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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4513/2021
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4513/2021, all'udienza del 05/06/2025, alle ore 12.28, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per , l'Avv. D'ANNIBALLE FEDERICO;
Parte_1
per l'Avv. SUSINI LEONARDO. Controparte_1
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note scritte depositate il 25.10.2024.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da note di trattazione depositate in PCT il
10.10.2024
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
R.G. n. 4513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4513 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 all'esito della discussione orale all'udienza del 5.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ponsacco, Via Valdera P. n. 59/61, presso lo studio dell'Avv. Federico D'Anniballe che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pontedera, Via Guerrazzi n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Susini che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
(C.F. residente in [...] CP_2 C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di e chiedendo all'intestato Controparte_1 CP_2
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa a carico del Sig. condannare lo stesso e la compagnia di CP_2
assicurazioni nelle rispettive suindicate qualità ed in solido tra di Controparte_1 loro, al pagamento in favore dell'attore Sig. delle seguenti voci di Parte_1 risarcimento danni: a) danno non patrimoniale quantificato nell'ammontare ricompreso tra €
74.910,75 ed € 91.459,75; b) danno patrimoniale per la perdita/riduzione della capacità lavorativa costituito dalle perdite reddituali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro nell'ammontare di € 117.000,00 oltre alle ulteriori perdite in termini di ridotta prestazione pensionistica futura da quantificare in corso di causa o, comunque, per la perdita/riduzione della capacità lavorativa come conseguenza delle lesioni permanenti riportate dall'attore nell'ammontare da quantificare in corso di causa;
c) rimborso di spese mediche pari ad € 4.916,15 oltre a quelle sostenere in futuro da accertate in corso di causa;
d) rimborso per compensi legali di assistenza stragiudiziale nell'ammontare di € 5.166,72; o, comunque, nelle tutte diverse somme accertate in corso di causa e quantificate dal Giudice anche in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli art.1226 e 2056
c.c., detratto quanto già liquidato dalla compagnia nella precedente fase stragiudiziale;
sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno delle domande, l'attore ha dedotto che in data 30.09.2020, mentre transitava sulla Via di
Gello in direzione Ponsacco a bordo del proprio veicolo Honda Transalp TG BF17639, veniva urtato dal veicolo PI RT TG DM597MG, condotto da e di proprietà di il quale, CP_2 nell'occasione, si stava immettendo sulla Via di Gello da una traversa laterale. In seguito allo scontro,
l'attore ha riportato svariate fratture, è stato sottoposto ad intervento al ginocchio sinistro e alla caviglia destra, con complicazioni date dalla comparsa di un'infezione al ginocchio predetto, ed è stato dichiarato guarito con postumi solo il successivo 9.04.2021.
Descritta così la dinamica del sinistro, la difesa attrice ha dedotto la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del medesimo, per avere il omesso di dare la precedenza, e CP_2 dunque, la responsabilità risarcitoria di quest'ultimo per i danni cagionati, consistiti: - nella lesione all'integrità fisica;
- nella lesione all'integrità patrimoniale in misura pari alle spese mediche sostenute e da sostenersi;
- nella lesione della capacità lavorativa specifica, causa del licenziamento per giustificato motivo, nonché della capacità lavorativa generica.
Per tali lesioni, infine, l'attore ha dichiarato di aver trattenuto la somma corrisposta dalla compagnia assicurativa, pari ad € 43.000,00 (di cui € 38.083,85 a titolo di risarcimento ed € 4.916,15 per rimborso delle spese mediche), in acconto sul maggior avere. Con comparsa di costituzione del 2.03.2022 si è costituita Controparte_1
chiedendo dichiararsi la domanda improcedibile e, nel merito, rigettarsi la domanda o ridursi il quantum risarcitorio.
La difesa convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di corrispondenza tra quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno in via stragiudiziale e quando oggetto di domanda giudiziale, con conseguente improcedibilità della domanda di ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e del danno conseguente all'asserito licenziamento.
Nel merito, a eccepito che: - la dinamica del sinistro ricostruita dall'attore non risulta CP_1 provata e contrasta con quella offerta dall'assicurato, il quale riferiva di essere stato urtato da tergo dal veicolo Honda condotto dall'attore; - non risulta superata la presunzione di responsabilità concorrente a norma dell'art. 2054 c.c.; - la somma offerta in via stragiudiziale è satisfattiva dei pregiudizi lamentati dall'attore; - le pretese risarcitorie ex adverso avanzate non sono provate e, in particolare, difetta tanto la prova della sussistenza del danno esistenziale e di quello da perdita della capacità lavorativa, quanto la prova del nesso di causalità tra il licenziamento e i postumi del sinistro per cui è causa;
- in ogni caso, il risarcimento richiesto dovrà eventualmente ridursi in applicazione del concorso del danneggiato nella causazione del danno;
- incongrue e non necessarie sono le spese stragiudiziali per le quali è richiesto il rimborso.
Pur ritualmente citato in giudizio con notifica del 06.12.2021, on si è costituito in CP_2
giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei rilievi del sinistro effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto, per tabulas e mediante interrogatorio formale dell'attore. È stata poi disposta
CTU medico-legale.
La causa è stata trattenuta in decisione il 31.10.2024 e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 14.3.2025, per integrazione documentale. Alla successiva udienza del 27.3.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza, per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (previa precisazione delle conclusioni, alla medesima udienza).
*****
1. In limine litis, attesa la tempestività e la regolarità della notifica effettuata nei confronti di CP_2
come documentata dalla difesa attrice), va dichiarata la contumacia del convenuto.
[...]
2. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità svolta dalla difesa convenuta.
Invero, la ratio della richiesta risarcitoria in via stragiudiziale ha lo scopo di consentire al (futuro ed eventuale) convenuto di valutare se prevenire o meno il giudizio mediante tacitazione delle pretese.
A tal fine, è necessario che la parte danneggiata descriva tutti gli elementi essenziali della propria pretesa risarcitoria, chè possano orientare la formulazione di un'offerta da parte dell'assicuratore. Di contro, non è necessaria la precisa identità di domande al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità, tanto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha escluso la ventilata sanzione processuale in caso di domande risarcitorie incomplete, ove l'incompletezza non risultasse dirimente e determinante per il vaglio della domanda risarcitoria. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria.” (Cass. civ., sez. III, 09.11.2022, n. 32919).
Conseguentemente, la eventuale formulazione di una domanda stragiudiziale non determina improponibilità/improcedibilità di domande giudiziali parzialmente diverse laddove, come nel caso in esame, la diversità non pregiudichi il diritto di difesa della controparte e l'attore si sia limitato ad esplicitare le singole voci di danno per le quali era già stato chiesto il risarcimento ante causam.
3. Venendo al merito della lite, la controversia trae origine dal sinistro occorso il 30.09.2020 che ha visto coinvolto il veicolo PI RT TG DM597MG, condotto da e il veicolo CP_2
Honda Transalp TG BF17639, condotto dall'attore. Le parti controvertono della dinamica del sinistro e del conseguente riparto di responsabilità nella verificazione dello scontro, con conseguente contestazione da parte della compagnia del danneggiante – in questa sede – dell'an e del quantum delle poste risarcitorie azionate.
4. La controversia verte dunque della responsabilità risarcitoria da circolazione dei veicoli.
A mente dell'art. 2054 c.c., “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli conseguentemente, l'onere della prova applicabile.”. Ne deriva, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore è chiamato a dimostrare l'evento lesivo, superando la presunzione di corresponsabilità prevista ex lege, nonché l'entità del danno-conseguenza in tesi risarcibile.
