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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
OR TO UD
Elisabetta Pagliarini UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 193/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERRA ILARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla Persona_1 madre, NO , con collocazione del minore presso la residenza della Parte_2 madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, III comma, c.c., con potere di assumere, autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni che riguardano la salute, l'istruzione, l'educazione del minore, nonché, in ogni caso, tutte le decisioni più rilevanti e di maggiore interesse per il minore stesso.
2. Autorizzare la NO a richiedere/rinnovare il passaporto del figlio Parte_2 minore senza il consenso del sig. . Persona_2 Parte_1 3. L'abitazione familiare, sita in Villimpenta, via Ruffilli n. n. 17, viene assegnata alla NO . Parte_2
4. La rata mensile del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare e cointestato ai ricorrenti verrà saldata in parti uguali tra i ricorrenti.
5. Il sig. potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre Parte_1 e secondo gli impegni scolastici, sportivi e ludici del figlio minore.
6. Il sig. , a titolo di concorso parziale nel mantenimento del figlio, Parte_1 trasferirà, alla NO , entro due mesi dall'omologa della separazione, la Parte_2 propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito Villimpenta (MN), via R. Ruffilli n. 17 identificata catastalmente al NCEU di Villimpenta (MN) al Foglio 7: - map. 450, sub. 1, via Aldo Moro, Cat. A/2, cl 4, vani 7, rendita euro 524,20=; - map. 450, sub. 2, via Aldo Moro, cat. C/6, Cl. 2, mq 18, rendita euro 31,61; eventuali imposte e costi notarili del trasferimento saranno a carico della NO;
inoltre, il sig. Parte_3
verserà alla NO la somma mensile di euro 350,00=, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
7. Le spese straordinarie per il figlio, come previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova, verranno suddivise al 50% tra i genitori.
8. I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza / domicilio.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti ed autonomi economicamente e di nulla pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
10. Spese di giudizio compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato allo scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Vulturu (ROMANIA) in data 04/12/1993 (con atto trascritto in data 07/04/2025, nel Registro dello Stato Civile del Comune di Villimpenta al n. 4, Parte II, Serie C, Anno 2025) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLIMPENTA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
MA De CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
OR TO UD
Elisabetta Pagliarini UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 193/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERRA ILARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla Persona_1 madre, NO , con collocazione del minore presso la residenza della Parte_2 madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, III comma, c.c., con potere di assumere, autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni che riguardano la salute, l'istruzione, l'educazione del minore, nonché, in ogni caso, tutte le decisioni più rilevanti e di maggiore interesse per il minore stesso.
2. Autorizzare la NO a richiedere/rinnovare il passaporto del figlio Parte_2 minore senza il consenso del sig. . Persona_2 Parte_1 3. L'abitazione familiare, sita in Villimpenta, via Ruffilli n. n. 17, viene assegnata alla NO . Parte_2
4. La rata mensile del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare e cointestato ai ricorrenti verrà saldata in parti uguali tra i ricorrenti.
5. Il sig. potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre Parte_1 e secondo gli impegni scolastici, sportivi e ludici del figlio minore.
6. Il sig. , a titolo di concorso parziale nel mantenimento del figlio, Parte_1 trasferirà, alla NO , entro due mesi dall'omologa della separazione, la Parte_2 propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito Villimpenta (MN), via R. Ruffilli n. 17 identificata catastalmente al NCEU di Villimpenta (MN) al Foglio 7: - map. 450, sub. 1, via Aldo Moro, Cat. A/2, cl 4, vani 7, rendita euro 524,20=; - map. 450, sub. 2, via Aldo Moro, cat. C/6, Cl. 2, mq 18, rendita euro 31,61; eventuali imposte e costi notarili del trasferimento saranno a carico della NO;
inoltre, il sig. Parte_3
verserà alla NO la somma mensile di euro 350,00=, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
7. Le spese straordinarie per il figlio, come previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova, verranno suddivise al 50% tra i genitori.
8. I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza / domicilio.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti ed autonomi economicamente e di nulla pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
10. Spese di giudizio compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato allo scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Vulturu (ROMANIA) in data 04/12/1993 (con atto trascritto in data 07/04/2025, nel Registro dello Stato Civile del Comune di Villimpenta al n. 4, Parte II, Serie C, Anno 2025) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLIMPENTA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
MA De CA