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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7789/2022, promossa con citazione notificata in data 21.1.2022
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12
(C.F. ) (C.F. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (C.F. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
(C.F. ), (C.F. C.F._19 Parte_20
pagina 1 di 43 ), (C.F. C.F._20 Parte_21
, (C.F. , C.F._21 Parte_22 C.F._22
(C.F. ), (C.F. Parte_23 C.F._23 Parte_24
), (C.F. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(C.F. ), (C.F. Parte_26 C.F._26 Parte_27
), (C.F. ), C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._29 Parte_30
), (C.F. ), C.F._30 Parte_31 C.F._31 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_32 C.F._32 Parte_33
), (C.F. ), C.F._33 Parte_34 C.F._34 Pt_35
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._35 Parte_36
, (C.F. ), C.F._36 Parte_37 C.F._37
(C.F. ), (C.F. Parte_38 C.F._38 Parte_39
, (C.F. ), C.F._39 Parte_40 C.F._40
(C.F. ), (C.F. Parte_41 C.F._41 Parte_42
), (C.F. , C.F._42 Parte_43 C.F._43 Pt_44
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._44 Parte_45
, (C.F. , C.F._45 Parte_46 C.F._46
(C.F. , (C.F. Parte_47 C.F._47 Parte_48
), (C.F. , C.F._48 Parte_49 C.F._49
(C.F. ), (C.F. Parte_50 C.F._50 Parte_51
), (C.F. ), C.F._51 Parte_52 C.F._52
(C.F. , Parte_53 C.F._53 Parte_54
(C.F. ), (C.F. ), C.F._54 Parte_54 C.F._55
(C.F. ), (C.F. Parte_55 C.F._56 Parte_56
), (C.F. ), C.F._57 Parte_57 C.F._58
(C.F. , (C.F. Parte_58 C.F._59 Parte_59
), (C.F. ), C.F._60 Parte_60 C.F._61
pagina 2 di 43 (C.F. ), (C.F. Parte_61 C.F._62 Parte_62
), (C.F. , C.F._63 Parte_63 C.F._64
(C.F. ), (C.F. Parte_64 C.F._65 Parte_65
), (C.F. ), C.F._66 Parte_66 C.F._67
(C.F. , (C.F. Parte_67 C.F._68 Parte_68
, (C.F. ), C.F._69 Parte_69 C.F._70
(C.F. , (C.F. Parte_70 C.F._71 Parte_71
), (C.F. ), C.F._72 Parte_72 C.F._73 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_73 C.F._74 Parte_74
), (C.F. ), C.F._75 Parte_75 C.F._76 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_76 C.F._77 Parte_77
), (C.F. , C.F._78 Parte_78 C.F._79
(C.F. ), (C.F. Parte_79 C.F._80 Parte_80
), (C.F. ), C.F._81 Parte_81 C.F._82
(C.F. ), (C.F. Parte_82 C.F._83 Parte_83
), (C.F. , C.F._84 Parte_84 C.F._85
(C.F. ), (C.F. Parte_85 C.F._86 Parte_86
), (C.F. ), C.F._87 Parte_87 C.F._88
(C.F. , (C.F. Parte_88 C.F._89 Parte_89
), (C.F. , C.F._90 Parte_90 C.F._91 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_91 C.F._92 Parte_92
), (C.F. ), C.F._93 Parte_93 C.F._94
(C.F. ), (C.F. Parte_94 C.F._95 Parte_95
), (C.F. ), C.F._96 Parte_96 C.F._97 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_97 C.F._98 Parte_98
), (C.F. ), C.F._99 Parte_99 C.F._100 Parte_100
(C.F. ), (C.F. ), C.F._101 Parte_101 C.F._102 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_102 C.F._103 Parte_103
pagina 3 di 43 ), (C.F. ), C.F._104 Parte_104 C.F._105
(C.F. , (C.F. Parte_105 C.F._106 Parte_106
, (C.F. , C.F._107 Parte_107 C.F._108 Pt_108
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._109 Parte_109
, (C.F. ), C.F._110 Parte_110 C.F._111
(C.F. ), (C.F. Parte_111 C.F._112 Parte_112
, elettivamente domiciliati in Brescia corso Matteotti n. 46 C.F._113
presso l'avv. Marco Odracci, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Gaetano
Bruno per procure in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano via Tommaso Grossi n. 2 presso l'avv. Leonardo Giani e l'avv. Francesco Nicora, che le rappresentano e difendono per procure allegate alla comparsa di costituzione,
CONVENUTE
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano via Tommaso Grossi n. 2 presso l'avv. Leonardo
Giani e l'avv. Francesco Nicora, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E CONTRO
CF in Controparte_4
pagina 4 di 43 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano via
Tommaso Grossi n. 2 presso l'avv. Mauro Pisapia e l'avv. Francesco Nicora, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._114 CP_6
), (C.F. ), C.F._115 CP_7 C.F._116 CP_8
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._117 CP_9 C.F._118
(C.F. ), (C.F. E_0 C.F._119 E_1
), (C.F. ), C.F._120 E_2 C.F._121 [...]
(C.F. ) (C.F. ), Pt_113 C.F._122 Parte_114 C.F._123
(C.F. , (C.F. Parte_115 C.F._124 Parte_116
, (C.F. ), C.F._125 Pt_117 C.F._126 Pt_118
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._127 Parte_119
), (C.F. ), C.F._128 Parte_120 C.F._129
(C.F. , (C.F. Parte_121 C.F._130 Parte_122
), (C.F. ), C.F._131 Parte_123 C.F._132 Pt_124
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._133 Parte_125
), (C.F. ), C.F._134 Parte_126 C.F._135 Pt_127
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._136 Parte_128 C.F._137
(C.F. ), (C.F. Parte_129 C.F._138 Parte_130
), (C.F. ), C.F._139 Parte_131 C.F._140
(C.F. , (C.F. Parte_132 C.F._141 Parte_133
), (C.F. , C.F._142 Parte_134 C.F._143
(C.F. , (C.F. Parte_135 C.F._144 Parte_136
, (C.F. ), (C.F. C.F._145 Pt_137 C.F._146 Parte_138
pagina 5 di 43 , (C.F. ), C.F._147 Parte_139 C.F._148 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_140 C.F._149 Parte_141
), elettivamente domiciliati in Brescia corso Matteotti n. 46 C.F._150
presso l'avv. Marco Odracci, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo
Pagliardi per procure in calce alla comparsa di intervento,
TERZI INTERVENUTI
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. E_3 C.F._151 CP_14
), (C.F. ), C.F._152 CP_15 C.F._153 CP_16
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._154 CP_17 C.F._155
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._156 CP_19
), elettivamente domiciliati in Milano via Gonzaga n. 5 presso C.F._157
l'avv. Nicola Spadafora e l'avv. Attilio Zuccarello, che li rappresentano e difendono per procure in calce alla comparsa di intervento,
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: intermediazione finanziaria
Gli attori e altri hanno così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via principale: accertata e dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto di quote di CP_20
effettuate dagli attori, per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute in solido o, in subordine, la e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire
[...] Controparte_2 Controparte_3 in favore degli attori le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di , CP_20 dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
pagina 6 di 43 In via subordinata: accertato e dichiarato l'annullamento delle operazioni di acquisto di quote di CP_20
effettuate dagli attori, per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute in solido o, in
[...]
subordine, la e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire
[...] Controparte_2 Controparte_3
e/o comunque corrispondere in favore degli attori le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto CP_20
automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and Conditions inseriti nel Base Prospectus pubblicato da in data CP_4
3.09.2019, per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute in solido o, in subordine, la
e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire e/o comunque
[...] Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore degli attori le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di
, dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei CP_20
titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In estremo subordine o, nel caso in cui dall'istruttoria emergessero in capo agli attori danni superiori rispetto alla perdita dei rispettivi investimenti, in via ulteriore, accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute nei termini descritti in narrativa, condannare le convenute, in solido o in subordine in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno subito dagli attori, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto degli ed il valore di liquidazione finale o, in via gradata, CP_20 nella differenza tra il valore delle rispettive quote di stimato in base all'ultimo prezzo CP_20
risultante alla chiusura delle contrattazioni del 6 marzo 2020 e quello stimato in base al prezzo posto alla base delle effettive liquidazioni avvenute in data 18.03.2020, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data del
9.03.2020 o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale;
ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, eventualmente determinato anche a mezzo di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In ogni caso: condannare le convenute, in solido o per quanto di rispettiva pertinenza, all'integrale rifusione delle spese di lite in favore degli attori, oltre iv.a. e c.p.a..”
pagina 7 di 43 In via istruttoria: si ribadiscono le eccezioni di inammissibilità delle prove richieste dalle controparti convenute per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. di parte attrice e si rinnovano le istanze istruttorie svolte nelle memorie attoree ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.
I terzi intervenuti e altri hanno così concluso: CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via principale: accertata e dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto di quote di CP_20 effettuate dagli intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e precisati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute in solido o, in subordine, la e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire
[...] Controparte_2 Controparte_3 in favore degli intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di CP_20
, dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli,
[...]
oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In via subordinata: accertato e dichiarato l'annullamento delle operazioni di acquisto di quote di CP_20
effettuate dagli intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e precisate
[...]
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute in solido o, in subordine, la e/o la Controparte_4 [...]
e/o la e/o la , a E_ Controparte_2 Controparte_3
restituire e/o comunque corrispondere in favore degli intervenuti le somme da questi versate per
l'acquisto delle rispettive quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per CP_20
effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and Conditions inseriti nel Base Prospectus pubblicato da in data CP_4
3.09.2019, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e precisati nella memoria ex art.
183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute in solido o, in subordine, la
e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire e/o comunque
[...] Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore degli intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico CP_20
pagina 8 di 43 dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In estremo subordine o, nel caso in cui dall'istruttoria emergessero in capo agli intervenuti danni superiori rispetto alla perdita dei rispettivi investimenti, in via ulteriore, accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute nei termini descritti nella narrativa dell'atto di citazione e precisate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute, in solido o in subordine in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno subito dagli intervenuti, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto degli ed il valore di CP_20
liquidazione finale o, in via gradata, nella differenza tra il valore delle rispettive quote di CP_20 stimato in base all'ultimo prezzo risultante alla chiusura delle contrattazioni del 6 marzo 2020 e quello stimato in base al prezzo posto alla base delle effettive liquidazioni avvenute in data
18.03.2020, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni
o, in subordine, dalla data del 9.03.2020 o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale;
ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, eventualmente determinato anche a mezzo di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In ogni caso: condannare le convenute, in solido o per quanto di rispettiva pertinenza, all'integrale rifusione delle spese di lite in favore degli intervenuti, oltre iv.a. e c.p.a..”
I terzi intervenuti e altri hanno così concluso: E_3
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito, in via principale
CP_2
- accertata e dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto di quote di effettuate dagli
Intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare le società convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, anche in solido fra loro, o, in subordine, condannare la
e/o la e/o la e/o la Controparte_4 E_ Controparte_2 CP_3
a restituire in favore degli Intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive
[...]
CP_2 quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
In via subordinata
CP_2
- accertato e dichiarato l'annullamento delle operazioni di acquisto di quote di effettuate dagli
Intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare le società convenute, pagina 9 di 43 ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, anche in solido fra loro, o, in subordine, la CP_4
e/o la e/o la e/o la , a
[...] E_ Controparte_2 CP_3
restituire e/o comunque corrispondere in favore degli Intervenuti le somme da questi versate per
l'acquisto delle rispettive quote di 3OIL, dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
In via ulteriormente subordinata
- accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità della clausola di cui all'art.
8.8 contenuta nei Terms and Conditions inseriti nel Base Prospectus pubblicato da in data 3 settembre 2019, per i CP_4
motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare le società convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, anche in solido fra loro, o, in subordine, la e/o la Controparte_4
e/o la e/o la , a restituire e/o comunque E_ Controparte_2 CP_3
corrispondere in favore degli Intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive
CP_2 quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
In estremo subordine o, nel caso in cui dall'istruttoria emergessero in capo agli Intervenuti danni superiori rispetto alla perdita dei rispettivi investimenti, in via ulteriore,
- accertata e dichiarata la responsabilità delle società convenute nei termini descritti nella narrativa dell'atto di citazione, condannare le convenute, in solido o, in subordine, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno subito dagli Intervenuti, quantificato nella differenza tra il
CP_2 prezzo di acquisto dei ed il valore di liquidazione finale o, in via gradata, nella differenza tra il
CP_2 valore delle rispettive quote di stimato in base all'ultimo prezzo risultante alla chiusura delle contrattazioni del 6 marzo 2020 e quello stimato in base al prezzo posto alla base delle effettive liquidazioni avvenute in data 18 marzo 2020, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data del 9 marzo 2020 o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale;
ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, eventualmente determinato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., ossia a mezzo di valutazione equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per legge.
In via istruttoria:
pagina 10 di 43 - per l'ipotesi in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da rivolgere alle Convenute, del contratto di Swap sottostante al titolo
ETC 3OIL.”
Le convenute Controparte_3 E_
, e
[...] Controparte_2 Controparte_4
hanno così concluso:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
1. ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di E_
e di in relazione a tutte le domande svolte dagli
[...] Controparte_2 attori e dagli intervenienti in questo giudizio e per l'effetto:
2. RESPINGERE, DICHIARARE INAMMISSIBILI ovvero IMPROCEDIBILI, ovvero RIGETTARE con ogni miglior formula le domande svolte dagli attori e dagli intervenienti nei confronti di
[...]
e di dichiarandone l'ESTROMISSIONE E_ Controparte_2 da questo giudizio per mancanza di una condizione dell'azione con refusione integrale delle spese di lite.
Sempre in via preliminare:
3. ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale di
in relazione agli addebiti mossi da parte attrice e dagli intervenienti in Controparte_3
relazione alla validità dei Prodotti 3Oil ovvero a violazioni asserite e concernenti la redazione del
Prospetto e le modalità di gestione della chiusura del Prodotto 3Oil da parte dell'emittente.
4. ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale di in relazione agli addebiti mossi da parte Controparte_4
attrice e dagli intervenienti in relazione a violazioni asserite e concernenti la redazione del KID.
In via principale
5. RESPINGERE, DICHIARARE INAMMISSIBILI ovvero IMPROCEDIBILI, ovvero in ogni caso
RIGETTARE con ogni miglior formula tutte le domande svolte dagli attori e dagli intervenienti nei confronti di , , Controparte_3 E_ [...]
e in quanto tutte infondate in Controparte_2 Controparte_4
fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
pagina 11 di 43 In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accertate colpe e/o responsabilità in capo ad alcuna delle società convenute:
6. ACCERTARE e DICHIARARE il concorso colposo degli attori e degli intervenienti nella causazione delle perdite lamentate e dunque dei danni azionati in questo giudizio ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c. e in subordine i sensi dell'art. 1227 primo comma c.c. per l'effetto:
7. ESCLUDERE o comunque in subordine RIDURRE il diritto risarcitorio degli attori e degli intervenienti per i danni che gli stessi hanno concorso a causare ovvero che avrebbero potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza.
In via istruttoria:
8. RIGETTARE qualsiasi ulteriore domanda o istanza istruttoria svolta dagli attori e dagli intervenienti e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si chiede l'ammissione alla prova contraria sui mezzi di prova che dovessero essere formulati dalle altre parti, con riserva di indicare all'uopo i testi e i mezzi a prova contraria.
9. AMMETTERE ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C., affinché venga ordinato a ciascun attore e interveniente, ovvero in subordine agli istituti di credito intermediari degli acquisti degli attori e degli intervenienti, il deposito della documentazione relativa agli acquisti dei Prodotti 3Oil dall'anno 2015 in poi.
10. AMMETTERE L'INTERROGATORIO FORMALE di tutte le controparti che rispondano al seguente quesito:
1. Vero che ha iniziato ad investire nei Prodotti 3Oil nell'anno 2017, ossia prima dell'introduzione del
KID avvenuta nel gennaio/marzo 2018.