5. Nella specie, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
5.1 Quanto alla dinamica del sinistro, essa deve ricostruirsi per tabulas, attesa l'assenza di testimoni oculari. Assume rilievo, in particolare, la documentazione trasmessa dai Carabinieri di Ponsacco intervenuti in loco per i necessari accertamenti, dal quale si evince che la dinamica corrisponde a quella descritta dalla difesa attrice: il convenuto contumace, volendo immettersi sulla Via di Gello da una intersezione laterale ha omesso di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore che, transitando sulla via principale, sopraggiungeva da destra. La motocicletta dell'attore ha così subito l'impattato con il lato destro del PI RT, appena immessosi nella corsia di marcia. 5.2. Tale la dinamica, all'esito dell'istruttoria non si ritiene sussistente in via esclusiva la responsabilità del convenuto nella verificazione del sinistro.
E' noto infatti che per giurisprudenza consolidata “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.”
(Cass. Civ. sez. 3, 20.11.2024, n. 29927; Cfr Cass. Civ. sez. 3, 19.12.2024, n. 33483).
Nel caso in esame, l'attore si è limitato ad allegare di aver tenuto una condotta di guida corretta e rispettosa del limite di velocità imposto (50 km/h), senza però dimostrare di avere adottato l'adeguata prudenza che si attende dal conducente di un veicolo all'interno di un centro abitato, né di avere posto in essere manovre di frenata di emergenza che, astrattamente, avrebbero potuto evitare l'impatto.
5.3. Per tale ragione, egli non può andare esente da responsabilità, spostandosi, l'accertamento, sulla esatta quota di concorso causale da attribuirsi a ciascuno dei due conducenti, esclusa l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che – come noto - ha ambito di applicazione residuale circoscritto alle ipotesi in cui non vi siano elementi valutabili in concreto ai fini di un diverso riparto della responsabilità.
Nella presente vicenda, è evidente che la condotta del danneggiato – pur non esente da censure – ha avuto un apporto causale notevolmente ridotto nella verificazione del sinistro, mentre va attribuita una maggiore percentuale di responsabilità al conducente del veicolo PI RT il quale, nonostante le condizioni di perfetta visibilità, non si è avveduto della motocicletta che sopraggiungeva. La gravità della condotta (colposa) del convenuto è confermata dalla sanzione allo stesso elevata per l'omessa precedenza, per cui è previsto il ritiro della patente. Se è vero che la sanzione amministrativa non può costituire, in via automatica, prova della responsabilità del conducente, è altrettanto vero che la tipologia della sanzione prevista dal legislatore disvela la gravità della condotta contestata e costituisce quindi indice oggettivo dell'efficienza causale che tale condotta può assumere nella causazione di un impatto con un altro veicolo che procede nella propria corsia di marcia, nella quale il primo si immette.
5.4. Considerata la diversa gravità delle condotte, il Tribunale ritiene equo ripartire la responsabilità per la verificazione del sinistro nella misura dell'80% a carico del convenuto nella CP_2
misura del restante 20% a carico dell'attore.
6. Ai fini della quantificazione del danno, viene in rilievo, innanzitutto, il danno non patrimoniale. Si richiamano, sul punto, le risultanze di CTU medico – legale sulla persona dell'attore, che si condividono in quanto ottenute all'esito di indagine completa, coerente ed immune da vizi logici o metodologici.
6.1. In particolare, l'ausiliario del giudice ha constatato che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato una serie di lesione di natura traumatica compatibili con l'urto così come verificatosi tra i veicoli. A causa delle accertate lesioni, il CTU ha quantificato il periodo di invalidità temporanea, indicando una ITT per giorni 60, una ITP al 75% per giorni 20, ITP al 50% per giorni 30 e ITP al
25% per restanti giorni 45; detta quantificazione è stata per altro accompagnata dalla specificazione dell'elevato grado di sofferenza del periziando nel periodo di interesse (5 punti riconosciuti in una scala da 1 a 7 – pag. 7 CTU).
Parimenti, sono stati accertati postumi permanenti all'integrità fisica, indicati dal CTU in misura del
16%.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale – sub specie danno biologico – si applicano le tabelle del Tribunale di Milano vigenti all'epoca del sinistro, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (56 anni) ottenendo una somma pari a € 52.714,50.
