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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1186 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(RC) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Piazza C.F._1
Vincenzo Consolo n. 18 98076 Sant'Agata di Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. SPANO' RENATA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
In punto di diritto, la questione sottoposta all'esame del Tribunale riguarda la richiesta di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale avanzata dalla
Sig.ra nei confronti dell' . La ricorrente ha sostenuto di Parte_1 CP_1
aver maturato il diritto alla prestazione ai sensi del D.lgs. n. 207/1996 e successive modifiche, avendo cessato l'attività commerciale, riconsegnato l'autorizzazione e proceduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la decadenza dell'azione ai sensi CP_1 dell'art. 47, comma 2, del DPR n. 639/1970, in quanto la ricorrente avrebbe depositato il ricorso oltre il termine annuale dalla presentazione dell'istanza amministrativa, comprensivo dei 300 giorni per la definizione del procedimento. Inoltre, ha rilevato la presunta carenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'indennizzo, sostenendo che la Sig.ra non avrebbe Parte_1
adempiuto agli obblighi di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Esaminata la documentazione agli atti, risulta che l'odierna ricorrente abbia cessato l'attività in data 31/12/2016 e che la relativa cancellazione dal Registro delle Imprese sia intervenuta con decorrenza dalla medesima data. La stessa ha inoltrato istanza di indennizzo in data 27/01/2017, ricevendo comunicazione di accoglimento da parte dell' in data 28/01/2017. Tuttavia, l' non ha CP_1 CP_2
proceduto alla liquidazione della prestazione, nonostante il sollecito del
11/05/2017 e il successivo ricorso amministrativo del 23/04/2019, rimasto privo di riscontro.
In merito all'eccezione di decadenza, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 27675/2011 e n. 847/2012) ha chiarito che il termine di decadenza annuale decorre dalla data in cui l'interessato ha piena conoscenza del provvedimento amministrativo lesivo. Nel caso in esame, il termine decorreva dal momento in cui l' avrebbe dovuto definire il procedimento entro 300 giorni CP_1 dalla presentazione dell'istanza, ovvero entro il 23/11/2017. Essendo il ricorso giudiziale depositato in data 23/04/2019, risulta decorso ampiamente il termine annuale di decadenza, con conseguente inammissibilità della domanda.
Per quanto concerne il merito della controversia, la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.lgs.
207/1996. Tuttavia, la tardività dell'azione preclude la possibilità di accoglimento della domanda.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso della Sig.ra deve Parte_1 essere respinto per intervenuta decadenza dell'azione.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Respinge il ricorso della Sig.ra per intervenuta Parte_1 decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR n.
639/1970; 2. Dichiara che nulla è dovuto alla ricorrente da parte dell' ; CP_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo