la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro), unitamente ad ulteriori elementi, ossia le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Sulla base di tali premesse, il Collegio conferma a carico del sig. , quale genitore non CP_1
collocatario, l'obbligo di versare - entro il 10 di ogni mese - alla sig.ra a somma di euro Parte_1
650,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia , oltre rivalutazione ISTAT, a Per_1
decorrere dalla data della domanda, già determinata in sede di provvedimenti provvisori (che non sono pagina 8 di 12 stati oggetto di reclamo).
Tale somma è ritenuta congrua alla luce delle seguenti valutazioni:
(1) è proporzionale alla capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato,
considerato che egli (a) è insegnante all'Istituto tecnico industriale di Sassari con uno stipendio mensile
(medio) netto di euro 1.800,00 e percepisce il rendimento dato dalla locazione dell'appartamento di
Sassari, via Raffaello Sanzio di euro 550,00 (lorde) mensili (da cui vanno detratte le tasse per la cedolare secca), (b) possiede un importante patrimonio mobiliare, di oltre euro 570.000,00 (investiti in fondi e titoli), (c) possiede ulteriori quote immobiliari per successione ereditaria che potrebbero potenzialmente produrre reddito, (d) l'unico costo fisso che lo stesso ha dichiarato di sostenere è il rateo del mutuo per l'acquisto dell'appartamento di Sassari via Rockfeller (mutuo che però è stato erogato mediante un'operazione contabile di accantonamento su conto separato di circa 190.000,00
euro da uno degli investimenti da egli posseduti, ove vengono prelevate quote mensili, dalla Banca
erogante);
(2) il tenore di vita (medio/alto) goduto in costanza di matrimonio dalla minore (la quale pratica da anni uno sport, l'equitazione, a livello agonistico, particolarmente oneroso – e ciò su scelta condivisa da entrambi i genitori), le normali esigenze quotidiane collegate all'età della minore (considerato che gli ingenti costi relativi all'equitazione vanno conteggiati nelle spese straordinarie) e il limitato tempo di permanenza della figlia presso il padre (un solo giorno alla settimana).
Per quanto riguarda le spese straordinarie secondo protocollo CNF, il Collegio ritiene equo mantenere l'ordinaria distribuzione delle stesse al 50% a carico delle parti, anche considerando che per quanto riguarda le spese fisse dell'equitazione di i genitori hanno raggiunto un accordo Per_1
(sinteticamente: ciascun genitore sostiene, nella misura del 50%, le spese di almeno 4 gare all'anno,
con una spesa, per ciascuna gara, non superiore alle 700,00 € (da dividere tra le parti a metà); oltre al pagina 9 di 12 50% dei costi fissi di mantenimento del cavallo;
i costi per il maneggio (250,00€ mensili), sempre al
50%, sono pagati a mesi alterni da ciascuno dei genitori).
Passando alla valutazione della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra occorre precisare che la separazione personale, a differenza dello Parte_1
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nel momento in cui, stante la disparità economica tra i coniugi, il coniuge (dotato di reddito inferiore) non sia in grado -
incolpevolmente- di mantenersi autonomamente.
Ebbene, nel caso concreto in esame, sussiste disparità reddituale tra i coniugi (il sig. ha un CP_1
reddito di circa 1.800,00 euro mensili e la sig.ra i circa 790,00 euro mensili), e la sig.ra Parte_1
coniuge dotato di reddito inferiore) risulta essere nella condizione incolpevole di non Parte_1
avere adeguati redditi propri (cfr Cass. n. 5251/2017; Cass. n. 5605/2020; da ultimo: Cass. n.
27818/2024): in tal senso deve essere valorizzata la circostanza che la sig.ra passata a Parte_1
lavorare part-time in costanza di matrimonio, nell'anno 2019, su presumibile progetto comune dei coniugi, e che all'attualità ella non è nella condizione di poter tornare a lavorare full time (v. richiesta documentata della sig.ra l datore di lavoro di passare a full time del dicembre 2023 e Parte_1
riscontro negativo di quest'ultimo – v. produzione del 31.07.2024); di talché, il Collegio dispone -a carico del sig. di corrispondere a favore della sig.ra un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento mensile di € 200,00 mensili, a decorrere dalla domanda, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT;
somma che, a parere del Collegio, risulta congrua rispetto al reddito del soggetto onerato e idonea a integrare il reddito mensile dell'avente diritto affinché la stessa possa condurre una vita dignitosa.