Trattandosi di debito di valore, detto importo deve rivalutarsi ad oggi e maggiorarsi degli interessi dal giorno del sinistro alla data odierna. Si ottiene così la somma complessiva di € 68.550,36 (di cui
€ 5.820,10 a titolo di interessi).
Avuto riguardo alle percentuali di responsabilità di cui supra, il diritto al risarcimento del danno dell'attore deve ridursi in misura del 20% (€ 13.710,07), in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Residua un credito di € 54.840,29, al quale devono sottrarsi, tuttavia, € 43.000 già corrisposti dalla compagnia assicurativa (ed accettati in acconto sul maggiore avere).
Il residuo credito dell'attore per il risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad € 11.840,29, oltre interessi di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo.
6.2 Non è invece fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno da menomazione della capacità lavorativa specifica.
Non sono infatti emersi elementi comprovanti il nesso di causalità tra la compressione della capacità lavorativa dell'attore e le lesioni subite in conseguenza del sinistro. Ciò in quanto, come constato in sede peritale, , già all'epoca del sinistro, era titolare di un assegno di Parte_1
invalidità per pregresse infermità. È lo stesso attore a confermarlo in sede di interrogatorio formale, ove ha dichiarato “Sto prendendo pensione di invalidità civile perché ho fatto trapianto di fegato.
Percepisco invalidità dal 2014, ma dal 2016 me l'hanno tolta e poi ho fatto ricorso e me l'hanno data tra il 2019 e il 2020. Non ho preso la disoccupazione, sotto consiglio del Patronato, perché altrimenti avrei perso la pensione d'invalidità e riaverla sarebbe stato un problema” (verbale udienza del 26.01.2023). Dati gli esiti del sinistro, dunque, l'attore può incorrere, al più in cenestesi lavorativa, ben distinta dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa. A ribadirlo, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, è proprio l'ausiliario del giudice, il quale conferma come ingiustificato il giudizio di inidoneità lavorativa prodotto in atti (doc. 14 attore) in presenza di una lesione al ginocchio sinistro che non può incidere sull'attività di elettricista in passato svolta dal . Pt_1
Quanto detto, per altro, esclude il rapporto di causalità tra il licenziamento documentato dall'attore e l'evento lesivo per cui è causa.
, invece, ristoro il pregiudizio patrimoniale pari alle spese mediche e di assistenza legale Parte_2
(fase stragiudiziale) sostenute e documentate.
Quanto alle prime, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate per complessivi €
4.711,15. Tra questi sono inclusi i costi delle sedute fisioterapiche e delle visite specialistiche ortopediche. Infatti, sebbene come indicato dal CTU si tratti di servizi erogabili a minor costo dal
SSN, è pieno diritto del paziente scegliere liberamente le modalità più idonee alle proprie cure, fermo restando la necessità che dette spese non risultino abnormi e del tutto ingiustificate.
Considerazioni in parte analoghe vanno fatte per il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Queste sono certamente risarcibili quale voce di danno emergente da tenersi distinta dalle ordinarie spese giudiziali, liquidate in sentenza. L'esborso, anche avuto riguardo all'esito del giudizio con il quale è stata accertata la fondatezza delle domande attoree, deve certamente ritenersi giustificato in quanto teso ad ottenere un'utilità prima di ricorrere alla tutela giudiziale.
L'attore ha dunque diritto al rimborso dell'80% delle spese sostenute, pari a complessivi € 9.877,87
(4.711,15 + € 5.166,72 di cui al doc. 22 attore), ossia € 7.902,29 oltre interessi di legge dall'avvenuto esborso al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum
(scaglione da 5.201 euro a 26.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU sono posti definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
ACCERTA la responsabilità del convenuto nella verificazione del sinistro del CP_2
30.09.2020 nella misura dell'80%, mentre il restante 20% è posto in capo all'attore; CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di € 11.840,29 oltre interessi di legge a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento di € 7.902,29 oltre interessi dall'avvenuto esborso, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
PONE i costi della CTU definitivamente a carico delle parti convenute, soccombenti.
