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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3364/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 13/02/2024 svolta ex art. 127 ter cpc e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASTROENI SERGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. RAO DELFIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/08/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Castelmola il 20.06.1991,
[...] trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1991 al n° 5 parte II serie A, esponevano che:
a) dal matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...]; Persona_1
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 14.12.2021, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza davanti al Giudice delegato, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare.
1 Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
E' provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge né ledono gli interessi della prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. B) e art. 4, n. 13, della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 24/08/2023 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelmola il 20.06.1991 fra e , alle condizioni concordate dalle parti Parte_1 Parte_2 nel ricorso congiunto depositato in data 24/08/2023;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelmola di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
26/02/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga )
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3364/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 13/02/2024 svolta ex art. 127 ter cpc e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASTROENI SERGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. RAO DELFIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/08/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Castelmola il 20.06.1991,
[...] trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1991 al n° 5 parte II serie A, esponevano che:
a) dal matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...]; Persona_1
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 14.12.2021, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza davanti al Giudice delegato, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare.
1 Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
E' provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge né ledono gli interessi della prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. B) e art. 4, n. 13, della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 24/08/2023 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelmola il 20.06.1991 fra e , alle condizioni concordate dalle parti Parte_1 Parte_2 nel ricorso congiunto depositato in data 24/08/2023;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelmola di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
26/02/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga )
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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