Stante la reciproca soccombenza, l'avvenuta conciliazione su diversi punti controversi e la natura della pagina 10 di 12 causa, appare doveroso compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alla relativa trascrizione (atto di matrimonio del Comune di Sassari – anno 2008, atto 153, parte 2, serie A)
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia nata a [...] il [...] ad Per_1
entrambi i genitori;
3) dispone di collocamento prevalente della figlia presso la madre presso la casa Per_1
coniugale sita in Sassari, San Pietro d'Ottava 6/d, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
assegnata a quest'ultima;
4) circa il diritto di visita padre / figlia: il sig. continuerà a vedere la figlia CP_1 Per_1
una volta la settimana (il giovedì') senza pernottamento, con l'auspicio che gli incontri possano aumentare col tempo compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, sportivi e ludici della ragazza;
la minore trascorrerà le principali festività (compreso il Natale e Capodanno) e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la minore dovrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane, in maniera consecutiva o non consecutiva a seconda degli accordi via via raggiunti tra i genitori (es.
organizzazione di un viaggio vacanza) e delle esigenze della figlia;
5) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Per_1
versando alla sig.ra 'assegno mensile di € 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT, decorrente dal giorno della domanda giudiziale, entro il giorno 10 di ogni mese, con pagina 11 di 12 modalità tracciabili concordate con quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
6) circa i costi dell'equitazione praticata da , secondo l'accordo raggiunto tra i Per_1
genitori all'udienza del 30/11/2023, ciascun genitore sostiene, nella misura del 50%, le spese di almeno
4 gare all'anno, con una spesa, per ciascuna gara, non superiore alle 700,00 € (da dividere tra le parti a metà); oltre al 50% dei costi fissi di mantenimento del cavallo;
i costi per il maneggio (250,00€
mensili), sempre al 50%, sono pagati a mesi alterni da ciascuno dei genitori, come da accordo raggiunto all'udienza del 10/04/2024;
7) su accordo delle parti, l'assegno unico INPS viene percepito al 100% dalla sig.ra
Parte_1
8) circa il contributo del sig. rispetto al costo dei cani adottati in costanza di matrimonio, CP_1
prende atto che le parti si sono accordate affinché il sig. contribuisca ai costi di con il CP_1 CP_2
versamento alla sig.ra ella somma forfettaria di 30,00 euro al mese;
Parte_1
9) dichiara che il sig. è obbligato a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
assegno di mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla domanda;
10) compensa le spese di lite.
Sassari, Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 21.11.2024
Il Presidente Il Giudice est.
E. Carta M. Guadalupi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1829/2023 r.g. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAGGIARI Parte_1 C.F._1
ELISA
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINUCCI ANNA CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 31.10.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.07.2023, la sig.ra a chiesto al Tribunale di Sassari di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge sig. (che ha già lasciato la coniugale a marzo 2023 per CP_1
trasferirsi in un appartamento in centro a Sassari, recentemente acquistato all'insaputa della moglie) e di disporre la regolamentazione dell'affidamento condiviso della figlia nata a [...] il Per_1
12.9.2008, il suo collocamento presso di sé con assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, San
Pietro d'Ottava 6/d, proponendo la quantificazione del contributo del padre al mantenimento della figlia in € 800,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre alla percezione del 100%
dell'assegno unico;
ha chiesto, altresì, di dichiarare l'addebito della separazione in capo al coniuge, di prevedere a carico di quest'ultimo l'obbligo di versamento, a proprio favore, di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
infine, ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione di € CP_1
10.000,00 a suo tempo oggetto di prestito da parte sua.
A fondamento delle sue domande di natura economica, la ricorrente ha dedotto la consistente disparità
economica/patrimoniale tra lei e il coniuge: in particolare ha allegato che quest'ultimo è un dipendente pubblico (insegnante presso l'Istituto Tecnico Industriale di Sassari assunto a tempo indeterminato) con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, è proprietario di sei immobili (proprietà esclusiva di un immobile cat. A2, sito in Sassari, via Raffaello Sanzio n. 6, p. 3, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Sassari al F. 86, part. 182, sub. 24 (immobile in locazione dal quale trae circa € 500,00
mensili di rendita); proprietà esclusiva di un immobile cat. A3, sito in Sassari, via Rockfeller n. 19,
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al F. 124, part. 163, sub 30 (dove attualmente abita); proprietà di 1/6 di un immobile cat. A2, sito in Alghero, Reg. Unigas P.4, distinto al Catasto
Fabbricati dal Comune di Alghero al F. 62, part. 676, sub. 19; proprietà di 1/6 di un immobile cat. C6,
pagina 2 di 12 sito in Alghero, Reg. Unigas P.S 1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al F. 62, part. 676, sub. 35; proprietà di 1/6 di un terreno cat. T, sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del Comune
di Sassari, al F. 34, part. 545; proprietà di 1/6 di un immobile cat. A/3, sito in Sassari, Via San Pietro
D'Ottava n. 21, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al F. 34, part. 546) ed è titolare di un deposito azionario di ingente consistenza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.11.2023, il sig. ha confermato essere venuto meno CP_1
l'affectio coniugalis aderendo alla domanda di separazione personale;
circa le condizioni economiche della separazione, ha confermato di essere un insegnante con reddito medio mensile di circa €
1.670,00,00 - 1700,00, di percepire (detratte le tasse) circa € 350,00 mensili per la locazione dell'immobile di Sassari via Raffaello Sanzio, di essere titolare di deposito azionario avente come provvista la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno che gli è stato riconosciuto a seguito di un grave incidente stradale subito nel 1999; sulla base di tali premesse, ha offerto di contribuire al mantenimento della figlia con la corresponsione di € 500,00 mensili oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie (con svariate precisazioni circa le ingenti spese dello sport equitazione dalla stessa praticato); infine si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della coniuge,
deducendo la mancata sussistenza dei presupposti, in quanto la coniuge avrebbe piena capacità di lavorare e di produrre reddito (essendo una contabile, che ha sempre lavorato e guadagnato circa €
1.300,00 mensili, part-time per sua scelta dal 2019).
Comparse personalmente le parti davanti al Giudice istruttore all'udienza del 30.11.2023, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo;
sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc (v. ordinanza del 4.12.2023):
1) i coniugi continuino a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affida la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
pagina 3 di 12 prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) sita in
Sassari S.C. San Pietro D'Ottava 6/D;
3) determina a carico del sig. , quale genitore non collocatario, l'obbligo di versare - entro il 10 CP_1
di ogni mese - alla sig.ra a somma di euro 650,00 a titolo di mantenimento ordinario Parte_1
della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla data della domanda, somma allo stato determinata valutando (1) la capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato,
considerato che egli (a) è insegnante all'Istituto tecnico industriale di Sassari con uno stipendio mensile
(medio) netto di euro 1.800,00 e percepisce il rendimento dato dalla locazione dell'appartamento di
Sassari, via Raffaello Sanzio di euro 550,00 (lorde) mensili (da cui vanno detratte le tasse per la cedolare secca), (b) possiede un importante patrimonio mobiliare, di circa euro 550.000,00 (investiti in fondi e titoli), in parte [non è stato allegata documentazione inerente al risarcimento esatto] proveniente dal risarcimento del danno ricevuto per il grave sinistro stradale che ha subito negli anni '90
(patrimonio rispetto al quale vi sono disposizioni istruttorie, come segue); (c) possiede ulteriori quote immobiliari per successione ereditaria che non risulta producano reddito, (d) l'unico costo fisso che lo stesso ha dichiarato di sostenere è il rateo del mutuo per l'acquisto dell'appartamento di Sassari via
Rockfeller (mutuo che parrebbe essere stato erogato mediante un'operazione contabile di accantonamento su conto separato di circa 190.000,00 euro da uno degli investimenti, ove vengono prelevate quote mensili, non dichiarate nel loro ammontare, dalla Banca erogante); (2) l'assenza di costi fissi diversi dalle utenze (es. canone di locazione) inerenti alla casa coniugale ove risiede la figlia;
(3) le normali esigenze quotidiane collegate all'età della minore;
4) le spese straordinarie (di cui al protocollo C.N.F.) sono poste al 50% a carico dei genitori;
si rileva che i costi dell'equitazione (attività molto importante per ) sono da considerare “spese Per_1
extrascolastiche da documentare”, rientranti nella categoria “attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature” che richiedono il preventivo accordo dei genitori, con la precisazione che pagina 4 di 12 all'udienza del 30.11.2023 le parti hanno raggiunto davanti al Giudice l'accordo di sostenere al 50%
ciascuno le spese di almeno 4 gare all'anno oltre ai costi fissi di mantenimento del cavallo;
5) l'assegno unico erogato dall'INPS a favore della figlia, stante l'accordo dei genitori in tal senso,
continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
6) preso atto della volontà espressa da direttamente al padre di volerlo incontrare, per il Per_1
momento, una volta alla settimana (il giovedì), senza pernottamento, conferma tale modalità di esercizio del diritto di visita padre / figlia, invitando entrambi genitori a promuovere con la figlia un graduale aumento dei suoi tempi di permanenza presso il padre;
la minore trascorrerà le principali festività (compreso il Natale e Capodanno) e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la minore dovrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane, in maniera consecutiva o non consecutiva a seconda degli accordi via via raggiunti tra i genitori (es. organizzazione di un viaggio vacanza) e delle esigenze della figlia.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e mediante ordine del Giudice al sig.
di depositare una breve relazione scritta del proprio consulente finanziario private banker di CP_1
certificazione della sua attuale situazione finanziaria, con una comprensibile breve spiegazione contenente anche la specifica differenziazione tra capitale attualmente investito e rendimento ottenuto nell'ultimo triennio (v. ordinanza del 4.12.2023 e produzione da parte del sig. del 6.03.2024 CP_1
dalla quale si evince la consistenza degli investimenti per oltre 570.000,00 €).
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice istruttore ha fissato l'udienza del 31.10.2024 per la remissione della causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini a ritroso per memorie conclusionali e repliche ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Infine, all'udienza del 31.10.2024, il Giudice istruttore, unitamente alle parti comparse personalmente e pagina 5 di 12 ai procuratori, ha sintetizzato le condizioni della separazione sulle quali le parti sono d'accordo, nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
l'abitazione della madre;
2) diritto di vista del padre come stabilito nell'ordinanza del 30/11/23: una volta la settimana (il giovedì') senza pernottamento, con l'auspicio che gli incontri possano aumentare col tempo;
oltre disciplina delle festività di cui alla medesima ordinanza
3) per quanto riguarda le spese straordinarie per la figlia relative allo sport dell'equitazione disporre secondo l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 30/11/2023: ciascun genitore sostiene, nella misura del 50%, le spese di almeno 4 gare all'anno, con una spesa, per ciascuna gara, non superiore alle
700,00 € (da dividere tra le parti a metà); oltre al 50% dei costi fissi di mantenimento del cavallo;
i costi per il maneggio (250,00€ mensili), sempre al 50%, sono pagati a mesi alterni da ciascuno dei genitori, come da accordo raggiunto all'udienza del 10/04/2024;
4) l'Assegno Unico viene percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
5) circa la domanda del sig. di contributo del sig. rispetto al costo dei cani – le parti si Parte_1 CP_1
accordano affinché il sig. contribuisca ai costi di LAICA con il versamento forfettario di 30,00 CP_1
euro al mese.
Alla medesima udienza, la sig.ra a espressamente rinunciato alla domanda di addebito Parte_1
della separazione al coniuge e alla domanda di restituzione della somma di € 10.000,00; di tal ché tali temi vengono esclusi dal thema decidendum.
*
Il Collegio, preliminarmente, conferma il contenuto dell'ordinanza del Giudice istruttore del 4.12.2023
pagina 6 di 12 e 8.01.2024 circa il rigetto delle richieste istruttorie delle parti: la richiesta di prova orale dedotta dalla sig.ra ap. da 1) a 32) e cap. da a) – n) in quanto riferita a circostanze irrilevanti ai fini Parte_1
della decisione, e cap. o) p) in quanto riguardanti una domanda inammissibile perché non connessa al tema del presente procedimento e comunque, nel merito, inammissibili perché formulati genericamente e quindi inidonei a provare alcunché; la richiesta formulata dalla sig.ra alla quale il sig. Parte_1
si è opposto) di audizione della figlia , in quanto motivata da intenti fuorvianti CP_1 Per_1
(specificatamente interrogata dal Giudice istruttore sulla motivazione di tale richiesta, la signora ha spiegato che intende fornire con l'audizione rassicurazione alla ragazza circa non obbligatorietà degli incontri con il padre); la richiesta di prova orale dedotta dal sig. in quanto riferita a circostanze CP_1
irrilevanti ai fini della decisione.