Pisa, all'udienza del 5/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4513/2021, all'udienza del 05/06/2025, alle ore 12.28, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per , l'Avv. D'ANNIBALLE FEDERICO;
Parte_1
per l'Avv. SUSINI LEONARDO. Controparte_1
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note scritte depositate il 25.10.2024.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da note di trattazione depositate in PCT il
10.10.2024
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
R.G. n. 4513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4513 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 all'esito della discussione orale all'udienza del 5.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ponsacco, Via Valdera P. n. 59/61, presso lo studio dell'Avv. Federico D'Anniballe che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pontedera, Via Guerrazzi n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Susini che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
(C.F. residente in [...] CP_2 C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di e chiedendo all'intestato Controparte_1 CP_2
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa a carico del Sig. condannare lo stesso e la compagnia di CP_2
assicurazioni nelle rispettive suindicate qualità ed in solido tra di Controparte_1 loro, al pagamento in favore dell'attore Sig. delle seguenti voci di Parte_1 risarcimento danni: a) danno non patrimoniale quantificato nell'ammontare ricompreso tra €
74.910,75 ed € 91.459,75; b) danno patrimoniale per la perdita/riduzione della capacità lavorativa costituito dalle perdite reddituali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro nell'ammontare di € 117.000,00 oltre alle ulteriori perdite in termini di ridotta prestazione pensionistica futura da quantificare in corso di causa o, comunque, per la perdita/riduzione della capacità lavorativa come conseguenza delle lesioni permanenti riportate dall'attore nell'ammontare da quantificare in corso di causa;
c) rimborso di spese mediche pari ad € 4.916,15 oltre a quelle sostenere in futuro da accertate in corso di causa;
d) rimborso per compensi legali di assistenza stragiudiziale nell'ammontare di € 5.166,72; o, comunque, nelle tutte diverse somme accertate in corso di causa e quantificate dal Giudice anche in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli art.1226 e 2056
c.c., detratto quanto già liquidato dalla compagnia nella precedente fase stragiudiziale;
sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno delle domande, l'attore ha dedotto che in data 30.09.2020, mentre transitava sulla Via di
Gello in direzione Ponsacco a bordo del proprio veicolo Honda Transalp TG BF17639, veniva urtato dal veicolo PI RT TG DM597MG, condotto da e di proprietà di il quale, CP_2 nell'occasione, si stava immettendo sulla Via di Gello da una traversa laterale. In seguito allo scontro,
l'attore ha riportato svariate fratture, è stato sottoposto ad intervento al ginocchio sinistro e alla caviglia destra, con complicazioni date dalla comparsa di un'infezione al ginocchio predetto, ed è stato dichiarato guarito con postumi solo il successivo 9.04.2021.
Descritta così la dinamica del sinistro, la difesa attrice ha dedotto la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del medesimo, per avere il omesso di dare la precedenza, e CP_2 dunque, la responsabilità risarcitoria di quest'ultimo per i danni cagionati, consistiti: - nella lesione all'integrità fisica;
- nella lesione all'integrità patrimoniale in misura pari alle spese mediche sostenute e da sostenersi;
- nella lesione della capacità lavorativa specifica, causa del licenziamento per giustificato motivo, nonché della capacità lavorativa generica.
Per tali lesioni, infine, l'attore ha dichiarato di aver trattenuto la somma corrisposta dalla compagnia assicurativa, pari ad € 43.000,00 (di cui € 38.083,85 a titolo di risarcimento ed € 4.916,15 per rimborso delle spese mediche), in acconto sul maggior avere. Con comparsa di costituzione del 2.03.2022 si è costituita Controparte_1
chiedendo dichiararsi la domanda improcedibile e, nel merito, rigettarsi la domanda o ridursi il quantum risarcitorio.
La difesa convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di corrispondenza tra quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno in via stragiudiziale e quando oggetto di domanda giudiziale, con conseguente improcedibilità della domanda di ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e del danno conseguente all'asserito licenziamento.
Nel merito, a eccepito che: - la dinamica del sinistro ricostruita dall'attore non risulta CP_1 provata e contrasta con quella offerta dall'assicurato, il quale riferiva di essere stato urtato da tergo dal veicolo Honda condotto dall'attore; - non risulta superata la presunzione di responsabilità concorrente a norma dell'art. 2054 c.c.; - la somma offerta in via stragiudiziale è satisfattiva dei pregiudizi lamentati dall'attore; - le pretese risarcitorie ex adverso avanzate non sono provate e, in particolare, difetta tanto la prova della sussistenza del danno esistenziale e di quello da perdita della capacità lavorativa, quanto la prova del nesso di causalità tra il licenziamento e i postumi del sinistro per cui è causa;
- in ogni caso, il risarcimento richiesto dovrà eventualmente ridursi in applicazione del concorso del danneggiato nella causazione del danno;
- incongrue e non necessarie sono le spese stragiudiziali per le quali è richiesto il rimborso.
Pur ritualmente citato in giudizio con notifica del 06.12.2021, on si è costituito in CP_2
giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei rilievi del sinistro effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto, per tabulas e mediante interrogatorio formale dell'attore. È stata poi disposta
CTU medico-legale.
La causa è stata trattenuta in decisione il 31.10.2024 e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 14.3.2025, per integrazione documentale. Alla successiva udienza del 27.3.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza, per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (previa precisazione delle conclusioni, alla medesima udienza).
*****
1. In limine litis, attesa la tempestività e la regolarità della notifica effettuata nei confronti di CP_2
come documentata dalla difesa attrice), va dichiarata la contumacia del convenuto.
[...]
2. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità svolta dalla difesa convenuta.
Invero, la ratio della richiesta risarcitoria in via stragiudiziale ha lo scopo di consentire al (futuro ed eventuale) convenuto di valutare se prevenire o meno il giudizio mediante tacitazione delle pretese.
A tal fine, è necessario che la parte danneggiata descriva tutti gli elementi essenziali della propria pretesa risarcitoria, chè possano orientare la formulazione di un'offerta da parte dell'assicuratore. Di contro, non è necessaria la precisa identità di domande al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità, tanto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha escluso la ventilata sanzione processuale in caso di domande risarcitorie incomplete, ove l'incompletezza non risultasse dirimente e determinante per il vaglio della domanda risarcitoria. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria.” (Cass. civ., sez. III, 09.11.2022, n. 32919).
Conseguentemente, la eventuale formulazione di una domanda stragiudiziale non determina improponibilità/improcedibilità di domande giudiziali parzialmente diverse laddove, come nel caso in esame, la diversità non pregiudichi il diritto di difesa della controparte e l'attore si sia limitato ad esplicitare le singole voci di danno per le quali era già stato chiesto il risarcimento ante causam.
3. Venendo al merito della lite, la controversia trae origine dal sinistro occorso il 30.09.2020 che ha visto coinvolto il veicolo PI RT TG DM597MG, condotto da e il veicolo CP_2
Honda Transalp TG BF17639, condotto dall'attore. Le parti controvertono della dinamica del sinistro e del conseguente riparto di responsabilità nella verificazione dello scontro, con conseguente contestazione da parte della compagnia del danneggiante – in questa sede – dell'an e del quantum delle poste risarcitorie azionate.
4. La controversia verte dunque della responsabilità risarcitoria da circolazione dei veicoli.
A mente dell'art. 2054 c.c., “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli conseguentemente, l'onere della prova applicabile.”. Ne deriva, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore è chiamato a dimostrare l'evento lesivo, superando la presunzione di corresponsabilità prevista ex lege, nonché l'entità del danno-conseguenza in tesi risarcibile.
5. Nella specie, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
5.1 Quanto alla dinamica del sinistro, essa deve ricostruirsi per tabulas, attesa l'assenza di testimoni oculari. Assume rilievo, in particolare, la documentazione trasmessa dai Carabinieri di Ponsacco intervenuti in loco per i necessari accertamenti, dal quale si evince che la dinamica corrisponde a quella descritta dalla difesa attrice: il convenuto contumace, volendo immettersi sulla Via di Gello da una intersezione laterale ha omesso di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore che, transitando sulla via principale, sopraggiungeva da destra. La motocicletta dell'attore ha così subito l'impattato con il lato destro del PI RT, appena immessosi nella corsia di marcia. 5.2. Tale la dinamica, all'esito dell'istruttoria non si ritiene sussistente in via esclusiva la responsabilità del convenuto nella verificazione del sinistro.
E' noto infatti che per giurisprudenza consolidata “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.”
(Cass. Civ. sez. 3, 20.11.2024, n. 29927; Cfr Cass. Civ. sez. 3, 19.12.2024, n. 33483).
Nel caso in esame, l'attore si è limitato ad allegare di aver tenuto una condotta di guida corretta e rispettosa del limite di velocità imposto (50 km/h), senza però dimostrare di avere adottato l'adeguata prudenza che si attende dal conducente di un veicolo all'interno di un centro abitato, né di avere posto in essere manovre di frenata di emergenza che, astrattamente, avrebbero potuto evitare l'impatto.
5.3. Per tale ragione, egli non può andare esente da responsabilità, spostandosi, l'accertamento, sulla esatta quota di concorso causale da attribuirsi a ciascuno dei due conducenti, esclusa l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che – come noto - ha ambito di applicazione residuale circoscritto alle ipotesi in cui non vi siano elementi valutabili in concreto ai fini di un diverso riparto della responsabilità.
Nella presente vicenda, è evidente che la condotta del danneggiato – pur non esente da censure – ha avuto un apporto causale notevolmente ridotto nella verificazione del sinistro, mentre va attribuita una maggiore percentuale di responsabilità al conducente del veicolo PI RT il quale, nonostante le condizioni di perfetta visibilità, non si è avveduto della motocicletta che sopraggiungeva. La gravità della condotta (colposa) del convenuto è confermata dalla sanzione allo stesso elevata per l'omessa precedenza, per cui è previsto il ritiro della patente. Se è vero che la sanzione amministrativa non può costituire, in via automatica, prova della responsabilità del conducente, è altrettanto vero che la tipologia della sanzione prevista dal legislatore disvela la gravità della condotta contestata e costituisce quindi indice oggettivo dell'efficienza causale che tale condotta può assumere nella causazione di un impatto con un altro veicolo che procede nella propria corsia di marcia, nella quale il primo si immette.
5.4. Considerata la diversa gravità delle condotte, il Tribunale ritiene equo ripartire la responsabilità per la verificazione del sinistro nella misura dell'80% a carico del convenuto nella CP_2
misura del restante 20% a carico dell'attore.
6. Ai fini della quantificazione del danno, viene in rilievo, innanzitutto, il danno non patrimoniale. Si richiamano, sul punto, le risultanze di CTU medico – legale sulla persona dell'attore, che si condividono in quanto ottenute all'esito di indagine completa, coerente ed immune da vizi logici o metodologici.
6.1. In particolare, l'ausiliario del giudice ha constatato che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato una serie di lesione di natura traumatica compatibili con l'urto così come verificatosi tra i veicoli. A causa delle accertate lesioni, il CTU ha quantificato il periodo di invalidità temporanea, indicando una ITT per giorni 60, una ITP al 75% per giorni 20, ITP al 50% per giorni 30 e ITP al
25% per restanti giorni 45; detta quantificazione è stata per altro accompagnata dalla specificazione dell'elevato grado di sofferenza del periziando nel periodo di interesse (5 punti riconosciuti in una scala da 1 a 7 – pag. 7 CTU).
Parimenti, sono stati accertati postumi permanenti all'integrità fisica, indicati dal CTU in misura del
16%.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale – sub specie danno biologico – si applicano le tabelle del Tribunale di Milano vigenti all'epoca del sinistro, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (56 anni) ottenendo una somma pari a € 52.714,50.
Trattandosi di debito di valore, detto importo deve rivalutarsi ad oggi e maggiorarsi degli interessi dal giorno del sinistro alla data odierna. Si ottiene così la somma complessiva di € 68.550,36 (di cui
€ 5.820,10 a titolo di interessi).
Avuto riguardo alle percentuali di responsabilità di cui supra, il diritto al risarcimento del danno dell'attore deve ridursi in misura del 20% (€ 13.710,07), in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Residua un credito di € 54.840,29, al quale devono sottrarsi, tuttavia, € 43.000 già corrisposti dalla compagnia assicurativa (ed accettati in acconto sul maggiore avere).
Il residuo credito dell'attore per il risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad € 11.840,29, oltre interessi di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo.
6.2 Non è invece fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno da menomazione della capacità lavorativa specifica.
Non sono infatti emersi elementi comprovanti il nesso di causalità tra la compressione della capacità lavorativa dell'attore e le lesioni subite in conseguenza del sinistro. Ciò in quanto, come constato in sede peritale, , già all'epoca del sinistro, era titolare di un assegno di Parte_1
invalidità per pregresse infermità. È lo stesso attore a confermarlo in sede di interrogatorio formale, ove ha dichiarato “Sto prendendo pensione di invalidità civile perché ho fatto trapianto di fegato.
Percepisco invalidità dal 2014, ma dal 2016 me l'hanno tolta e poi ho fatto ricorso e me l'hanno data tra il 2019 e il 2020. Non ho preso la disoccupazione, sotto consiglio del Patronato, perché altrimenti avrei perso la pensione d'invalidità e riaverla sarebbe stato un problema” (verbale udienza del 26.01.2023). Dati gli esiti del sinistro, dunque, l'attore può incorrere, al più in cenestesi lavorativa, ben distinta dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa. A ribadirlo, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, è proprio l'ausiliario del giudice, il quale conferma come ingiustificato il giudizio di inidoneità lavorativa prodotto in atti (doc. 14 attore) in presenza di una lesione al ginocchio sinistro che non può incidere sull'attività di elettricista in passato svolta dal . Pt_1
Quanto detto, per altro, esclude il rapporto di causalità tra il licenziamento documentato dall'attore e l'evento lesivo per cui è causa.
, invece, ristoro il pregiudizio patrimoniale pari alle spese mediche e di assistenza legale Parte_2
(fase stragiudiziale) sostenute e documentate.
Quanto alle prime, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate per complessivi €
4.711,15. Tra questi sono inclusi i costi delle sedute fisioterapiche e delle visite specialistiche ortopediche. Infatti, sebbene come indicato dal CTU si tratti di servizi erogabili a minor costo dal
SSN, è pieno diritto del paziente scegliere liberamente le modalità più idonee alle proprie cure, fermo restando la necessità che dette spese non risultino abnormi e del tutto ingiustificate.
Considerazioni in parte analoghe vanno fatte per il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Queste sono certamente risarcibili quale voce di danno emergente da tenersi distinta dalle ordinarie spese giudiziali, liquidate in sentenza. L'esborso, anche avuto riguardo all'esito del giudizio con il quale è stata accertata la fondatezza delle domande attoree, deve certamente ritenersi giustificato in quanto teso ad ottenere un'utilità prima di ricorrere alla tutela giudiziale.
L'attore ha dunque diritto al rimborso dell'80% delle spese sostenute, pari a complessivi € 9.877,87
(4.711,15 + € 5.166,72 di cui al doc. 22 attore), ossia € 7.902,29 oltre interessi di legge dall'avvenuto esborso al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum
(scaglione da 5.201 euro a 26.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU sono posti definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
ACCERTA la responsabilità del convenuto nella verificazione del sinistro del CP_2
30.09.2020 nella misura dell'80%, mentre il restante 20% è posto in capo all'attore; CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di € 11.840,29 oltre interessi di legge a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento di € 7.902,29 oltre interessi dall'avvenuto esborso, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
PONE i costi della CTU definitivamente a carico delle parti convenute, soccombenti.
Pisa, all'udienza del 5/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino