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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5011/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5011/2024 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso dall'Avv. Duccio Panti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via del Cavallerizzo n. 1, Siena
RICORRENTE
per l'adozione di
, nato a [...], il [...] Persona_1
) C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024 ha chiesto Parte_1 fissarsi udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando
, nonché della di lui madre, per la manifestazione Persona_1 del consenso all'adozione del ricorrente e dell'adottando e dell'assenso della madre dell'adottando all'adozione del figlio.
In particolare, il ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data 18.5.2019 e che il padre naturale dell'adottando è Persona_2 deceduto il 30.10.2016 in Causeni (Moldavia), allegando il relativo certificato;
di essere stato celibe all'atto del matrimonio e di non aver avuto altri figli da altre relazioni, né in costanza di matrimonio con
. Persona_2
All'udienza presidenziale del 11.2.2025 è comparso l'adottante, Pt_1
e l'adottando, , i quali hanno espresso il loro
[...] Persona_1 consenso all'adozione, nonché la madre dell'adottando, , Persona_2 la quale ha manifestato il proprio assenso all'adozione del proprio figlio.
All'udienza collegiale del 21.5.2025 il ricorrente ha acquisito nuovamente il consenso dell'adottante nonché l'assenso della madre dell'adottando, presenti in udienza, ed ha riservato la decisione.
2. Il collegio ritiene che la domanda di adozione del maggiorenne
, avanzata dal ricorrente possa essere Persona_1 Parte_1 accolta, sussistendone tutti i presupposti di legge ai sensi dell'art. 312 n. 1
c.c..
Anzitutto, ai sensi dell'art. 291 c.c., l'adottante, nato il [...], risulta aver compiuto trentacinque anni e supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, nato il [...], come risulta dalla documentazione in atti.
Inoltre, il ricorrente non risulta avere figli.
2 Invero, ai sensi dell'art. 296 c.c., sia l'adottante che l'adottando hanno prestato il proprio consenso dinanzi al giudice delegato alle funzioni giurisdizionali presidenziali (v. verbale di udienza del 11.2.2025).
In merito, invece, all'assenso del padre naturale dell'adottando, come sopra detto, è deceduto il 30.10.2016. Persona_1
Inoltre, ai sensi dell'art. 312 n. 2 c.c., l'adozione deve ritenersi altresì conveniente per l'adottando, in considerazione della meritevolezza degli scopi perseguiti con la richiesta di adozione. Infatti, è emerso dagli atti come vi sia un rapporto affettivo, ormai consolidato, tra il ricorrente, marito della madre dell'adottando e quest'ultimo. In particolare, è emersa l'esistenza di un rapporto di condivisione familiare tra l'adottante,
l'adottando e la madre di quest'ultimo, considerato peraltro la stabile convivenza del nucleo familiare da molto tempo, sicché deve ritenersi che l'adottando ha senz'altro interesse all'adozione, in considerazione del rapporto genitoriale già di fatto esistente con il ricorrente da lungo tempo.
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda, il collegio ritiene di dover dichiarare di far luogo all'adozione di da parte Persona_1 di Parte_1
3. In merito al cognome, all'udienza innanzi al Collegio l'adottante ha precisato che il cognome dell'adottante dovrà essere aggiunto a quello dell'adottando.
4. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, il collegio ritiene che non vi sia luogo a provvedere, attesa la natura del procedimento e l'assenza di un'effettiva ipotesi di soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, nella composizione collegiale in epigrafe, visti gli artt. 291 e ss. c.c., 311 e ss. c.c. e 737 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da per Parte_1
l'adozione di , così dispone: Persona_1
3 - dispone farsi luogo all'adozione di Persona_1
), nato a nato a [...], il [...] da C.F._2 parte di ), nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
- dispone che assuma il cognome “ Persona_1 Pt_1 aggiungendolo al proprio;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 314 c.c..
Siena, 21/05/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota:
Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
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