Passando al merito, le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Preso atto dell'accordo dei genitori sul punto, la figlia nata a [...] il [...] viene Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà il suo attuale collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in Sassari, San Pietro d'Ottava 6/d, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà a vedere il padre una volta la settimana (il giovedì') senza Parte_1
pernottamento, con l'auspicio che gli incontri possano aumentare col tempo compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, sportivi e ludici della ragazza;
la minore trascorrerà le principali festività (compreso il Natale e Capodanno) e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la minore dovrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane, in maniera consecutiva o non consecutiva a seconda degli accordi via via raggiunti tra i genitori (es. organizzazione di un viaggio vacanza) e delle esigenze della pagina 7 di 12 figlia.
Il Collegio, visto il contenuto del verbale di udienza del 31.10.2024 e gli accordi raggiunti dalle parti rispetto alle domande originarie, prende atto che risultano rimessi alla decisione del Tribunale
esclusivamente i seguenti temi: (1) quantificazione dell'assegno di contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al genitore non collocatario sig. ; (2) domanda di Per_1 CP_1
assegno di mantenimento proposta dalla sig.ra Parte_1
Circa il tema della contribuzione al mantenimento ordinario della figlia da parte del padre (quale genitore non collocatario), preme evidenziare che -in linea generale- ai fini della sua quantificazione occorre valutare la capacità economica (reddituale e patrimoniale) del soggetto obbligato (ai fini di tale accertamento, occorre sottolineare che il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale inerente al reddito da lavoro dipendente, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulla sua condizione economica (quali ad es. la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare o la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro), unitamente ad ulteriori elementi, ossia le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Sulla base di tali premesse, il Collegio conferma a carico del sig. , quale genitore non CP_1
collocatario, l'obbligo di versare - entro il 10 di ogni mese - alla sig.ra a somma di euro Parte_1
650,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia , oltre rivalutazione ISTAT, a Per_1
decorrere dalla data della domanda, già determinata in sede di provvedimenti provvisori (che non sono pagina 8 di 12 stati oggetto di reclamo).
Tale somma è ritenuta congrua alla luce delle seguenti valutazioni:
(1) è proporzionale alla capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato,
considerato che egli (a) è insegnante all'Istituto tecnico industriale di Sassari con uno stipendio mensile
(medio) netto di euro 1.800,00 e percepisce il rendimento dato dalla locazione dell'appartamento di
Sassari, via Raffaello Sanzio di euro 550,00 (lorde) mensili (da cui vanno detratte le tasse per la cedolare secca), (b) possiede un importante patrimonio mobiliare, di oltre euro 570.000,00 (investiti in fondi e titoli), (c) possiede ulteriori quote immobiliari per successione ereditaria che potrebbero potenzialmente produrre reddito, (d) l'unico costo fisso che lo stesso ha dichiarato di sostenere è il rateo del mutuo per l'acquisto dell'appartamento di Sassari via Rockfeller (mutuo che però è stato erogato mediante un'operazione contabile di accantonamento su conto separato di circa 190.000,00
euro da uno degli investimenti da egli posseduti, ove vengono prelevate quote mensili, dalla Banca
erogante);
(2) il tenore di vita (medio/alto) goduto in costanza di matrimonio dalla minore (la quale pratica da anni uno sport, l'equitazione, a livello agonistico, particolarmente oneroso – e ciò su scelta condivisa da entrambi i genitori), le normali esigenze quotidiane collegate all'età della minore (considerato che gli ingenti costi relativi all'equitazione vanno conteggiati nelle spese straordinarie) e il limitato tempo di permanenza della figlia presso il padre (un solo giorno alla settimana).
Per quanto riguarda le spese straordinarie secondo protocollo CNF, il Collegio ritiene equo mantenere l'ordinaria distribuzione delle stesse al 50% a carico delle parti, anche considerando che per quanto riguarda le spese fisse dell'equitazione di i genitori hanno raggiunto un accordo Per_1
(sinteticamente: ciascun genitore sostiene, nella misura del 50%, le spese di almeno 4 gare all'anno,
con una spesa, per ciascuna gara, non superiore alle 700,00 € (da dividere tra le parti a metà); oltre al pagina 9 di 12 50% dei costi fissi di mantenimento del cavallo;
i costi per il maneggio (250,00€ mensili), sempre al
50%, sono pagati a mesi alterni da ciascuno dei genitori).
Passando alla valutazione della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra occorre precisare che la separazione personale, a differenza dello Parte_1
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nel momento in cui, stante la disparità economica tra i coniugi, il coniuge (dotato di reddito inferiore) non sia in grado -
incolpevolmente- di mantenersi autonomamente.
Ebbene, nel caso concreto in esame, sussiste disparità reddituale tra i coniugi (il sig. ha un CP_1
reddito di circa 1.800,00 euro mensili e la sig.ra i circa 790,00 euro mensili), e la sig.ra Parte_1
coniuge dotato di reddito inferiore) risulta essere nella condizione incolpevole di non Parte_1
avere adeguati redditi propri (cfr Cass. n. 5251/2017; Cass. n. 5605/2020; da ultimo: Cass. n.
27818/2024): in tal senso deve essere valorizzata la circostanza che la sig.ra passata a Parte_1
lavorare part-time in costanza di matrimonio, nell'anno 2019, su presumibile progetto comune dei coniugi, e che all'attualità ella non è nella condizione di poter tornare a lavorare full time (v. richiesta documentata della sig.ra l datore di lavoro di passare a full time del dicembre 2023 e Parte_1
riscontro negativo di quest'ultimo – v. produzione del 31.07.2024); di talché, il Collegio dispone -a carico del sig. di corrispondere a favore della sig.ra un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento mensile di € 200,00 mensili, a decorrere dalla domanda, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT;
somma che, a parere del Collegio, risulta congrua rispetto al reddito del soggetto onerato e idonea a integrare il reddito mensile dell'avente diritto affinché la stessa possa condurre una vita dignitosa.
Stante la reciproca soccombenza, l'avvenuta conciliazione su diversi punti controversi e la natura della pagina 10 di 12 causa, appare doveroso compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alla relativa trascrizione (atto di matrimonio del Comune di Sassari – anno 2008, atto 153, parte 2, serie A)
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia nata a [...] il [...] ad Per_1
entrambi i genitori;
3) dispone di collocamento prevalente della figlia presso la madre presso la casa Per_1
coniugale sita in Sassari, San Pietro d'Ottava 6/d, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
assegnata a quest'ultima;
4) circa il diritto di visita padre / figlia: il sig. continuerà a vedere la figlia CP_1 Per_1
una volta la settimana (il giovedì') senza pernottamento, con l'auspicio che gli incontri possano aumentare col tempo compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, sportivi e ludici della ragazza;
la minore trascorrerà le principali festività (compreso il Natale e Capodanno) e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la minore dovrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane, in maniera consecutiva o non consecutiva a seconda degli accordi via via raggiunti tra i genitori (es.
organizzazione di un viaggio vacanza) e delle esigenze della figlia;
5) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Per_1
versando alla sig.ra 'assegno mensile di € 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT, decorrente dal giorno della domanda giudiziale, entro il giorno 10 di ogni mese, con pagina 11 di 12 modalità tracciabili concordate con quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
6) circa i costi dell'equitazione praticata da , secondo l'accordo raggiunto tra i Per_1
genitori all'udienza del 30/11/2023, ciascun genitore sostiene, nella misura del 50%, le spese di almeno
4 gare all'anno, con una spesa, per ciascuna gara, non superiore alle 700,00 € (da dividere tra le parti a metà); oltre al 50% dei costi fissi di mantenimento del cavallo;
i costi per il maneggio (250,00€
mensili), sempre al 50%, sono pagati a mesi alterni da ciascuno dei genitori, come da accordo raggiunto all'udienza del 10/04/2024;
7) su accordo delle parti, l'assegno unico INPS viene percepito al 100% dalla sig.ra
Parte_1
8) circa il contributo del sig. rispetto al costo dei cani adottati in costanza di matrimonio, CP_1
prende atto che le parti si sono accordate affinché il sig. contribuisca ai costi di con il CP_1 CP_2
versamento alla sig.ra ella somma forfettaria di 30,00 euro al mese;
Parte_1
9) dichiara che il sig. è obbligato a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
assegno di mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla domanda;
10) compensa le spese di lite.
Sassari, Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 21.11.2024
Il Presidente Il Giudice est.
E. Carta M. Guadalupi
pagina 12 di 12