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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2612 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del titolare con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ASPESI SIMONA, con domicilio eletto in Samarate alla via Nino Locarno n.87/89, presso il difensore avv.
ASPESI SIMONA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZONTA ALESSANDRO, con domicilio eletto in Castelletto sopra Ticino alla via Caduti della
Libertà n.128, presso il difensore avv. ZONTA ALESSANDRO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO, con domicilio eletto in Via Marsala n.17 Busto Arsizio presso il difensore avv. SPINELLI STEFANO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo che: la società attrice è una società che si occupa di Controparte_1 Controparte_2 lavori edili;
nel corso degli anni dal 2017 al 2023 l'attrice ha eseguito delle opere di ristrutturazione presso gli immobili siti in Busto Arsizio alla via Verona n.16 di proprietà dei convenuti e da questi commissionate;
il titolare della è il genero di e le opere erano commissionate senza necessità di un Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto;
uno degli immobili di proprietà della ra concesso dalla stessa alla figlia e alla di CP_1 lei famiglia e quindi anche all'attore, marito di figlia della convenuta;
le opere commissionate Tes_1 venivano ultimate il 30 giugno 2023; i convenuti non hanno corrisposto l'importo di euro 76450,00.
Ha concluso chiedendo di condannare parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 76450,00.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il mancato avvertimento previsto Controparte_2 dall'articolo 163 n.7 c.p.c. oltre al non aver indicato che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e ad
- 1 - aver errato nell'indicazione dei termini per la costituzione tempestiva del convenuto;
nel merito ha contestato di aver commissionato le opere per le quali parte attrice chiede il pagamento;
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per i medesimi motivi Controparte_1 indicati dall'altro convenuto;
ha negato di aver commissionato i lavori di cui la parte attrice chiede il pagamento;
ha dedotto l'eccessiva durata degli stessi e ha concluso chiedendo di dichiarare nulla la citazione e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e va rigettata.
Quanto alle eccezioni preliminari formulate da entrambi i convenuti si richiama integralmente quanto già indicato in sede di verifiche preliminari e in particolare quanto affermato da Cass. 28646/2020 secondo cui In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”.
Nel caso di specie entrambi i convenuti si sono costituiti tempestivamente e hanno svolto difese nel merito.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'avvertimento circa la obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato è sanata dalla costituzione mediante legale da parte del convenuto
CP_1
Ciò precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del compenso per aver effettuato lavori edili presso gli immobili siti a Busto Arsizio alla via Verona n.16 nella misura pari ad euro 76.450,00.
Entrambi i convenuti deducono di non aver commissionato gli stessi.
Ebbene in via generale va osservato che come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del
20.01.2015).
Con specifico riferimento alla disciplina relativa al contratto di appalto e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente controversia, si rende altresì opportuno richiamare due orientamenti giurisprudenziali che risultano largamente condivisi.
Per un verso, si ricorda che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. anche di recente Cass. n. 98 del
- 2 - 04.01.2019) e, per altro verso, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. n. 23893 del
23.11.2016) e che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. anche Cass. n. 21522 del 20.08.2019).
Tali principi devono considerarsi senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera materiale/intellettuale svolta nell'ambito di un contratto di appalto, in quanto il confine che intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto è riscontrabile in base al carattere individuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. Il contratto di appalto d'opera e/o di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo lo stesso la qualità di imprenditore.
Ciò chiarito, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, da un lato, provare l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, provare l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Ebbene ciò che non è risultato provato nel caso di specie, non essendovi un contratto stipulato per iscritto, è proprio il conferimento dell'incarico da parte dei convenuti.
Ed infatti è circostanza non contestata che almeno una parte dei lavori sono stati effettuati nell'abitazione in cui viveva, al momento dell'effettuazione degli stessi, la moglie del titolare dell'impresa individuale attrice ( Tes_1
insieme allo stesso.
[...]
E sul punto, va osservato che a fronte della eccezione formulata da entrambi i convenuti circa la circostanza che Tes_ la ha affermato di aver investito i propri risparmi negli immobili occupati dalla stessa ( e cioè in una parte degli immobili presso i quali sono stati effettuati i lavori rispetto ai quali l'attore chiede il pagamento del compenso), la si è limitata ad affermare che il senso di tale dichiarazione era riferita al fatto che per Parte_1 Tes_ acquistare i materiali erano stati utilizzati i risparmi della e del titolare della ditta individuale attrice ma non smentisce la circostanza che i risparmi siano stati effettivamente utilizzati quale compenso per la realizzazione dei lavori.
Ed infatti è verosimile che una parte del compenso di cui la parte attrice chiede il pagamento è volta anche al pagamento dei materiali necessari per la ristrutturazione ma ciò non toglie che, non essendo stata efficacemente contestata l'eccezione sollevata da entrambi i convenuti sopra menzionata, una parte dei risparmi sia stata utilizzata per il pagamento dei lavori.
L'unico capitolo di prova articolato da parte attrice per provare l'esecuzione dei lavori è contenuto nell'atto di citazione al punto n. 1 ed è così articolato: “vero che nel corso degli anni dal 2017 al 2023 la Parte_1
eseguiva delle opere di ristrutturazione presso gli immobili siti a Busto Arsizio alla via Verona
[...]
- 3 - n.15 di proprietà dei convenuti da questi commissionate all'impresa”.
Tale capitolo è del tutto generico in quanto non indica né in che momento è avvenuto il conferimento dell'incarico ( circostanza che a fronte delle contestazioni dei convenuti e degli stretti rapporti familiari tra le parti oltre che della circostanza che una parte dei lavori sono stati effettuati nell'abitazione in cui ha vissuto parte attrice con la moglie avrebbe dovuto essere molto meglio circostanziata nel tempo) né che tipo di lavori sono stati commissionati ( nell'atto di citazione si fa riferimento ad opere necessarie e urgenti ma il capitolo di prova è del tutto mancante di ogni specificazione sul punto).
La parte attrice ha chiesto di ammettersi una Ctu ma la stessa non avrebbe comunque supplito all'onere probatorio in capo all'attrice di provare il soggetto che ha commissionato i lavori, non potendo il Ctu far altro che accertare l'entità dei lavori ma non potendo essere chiamato a individuare chi li ha commissionati.
Dunque, nel caso di specie manca la prova che effettivamente gli odierni convenuti abbiano commissionato i lavori di cui la parte attrice chiede il compenso.
Nella fattura depositata da parte attrice sono richiamate delle note proforma che, però, non sono state depositate da parte attrice per provare ad esempio gli stati di avanzamento lavori e la loro confluenza nel resoconto contabile finale.
Non vi è quindi alcuna prova rassicurante che il conferimento dell'incarico sia avvenuto da parte dei convenuti non essendo stato provato in giudizio che tale conferimento sia avvenuto in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della attività dell'attrice e della sua opera, da parte dei clienti convenuti per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità' (Cass Cass. civ., sez. II,
n. 3652 del 24.02.2016).
Come già ampiamente motivato, tale prova nel caso di specie non è stata raggiunta.
La mancanza di prova del conferimento dell'incarico, dal quale avrebbe dovuto emergere la volontà chiara e inequivocabile di parte convenuta di avvalersi dell'opera dell'attore, comporta il rigetto della domanda.
Non sussistono i presupposti della condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. richiesta dai convenuti.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno,
circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni
- 4 - soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 euro.
Osservata la pluralità di parti coinvolte nel presente giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999 (Rv. 522599)).
Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009 (Rv. 606040)).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna in persona del titolare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 9.142,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) condanna in persona del titolare al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 elle spese processuali che liquida in complessivi € 9.142,00, oltre rimborso spese generali (15% sul
[...] compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 04/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2612 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del titolare con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ASPESI SIMONA, con domicilio eletto in Samarate alla via Nino Locarno n.87/89, presso il difensore avv.
ASPESI SIMONA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZONTA ALESSANDRO, con domicilio eletto in Castelletto sopra Ticino alla via Caduti della
Libertà n.128, presso il difensore avv. ZONTA ALESSANDRO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO, con domicilio eletto in Via Marsala n.17 Busto Arsizio presso il difensore avv. SPINELLI STEFANO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo che: la società attrice è una società che si occupa di Controparte_1 Controparte_2 lavori edili;
nel corso degli anni dal 2017 al 2023 l'attrice ha eseguito delle opere di ristrutturazione presso gli immobili siti in Busto Arsizio alla via Verona n.16 di proprietà dei convenuti e da questi commissionate;
il titolare della è il genero di e le opere erano commissionate senza necessità di un Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto;
uno degli immobili di proprietà della ra concesso dalla stessa alla figlia e alla di CP_1 lei famiglia e quindi anche all'attore, marito di figlia della convenuta;
le opere commissionate Tes_1 venivano ultimate il 30 giugno 2023; i convenuti non hanno corrisposto l'importo di euro 76450,00.
Ha concluso chiedendo di condannare parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 76450,00.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il mancato avvertimento previsto Controparte_2 dall'articolo 163 n.7 c.p.c. oltre al non aver indicato che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e ad
- 1 - aver errato nell'indicazione dei termini per la costituzione tempestiva del convenuto;
nel merito ha contestato di aver commissionato le opere per le quali parte attrice chiede il pagamento;
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per i medesimi motivi Controparte_1 indicati dall'altro convenuto;
ha negato di aver commissionato i lavori di cui la parte attrice chiede il pagamento;
ha dedotto l'eccessiva durata degli stessi e ha concluso chiedendo di dichiarare nulla la citazione e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e va rigettata.
Quanto alle eccezioni preliminari formulate da entrambi i convenuti si richiama integralmente quanto già indicato in sede di verifiche preliminari e in particolare quanto affermato da Cass. 28646/2020 secondo cui In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”.
Nel caso di specie entrambi i convenuti si sono costituiti tempestivamente e hanno svolto difese nel merito.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'avvertimento circa la obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato è sanata dalla costituzione mediante legale da parte del convenuto
CP_1
Ciò precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del compenso per aver effettuato lavori edili presso gli immobili siti a Busto Arsizio alla via Verona n.16 nella misura pari ad euro 76.450,00.
Entrambi i convenuti deducono di non aver commissionato gli stessi.
Ebbene in via generale va osservato che come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del
20.01.2015).
Con specifico riferimento alla disciplina relativa al contratto di appalto e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente controversia, si rende altresì opportuno richiamare due orientamenti giurisprudenziali che risultano largamente condivisi.
Per un verso, si ricorda che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. anche di recente Cass. n. 98 del
- 2 - 04.01.2019) e, per altro verso, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. n. 23893 del
23.11.2016) e che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. anche Cass. n. 21522 del 20.08.2019).
Tali principi devono considerarsi senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera materiale/intellettuale svolta nell'ambito di un contratto di appalto, in quanto il confine che intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto è riscontrabile in base al carattere individuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. Il contratto di appalto d'opera e/o di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo lo stesso la qualità di imprenditore.
Ciò chiarito, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, da un lato, provare l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, provare l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Ebbene ciò che non è risultato provato nel caso di specie, non essendovi un contratto stipulato per iscritto, è proprio il conferimento dell'incarico da parte dei convenuti.
Ed infatti è circostanza non contestata che almeno una parte dei lavori sono stati effettuati nell'abitazione in cui viveva, al momento dell'effettuazione degli stessi, la moglie del titolare dell'impresa individuale attrice ( Tes_1
insieme allo stesso.
[...]
E sul punto, va osservato che a fronte della eccezione formulata da entrambi i convenuti circa la circostanza che Tes_ la ha affermato di aver investito i propri risparmi negli immobili occupati dalla stessa ( e cioè in una parte degli immobili presso i quali sono stati effettuati i lavori rispetto ai quali l'attore chiede il pagamento del compenso), la si è limitata ad affermare che il senso di tale dichiarazione era riferita al fatto che per Parte_1 Tes_ acquistare i materiali erano stati utilizzati i risparmi della e del titolare della ditta individuale attrice ma non smentisce la circostanza che i risparmi siano stati effettivamente utilizzati quale compenso per la realizzazione dei lavori.
Ed infatti è verosimile che una parte del compenso di cui la parte attrice chiede il pagamento è volta anche al pagamento dei materiali necessari per la ristrutturazione ma ciò non toglie che, non essendo stata efficacemente contestata l'eccezione sollevata da entrambi i convenuti sopra menzionata, una parte dei risparmi sia stata utilizzata per il pagamento dei lavori.
L'unico capitolo di prova articolato da parte attrice per provare l'esecuzione dei lavori è contenuto nell'atto di citazione al punto n. 1 ed è così articolato: “vero che nel corso degli anni dal 2017 al 2023 la Parte_1
eseguiva delle opere di ristrutturazione presso gli immobili siti a Busto Arsizio alla via Verona
[...]
- 3 - n.15 di proprietà dei convenuti da questi commissionate all'impresa”.
Tale capitolo è del tutto generico in quanto non indica né in che momento è avvenuto il conferimento dell'incarico ( circostanza che a fronte delle contestazioni dei convenuti e degli stretti rapporti familiari tra le parti oltre che della circostanza che una parte dei lavori sono stati effettuati nell'abitazione in cui ha vissuto parte attrice con la moglie avrebbe dovuto essere molto meglio circostanziata nel tempo) né che tipo di lavori sono stati commissionati ( nell'atto di citazione si fa riferimento ad opere necessarie e urgenti ma il capitolo di prova è del tutto mancante di ogni specificazione sul punto).
La parte attrice ha chiesto di ammettersi una Ctu ma la stessa non avrebbe comunque supplito all'onere probatorio in capo all'attrice di provare il soggetto che ha commissionato i lavori, non potendo il Ctu far altro che accertare l'entità dei lavori ma non potendo essere chiamato a individuare chi li ha commissionati.
Dunque, nel caso di specie manca la prova che effettivamente gli odierni convenuti abbiano commissionato i lavori di cui la parte attrice chiede il compenso.
Nella fattura depositata da parte attrice sono richiamate delle note proforma che, però, non sono state depositate da parte attrice per provare ad esempio gli stati di avanzamento lavori e la loro confluenza nel resoconto contabile finale.
Non vi è quindi alcuna prova rassicurante che il conferimento dell'incarico sia avvenuto da parte dei convenuti non essendo stato provato in giudizio che tale conferimento sia avvenuto in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della attività dell'attrice e della sua opera, da parte dei clienti convenuti per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità' (Cass Cass. civ., sez. II,
n. 3652 del 24.02.2016).
Come già ampiamente motivato, tale prova nel caso di specie non è stata raggiunta.
La mancanza di prova del conferimento dell'incarico, dal quale avrebbe dovuto emergere la volontà chiara e inequivocabile di parte convenuta di avvalersi dell'opera dell'attore, comporta il rigetto della domanda.
Non sussistono i presupposti della condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. richiesta dai convenuti.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno,
circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni
- 4 - soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 euro.
Osservata la pluralità di parti coinvolte nel presente giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999 (Rv. 522599)).
Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009 (Rv. 606040)).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna in persona del titolare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 9.142,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) condanna in persona del titolare al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 elle spese processuali che liquida in complessivi € 9.142,00, oltre rimborso spese generali (15% sul
[...] compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 04/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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