2. Vero che ha detenuto i Prodotti 3Oil per periodi superiori a 1 giorno.
In ogni caso:
11. con vittoria di spese e compensi professionali oltre alle spese forfetarie, CPA e IVA come per legge
e condanna degli attori e degli intervenienti che avessero effettuato operazioni di acquisto di Prodotti
3Oil prima del mese di gennaio 2018 al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c.”
pagina 12 di 43
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 gli attori e altri Parte_1
hanno convenuto in giudizio le società E_
, ,
[...] Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_21
esponendo che:
[...]
-la vicenda in esame trae origine dalla comune scelta degli attori di investire i propri risparmi nell'acquisto, tramite ordini on line, di uno strumento finanziario denominato
"WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged" (ISIN IE00B7ZQC614), rientrante nella categoria degli “Exchange Traded Commodities” (“ETC”); trattasi di strumenti finanziari emessi al fine di investire il risparmio raccolto dagli investitori in materie prime fisiche oppure in contratti derivati aventi come sottostanti le suddette materie prime, il cui prezzo risulta pertanto legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del bene sottostante e replica passivamente la “performance” della materia prima o degli indici di materia prima a cui fa riferimento;
quando l'investimento è effettato in contratti derivati su materie prime, l'ETC è chiamato 'sintetico'. In questi casi, il denaro raccolto tramite l'emissione degli strumenti è investito in contratti Swap, aventi come controparti primarie banche di investimento;
-nel caso di specie, gli ETP 3OIL acquistati erano correlati, secondo un meccanismo di
“leva 3”, all'indice “NASDAQ Commodity Crude Oil ER” relativo all'andamento del prezzo del petrolio. Dunque, il titolo era strutturato per offrire all'investitore un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell'indice. La correlazione tra il rendimento complessivo e quello dell'indice NASDAQ non era diretta, ma veniva realizzata attraverso contratti futures aventi ad oggetto il petrolio, ossia contratti derivati che prevedevano lo scambio del valore futuro di un determinato bene (in questo caso il greggio) ad una determinata scadenza, a fronte del pagamento di pagina 13 di 43 un corrispettivo. In particolare, le operazioni di swap erano, nella specie, stipulate con la
(c.d. Controparte Swap). Controparte_22
-i prodotti in esame sono stati acquistati dagli investitori sulla Borsa italiana nel segmento degli strumenti derivati cartolarizzati di EFT-plus, ovvero all'interno di un mercato telematico regolamentato della Borsa italiana, interamente dedicato alla negoziazione in tempo reale degli ETC, ETN e ETF semplici e strutturati;
-il soggetto emittente dei era CP_20 Controparte_4
il gestore era , il produttore
[...] E_
era e, infine, il distributore e referente del Controparte_3 [...]
con gli investitori italiani era;
CP_23 Controparte_2
-tra il 2019 ed il 2020 gli attori hanno acquistato in Borsa le seguenti quote del menzionato strumento finanziario per i seguenti controvalori: CP_20
: 28.100 quote / Euro 6.770,59, Costa: 290.000 quote / Euro 80.796,00, Pt_1 [...]
: 20.000 quote / Euro 6.356,27, 30.000 quote / Euro 8.275,19, Pt_3 Parte_142
400.000 quote / Euro 123.470,00, 17.414 quote / Euro 7.033,55, Pt_5 Parte_6
26.000 quote / Euro 10.146,09, 38.100 quote / Euro 16.695,40, Parte_7 Pt_8
: 125.100 quote / Euro 69.889,31, 100.000 quote / Euro 27.741,30, Parte_9 Pt_10
55.053 quote / Euro 37.359,25, 200.000 quote / Euro 53.664,44, Pt_11 CP_24
80.000 quote/ Euro 32.042,42, 60.000 quote / Euro 20.380,02, Pt_143 Parte_14
40.000 quote / Euro 8.693,22, ed altri: 144.000 quote / Euro Parte_15 Pt_144
34.987,01, Marziali – Masch.: 99.000 quote / Euro 27.379,91, Trinca: 20.000 quote /
Euro 6.437,69, : 79.706 quote / Euro 60.609,24, Coscia: 47.500 quote / Euro Pt_23
14.176,02, 22.000 quote / Euro 3.904,80, : 250.000 quote / Parte_25 Parte_145
Euro 79.573,65, 2.734.600 quote / Euro 747.518,16, 5.250 quote / Pt_146 Pt_31
Euro 5.845,32, 36.000 quote / Euro 11.575,02, 24.017 quote / Euro Pt_32 Pt_33
6.223,90, 49.472 quote / Euro 11.052,62, 36.025 quote / Euro Parte_34 Pt_35
8.534,99, : 15.432 quote / Euro 3.123,85, 17.905 quote / Euro Pt_36 Pt_37
4.513,77, 115.435 quote / Euro 26.124,45, : 12.064 quote / Euro Pt_38 Pt_39
pagina 14 di 43 4.204,24, 59.559 quote / Euro 17.882,59, 47.647 quote / Euro Pt_40 Pt_41
14.167,77, 44.346 quote / Euro 12.292,53, Filippi: 29.921 quote / Euro Pt_42
11.546,86, 49.070 quote / Euro 12.586,63, 24.017 quote / Euro Pt_44 Pt_45
5.424,14, : 25.729 quote / Euro 5.747,76, 29.589 quote / Euro Pt_46 Pt_47
9.766,04, 34.518 quote / Euro 9.570,40, 93.739 quote / Euro 25.731, Pt_48 Pt_49
Giovannoni: 49.070 quote / Euro 12.981,12, : 70.000 quote / Euro 23.275,95, Pt_51
: 184.800 quote / Euro 49.847,40, 39.150 quote / Euro 11.858,18, Pt_52 Parte_53
: 95.000 quote / Euro 43.018,50, : 25.000 quote / Euro 5.825,11, Pt_54 Pt_55
: 248.000 quote / Euro 89.963,51, :
1.000.000 quote / Euro 315.178,10, Pt_56 Pt_57
6.000 quote / Euro 22.884,69, 53.050 quote / Euro 17.054,62, Pt_58 Pt_59
: 100.000 quote / Euro 28.052,04, P.: 160.000 quote/ Euro 63.223,69, Pt_60 Pt_61
90.000 quote / Euro 32.989,03, 210.000 quote / Euro 68.432,93, Pt_62 Pt_63
24.000 quote / Euro 36.723,62, 35.800 quote / Euro 9.633,43, Pt_64 Pt_65 Pt_66
10.000 quote / Euro 14.954,26, 65.000 quote / Euro 19.599,74, Pt_67 Pt_147
68.000 quote / Euro 30.034,04, 196.004 quote / Euro 59.390,58,
[...] Parte_70
Spinetta-Necchi: 161.872 quote / Euro 36.622,19, : 15.000 quote / Euro Pt_74
3.717,95, Milani A.+R.: 10.000 quote / Euro 4.349,70, Quercia: 20.000 quote / Euro
8.882,84, : 58.000 quote / Euro 14.973,11, 13.500 quote / Euro Parte_77 Pt_78
3.037,75, Barnaba: 39.000 quote / Euro 14.765,70, Baroni: 28.000 quote / Euro Part 9.990,60, Viapiana 50.000 quote / Euro 19.517,09, Viapiana N.: 90.000 quote / Euro
35.319,65, 80.000 quote / Euro 22.155,36, 60.000 quote / Euro Pt_82 Pt_83
14.240,15, 256.353 quote / Euro 102.177,12, P.: 105.344 Parte_148 Parte_84
quote / Euro 24.674,37, 25.000 quote / Euro 7.070,16, 50.101 Pt_86 Parte_87
quote / Euro 18.612,47, .1: 32.000 quote / Euro 8.060,36, Persona_1 Per_2
2: 5.000 quote / Euro 917,45, Maistrini: 450.000 quote / Euro 154.375,35,
[...] [...]
M.: 28.830 quote / Euro 9.483,03, Spinetta-Barbati: 81.000 quote / Euro Pt_12
37.897,15, : 17.950 quote / Euro 3.171,12, : 20.000 quote / Euro Pt_94 Pt_95
5.442,32, Matri-Sari: 30.0000 quote / Euro 9.972,58, 180.445 quote / Euro Pt_98
pagina 15 di 43 49.950,81, : 41.500 quote / Euro 10.223,90, 17.536 quote / Euro Parte_99 Pt_97
6.076,96, : 33.000 quote / Euro 9.891,39, : 165.000 quote/Euro Pt_101 Parte_102
49.017,75, : 69.150 quote / Euro 21.647,41, : 60.000 quote / Euro Pt_103 Pt_104
22.552,00, 100.000 quote / Euro 31.895,86, E.: 115.200 quote / Euro Pt_105 Pt_16
28.256,94, 12.400 quote / Euro 3.514,55, 90.000 quote / Euro Pt_106 Pt_107
25.564,72, 25.500 quote / Euro 9.803,90, 123.000 quote / Euro Pt_149 Pt_109
41.314,03, 40.000 quote / Euro 16.836,00, 100.000 quote / Euro Pt_110 Pt_111
27.844,14, 60.000 quote / Euro 22.272,00; Pt_112
-in data 13.3.2020 l'emittente dei 3OIL comunicava ai propri investitori italiani che il
6.3.2020 il prezzo unitario degli strumenti finanziari si era attestato su un valore di $
0,1793411; nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 marzo 2020 il valore del future CLK0 sul petrolio, che determinava l'indice di riferimento degli , aveva subito un CP_20
rilevante imprevisto deprezzamento, di tal che nella giornata dell'8.3.2020, alla riapertura dei mercati di Londra, aveva presentato una variazione al ribasso di -32,96% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura del 6.3.2020; la Controparte Swap aveva, pertanto, risolto anticipatamente gli Swap relativi ai prodotti impattati da tale movimentazione del sottostante;
l'Emittente si era, quindi, ritenuta legittimata a procedere al ritiro dal mercato dei 3OIL e al loro rimborso obbligatorio, in virtù di una clausola che dichiarava essere contenuta nel Base Prospectus del prodotto;
nella notte fra l'8 e il 9.3.2020
l'Emittente aveva, pertanto, presentato richiesta di sospensione della negoziazioni degli al London Stock Exchange, alla Deutsche Boerse nonché alla Borsa Italiana CP_20
s.p.a., con conseguente sospensione delle negoziazioni di tali strumenti finanziari;
-in data 9.3.2020 tutti gli attori, senza aver disposto né autorizzato alcuna operazione di vendita, si erano in definita trovati a subire un automatico disinvestimento delle quote
3OIL, stimate al prezzo unitario di $ 0,0166224;
-nessuno degli investitori riusciva a trovare giustificazione rispetto alla condotta attuata da avuto riguardo al contenuto dei KID del prodotto, che non recava CP_4
pagina 16 di 43 indicazione dell'eventualità di una risoluzione anticipata e al Base Prospectus del prodotto, che parimenti non offriva adeguati chiarimenti;
-solo l'esame della documentazione ufficiale pubblicata da da parte di CP_4
tecnici incaricati dagli attori consentiva di intuire i meccanismi tecnici sottesi agli eventi del 9 settembre 2020: dall'esame combinato del Base Prospectus, dei suoi allegati e dei
Final Terms pubblicati da e dalla loro interpretazione sistematica, si CP_4
constatava che – durante la sospensione delle negoziazioni verificatasi nel weekend tra il 6 e l'8 marzo 2020 – si era verificato un deprezzamento dell'ETP 3OIL superiore alla soglia limite del 20%, integrante un c.d. “Severe Overnight Gap Event”, dal quale era derivata l'interruzione dell'operazione Swap stipulata dall'Emittente e il conseguente rimborso obbligatorio degli strumenti finanziari, con liquidazione dei medesimi alla data di cessazione della transazione Swap del 9 marzo 2020 (ai sensi delle clausole 8.8 ed 8.9 dei “Terms and Conditions” contenuti nel Base Prospectus). Tali meccanismi di estinzione e rimborso automatico degli ETP 3OIL in funzione dell'andamento del mercato non erano mai stati resi noti agli attori all'epoca della sottoscrizione degli strumenti finanziari, non essendo mai stati descritti nel relativo KID informativo, contrariamente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1286/2014 e dal Regolamento
Delegato UE n. 653/2017. Né le informazioni tecniche contenute nel Base Prospectus, redatto interamente in lingua inglese, potevano ritenersi ragionevolmente accessibili e comprensibili da parte di meri investitori retail.
La sottoscrizione delle quote di da parte degli attori è, pertanto, avvenuta in CP_20
assenza di informazioni chiare, comprensibili e complete sull'operatività degli strumenti finanziari, nonché nella totale ignoranza circa la possibilità che i titoli potessero essere disinvestiti nelle circostanze in cui la vendita sarebbe stata del tutto svantaggiosa e contraria alle ordinarie strategie di mercato. La logica di investimento insegna, infatti, che a fronte di un consistente deprezzamento di un titolo, addirittura superiore al 90%, sia del tutto irragionevole procedere alla vendita del prodotto con una perdita quasi pagina 17 di 43 totale dell'investimento e sia semmai consigliato attendere il rialzo del suo valore di mercato;
-in data 18 marzo 2020 gli investitori hanno rivolto le proprie rimostranze alla ed alla , mediante una lettera di Controparte_25 Controparte_26
diffida nella quale sono state eccepite le illiceità insite nelle condotte dei convenuti, con riserva di instaurare ogni azione giudiziale ritenuta idonea, restando tuttavia la stessa diffida priva di riscontro.
Deducono, pertanto, gli attori:
-la qualità di consumatori essendo gli stessi persone fisiche, con conseguente applicazione della normativa di protezione disposta in loro favore, che prevede rigorosi obblighi informativi e di trasparenza;
-che tutte le società convenute, come desumibile dalla documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto di giudizio, dalla documentazione contabile delle società
e dai rispettivi siti internet, agiscono all'unisono e si presentano agli investitori italiani come parti di una medesima realtà, con la conseguenza che gli investitori legittimamente confidano sull'unitarietà della controparte negoziale;
-la mancanza di informazioni chiare sui prodotti finanziari oggetto di investimento, con conseguente violazione degli obblighi informativi gravanti sui produttori, distributori ed emittenti di prodotti finanziari ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 e del
Regolamento Delegato UE n. 653/2017, le cui disposizioni hanno natura imperativa, con conseguente nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari per contrarietà a norme imperative o comunque annullabilità delle stesse, posto che la condotta omissiva perpetrata dalla ai danni degli investitori ne ha CP_4
gravemente viziato il consenso nella sottoscrizione degli , configurandosi un CP_20
dolo omissivo determinante;
-l'inadeguatezza delle informazioni contenute nel Base Prospectus del 3 settembre
2019, recante disposizioni in lingua inglese, di difficile comprensione anche per gli esperti, nonché di quelle contenute nel KID 2020, che non recava alcuna indicazione pagina 18 di 43 circa la possibilità di riscatto del prodotto nel caso in cui si fosse verificato l'evento di
Severe Overnight Gap, ma soltanto un laconico riferimento al fatto che l'Emittente potesse porre fine al prodotto unilateralmente;
solo in data 13.3.2020, e dunque dopo la cessazione delle negoziazioni degli strumenti finanziari, l'Emittente comunicava agli investitori il meccanismo sotteso alla liquidazione dei titoli, e solo fra il novembre e il dicembre 2020 la pubblicava un Base Prospectus e un KID contenenti CP_4
informazioni più precise;
-la nullità della condizione risolutiva contenuta nella clausola 8.8 dei Terms and
Conditions – contenente una condizione risolutiva del rapporto contrattuale instaurato fra investitore e che comporta un riscatto automatico dei titoli e un CP_4
conseguente rimborso obbligatorio al verificarsi di particolari eventi di mercato – non essendo stata in alcun modo oggetto di consenso da parte degli investitori italiani, posto che della medesima non vi è traccia nel KID informativo a loro destinato;
nonché considerata la natura vessatoria della clausola stessa, capace di determinare un evidente squilibrio di posizioni fra le parti contraenti, a vantaggio esclusivo della e CP_4
in danno negli investitori, atteso che in base alla clausola, al verificarsi di un consistente deprezzamento, gli investitori vengono privati del diritto di mantenere la titolarità dello strumento finanziario onde proteggere i propri risparmi, mentre all'Emittente viene consentito di sottrarsi ai rischi insiti nelle dinamiche di mercato, precostituendosi la possibilità di trattenere la quasi totalità dei controvalori dei titoli al verificarsi di deprezzamenti superiori al 20%.
Chiedono, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle quote di , con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle CP_20
somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'annullabilità delle operazioni di acquisto delle quote di con CP_20
conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and
pagina 19 di 43 Conditions inseriti nel Base Prospectus, con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriore e in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per le condotte descritte e condannarle al risarcimento dei danni patiti dagli investitori in conseguenza di esse, ex art. 11 Regolamento UE n. 1286/2014, ex artt. 94 e 98 ter T.U.F., nonché ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Si sono costituite in giudizio E_
e contestando quanto ex adverso
[...] Controparte_2
dedotto.
Deducono le convenute che:
e non hanno mai intrattenuto rapporti di natura Controparte_27 CP_28
contrattuale con gli attori, dovendosi perciò rilevare il difetto di legittimazione passiva delle due società convenute;
-nessuno addebito può esser mosso nei loro riguardi in relazione all'asserita inadeguatezza o inappropriatezza del Prodotto 3OIL rispetto alle prospettive di investimento degli attori o alle loro aspettative di rischio, né in relazione alla completezza e/o correttezza dei documenti di offerta, alla cui redazione le stesse non hanno partecipato né hanno avuto alcun ruolo, in quanto per la predisposizione del prospetto informativo unico responsabile è l'Emittente mentre per la predisposizione del
KID unico responsabile è il Produttore;
-non sussiste alcun nesso di causa fra le informazioni che secondo gli attori sarebbero state omesse e le perdite da questi ultimi sofferte, tenuto conto che buona parte degli attori ha investito in un momento in cui il KID neppure esisteva, ovvero prima che il 1 marzo 2018 entrasse in vigore la legislazione europea che gli attori affermano violata;
-in ogni caso il prospetto informativo e il KID sono stati redatti, rispettivamente dal
Produttore e dall'Emittente, in modo completo ed esaustivo e in conformità con la legislazione ratione temporis applicabile;
pagina 20 di 43 -i prodotti non contemplano ipotesi di estinzione automatica e pertanto nessun CP_20
avviso al riguardo avrebbe potuto o dovuto essere inserito nel KID;
-non spettava alle società esponenti effettuare valutazioni di appropriatezza e adeguatezza del Prodotto 3OIL al profilo e alle aspettative di rischio degli investitori;
-gli attori hanno tutti deciso di ignorare le indicazioni contenute nei documenti di offerta mantenendo i propri investimenti per periodi di tempo assai più lunghi rispetto al periodo di detenzione consigliato di un giorno, così contribuendo in modo decisivo ad amplificare le proprie perdite. Lo stesso KID sconsigliava l'acquisto dei prodotti oggetto di causa ad investitori che avessero finalità di investimento conservative o che non fossero in grado di sopportare perdite ingenti, financo integrali del capitale investito e raccomandava all'investitore di ricorrere alla consulenza di professionisti idonei prima di effettuare l'investimento;
-il KID è un documento aggiuntivo rispetto alla documentazione d'offerta (il Prospetto), che ha la finalità di consentire all'investitore un confronto agevole fra prodotti aventi caratteristiche differenti;
-la complessità degli strumenti finanziari quali quelli per cui è causa impedisce in radice di sostenere validamente che un investitore con un grado di diligenza minima possa ragionevolmente affidare la decisione sull'investimento dei propri risparmi solo ad un documento di poche righe, pur sapendo (o dovendo sapere dal momento che lo stesso Cont
ne fa espressa menzione) che l'informativa precontrattuale predisposta dall'Emittente si compone di documenti assai più completi, articolati e agevolmente accessibili (anche in lingua italiana sul sito wisdomtree.eu), che descrivono minuziosamente lo strumento in ogni suo più peculiare e specifico aspetto, ivi inclusi i rischi connessi ad eventi straordinari;
-il Prodotto 3OIL rientra nella categoria dei PRIIPs, vale a dire “packaged retail investment and insurance based investment products”, disciplinati dal Regolamento Ue
n. 12386/2014, che stabilisce oneri informativi e documentazione richiesti ai soggetti che a vario titolo intervengono nella predisposizione e commercializzazione dei pagina 21 di 43 Prodotti;
nel caso di specie, KID e Prospetto sono stati redatti nel rispetto della normativa vigente e le plurime indicazioni circa la rischiosità dei prodotti ivi CP_20
contenute chiariscono che si tratta di prodotti che espongono gli investitori alla perdita integrale del capitale investito, come emerge chiaramente dai suddetti documenti, trattandosi di strumenti connotati da un rischio massimo di perdita totale dell'investimento;
-per i prodotti 3OIL, inoltre, non si prevedono ipotesi di estinzione “automatica”, ma piuttosto si introducono ipotesi di estinzione “obbligatoria”, al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili, tra i quali si inscrivono i casi che il prospetto definisce
“Eventi di rottura/interruzione”, tra i quali il c.d. Severe Overnight Gap Event, ovvero un evento imprevedibile e imprevisto che si verifica a mercati chiusi e di impatto tale da comportare variazioni eccezionali dell'indice di riferimento, e in particolare tale da impattare il Prodotto provocando una variazione del suo valore superiore al 20%, CP_20
superando così la soglia individuata nel Prospetto come rilevante ai fini della chiusura del Prodotto;
al verificarsi di tali eventi, la controparte dello swap che funge da relazione tra il Prodotto e il suo indice di riferimento può risolvere il contratto Swap e, a cascata, l'Emittente deve chiudere il Prodotto e rimborsarlo al prezzo di chiusura. Si tratta, in buona sostanza, di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta di funzionamento del prodotto ben delineata nel Prospetto, laddove vengono descritte tutte le ipotesi di rimborso obbligatorio. Tale situazione si è creata in data 9 marzo 2020, quando si è verificata un'improvvisa e drastica riduzione del prezzo del petrolio che ha integrato, ai sensi del Prospetto (in particolare pp. 182 e 184, nonché 42/43 e 137/138), una ipotesi di
Severe Overnight Gap Event;
-il Prospetto è stato correttamente redatto nella lingua “accettata dalle autorità competenti” degli Stati membri “comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale”, ex art. art. 27 Regolamento n. 2017/1129;
pagina 22 di 43 -dei rischi correlati al prodotto finanziario in esame dà atto anche il KID, nell'ambito di una sezione apposita, ove si descrive “Cosa succede se TR Multi Asset SU
PL. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?”;
-sono irrilevanti o comunque non è stata provata la rilevanza delle censure mosse da parte attrice relative all'incompletezza del KID rispetto alla scelta degli attori di acquistare i Prodotti 3Oil, come invece richiesto dall'art. 11 del Regolamento PRIIPs ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al Produttore dello Strumento
Finanziario; tanto più che una serie di investitori coinvolti nel presente giudizio avevano già effettuato diverse operazioni di acquisto del Prodotto 3OIL prima dell'anno 2019, dimostrando di conoscere la funzionalità dello Strumento Finanziario oggetto di giudizio e tenuto altresì conto che, nel momento in cui detti investitori hanno cominciato a investire nel Prodotti, il KID neppure esisteva;
-un'eventuale lacuna del KID assume rilevanza unicamente laddove sia tale da contraddire il contenuto degli altri documenti d'offerta. Il Kid deve, infatti, essere letto nell'ambito complessivo della documentazione di offerta;
inoltre, il regolamento PRIIPs prevede una responsabilità del solo produttore in relazione alle omissioni del KID e gli altri documenti di offerta, il cui esame non può mai essere omesso da parte dell'investitore che voglia ottenere qualsivoglia risarcimento per perdite sofferte in conseguenza di vicissitudini legate al prodotto;
del resto, diversamente opinando, ovvero affermando, come pare voler fare controparte, che a prescindere dal contenuto del Prospetto, il produttore potrebbe andare incontro a responsabilità per ogni eventuale omissione del KID, si andrebbe ad introdurre una profonda distorsione nella interpretazione dei documenti d'offerta per cui l'intermediario si troverebbe di fatto a non vedersi garantita l'esenzione di responsabilità neppure a fronte di un Prospetto e di una nota di sintesi impeccabili e solo a seguito di una valutazione di inadeguatezza di un documento riassuntivo di informazioni basiche;
-non sussistono le violazioni ex art. 2, comma 5, del Regolamento delegato n. 2017/563, in quanto il KID non contiene alcuna omissione rilevante ai sensi di tale disciplina e non pagina 23 di 43 reca l'indicazione di ipotesi di estinzione automatica perché il Prodotto non si CP_20
estingue automaticamente;
-non sussiste la violazione degli artt. 94, 98 ter e 21 TUF in quanto la disciplina in questione non è applicabile al caso di specie e comunque non è stata violata, né degli artt.1175 e 1375 c.c. poiché le società esponenti non hanno mai intrattenuto alcun rapporto direttamente con gli investitori, con la conseguenza che nel caso di specie non può trovare applicazione la disciplina contrattualistica;
-non sussistono ipotesi di nullità degli strumenti finanziari oggetto di causa, posto che da una violazione precontrattuale non può discendere un'invalidità;
-non sussistono neppure ipotesi di annullabilità dei prodotti per dolo omissivo determinante o per errore, non essendone dimostrati i presupposti;
-non sussiste neppure la nullità dei prodotti per illegittimità della condizione CP_20
risolutiva di cui alla clausola 8.8 dei Terms and Conditions posto che l'ampiezza del documento è dettata dalla necessità di offrire agli investitori ogni informazione utile, che del tutto legittimo è l'impiego della lingua inglese e che la clausola non può ritenersi vessatoria, essendo posta nell'esclusivo interesse e a vantaggio dei soli investitori;
-non sono neppure ravvisabili profili di illegittimità nella gestione delle modalità di chiusura del prodotto;
-ricorrono semmai i presupposti del concorso di colpa degli attori, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Si è costituita in giudizio la società , contestando quanto Controparte_3
ex adverso dedotto sulla scorta delle medesime argomentazioni difensive spese da e E_ [...]
, precisando di non avere mai avuto o intrattenuto rapporti di Controparte_2
natura contrattuale o precontrattuale con gli attori.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
di respingere, dichiarare inammissibili ovvero improcedibili le domande svolte dagli attori;
pagina 24 di 43 in via subordinata di accertare e dichiarare il concorso colposo degli attori nonché di escludere o comunque in subordine ridurre il diritto risarcitorio degli attori.
Si è costituita, infine, in giudizio la società Controparte_4
, contestando quanto ex adverso dedotto sulla scorta
[...]
delle medesime difese spese dalle altre società, evidenziando di non aver mai avuto o intrattenuto rapporti di natura contrattuale o precontrattuale con gli attori e sostenendo la mancanza di responsabilità per eventuali lacune del KID, essendo la predisposizione dello stesso di competenza esclusiva del produttore e domandando il rigetto delle domande attoree sulla base degli stessi argomenti avanzati dalle altre convenute.
Sono intervenuti in giudizio e altri esponendo che: CP_5
-avevano acquistato sulla Borsa Italiana quote dello strumento finanziario denominato
“WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged” (ISIN IE00B7ZQC614), per i seguenti controvalori:
Capra: 118.000 quote / Euro 25.662,76; 172.000 quote / Euro 87.064,99; Pt_122
24.550 quote / Euro 9.073.69; : 145.000 quote / Euro 50.605,22; CP_6 Pt_123 CP_7
290.000 quote / Euro 110.951,16; 160.000 quote / Euro 41.921,89; : Pt_124 CP_8
30.000 quote / Euro 12.098,00; 145.000 quote / Euro 43.243,08; : Parte_125 CP_8
30.000 quote / Euro13.380,00; : 50.800 quote / Euro 43.840,40; Pt_126 CP_9
CP_1 156.000 quote / Euro 42.778,73; 40.000 quote / Euro 80.248,51; : 44.000 Pt_127
quote / Euro 15.400,24; 35.000 quote / Euro 8.531,26; : 93.700 quote / Pt_128 CP_11
Euro 28.614,16; 100.000 quote / Euro 18.000,00; 380.640 quote / Pt_129 CP_12
Euro 110.257,88; 280.000 quote / Euro 116.047,55; 22.000 quote / Euro Pt_130 Pt_113
10.046,85; Fabbricatore:
1.724.000 quote / Euro 306.187,94; Censi: 13.000 quote / Euro
12.308,14; Arbughi: 500.000 quote / Euro 129.596,57; Fumagalli: 87.000 quote / Euro
30.123,93; A.: 311.000 quote / Euro 129.819,18; 16.000 quote / Euro Pt_133 Pt_116
Pt_11 16.972,49; 100.000 quote / Euro 25.812,33; 75.000 quote / Euro Parte_150
16.418,92; 777.000 quote / Euro 410.203,41; 46.000 quote / Euro Pt_137 Pt_118
15.472,27; 275.000 quote / Euro 90.717,50; 300.000 quote / Euro Pt_139 Pt_119
pagina 25 di 43 65.370,00; Spera: 64.000 quote / Euro 23.691,80; 60.000 quote / Euro Pt_119
13.074,00; Spera: 16.000 quote / Euro 5.878,70; 27.000 quote / Euro 14.305,75; Pt_120
101.000 quote / Euro 57.845,73; 2.400 quote / Euro 10.918,50; Pt_141 Pt_121
162.000 quote / Euro 91.675,74; Pt_141
-in data 9.3.2020, senza aver disposto né autorizzato alcuna operazione di vendita, subivano passivamente un automatico disinvestimento delle quote , che venivano CP_20
liquidate in data 18.3.2020 al prezzo unitario di $ 0,0166224 dollari;
-in data 13.03.2020 l'Emittente dei 3OIL comunicava agli investitori italiani l'avvenuto delisting dei titoli a fronte del Severe Overnight Gap Event, verificatosi nella notte fra l'8 e il 9.3.2020, e solo in tale circostanza gli intervenienti venivano a conoscenza dell'esistenza di un meccanismo di riscatto automatico di cui non avevano mai avuto tempestiva contezza.
Chiedono, quindi, di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle quote di , con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle CP_20
somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'annullabilità delle operazioni di acquisto delle quote di con CP_20
conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and conditions inseriti nel Base Prospectus con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriore ed in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nei termini descritti nell'ambito dell'atto di citazione.
Sono in seguito intervenuti in giudizio e altri esponendo che: E_3
-avevano acquistato sulla Borsa Italiana quote dello strumento finanziario denominato
"WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged" (ISIN IE00B7ZQC614), per i seguenti controvalori:
pagina 26 di 43 1.335.000 quote / Euro 785.741,00; 3.648.571 quote / Euro Tes_1 Pt_38
2.010.477,031; 51.740 quote / Euro 53.302,072; 1.773.000 CP_14 Parte_151
quote / Euro 675.704,99; e 330.000,00 quote / Euro 157.620,113; CP_30 CP_31
: 300.00 quote / Euro 70.263,334 (sul DT n. 155847) e 280.000,00 quote / CP_13
Euro 82.883,22 (sul DT n. 153995); 240.000,00 quote / Euro 72.176,35 (DT n. CP_15
1852430573870) e 240.000,00 quote / Euro 72.135,52 (DT n. 1852770766000); CP_19
492.986 quote / Euro 140.343,75;
-in data 9.3.2020, senza aver disposto né autorizzato alcuna operazione di vendita, subivano passivamente un automatico disinvestimento delle quote 3OIL, che venivano liquidate in data 18.3.2020 al prezzo di $ 0,0166224;
-in data 13.3.2020 l'Emittente dei 3OIL comunicava agli investitori italiani l'avvenuto delisting dei titoli a fronte del Severe Overnight Gap Event, verificatosi nella notte fra l'8 e il 9.3.2020, e solo in tale circostanza gli intervenienti venivano a conoscenza della esistenza di un meccanismo di riscatto automatico di cui non avevano mai avuto tempestiva contezza;
-dall'esame del KID e del Base Prospecuts allora vigenti non risultava alcuna indicazione in merito all'eventualità di una risoluzione anticipata degli swap da parte di e neppure al riscatto automatico dello Strumento finanziario al verificarsi CP_22
di predeterminate condizioni di mercato.
Chiedono, dunque, di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle quote di , con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle CP_20
somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'annullabilità delle operazioni di acquisto delle quote di con CP_20
conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and conditions inseriti nel Base Prospectus con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriore ed pagina 27 di 43 in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per le spesse ragioni esposte dagli attori nell'ambito dell'atto di citazione.
In data 5.7.2024 l'intervenuto ha depositato la dichiarazione di Controparte_32
rinuncia agli atti, a spese compensate, e in data 10.7.2024 le società convenute hanno accettato la predetta rinuncia.
In data12.7.2024 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra l'intervenuto e le società Controparte_32 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_4
e E_ E_ CP_3
.
[...]
In data 11.11.2024 gli intervenuti e Controparte_33 Controparte_34
hanno depositato la dichiarazione di rinuncia agli atti, e in data 15.7.2024 le società convenute hanno accettato la predetta rinuncia, a spese compensate.
Va, dunque, dichiara l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra gli intervenuti e e le società Controparte_33 Controparte_34
, Controparte_2 Controparte_4
,
[...] E_ CP_1
e .
[...] Controparte_3
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che le eccezioni proposte dalle convenute in ordine alla loro carenza di legittimazione passiva debbano essere rigettate.
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste infatti nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione operata dalla parte. Di conseguenza, il difetto di legittimazione passiva sussiste soltanto quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti l'azione viene esercita, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, gli attori e gli intervenuti rivolgono le rispettive azioni a ciascuna delle società convenute, domandandone in via principale la condanna solidale e, in subordine, la condanna in via parziaria.
pagina 28 di 43 Ne deriva che, avuto riguardo alla prospettazione attorea, le pretese azionate nel presente giudizio sono rivolte a ciascuna delle convenute, con la conseguenza che nessuna di esse può ritenersi estranea all'oggetto della controversia e, conseguentemente, priva della legittimazione passiva.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande avanzate dagli attori e dagli intervenuti siano infondate.
A tale riguardo, va anzitutto rammentato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dai documenti di causa, nessuna responsabilità dovuta a carenze informative è attribuibile all'emittente Controparte_4
né alle altre società convenute.
Come si è visto, il presente contenzioso ha per oggetto l'acquisto, da parte degli attori e degli intervenuti, del prodotto finanziario “WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily
Leveraged”.
Detto prodotto rientra nella categoria degli Exchange Traded Commodities (ETC), vale a dire strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto da parte dell'emittente in materie prime fisiche, ovvero in contratti derivati su materie prime, il cui prezzo è legato, direttamente o indirettamente, all'andamento della materia prima sottostante.
Gli attori e gli intervenuti contestano la violazione degli obblighi informativi a carico
“dell'ideatore di prodotti di investimento dettaglio preassemblati” disciplinati dal c.d.
Regolamento PRIIPs, ossia il Regolamento (UE) n. 1286 del Parlamento europeo e del pagina 29 di 43 Consiglio del 26 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea il 9 dicembre 2014, mediante il quale sono state stabilite regole uniformi su: “i) il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID che deve essere redatto dagli ideatori prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. PRIIP); ii) gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP;
iii) i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (c.d. IBIP), distribuiti o venduti nell'Unione; iv) procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione;
v) sanzioni amministrative e altre misure amministrative”.
Il Regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti.
Ai fini del Regolamento, si intende per “prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato” o “PRIP” “un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio” (art. 4, par. 1, numero 1, Regolamento).
Il Regolamento definisce, fra le altre cose, le regole di base per la forma ed il contenuto del c.d. KID (“Key Information Document”), ossia il documento contenente le cc.dd.
“Informazioni chiave del prodotto” finanziario, ideato al fine di fornire agli investitori informazioni sintetiche relative ai rischi e ai costi associati al prodotto stesso, stabilendo l'obbligatorietà della consegna del KID “in tempo utile prima che gli investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP” (art. 13, par.
1) nonché la sua gratuità (art. 14, par. 1).
pagina 30 di 43 L'articolo 5 del Regolamento prevede che “
1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.
2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro” e la disposizione successiva elenca le caratteristiche che il documento deve avere.
La normativa è stata integrata dal successivo Regolamento delegato n. 2017/653 della
Commissione Europea, dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio, stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.
Le finalità del documento contenente le informazioni chiave sono riportate nell'ambito dei considerando nn. 4) e 5) del richiamato Regolamento n. 2017/563, ove si legge che
“(4) Al fine di garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere e confrontare le caratteristiche economiche e giuridiche del PRIIP e ricevano informazioni generali sulla politica e la strategia di investimento del PRIIP, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere informazioni standardizzate sul tipo di PRIIP, sui suoi obiettivi di investimento e le relative modalità di conseguimento, nonché sulle caratteristiche o gli aspetti chiave del prodotto, come la copertura assicurativa. (5) Le informazioni fornite agli investitori al dettaglio dovrebbero consentire loro di comprendere e confrontare i rischi connessi agli investimenti nei PRIIP e quindi di prendere decisioni di investimento informate. I rischi connessi a un PRIIP possono variare. I rischi principali sono il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità. Affinché gli investitori al dettaglio possano
pagina 31 di 43 comprendere pienamente tali rischi, è opportuno aggregare quanto più possibile le informazioni sui rischi e presentarle in formato numerico sotto forma di un unico indicatore sintetico di rischio, corredato di adeguate spiegazioni testuali”.
Il quadro delle fonti pertinenti va, infine, integrato richiamando il Regolamento n.
2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, il quale in particolare stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che abbia sede o comunque operi in uno Stato membro.
Le parti attrici e quelle intervenute appuntano le loro censure sulla violazione delle previsioni appena richiamate, sostenendo in particolare che il KID relativo agli ETP
3OIL non reca indicazioni adeguate rispetto alla eventualità di un rimborso anticipato del titolo e neppure il Base Prospectus del prodotto offre agli investitori adeguate informazioni sul punto.
Tali censure sono prive di fondamento.
Il KID del prodotto 3OIL (v. doc. 5 convenute E_
e ) contiene,
[...] Controparte_2
invero, le informazioni necessarie e sufficienti secondo la pertinente disciplina normativa a consentire all'investitore di conoscere le caratteristiche essenziali dello strumento finanziario e i rischi ad esso sottesi.
A mente dell'art. 2, comma 5, del Regolamento n. 2017/563, il KID, nella sezione rubricata: «Cos'è questo prodotto?», deve contenere le seguenti informazioni chiave:
“a) la data di scadenza del PRIIP o l'indicazione che non è prevista una data di scadenza;
b) l'indicazione se l'ideatore del PRIIP sia autorizzato a estinguere unilateralmente il PRIIP;
c) una descrizione delle circostanze in cui il PRIIP può estinguersi automaticamente e le date di estinzione, se note”.
Nel caso di specie, il KID specifica:
pagina 32 di 43 - innanzitutto che “L'obiettivo di questo prodotto è di generare un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell'indice NASDAQ
Commodity Crude Oil ER ("Benchmark") più il reddito da interessi percepito sulle garanzie collaterali. Ad esempio, se l'indice guadagna l'1% in un giorno, l'ETC guadagna il 3%. Tuttavia, se l'indice perde l'1% in un giorno, l'ETC perde il 3%. In entrambi i casi escludendo le commissioni e gli interessi.”;
- in secondo luogo che “La detenzione di questo prodotto per più di un giorno genererà probabilmente un rendimento diverso da 3 volte il rendimento del
Benchmark nello stesso periodo. Questa differenza, detta "Effetto di capitalizzazione", dipende dal ribilanciamento quotidiano della leva del prodotto e cresce se aumenta la leva o il periodo di detenzione. La capitalizzazione può avere un effetto positivo o negativo sul rendimento del prodotto, che però tende a essere negativo al crescere della volatilità del Benchmark”;
- inoltre che “Questo prodotto può essere negoziato su diverse borse, a propria discrezione. È possibile perdere tutto l'investimento iniziale, ma non di più”;
- ancora che il prodotto è rivolto agli “investitori al dettaglio dotati di informazioni basiche che: (i) sono in grado di sostenere una perdita di capitale, non mirano alla conservazione del capitale e non cercano una garanzia di conservazione del capitale;
(ii) hanno conoscenze o esperienze specifiche in relazione ad investimenti in prodotti simili e nei mercati finanziari;
e (iii) cercano un prodotto che offra un'esposizione alla performance delle attività sottostanti ed hanno un orizzonte temporale di investimento coerente con il periodo raccomandato di detenzione dei titoli più sotto indicato”; rileva il Tribunale che viene, dunque, circoscritta la platea dei soggetti ai quali il prodotto è diretto, i quali devono possedere adeguata conoscenza dei mercati ed essere in grado di sopportare perdite anche dell'intero importo investito;
- in merito alla scadenza evidenzia che “Questo prodotto non ha una scadenza definita. La scadenza dipende da quanto si decide di detenere il prodotto, anche se
pagina 33 di 43 la data di scadenza finale è il 30 novembre 2062. WisdomTree Multi Asset SU
PLC può porre fine a questo prodotto unilateralmente”: tale informazione ben pone l'investitore al corrente di poter subire la chiusura del prodotto a discrezione dell'Emittente;
- quanto all'indicatore di rischio il KID dà atto della classificazione del prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta;
con l'ulteriore precisazione che “Esso valuta le perdite potenziali della performance futura, basandosi sui rendimenti passati a un livello del molto alto. Le perdite saranno amplificate dalla leva. La performance potrebbe subire i mercati volatili.”. Da tale indicazione si comprende, pertanto, come il prodotto si connoti per una rischiosità di livello massimo, della quale gli investitori sono resi edotti;
- aggiunge, poi, nella sezione “Cosa accade se il WisdomTree Multi Asset SU PLC non è in grado di corrispondere quanto dovuto?”, che “Il prodotto non è protetto dal
Deposit Guarantee Scheme irlandese o da altro dispositivo di indennizzo o garanzia degli investitori. Ciò implica che, in caso d'inadempienza di WisdomTree Multi Asset
SU PLC, si potrebbe perdere l'intero investimento. Poiché la capacità di
WisdomTree Multi Asset SU PLC di pagare dipende dalla ricezione degli importi dovuti nell'ambito del prodotto dalle Controparti swap in forza degli swap, queste ultime versano quotidianamente degli attivi come garanzia ("Garanzie collaterali") per tali obblighi, per un valore almeno pari a quello del prezzo giornaliero del prodotto. In caso d'inadempienza dalle Controparti swap verso WisdomTree Multi
Asset SU PLC, la sua capacità di pagare sarà limitata agli importi realizzati dalle Garanzie collaterali, come illustrato nel Prospetto informativo”;
- ribadisce che il periodo di investimento consigliato è pari a 1 giorno e che “La detenzione di questo prodotto per più di un giorno genererà probabilmente un rendimento diverso da 3 volte il rendimento del Benchmark nello stesso periodo.
L'Effetto di capitalizzazione può essere positivo o negativo per il rendimento del
pagina 34 di 43 prodotto, che però tende a essere negativo al crescere della volatilità del
Benchmark”;
- precisa persino, da ultimo, che “I rischi descritti nel presente documento non coprono la totalità dei rischi associati a questo prodotto. Prima di decidere
d'investire, bisogna assicurarsi di comprendere a pieno i rischi associati a questo prodotto e richiedere una consulenza professionale, se necessario. I termini e le condizioni completi per il prodotto sono inseriti nel Prospetto informativo relativo all'emissione del prodotto, comprese le integrazioni e le modifiche future. Il
Prospetto informativo può essere consultato qui: https://www.wisdomtree.eu”.
In definitiva, il KID descrive un prodotto derivato altamente strutturato, complesso e a elevatissimo rischio, che per tale ragione si raccomanda di detenere addirittura per un periodo non superiore a un giorno.
Il documento sconsiglia l'acquisto del prodotto oggetto di causa ad investitori che abbiano finalità di investimento conservative o che non siano in grado di sopportare perdite ingenti, raccomandando l'investitore di ricorrere alla consulenza di professionisti idonei prima di effettuare l'investimento e prefigura espressamente la possibilità per l'Emittente di chiudere il Prodotto unilateramente, rinviando al Prospetto informativo relativo all'emissione del prodotto per una più ampia e compiuta descrizione dei rischi ad esso associati.
Quanto sin qui osservato dimostra che il KID è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e che le plurime indicazioni circa la rischiosità dei prodotti ivi contenute CP_20
chiariscono adeguatamente agli investitori la possibilità di perdita anche integrale del capitale investito.
Va chiarito che, sulla scorta della richiamata disciplina regolamentare, il KID è concepito come un documento schematico, redatto secondo un formulario prestabilito e deve contenere solo talune informazioni essenziali relative allo strumento finanziario, evidenziandone i rischi;
esso, pertanto, per la propria natura e sinteticità, desumibile anche dai richiamati considerando nn. 4) e 5) del Regolamento n. 2017/653, non può
pagina 35 di 43 contenere l'indicazione di ogni rischio connesso all'investimento e neppure l'analitica ricostruzione di ogni evento di carattere straordinario e imprevedibile che possa avere un impatto sul prodotto finanziario e sul suo valore.
La compiuta indicazione di tali eventi dev'essere, semmai, inserita nel Prospetto informativo e nelle Condizioni Definitive del prodotto finanziario, che includono la c.d.
“nota di sintesi” e che sono disciplinati dal richiamato Regolamento n. 2017/1129 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.
D'altro canto il chiaro rinvio operato all'interno del KID al Prospetto informativo e al sito internet sul quale esso era pubblicato pongono il cliente nella condizione di poter reperire agevolmente anche il prospetto di base dello strumento finanziario trattato, contenente le ulteriori prescrizioni destinate a disciplinarlo, fra le quali rientra la regolamentazione riguardante il riscatto automatico poi concretamente praticato nella fattispecie in esame.
È, infatti, proprio il Prospetto (doc. 1 convenute E_
e ):
[...] Controparte_2
- a descrivere il prodotto in rilievo come “complex, structured products involving a significant degree of risk and potential investors should be prepared to sustain a loss of all or part of their investment”, per poi prevedere, a pag. 6, che “Each prospective investor in should have sufficient financial resources and liquidity to CP_35
bear all of the risks of an investment in relevant as set out in the CP_35
section of this Base Prospectus headed Risk Factors” e aggiungere, ancora, a pag,
10, che “Before making an investment decision, prospective purchasers of
[...]
should consider carefully, in the light of their own financial circumstances CP_35
and investment objectives, all the detailed information set out elsewhere in this document (including any documents incorporated by reference herein) and, in particular, the considerations set forth below in order to reach their own views prior to making any investment decision”;
pagina 36 di 43 - e a contenere una compiuta definizione del “Severe Overnight Gap Event” e delle sue conseguenze nelle pagine 182 e 184, nonché 42-43 e 137-138, ove si fa espresso richiamo al c.d. “Compulsory Redemption Event”, ossia al caso di riscatto obbligatorio correlato alla verificazione di un evento imprevedibile di mercato, tale da comportare una variazione eccezionale dell'indice di riferimento relativo al prodotto.
Nello specifico, a pag. 182 il “Severe Overnight Gap Event” è definito in questi termini:
“On any day, a determination by the Swap Calculation Agent that the level of a
Reference Benchmark has fallen (if the Product Leverage Factor is positive) or risen (if the Product Leverage Factor is negative) by more than the Severe Overnight Gap Event
Threshold from and including the Effective Valuation Time on the immediately preceding Valuation Date to any time prior to the commencement of Standard Trading
Hours on such day” e, a pag. 184, le conseguenze di tale evento vengono così descritte:
“On any Valuation Date on which a Severe Disruption Event occurs, the Swap Provider may take the action described in (A) or (B) below:
(A) postpone such Valuation Date (the "Scheduled Valuation Date") to the first succeeding Commodity Business Day that is not a Severely Disrupted Day unless each of the three Commodity Business Days immediately following the Scheduled Valuation
Date is a Severely Disrupted Day. In that case the Swap Calculation Agent may elect to deem the third Commodity Business Day to be the Valuation Date, notwithstanding the fact that such day is a Severely Disrupted Day, and the Swap Calculation Agent shall calculate the level of the Index as of such third Commodity Business Day in accordance with the provisions of "Consequences of an Index Component Disruption Event" described in paragraph 4 below;
or (B) on any Currency Business Day from and including the first relevant Severely Disrupted Day in respect of the occurrence of the relevant Severe Disruption Event and provided that such Currency Business Day is also
a Severely Disrupted Day, terminate the Swap upon written notice (a CP_36
"Transaction Early Termination Notice") to the SU. Following such CP_36
pagina 37 di 43 Early Termination Notice, the Swap Transaction will be terminated as of the date specified in the Swap Transaction Early Termination Notice, which may be the date of the Swap Early Termination Notice, and the Cancellation Amount will be CP_36
payable by the Swap Provider to the SU. (C) If, in the determination of the Swap
Calculation Agent, an event occurs which could constitute an Index Component
Disruption Event or an Index Disruption or a Severe Disruption Event, the Swap
Calculation Agent will determine in its sole discretion whether to apply the provisions of paragraph 4, paragraph 7 or this paragraph 3 and shall notify the SU of its determination as soon as reasonably practicable, but in no event later than 8:00 a.m.
(London time) on the Valuation Date immediately following the occurrence of such event”.
A pag. 42-43, il “Severe Disruption Event” viene, poi, inserito nel novero dei
“Compulsory Redemption Events” e, infine, a pag. 137-138 sono nuovamente indicate le conseguenze di tali eventi.
Dal complesso delle suddette clausole si desume univocamente come gli eventi di rottura/interruzione (“Severe Disruption Events”) tra i quali si annovera il c.d. “Severe
Overnight Gap Event” – un accadimento imprevedibile ed imprevisto che si verifica a mercati chiusi, di impatto tale da comportare variazioni eccezionali dell'indice di riferimento da impattare il Prodotto provocando una variazione di oltre il 20% del CP_20
suo valore – possono avere come risultato la chiusura del Prodotto 3OIL.
Al verificarsi di simili evenienze, infatti, la controparte dello swap che funge da relazione tra il Prodotto 3OIL e il suo indice di riferimento, può risolvere il contratto swap e, a cascata, l'Emittente deve chiudere il Prodotto, rimborsandolo al prezzo di chiusura.
Trattasi, in sostanza, di un'ipotesi di impossibilità di funzionamento del prodotto, ben descritta dalla richiamata documentazione e correlata alla sussistenza di situazioni eccezionali che esulano dalle normali dinamiche di funzionamento dello strumento.
pagina 38 di 43 Nell'ambito del richiamato documento, in definitiva, sono chiaramente delineati i presupposti del ritiro dal mercato dei 3OIL e del loro rimborso obbligatorio.
Anche le censure sollevate da attori e intervenuti in relazione al Prospetto in esame devono ritenersi prive di pregio.
Non può essere, infatti, accolta la doglianza attorea relativa all'utilizzo della lingua inglese nella redazione del documento, posto che trattasi di una scelta conforme al disposto con l'art. 27 del Regolamento n. 2017/1129, a mente del quale “il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato”.
Così come non possono condividersi le deduzioni relative all'eccessivo tecnicismo del linguaggio impiegato e all'ampiezza del documento, trattandosi di caratteristiche inevitabilmente correlate alla quantità e complessità delle informazioni che nel documento devono essere compendiate - tenuto conto, altresì, che il prodotto 3Oil è un derivato altamente strutturato, complesso e a elevatissimo rischio-, dalle quali non può evidentemente far discendere addirittura l'invalidità del documento.
Va rigettata anche l'eccezione di nullità della richiamata clausola 8.8. dei Terms and
Conditions, disciplinante le conseguenze dell'evento di “Severe Overnight Gap”, vista la piena validità del documento alla luce delle sin qui richiamate norme eurounionali.
E' del pari priva di pregio la doglianza di vessatorietà di detta clausola ai sensi dell'art. 6 Direttiva 93/13/CEE e quindi ai sensi dell'art. 33 comma 1 D. L.gs. n. 206/05 poiché asseritamente determinante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e in particolare un effettivo squilibrio a vantaggio esclusivo della e in danno degli investitori, atteso che, al verificarsi di un consistente CP_4
deprezzamento, gli stessi vengono privati del diritto di mantenere la titolarità dello strumento finanziario e proteggere i propri risparmi, beneficiando di futuri rialzi del prezzo del petrolio, mentre all'Emittente viene consentito di sottrarsi ai rischi insiti nelle pagina 39 di 43 dinamiche di mercato, trattenendo la quasi totalità dei controvalori dei titoli al verificarsi di deprezzamenti superiori al 20%; tale risultato si verificherebbe anche nell'ipotesi opposta di un consistente rialzo dei titoli, ove l'Emittente procedendo al riscatto obbligatorio eviterebbe di liquidare agli investitori i controvalori eccessivamente elevati che potrebbero maturare superata la soglia di rialzo.
Preliminarmente si deve considerare ai sensi dell'art. 34 comma 1 D. Lgs. n. 206/05 la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e nella fattispecie in esame di tratta di strumenti finanziari derivati.
In relazione alla peculiarità di tali contratti, in secondo luogo, è lo stesso Legislatore ad aver introdotto una parziale deroga alla disciplina dell'art. 33 D. L.gs. n. 206/05 e in particolare al comma 5 è previsto che, addirittura, non sussista la presunzione sino a prova contraria di vessatorietà con riferimento alle lettere h), m), n) e o) quando le rispettive clausole siano inserite in contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizio il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista.
Gli attori e gli intervenuti non hanno dedotto in modo adeguato - e poi provato - che l'asserito squilibrio che la clausola determinerebbe al verificarsi di uno degli eventi previsti si connoti come significativo nell'ambito del programma contrattuale complessivo pattuito di contraenti.
D'altro canto, il , per come descritto anche nell'ambito del relativo KID, Parte_152
genera un'esposizione amplificata - tenuto conto dell'effetto leva - che nel tempo brevissimo di detenzione consigliata, pari ad un giorno, può consentire un significativo guadagno, a fronte di un correlato e speculare significativo rischio dovuto ad un'oscillazione dell'andamento dell'indice sottostante.
Una clausola che preveda il rimborso obbligatorio a fronte possibili eventi negativi incidenti sul programma contrattuale potrebbe anche risolversi in uno strumento di pagina 40 di 43 protezione della posizione dell'investitore assicurando la liquidazione all'ultimo prezzo di mercato prima che il valore dello strumento si riduca a zero.
Peraltro, lo stesso Legislatore, come sopra detto, ha escluso al comma 5 dell'art. 33 D.
Lgs. n. 206/05 che nei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizio il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista una clausola di recesso senza un ragionevole preavviso debba essere presunta vessatoria sino a prova contraria.
Per le ragioni sin qui evidenziate, vanno rigettate anche le censure relative alla violazione delle previsioni di cui agli artt. 94 e 98 ter T.U.F., nonché 1175 e 1375 c.c., tenuto conto del fatto che si è al di fuori dell'ambito applicativo di tali norme del TUF atteso le società convenute non svolgono – e non hanno svolto nella vicenda in rilievo – servizi o attività di investimento in Italia, e neppure attività di distribuzione o collocamento dei prodotti , che sono stati acquistati dagli investitori sul mercato CP_20
secondario attraverso intermediari autorizzati.
Infondate risultano, inoltre, le contestazioni svolte nei confronti di CP_1
e di circa l'irregolare e abusiva
[...] Controparte_3
gestione dell'ETC a seguito del delisting del derivato sottostante, attesto che i documenti prodotti dalle società dimostrano, al contrario, che l'Emittente, il giorno lunedì 9 marzo 2020 – vale a dire il giorno stesso della comunicazione da parte della
Controparte swap della risoluzione del rapporto – dava notizia dell'evento attraverso l'avviso di borsa n. 5010 e che la liquidazione del Prodotto avveniva alla data di CP_20
chiusura il 9 marzo 2020 e secondo le indicazioni del Prospetto (v., in particolare, doc. 7 convenute e E_
). Controparte_2
Sulla scorta di quanto sino a qui osservato, devono ritenersi assorbite le censure relative alla dedotta nullità e annullabilità delle operazioni di acquisto dei prodotti finanziari
, al pari della domanda risarcitoria proposta dagli attori e dagli intervenuti, fondate CP_20
pagina 41 di 43 tutte sulla premessa che le società siano responsabili della mancata indicazione – all'interno del KID – della facoltà riservata a di sospendere le quotazioni CP_22
del derivato sottostante in caso di “Severe Overnight Gap Event Threshold” e che tale omissione integri una violazione della pertinente disciplina normativa.
Non risulta, difatti, provata alcuna condotta omissiva ascrivibile alle convenute che si connoti come inadempiente in relazione agli obblighi di legge o di contratto.
Essendo infondate, tutte le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti devono essere, quindi, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori e gli intervenuti vanno condannati a rimborsare, in solido, alle convenute le spese che vengono liquidate come in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra gli intervenuti e e le società Controparte_33 Controparte_34 [...]
, Controparte_2 Controparte_4
, e
[...] E_
; Controparte_3
-rigetta le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti;
-condanna gli attori e gli intervenuti a rimborsare, in solido, alle società convenute
, Controparte_2 Controparte_4
,
[...] E_
e le spese di giudizio che si liquidano
[...] Controparte_3
pagina 42 di 43 nell'importo di euro 35.031,60 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7789/2022, promossa con citazione notificata in data 21.1.2022
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12
(C.F. ) (C.F. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (C.F. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
(C.F. ), (C.F. C.F._19 Parte_20
pagina 1 di 43 ), (C.F. C.F._20 Parte_21
, (C.F. , C.F._21 Parte_22 C.F._22
(C.F. ), (C.F. Parte_23 C.F._23 Parte_24
), (C.F. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(C.F. ), (C.F. Parte_26 C.F._26 Parte_27
), (C.F. ), C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._29 Parte_30
), (C.F. ), C.F._30 Parte_31 C.F._31 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_32 C.F._32 Parte_33
), (C.F. ), C.F._33 Parte_34 C.F._34 Pt_35
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._35 Parte_36
, (C.F. ), C.F._36 Parte_37 C.F._37
(C.F. ), (C.F. Parte_38 C.F._38 Parte_39
, (C.F. ), C.F._39 Parte_40 C.F._40
(C.F. ), (C.F. Parte_41 C.F._41 Parte_42
), (C.F. , C.F._42 Parte_43 C.F._43 Pt_44
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._44 Parte_45
, (C.F. , C.F._45 Parte_46 C.F._46
(C.F. , (C.F. Parte_47 C.F._47 Parte_48
), (C.F. , C.F._48 Parte_49 C.F._49
(C.F. ), (C.F. Parte_50 C.F._50 Parte_51
), (C.F. ), C.F._51 Parte_52 C.F._52
(C.F. , Parte_53 C.F._53 Parte_54
(C.F. ), (C.F. ), C.F._54 Parte_54 C.F._55
(C.F. ), (C.F. Parte_55 C.F._56 Parte_56
), (C.F. ), C.F._57 Parte_57 C.F._58
(C.F. , (C.F. Parte_58 C.F._59 Parte_59
), (C.F. ), C.F._60 Parte_60 C.F._61
pagina 2 di 43 (C.F. ), (C.F. Parte_61 C.F._62 Parte_62
), (C.F. , C.F._63 Parte_63 C.F._64
(C.F. ), (C.F. Parte_64 C.F._65 Parte_65
), (C.F. ), C.F._66 Parte_66 C.F._67
(C.F. , (C.F. Parte_67 C.F._68 Parte_68
, (C.F. ), C.F._69 Parte_69 C.F._70
(C.F. , (C.F. Parte_70 C.F._71 Parte_71
), (C.F. ), C.F._72 Parte_72 C.F._73 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_73 C.F._74 Parte_74
), (C.F. ), C.F._75 Parte_75 C.F._76 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_76 C.F._77 Parte_77
), (C.F. , C.F._78 Parte_78 C.F._79
(C.F. ), (C.F. Parte_79 C.F._80 Parte_80
), (C.F. ), C.F._81 Parte_81 C.F._82
(C.F. ), (C.F. Parte_82 C.F._83 Parte_83
), (C.F. , C.F._84 Parte_84 C.F._85
(C.F. ), (C.F. Parte_85 C.F._86 Parte_86
), (C.F. ), C.F._87 Parte_87 C.F._88
(C.F. , (C.F. Parte_88 C.F._89 Parte_89
), (C.F. , C.F._90 Parte_90 C.F._91 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_91 C.F._92 Parte_92
), (C.F. ), C.F._93 Parte_93 C.F._94
(C.F. ), (C.F. Parte_94 C.F._95 Parte_95
), (C.F. ), C.F._96 Parte_96 C.F._97 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_97 C.F._98 Parte_98
), (C.F. ), C.F._99 Parte_99 C.F._100 Parte_100
(C.F. ), (C.F. ), C.F._101 Parte_101 C.F._102 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_102 C.F._103 Parte_103
pagina 3 di 43 ), (C.F. ), C.F._104 Parte_104 C.F._105
(C.F. , (C.F. Parte_105 C.F._106 Parte_106
, (C.F. , C.F._107 Parte_107 C.F._108 Pt_108
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._109 Parte_109
, (C.F. ), C.F._110 Parte_110 C.F._111
(C.F. ), (C.F. Parte_111 C.F._112 Parte_112
, elettivamente domiciliati in Brescia corso Matteotti n. 46 C.F._113
presso l'avv. Marco Odracci, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Gaetano
Bruno per procure in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano via Tommaso Grossi n. 2 presso l'avv. Leonardo Giani e l'avv. Francesco Nicora, che le rappresentano e difendono per procure allegate alla comparsa di costituzione,
CONVENUTE
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano via Tommaso Grossi n. 2 presso l'avv. Leonardo
Giani e l'avv. Francesco Nicora, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E CONTRO
CF in Controparte_4
pagina 4 di 43 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano via
Tommaso Grossi n. 2 presso l'avv. Mauro Pisapia e l'avv. Francesco Nicora, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._114 CP_6
), (C.F. ), C.F._115 CP_7 C.F._116 CP_8
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._117 CP_9 C.F._118
(C.F. ), (C.F. E_0 C.F._119 E_1
), (C.F. ), C.F._120 E_2 C.F._121 [...]
(C.F. ) (C.F. ), Pt_113 C.F._122 Parte_114 C.F._123
(C.F. , (C.F. Parte_115 C.F._124 Parte_116
, (C.F. ), C.F._125 Pt_117 C.F._126 Pt_118
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._127 Parte_119
), (C.F. ), C.F._128 Parte_120 C.F._129
(C.F. , (C.F. Parte_121 C.F._130 Parte_122
), (C.F. ), C.F._131 Parte_123 C.F._132 Pt_124
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._133 Parte_125
), (C.F. ), C.F._134 Parte_126 C.F._135 Pt_127
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._136 Parte_128 C.F._137
(C.F. ), (C.F. Parte_129 C.F._138 Parte_130
), (C.F. ), C.F._139 Parte_131 C.F._140
(C.F. , (C.F. Parte_132 C.F._141 Parte_133
), (C.F. , C.F._142 Parte_134 C.F._143
(C.F. , (C.F. Parte_135 C.F._144 Parte_136
, (C.F. ), (C.F. C.F._145 Pt_137 C.F._146 Parte_138
pagina 5 di 43 , (C.F. ), C.F._147 Parte_139 C.F._148 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_140 C.F._149 Parte_141
), elettivamente domiciliati in Brescia corso Matteotti n. 46 C.F._150
presso l'avv. Marco Odracci, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo
Pagliardi per procure in calce alla comparsa di intervento,
TERZI INTERVENUTI
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. E_3 C.F._151 CP_14
), (C.F. ), C.F._152 CP_15 C.F._153 CP_16
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._154 CP_17 C.F._155
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._156 CP_19
), elettivamente domiciliati in Milano via Gonzaga n. 5 presso C.F._157
l'avv. Nicola Spadafora e l'avv. Attilio Zuccarello, che li rappresentano e difendono per procure in calce alla comparsa di intervento,
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: intermediazione finanziaria
Gli attori e altri hanno così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via principale: accertata e dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto di quote di CP_20
effettuate dagli attori, per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute in solido o, in subordine, la e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire
[...] Controparte_2 Controparte_3 in favore degli attori le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di , CP_20 dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
pagina 6 di 43 In via subordinata: accertato e dichiarato l'annullamento delle operazioni di acquisto di quote di CP_20
effettuate dagli attori, per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute in solido o, in
[...]
subordine, la e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire
[...] Controparte_2 Controparte_3
e/o comunque corrispondere in favore degli attori le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto CP_20
automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and Conditions inseriti nel Base Prospectus pubblicato da in data CP_4
3.09.2019, per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute in solido o, in subordine, la
e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire e/o comunque
[...] Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore degli attori le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di
, dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei CP_20
titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In estremo subordine o, nel caso in cui dall'istruttoria emergessero in capo agli attori danni superiori rispetto alla perdita dei rispettivi investimenti, in via ulteriore, accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute nei termini descritti in narrativa, condannare le convenute, in solido o in subordine in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno subito dagli attori, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto degli ed il valore di liquidazione finale o, in via gradata, CP_20 nella differenza tra il valore delle rispettive quote di stimato in base all'ultimo prezzo CP_20
risultante alla chiusura delle contrattazioni del 6 marzo 2020 e quello stimato in base al prezzo posto alla base delle effettive liquidazioni avvenute in data 18.03.2020, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data del
9.03.2020 o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale;
ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, eventualmente determinato anche a mezzo di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In ogni caso: condannare le convenute, in solido o per quanto di rispettiva pertinenza, all'integrale rifusione delle spese di lite in favore degli attori, oltre iv.a. e c.p.a..”
pagina 7 di 43 In via istruttoria: si ribadiscono le eccezioni di inammissibilità delle prove richieste dalle controparti convenute per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. di parte attrice e si rinnovano le istanze istruttorie svolte nelle memorie attoree ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.
I terzi intervenuti e altri hanno così concluso: CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via principale: accertata e dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto di quote di CP_20 effettuate dagli intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e precisati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute in solido o, in subordine, la e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire
[...] Controparte_2 Controparte_3 in favore degli intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di CP_20
, dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli,
[...]
oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In via subordinata: accertato e dichiarato l'annullamento delle operazioni di acquisto di quote di CP_20
effettuate dagli intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e precisate
[...]
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute in solido o, in subordine, la e/o la Controparte_4 [...]
e/o la e/o la , a E_ Controparte_2 Controparte_3
restituire e/o comunque corrispondere in favore degli intervenuti le somme da questi versate per
l'acquisto delle rispettive quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per CP_20
effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and Conditions inseriti nel Base Prospectus pubblicato da in data CP_4
3.09.2019, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e precisati nella memoria ex art.
183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute in solido o, in subordine, la
e/o la Controparte_4 E_
e/o la e/o la , a restituire e/o comunque
[...] Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore degli intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico CP_20
pagina 8 di 43 dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale;
In estremo subordine o, nel caso in cui dall'istruttoria emergessero in capo agli intervenuti danni superiori rispetto alla perdita dei rispettivi investimenti, in via ulteriore, accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute nei termini descritti nella narrativa dell'atto di citazione e precisate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice, condannare le convenute, in solido o in subordine in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno subito dagli intervenuti, quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto degli ed il valore di CP_20
liquidazione finale o, in via gradata, nella differenza tra il valore delle rispettive quote di CP_20 stimato in base all'ultimo prezzo risultante alla chiusura delle contrattazioni del 6 marzo 2020 e quello stimato in base al prezzo posto alla base delle effettive liquidazioni avvenute in data
18.03.2020, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni
o, in subordine, dalla data del 9.03.2020 o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale;
ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, eventualmente determinato anche a mezzo di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In ogni caso: condannare le convenute, in solido o per quanto di rispettiva pertinenza, all'integrale rifusione delle spese di lite in favore degli intervenuti, oltre iv.a. e c.p.a..”
I terzi intervenuti e altri hanno così concluso: E_3
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito, in via principale
CP_2
- accertata e dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto di quote di effettuate dagli
Intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare le società convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, anche in solido fra loro, o, in subordine, condannare la
e/o la e/o la e/o la Controparte_4 E_ Controparte_2 CP_3
a restituire in favore degli Intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive
[...]
CP_2 quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
In via subordinata
CP_2
- accertato e dichiarato l'annullamento delle operazioni di acquisto di quote di effettuate dagli
Intervenuti, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare le società convenute, pagina 9 di 43 ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, anche in solido fra loro, o, in subordine, la CP_4
e/o la e/o la e/o la , a
[...] E_ Controparte_2 CP_3
restituire e/o comunque corrispondere in favore degli Intervenuti le somme da questi versate per
l'acquisto delle rispettive quote di 3OIL, dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
In via ulteriormente subordinata
- accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità della clausola di cui all'art.
8.8 contenuta nei Terms and Conditions inseriti nel Base Prospectus pubblicato da in data 3 settembre 2019, per i CP_4
motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare le società convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, anche in solido fra loro, o, in subordine, la e/o la Controparte_4
e/o la e/o la , a restituire e/o comunque E_ Controparte_2 CP_3
corrispondere in favore degli Intervenuti le somme da questi versate per l'acquisto delle rispettive
CP_2 quote di , dedotto l'importo rispettivamente loro liquidato per effetto del riscatto automatico dei titoli, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
In estremo subordine o, nel caso in cui dall'istruttoria emergessero in capo agli Intervenuti danni superiori rispetto alla perdita dei rispettivi investimenti, in via ulteriore,
- accertata e dichiarata la responsabilità delle società convenute nei termini descritti nella narrativa dell'atto di citazione, condannare le convenute, in solido o, in subordine, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno subito dagli Intervenuti, quantificato nella differenza tra il
CP_2 prezzo di acquisto dei ed il valore di liquidazione finale o, in via gradata, nella differenza tra il
CP_2 valore delle rispettive quote di stimato in base all'ultimo prezzo risultante alla chiusura delle contrattazioni del 6 marzo 2020 e quello stimato in base al prezzo posto alla base delle effettive liquidazioni avvenute in data 18 marzo 2020, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data delle relative sottoscrizioni o, in subordine, dalla data del 9 marzo 2020 o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale;
ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, eventualmente determinato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., ossia a mezzo di valutazione equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per legge.
In via istruttoria:
pagina 10 di 43 - per l'ipotesi in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da rivolgere alle Convenute, del contratto di Swap sottostante al titolo
ETC 3OIL.”
Le convenute Controparte_3 E_
, e
[...] Controparte_2 Controparte_4
hanno così concluso:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
1. ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di E_
e di in relazione a tutte le domande svolte dagli
[...] Controparte_2 attori e dagli intervenienti in questo giudizio e per l'effetto:
2. RESPINGERE, DICHIARARE INAMMISSIBILI ovvero IMPROCEDIBILI, ovvero RIGETTARE con ogni miglior formula le domande svolte dagli attori e dagli intervenienti nei confronti di
[...]
e di dichiarandone l'ESTROMISSIONE E_ Controparte_2 da questo giudizio per mancanza di una condizione dell'azione con refusione integrale delle spese di lite.
Sempre in via preliminare:
3. ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale di
in relazione agli addebiti mossi da parte attrice e dagli intervenienti in Controparte_3
relazione alla validità dei Prodotti 3Oil ovvero a violazioni asserite e concernenti la redazione del
Prospetto e le modalità di gestione della chiusura del Prodotto 3Oil da parte dell'emittente.
4. ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale di in relazione agli addebiti mossi da parte Controparte_4
attrice e dagli intervenienti in relazione a violazioni asserite e concernenti la redazione del KID.
In via principale
5. RESPINGERE, DICHIARARE INAMMISSIBILI ovvero IMPROCEDIBILI, ovvero in ogni caso
RIGETTARE con ogni miglior formula tutte le domande svolte dagli attori e dagli intervenienti nei confronti di , , Controparte_3 E_ [...]
e in quanto tutte infondate in Controparte_2 Controparte_4
fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
pagina 11 di 43 In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accertate colpe e/o responsabilità in capo ad alcuna delle società convenute:
6. ACCERTARE e DICHIARARE il concorso colposo degli attori e degli intervenienti nella causazione delle perdite lamentate e dunque dei danni azionati in questo giudizio ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c. e in subordine i sensi dell'art. 1227 primo comma c.c. per l'effetto:
7. ESCLUDERE o comunque in subordine RIDURRE il diritto risarcitorio degli attori e degli intervenienti per i danni che gli stessi hanno concorso a causare ovvero che avrebbero potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza.
In via istruttoria:
8. RIGETTARE qualsiasi ulteriore domanda o istanza istruttoria svolta dagli attori e dagli intervenienti e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si chiede l'ammissione alla prova contraria sui mezzi di prova che dovessero essere formulati dalle altre parti, con riserva di indicare all'uopo i testi e i mezzi a prova contraria.
9. AMMETTERE ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C., affinché venga ordinato a ciascun attore e interveniente, ovvero in subordine agli istituti di credito intermediari degli acquisti degli attori e degli intervenienti, il deposito della documentazione relativa agli acquisti dei Prodotti 3Oil dall'anno 2015 in poi.
10. AMMETTERE L'INTERROGATORIO FORMALE di tutte le controparti che rispondano al seguente quesito:
1. Vero che ha iniziato ad investire nei Prodotti 3Oil nell'anno 2017, ossia prima dell'introduzione del
KID avvenuta nel gennaio/marzo 2018.
2. Vero che ha detenuto i Prodotti 3Oil per periodi superiori a 1 giorno.
In ogni caso:
11. con vittoria di spese e compensi professionali oltre alle spese forfetarie, CPA e IVA come per legge
e condanna degli attori e degli intervenienti che avessero effettuato operazioni di acquisto di Prodotti
3Oil prima del mese di gennaio 2018 al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c.”
pagina 12 di 43
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 gli attori e altri Parte_1
hanno convenuto in giudizio le società E_
, ,
[...] Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_21
esponendo che:
[...]
-la vicenda in esame trae origine dalla comune scelta degli attori di investire i propri risparmi nell'acquisto, tramite ordini on line, di uno strumento finanziario denominato
"WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged" (ISIN IE00B7ZQC614), rientrante nella categoria degli “Exchange Traded Commodities” (“ETC”); trattasi di strumenti finanziari emessi al fine di investire il risparmio raccolto dagli investitori in materie prime fisiche oppure in contratti derivati aventi come sottostanti le suddette materie prime, il cui prezzo risulta pertanto legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del bene sottostante e replica passivamente la “performance” della materia prima o degli indici di materia prima a cui fa riferimento;
quando l'investimento è effettato in contratti derivati su materie prime, l'ETC è chiamato 'sintetico'. In questi casi, il denaro raccolto tramite l'emissione degli strumenti è investito in contratti Swap, aventi come controparti primarie banche di investimento;
-nel caso di specie, gli ETP 3OIL acquistati erano correlati, secondo un meccanismo di
“leva 3”, all'indice “NASDAQ Commodity Crude Oil ER” relativo all'andamento del prezzo del petrolio. Dunque, il titolo era strutturato per offrire all'investitore un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell'indice. La correlazione tra il rendimento complessivo e quello dell'indice NASDAQ non era diretta, ma veniva realizzata attraverso contratti futures aventi ad oggetto il petrolio, ossia contratti derivati che prevedevano lo scambio del valore futuro di un determinato bene (in questo caso il greggio) ad una determinata scadenza, a fronte del pagamento di pagina 13 di 43 un corrispettivo. In particolare, le operazioni di swap erano, nella specie, stipulate con la
(c.d. Controparte Swap). Controparte_22
-i prodotti in esame sono stati acquistati dagli investitori sulla Borsa italiana nel segmento degli strumenti derivati cartolarizzati di EFT-plus, ovvero all'interno di un mercato telematico regolamentato della Borsa italiana, interamente dedicato alla negoziazione in tempo reale degli ETC, ETN e ETF semplici e strutturati;
-il soggetto emittente dei era CP_20 Controparte_4
il gestore era , il produttore
[...] E_
era e, infine, il distributore e referente del Controparte_3 [...]
con gli investitori italiani era;
CP_23 Controparte_2
-tra il 2019 ed il 2020 gli attori hanno acquistato in Borsa le seguenti quote del menzionato strumento finanziario per i seguenti controvalori: CP_20
: 28.100 quote / Euro 6.770,59, Costa: 290.000 quote / Euro 80.796,00, Pt_1 [...]
: 20.000 quote / Euro 6.356,27, 30.000 quote / Euro 8.275,19, Pt_3 Parte_142
400.000 quote / Euro 123.470,00, 17.414 quote / Euro 7.033,55, Pt_5 Parte_6
26.000 quote / Euro 10.146,09, 38.100 quote / Euro 16.695,40, Parte_7 Pt_8
: 125.100 quote / Euro 69.889,31, 100.000 quote / Euro 27.741,30, Parte_9 Pt_10
55.053 quote / Euro 37.359,25, 200.000 quote / Euro 53.664,44, Pt_11 CP_24
80.000 quote/ Euro 32.042,42, 60.000 quote / Euro 20.380,02, Pt_143 Parte_14
40.000 quote / Euro 8.693,22, ed altri: 144.000 quote / Euro Parte_15 Pt_144
34.987,01, Marziali – Masch.: 99.000 quote / Euro 27.379,91, Trinca: 20.000 quote /
Euro 6.437,69, : 79.706 quote / Euro 60.609,24, Coscia: 47.500 quote / Euro Pt_23
14.176,02, 22.000 quote / Euro 3.904,80, : 250.000 quote / Parte_25 Parte_145
Euro 79.573,65, 2.734.600 quote / Euro 747.518,16, 5.250 quote / Pt_146 Pt_31
Euro 5.845,32, 36.000 quote / Euro 11.575,02, 24.017 quote / Euro Pt_32 Pt_33
6.223,90, 49.472 quote / Euro 11.052,62, 36.025 quote / Euro Parte_34 Pt_35
8.534,99, : 15.432 quote / Euro 3.123,85, 17.905 quote / Euro Pt_36 Pt_37
4.513,77, 115.435 quote / Euro 26.124,45, : 12.064 quote / Euro Pt_38 Pt_39
pagina 14 di 43 4.204,24, 59.559 quote / Euro 17.882,59, 47.647 quote / Euro Pt_40 Pt_41
14.167,77, 44.346 quote / Euro 12.292,53, Filippi: 29.921 quote / Euro Pt_42
11.546,86, 49.070 quote / Euro 12.586,63, 24.017 quote / Euro Pt_44 Pt_45
5.424,14, : 25.729 quote / Euro 5.747,76, 29.589 quote / Euro Pt_46 Pt_47
9.766,04, 34.518 quote / Euro 9.570,40, 93.739 quote / Euro 25.731, Pt_48 Pt_49
Giovannoni: 49.070 quote / Euro 12.981,12, : 70.000 quote / Euro 23.275,95, Pt_51
: 184.800 quote / Euro 49.847,40, 39.150 quote / Euro 11.858,18, Pt_52 Parte_53
: 95.000 quote / Euro 43.018,50, : 25.000 quote / Euro 5.825,11, Pt_54 Pt_55
: 248.000 quote / Euro 89.963,51, :
1.000.000 quote / Euro 315.178,10, Pt_56 Pt_57
6.000 quote / Euro 22.884,69, 53.050 quote / Euro 17.054,62, Pt_58 Pt_59
: 100.000 quote / Euro 28.052,04, P.: 160.000 quote/ Euro 63.223,69, Pt_60 Pt_61
90.000 quote / Euro 32.989,03, 210.000 quote / Euro 68.432,93, Pt_62 Pt_63
24.000 quote / Euro 36.723,62, 35.800 quote / Euro 9.633,43, Pt_64 Pt_65 Pt_66
10.000 quote / Euro 14.954,26, 65.000 quote / Euro 19.599,74, Pt_67 Pt_147
68.000 quote / Euro 30.034,04, 196.004 quote / Euro 59.390,58,
[...] Parte_70
Spinetta-Necchi: 161.872 quote / Euro 36.622,19, : 15.000 quote / Euro Pt_74
3.717,95, Milani A.+R.: 10.000 quote / Euro 4.349,70, Quercia: 20.000 quote / Euro
8.882,84, : 58.000 quote / Euro 14.973,11, 13.500 quote / Euro Parte_77 Pt_78
3.037,75, Barnaba: 39.000 quote / Euro 14.765,70, Baroni: 28.000 quote / Euro Part 9.990,60, Viapiana 50.000 quote / Euro 19.517,09, Viapiana N.: 90.000 quote / Euro
35.319,65, 80.000 quote / Euro 22.155,36, 60.000 quote / Euro Pt_82 Pt_83
14.240,15, 256.353 quote / Euro 102.177,12, P.: 105.344 Parte_148 Parte_84
quote / Euro 24.674,37, 25.000 quote / Euro 7.070,16, 50.101 Pt_86 Parte_87
quote / Euro 18.612,47, .1: 32.000 quote / Euro 8.060,36, Persona_1 Per_2
2: 5.000 quote / Euro 917,45, Maistrini: 450.000 quote / Euro 154.375,35,
[...] [...]
M.: 28.830 quote / Euro 9.483,03, Spinetta-Barbati: 81.000 quote / Euro Pt_12
37.897,15, : 17.950 quote / Euro 3.171,12, : 20.000 quote / Euro Pt_94 Pt_95
5.442,32, Matri-Sari: 30.0000 quote / Euro 9.972,58, 180.445 quote / Euro Pt_98
pagina 15 di 43 49.950,81, : 41.500 quote / Euro 10.223,90, 17.536 quote / Euro Parte_99 Pt_97
6.076,96, : 33.000 quote / Euro 9.891,39, : 165.000 quote/Euro Pt_101 Parte_102
49.017,75, : 69.150 quote / Euro 21.647,41, : 60.000 quote / Euro Pt_103 Pt_104
22.552,00, 100.000 quote / Euro 31.895,86, E.: 115.200 quote / Euro Pt_105 Pt_16
28.256,94, 12.400 quote / Euro 3.514,55, 90.000 quote / Euro Pt_106 Pt_107
25.564,72, 25.500 quote / Euro 9.803,90, 123.000 quote / Euro Pt_149 Pt_109
41.314,03, 40.000 quote / Euro 16.836,00, 100.000 quote / Euro Pt_110 Pt_111
27.844,14, 60.000 quote / Euro 22.272,00; Pt_112
-in data 13.3.2020 l'emittente dei 3OIL comunicava ai propri investitori italiani che il
6.3.2020 il prezzo unitario degli strumenti finanziari si era attestato su un valore di $
0,1793411; nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 marzo 2020 il valore del future CLK0 sul petrolio, che determinava l'indice di riferimento degli , aveva subito un CP_20
rilevante imprevisto deprezzamento, di tal che nella giornata dell'8.3.2020, alla riapertura dei mercati di Londra, aveva presentato una variazione al ribasso di -32,96% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura del 6.3.2020; la Controparte Swap aveva, pertanto, risolto anticipatamente gli Swap relativi ai prodotti impattati da tale movimentazione del sottostante;
l'Emittente si era, quindi, ritenuta legittimata a procedere al ritiro dal mercato dei 3OIL e al loro rimborso obbligatorio, in virtù di una clausola che dichiarava essere contenuta nel Base Prospectus del prodotto;
nella notte fra l'8 e il 9.3.2020
l'Emittente aveva, pertanto, presentato richiesta di sospensione della negoziazioni degli al London Stock Exchange, alla Deutsche Boerse nonché alla Borsa Italiana CP_20
s.p.a., con conseguente sospensione delle negoziazioni di tali strumenti finanziari;
-in data 9.3.2020 tutti gli attori, senza aver disposto né autorizzato alcuna operazione di vendita, si erano in definita trovati a subire un automatico disinvestimento delle quote
3OIL, stimate al prezzo unitario di $ 0,0166224;
-nessuno degli investitori riusciva a trovare giustificazione rispetto alla condotta attuata da avuto riguardo al contenuto dei KID del prodotto, che non recava CP_4
pagina 16 di 43 indicazione dell'eventualità di una risoluzione anticipata e al Base Prospectus del prodotto, che parimenti non offriva adeguati chiarimenti;
-solo l'esame della documentazione ufficiale pubblicata da da parte di CP_4
tecnici incaricati dagli attori consentiva di intuire i meccanismi tecnici sottesi agli eventi del 9 settembre 2020: dall'esame combinato del Base Prospectus, dei suoi allegati e dei
Final Terms pubblicati da e dalla loro interpretazione sistematica, si CP_4
constatava che – durante la sospensione delle negoziazioni verificatasi nel weekend tra il 6 e l'8 marzo 2020 – si era verificato un deprezzamento dell'ETP 3OIL superiore alla soglia limite del 20%, integrante un c.d. “Severe Overnight Gap Event”, dal quale era derivata l'interruzione dell'operazione Swap stipulata dall'Emittente e il conseguente rimborso obbligatorio degli strumenti finanziari, con liquidazione dei medesimi alla data di cessazione della transazione Swap del 9 marzo 2020 (ai sensi delle clausole 8.8 ed 8.9 dei “Terms and Conditions” contenuti nel Base Prospectus). Tali meccanismi di estinzione e rimborso automatico degli ETP 3OIL in funzione dell'andamento del mercato non erano mai stati resi noti agli attori all'epoca della sottoscrizione degli strumenti finanziari, non essendo mai stati descritti nel relativo KID informativo, contrariamente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1286/2014 e dal Regolamento
Delegato UE n. 653/2017. Né le informazioni tecniche contenute nel Base Prospectus, redatto interamente in lingua inglese, potevano ritenersi ragionevolmente accessibili e comprensibili da parte di meri investitori retail.
La sottoscrizione delle quote di da parte degli attori è, pertanto, avvenuta in CP_20
assenza di informazioni chiare, comprensibili e complete sull'operatività degli strumenti finanziari, nonché nella totale ignoranza circa la possibilità che i titoli potessero essere disinvestiti nelle circostanze in cui la vendita sarebbe stata del tutto svantaggiosa e contraria alle ordinarie strategie di mercato. La logica di investimento insegna, infatti, che a fronte di un consistente deprezzamento di un titolo, addirittura superiore al 90%, sia del tutto irragionevole procedere alla vendita del prodotto con una perdita quasi pagina 17 di 43 totale dell'investimento e sia semmai consigliato attendere il rialzo del suo valore di mercato;
-in data 18 marzo 2020 gli investitori hanno rivolto le proprie rimostranze alla ed alla , mediante una lettera di Controparte_25 Controparte_26
diffida nella quale sono state eccepite le illiceità insite nelle condotte dei convenuti, con riserva di instaurare ogni azione giudiziale ritenuta idonea, restando tuttavia la stessa diffida priva di riscontro.
Deducono, pertanto, gli attori:
-la qualità di consumatori essendo gli stessi persone fisiche, con conseguente applicazione della normativa di protezione disposta in loro favore, che prevede rigorosi obblighi informativi e di trasparenza;
-che tutte le società convenute, come desumibile dalla documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto di giudizio, dalla documentazione contabile delle società
e dai rispettivi siti internet, agiscono all'unisono e si presentano agli investitori italiani come parti di una medesima realtà, con la conseguenza che gli investitori legittimamente confidano sull'unitarietà della controparte negoziale;
-la mancanza di informazioni chiare sui prodotti finanziari oggetto di investimento, con conseguente violazione degli obblighi informativi gravanti sui produttori, distributori ed emittenti di prodotti finanziari ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 e del
Regolamento Delegato UE n. 653/2017, le cui disposizioni hanno natura imperativa, con conseguente nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari per contrarietà a norme imperative o comunque annullabilità delle stesse, posto che la condotta omissiva perpetrata dalla ai danni degli investitori ne ha CP_4
gravemente viziato il consenso nella sottoscrizione degli , configurandosi un CP_20
dolo omissivo determinante;
-l'inadeguatezza delle informazioni contenute nel Base Prospectus del 3 settembre
2019, recante disposizioni in lingua inglese, di difficile comprensione anche per gli esperti, nonché di quelle contenute nel KID 2020, che non recava alcuna indicazione pagina 18 di 43 circa la possibilità di riscatto del prodotto nel caso in cui si fosse verificato l'evento di
Severe Overnight Gap, ma soltanto un laconico riferimento al fatto che l'Emittente potesse porre fine al prodotto unilateralmente;
solo in data 13.3.2020, e dunque dopo la cessazione delle negoziazioni degli strumenti finanziari, l'Emittente comunicava agli investitori il meccanismo sotteso alla liquidazione dei titoli, e solo fra il novembre e il dicembre 2020 la pubblicava un Base Prospectus e un KID contenenti CP_4
informazioni più precise;
-la nullità della condizione risolutiva contenuta nella clausola 8.8 dei Terms and
Conditions – contenente una condizione risolutiva del rapporto contrattuale instaurato fra investitore e che comporta un riscatto automatico dei titoli e un CP_4
conseguente rimborso obbligatorio al verificarsi di particolari eventi di mercato – non essendo stata in alcun modo oggetto di consenso da parte degli investitori italiani, posto che della medesima non vi è traccia nel KID informativo a loro destinato;
nonché considerata la natura vessatoria della clausola stessa, capace di determinare un evidente squilibrio di posizioni fra le parti contraenti, a vantaggio esclusivo della e CP_4
in danno negli investitori, atteso che in base alla clausola, al verificarsi di un consistente deprezzamento, gli investitori vengono privati del diritto di mantenere la titolarità dello strumento finanziario onde proteggere i propri risparmi, mentre all'Emittente viene consentito di sottrarsi ai rischi insiti nelle dinamiche di mercato, precostituendosi la possibilità di trattenere la quasi totalità dei controvalori dei titoli al verificarsi di deprezzamenti superiori al 20%.
Chiedono, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle quote di , con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle CP_20
somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'annullabilità delle operazioni di acquisto delle quote di con CP_20
conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and
pagina 19 di 43 Conditions inseriti nel Base Prospectus, con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriore e in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per le condotte descritte e condannarle al risarcimento dei danni patiti dagli investitori in conseguenza di esse, ex art. 11 Regolamento UE n. 1286/2014, ex artt. 94 e 98 ter T.U.F., nonché ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Si sono costituite in giudizio E_
e contestando quanto ex adverso
[...] Controparte_2
dedotto.
Deducono le convenute che:
e non hanno mai intrattenuto rapporti di natura Controparte_27 CP_28
contrattuale con gli attori, dovendosi perciò rilevare il difetto di legittimazione passiva delle due società convenute;
-nessuno addebito può esser mosso nei loro riguardi in relazione all'asserita inadeguatezza o inappropriatezza del Prodotto 3OIL rispetto alle prospettive di investimento degli attori o alle loro aspettative di rischio, né in relazione alla completezza e/o correttezza dei documenti di offerta, alla cui redazione le stesse non hanno partecipato né hanno avuto alcun ruolo, in quanto per la predisposizione del prospetto informativo unico responsabile è l'Emittente mentre per la predisposizione del
KID unico responsabile è il Produttore;
-non sussiste alcun nesso di causa fra le informazioni che secondo gli attori sarebbero state omesse e le perdite da questi ultimi sofferte, tenuto conto che buona parte degli attori ha investito in un momento in cui il KID neppure esisteva, ovvero prima che il 1 marzo 2018 entrasse in vigore la legislazione europea che gli attori affermano violata;
-in ogni caso il prospetto informativo e il KID sono stati redatti, rispettivamente dal
Produttore e dall'Emittente, in modo completo ed esaustivo e in conformità con la legislazione ratione temporis applicabile;
pagina 20 di 43 -i prodotti non contemplano ipotesi di estinzione automatica e pertanto nessun CP_20
avviso al riguardo avrebbe potuto o dovuto essere inserito nel KID;
-non spettava alle società esponenti effettuare valutazioni di appropriatezza e adeguatezza del Prodotto 3OIL al profilo e alle aspettative di rischio degli investitori;
-gli attori hanno tutti deciso di ignorare le indicazioni contenute nei documenti di offerta mantenendo i propri investimenti per periodi di tempo assai più lunghi rispetto al periodo di detenzione consigliato di un giorno, così contribuendo in modo decisivo ad amplificare le proprie perdite. Lo stesso KID sconsigliava l'acquisto dei prodotti oggetto di causa ad investitori che avessero finalità di investimento conservative o che non fossero in grado di sopportare perdite ingenti, financo integrali del capitale investito e raccomandava all'investitore di ricorrere alla consulenza di professionisti idonei prima di effettuare l'investimento;
-il KID è un documento aggiuntivo rispetto alla documentazione d'offerta (il Prospetto), che ha la finalità di consentire all'investitore un confronto agevole fra prodotti aventi caratteristiche differenti;
-la complessità degli strumenti finanziari quali quelli per cui è causa impedisce in radice di sostenere validamente che un investitore con un grado di diligenza minima possa ragionevolmente affidare la decisione sull'investimento dei propri risparmi solo ad un documento di poche righe, pur sapendo (o dovendo sapere dal momento che lo stesso Cont
ne fa espressa menzione) che l'informativa precontrattuale predisposta dall'Emittente si compone di documenti assai più completi, articolati e agevolmente accessibili (anche in lingua italiana sul sito wisdomtree.eu), che descrivono minuziosamente lo strumento in ogni suo più peculiare e specifico aspetto, ivi inclusi i rischi connessi ad eventi straordinari;
-il Prodotto 3OIL rientra nella categoria dei PRIIPs, vale a dire “packaged retail investment and insurance based investment products”, disciplinati dal Regolamento Ue
n. 12386/2014, che stabilisce oneri informativi e documentazione richiesti ai soggetti che a vario titolo intervengono nella predisposizione e commercializzazione dei pagina 21 di 43 Prodotti;
nel caso di specie, KID e Prospetto sono stati redatti nel rispetto della normativa vigente e le plurime indicazioni circa la rischiosità dei prodotti ivi CP_20
contenute chiariscono che si tratta di prodotti che espongono gli investitori alla perdita integrale del capitale investito, come emerge chiaramente dai suddetti documenti, trattandosi di strumenti connotati da un rischio massimo di perdita totale dell'investimento;
-per i prodotti 3OIL, inoltre, non si prevedono ipotesi di estinzione “automatica”, ma piuttosto si introducono ipotesi di estinzione “obbligatoria”, al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili, tra i quali si inscrivono i casi che il prospetto definisce
“Eventi di rottura/interruzione”, tra i quali il c.d. Severe Overnight Gap Event, ovvero un evento imprevedibile e imprevisto che si verifica a mercati chiusi e di impatto tale da comportare variazioni eccezionali dell'indice di riferimento, e in particolare tale da impattare il Prodotto provocando una variazione del suo valore superiore al 20%, CP_20
superando così la soglia individuata nel Prospetto come rilevante ai fini della chiusura del Prodotto;
al verificarsi di tali eventi, la controparte dello swap che funge da relazione tra il Prodotto e il suo indice di riferimento può risolvere il contratto Swap e, a cascata, l'Emittente deve chiudere il Prodotto e rimborsarlo al prezzo di chiusura. Si tratta, in buona sostanza, di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta di funzionamento del prodotto ben delineata nel Prospetto, laddove vengono descritte tutte le ipotesi di rimborso obbligatorio. Tale situazione si è creata in data 9 marzo 2020, quando si è verificata un'improvvisa e drastica riduzione del prezzo del petrolio che ha integrato, ai sensi del Prospetto (in particolare pp. 182 e 184, nonché 42/43 e 137/138), una ipotesi di
Severe Overnight Gap Event;
-il Prospetto è stato correttamente redatto nella lingua “accettata dalle autorità competenti” degli Stati membri “comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale”, ex art. art. 27 Regolamento n. 2017/1129;
pagina 22 di 43 -dei rischi correlati al prodotto finanziario in esame dà atto anche il KID, nell'ambito di una sezione apposita, ove si descrive “Cosa succede se TR Multi Asset SU
PL. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?”;
-sono irrilevanti o comunque non è stata provata la rilevanza delle censure mosse da parte attrice relative all'incompletezza del KID rispetto alla scelta degli attori di acquistare i Prodotti 3Oil, come invece richiesto dall'art. 11 del Regolamento PRIIPs ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al Produttore dello Strumento
Finanziario; tanto più che una serie di investitori coinvolti nel presente giudizio avevano già effettuato diverse operazioni di acquisto del Prodotto 3OIL prima dell'anno 2019, dimostrando di conoscere la funzionalità dello Strumento Finanziario oggetto di giudizio e tenuto altresì conto che, nel momento in cui detti investitori hanno cominciato a investire nel Prodotti, il KID neppure esisteva;
-un'eventuale lacuna del KID assume rilevanza unicamente laddove sia tale da contraddire il contenuto degli altri documenti d'offerta. Il Kid deve, infatti, essere letto nell'ambito complessivo della documentazione di offerta;
inoltre, il regolamento PRIIPs prevede una responsabilità del solo produttore in relazione alle omissioni del KID e gli altri documenti di offerta, il cui esame non può mai essere omesso da parte dell'investitore che voglia ottenere qualsivoglia risarcimento per perdite sofferte in conseguenza di vicissitudini legate al prodotto;
del resto, diversamente opinando, ovvero affermando, come pare voler fare controparte, che a prescindere dal contenuto del Prospetto, il produttore potrebbe andare incontro a responsabilità per ogni eventuale omissione del KID, si andrebbe ad introdurre una profonda distorsione nella interpretazione dei documenti d'offerta per cui l'intermediario si troverebbe di fatto a non vedersi garantita l'esenzione di responsabilità neppure a fronte di un Prospetto e di una nota di sintesi impeccabili e solo a seguito di una valutazione di inadeguatezza di un documento riassuntivo di informazioni basiche;
-non sussistono le violazioni ex art. 2, comma 5, del Regolamento delegato n. 2017/563, in quanto il KID non contiene alcuna omissione rilevante ai sensi di tale disciplina e non pagina 23 di 43 reca l'indicazione di ipotesi di estinzione automatica perché il Prodotto non si CP_20
estingue automaticamente;
-non sussiste la violazione degli artt. 94, 98 ter e 21 TUF in quanto la disciplina in questione non è applicabile al caso di specie e comunque non è stata violata, né degli artt.1175 e 1375 c.c. poiché le società esponenti non hanno mai intrattenuto alcun rapporto direttamente con gli investitori, con la conseguenza che nel caso di specie non può trovare applicazione la disciplina contrattualistica;
-non sussistono ipotesi di nullità degli strumenti finanziari oggetto di causa, posto che da una violazione precontrattuale non può discendere un'invalidità;
-non sussistono neppure ipotesi di annullabilità dei prodotti per dolo omissivo determinante o per errore, non essendone dimostrati i presupposti;
-non sussiste neppure la nullità dei prodotti per illegittimità della condizione CP_20
risolutiva di cui alla clausola 8.8 dei Terms and Conditions posto che l'ampiezza del documento è dettata dalla necessità di offrire agli investitori ogni informazione utile, che del tutto legittimo è l'impiego della lingua inglese e che la clausola non può ritenersi vessatoria, essendo posta nell'esclusivo interesse e a vantaggio dei soli investitori;
-non sono neppure ravvisabili profili di illegittimità nella gestione delle modalità di chiusura del prodotto;
-ricorrono semmai i presupposti del concorso di colpa degli attori, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Si è costituita in giudizio la società , contestando quanto Controparte_3
ex adverso dedotto sulla scorta delle medesime argomentazioni difensive spese da e E_ [...]
, precisando di non avere mai avuto o intrattenuto rapporti di Controparte_2
natura contrattuale o precontrattuale con gli attori.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
di respingere, dichiarare inammissibili ovvero improcedibili le domande svolte dagli attori;
pagina 24 di 43 in via subordinata di accertare e dichiarare il concorso colposo degli attori nonché di escludere o comunque in subordine ridurre il diritto risarcitorio degli attori.
Si è costituita, infine, in giudizio la società Controparte_4
, contestando quanto ex adverso dedotto sulla scorta
[...]
delle medesime difese spese dalle altre società, evidenziando di non aver mai avuto o intrattenuto rapporti di natura contrattuale o precontrattuale con gli attori e sostenendo la mancanza di responsabilità per eventuali lacune del KID, essendo la predisposizione dello stesso di competenza esclusiva del produttore e domandando il rigetto delle domande attoree sulla base degli stessi argomenti avanzati dalle altre convenute.
Sono intervenuti in giudizio e altri esponendo che: CP_5
-avevano acquistato sulla Borsa Italiana quote dello strumento finanziario denominato
“WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged” (ISIN IE00B7ZQC614), per i seguenti controvalori:
Capra: 118.000 quote / Euro 25.662,76; 172.000 quote / Euro 87.064,99; Pt_122
24.550 quote / Euro 9.073.69; : 145.000 quote / Euro 50.605,22; CP_6 Pt_123 CP_7
290.000 quote / Euro 110.951,16; 160.000 quote / Euro 41.921,89; : Pt_124 CP_8
30.000 quote / Euro 12.098,00; 145.000 quote / Euro 43.243,08; : Parte_125 CP_8
30.000 quote / Euro13.380,00; : 50.800 quote / Euro 43.840,40; Pt_126 CP_9
CP_1 156.000 quote / Euro 42.778,73; 40.000 quote / Euro 80.248,51; : 44.000 Pt_127
quote / Euro 15.400,24; 35.000 quote / Euro 8.531,26; : 93.700 quote / Pt_128 CP_11
Euro 28.614,16; 100.000 quote / Euro 18.000,00; 380.640 quote / Pt_129 CP_12
Euro 110.257,88; 280.000 quote / Euro 116.047,55; 22.000 quote / Euro Pt_130 Pt_113
10.046,85; Fabbricatore:
1.724.000 quote / Euro 306.187,94; Censi: 13.000 quote / Euro
12.308,14; Arbughi: 500.000 quote / Euro 129.596,57; Fumagalli: 87.000 quote / Euro
30.123,93; A.: 311.000 quote / Euro 129.819,18; 16.000 quote / Euro Pt_133 Pt_116
Pt_11 16.972,49; 100.000 quote / Euro 25.812,33; 75.000 quote / Euro Parte_150
16.418,92; 777.000 quote / Euro 410.203,41; 46.000 quote / Euro Pt_137 Pt_118
15.472,27; 275.000 quote / Euro 90.717,50; 300.000 quote / Euro Pt_139 Pt_119
pagina 25 di 43 65.370,00; Spera: 64.000 quote / Euro 23.691,80; 60.000 quote / Euro Pt_119
13.074,00; Spera: 16.000 quote / Euro 5.878,70; 27.000 quote / Euro 14.305,75; Pt_120
101.000 quote / Euro 57.845,73; 2.400 quote / Euro 10.918,50; Pt_141 Pt_121
162.000 quote / Euro 91.675,74; Pt_141
-in data 9.3.2020, senza aver disposto né autorizzato alcuna operazione di vendita, subivano passivamente un automatico disinvestimento delle quote , che venivano CP_20
liquidate in data 18.3.2020 al prezzo unitario di $ 0,0166224 dollari;
-in data 13.03.2020 l'Emittente dei 3OIL comunicava agli investitori italiani l'avvenuto delisting dei titoli a fronte del Severe Overnight Gap Event, verificatosi nella notte fra l'8 e il 9.3.2020, e solo in tale circostanza gli intervenienti venivano a conoscenza dell'esistenza di un meccanismo di riscatto automatico di cui non avevano mai avuto tempestiva contezza.
Chiedono, quindi, di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle quote di , con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle CP_20
somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'annullabilità delle operazioni di acquisto delle quote di con CP_20
conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and conditions inseriti nel Base Prospectus con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriore ed in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nei termini descritti nell'ambito dell'atto di citazione.
Sono in seguito intervenuti in giudizio e altri esponendo che: E_3
-avevano acquistato sulla Borsa Italiana quote dello strumento finanziario denominato
"WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged" (ISIN IE00B7ZQC614), per i seguenti controvalori:
pagina 26 di 43 1.335.000 quote / Euro 785.741,00; 3.648.571 quote / Euro Tes_1 Pt_38
2.010.477,031; 51.740 quote / Euro 53.302,072; 1.773.000 CP_14 Parte_151
quote / Euro 675.704,99; e 330.000,00 quote / Euro 157.620,113; CP_30 CP_31
: 300.00 quote / Euro 70.263,334 (sul DT n. 155847) e 280.000,00 quote / CP_13
Euro 82.883,22 (sul DT n. 153995); 240.000,00 quote / Euro 72.176,35 (DT n. CP_15
1852430573870) e 240.000,00 quote / Euro 72.135,52 (DT n. 1852770766000); CP_19
492.986 quote / Euro 140.343,75;
-in data 9.3.2020, senza aver disposto né autorizzato alcuna operazione di vendita, subivano passivamente un automatico disinvestimento delle quote 3OIL, che venivano liquidate in data 18.3.2020 al prezzo di $ 0,0166224;
-in data 13.3.2020 l'Emittente dei 3OIL comunicava agli investitori italiani l'avvenuto delisting dei titoli a fronte del Severe Overnight Gap Event, verificatosi nella notte fra l'8 e il 9.3.2020, e solo in tale circostanza gli intervenienti venivano a conoscenza della esistenza di un meccanismo di riscatto automatico di cui non avevano mai avuto tempestiva contezza;
-dall'esame del KID e del Base Prospecuts allora vigenti non risultava alcuna indicazione in merito all'eventualità di una risoluzione anticipata degli swap da parte di e neppure al riscatto automatico dello Strumento finanziario al verificarsi CP_22
di predeterminate condizioni di mercato.
Chiedono, dunque, di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle quote di , con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle CP_20
somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'annullabilità delle operazioni di acquisto delle quote di con CP_20
conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della clausola 8.8 contenuta nei Terms and conditions inseriti nel Base Prospectus con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per l'acquisto delle rispettive quote;
in via ulteriore ed pagina 27 di 43 in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per le spesse ragioni esposte dagli attori nell'ambito dell'atto di citazione.
In data 5.7.2024 l'intervenuto ha depositato la dichiarazione di Controparte_32
rinuncia agli atti, a spese compensate, e in data 10.7.2024 le società convenute hanno accettato la predetta rinuncia.
In data12.7.2024 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra l'intervenuto e le società Controparte_32 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_4
e E_ E_ CP_3
.
[...]
In data 11.11.2024 gli intervenuti e Controparte_33 Controparte_34
hanno depositato la dichiarazione di rinuncia agli atti, e in data 15.7.2024 le società convenute hanno accettato la predetta rinuncia, a spese compensate.
Va, dunque, dichiara l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra gli intervenuti e e le società Controparte_33 Controparte_34
, Controparte_2 Controparte_4
,
[...] E_ CP_1
e .
[...] Controparte_3
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che le eccezioni proposte dalle convenute in ordine alla loro carenza di legittimazione passiva debbano essere rigettate.
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste infatti nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione operata dalla parte. Di conseguenza, il difetto di legittimazione passiva sussiste soltanto quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti l'azione viene esercita, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, gli attori e gli intervenuti rivolgono le rispettive azioni a ciascuna delle società convenute, domandandone in via principale la condanna solidale e, in subordine, la condanna in via parziaria.
pagina 28 di 43 Ne deriva che, avuto riguardo alla prospettazione attorea, le pretese azionate nel presente giudizio sono rivolte a ciascuna delle convenute, con la conseguenza che nessuna di esse può ritenersi estranea all'oggetto della controversia e, conseguentemente, priva della legittimazione passiva.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande avanzate dagli attori e dagli intervenuti siano infondate.
A tale riguardo, va anzitutto rammentato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dai documenti di causa, nessuna responsabilità dovuta a carenze informative è attribuibile all'emittente Controparte_4
né alle altre società convenute.
Come si è visto, il presente contenzioso ha per oggetto l'acquisto, da parte degli attori e degli intervenuti, del prodotto finanziario “WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily
Leveraged”.
Detto prodotto rientra nella categoria degli Exchange Traded Commodities (ETC), vale a dire strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto da parte dell'emittente in materie prime fisiche, ovvero in contratti derivati su materie prime, il cui prezzo è legato, direttamente o indirettamente, all'andamento della materia prima sottostante.
Gli attori e gli intervenuti contestano la violazione degli obblighi informativi a carico
“dell'ideatore di prodotti di investimento dettaglio preassemblati” disciplinati dal c.d.
Regolamento PRIIPs, ossia il Regolamento (UE) n. 1286 del Parlamento europeo e del pagina 29 di 43 Consiglio del 26 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea il 9 dicembre 2014, mediante il quale sono state stabilite regole uniformi su: “i) il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID che deve essere redatto dagli ideatori prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. PRIIP); ii) gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP;
iii) i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (c.d. IBIP), distribuiti o venduti nell'Unione; iv) procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione;
v) sanzioni amministrative e altre misure amministrative”.
Il Regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti.
Ai fini del Regolamento, si intende per “prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato” o “PRIP” “un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio” (art. 4, par. 1, numero 1, Regolamento).
Il Regolamento definisce, fra le altre cose, le regole di base per la forma ed il contenuto del c.d. KID (“Key Information Document”), ossia il documento contenente le cc.dd.
“Informazioni chiave del prodotto” finanziario, ideato al fine di fornire agli investitori informazioni sintetiche relative ai rischi e ai costi associati al prodotto stesso, stabilendo l'obbligatorietà della consegna del KID “in tempo utile prima che gli investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP” (art. 13, par.
1) nonché la sua gratuità (art. 14, par. 1).
pagina 30 di 43 L'articolo 5 del Regolamento prevede che “
1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.
2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro” e la disposizione successiva elenca le caratteristiche che il documento deve avere.
La normativa è stata integrata dal successivo Regolamento delegato n. 2017/653 della
Commissione Europea, dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio, stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.
Le finalità del documento contenente le informazioni chiave sono riportate nell'ambito dei considerando nn. 4) e 5) del richiamato Regolamento n. 2017/563, ove si legge che
“(4) Al fine di garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere e confrontare le caratteristiche economiche e giuridiche del PRIIP e ricevano informazioni generali sulla politica e la strategia di investimento del PRIIP, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere informazioni standardizzate sul tipo di PRIIP, sui suoi obiettivi di investimento e le relative modalità di conseguimento, nonché sulle caratteristiche o gli aspetti chiave del prodotto, come la copertura assicurativa. (5) Le informazioni fornite agli investitori al dettaglio dovrebbero consentire loro di comprendere e confrontare i rischi connessi agli investimenti nei PRIIP e quindi di prendere decisioni di investimento informate. I rischi connessi a un PRIIP possono variare. I rischi principali sono il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità. Affinché gli investitori al dettaglio possano
pagina 31 di 43 comprendere pienamente tali rischi, è opportuno aggregare quanto più possibile le informazioni sui rischi e presentarle in formato numerico sotto forma di un unico indicatore sintetico di rischio, corredato di adeguate spiegazioni testuali”.
Il quadro delle fonti pertinenti va, infine, integrato richiamando il Regolamento n.
2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, il quale in particolare stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che abbia sede o comunque operi in uno Stato membro.
Le parti attrici e quelle intervenute appuntano le loro censure sulla violazione delle previsioni appena richiamate, sostenendo in particolare che il KID relativo agli ETP
3OIL non reca indicazioni adeguate rispetto alla eventualità di un rimborso anticipato del titolo e neppure il Base Prospectus del prodotto offre agli investitori adeguate informazioni sul punto.
Tali censure sono prive di fondamento.
Il KID del prodotto 3OIL (v. doc. 5 convenute E_
e ) contiene,
[...] Controparte_2
invero, le informazioni necessarie e sufficienti secondo la pertinente disciplina normativa a consentire all'investitore di conoscere le caratteristiche essenziali dello strumento finanziario e i rischi ad esso sottesi.
A mente dell'art. 2, comma 5, del Regolamento n. 2017/563, il KID, nella sezione rubricata: «Cos'è questo prodotto?», deve contenere le seguenti informazioni chiave:
“a) la data di scadenza del PRIIP o l'indicazione che non è prevista una data di scadenza;
b) l'indicazione se l'ideatore del PRIIP sia autorizzato a estinguere unilateralmente il PRIIP;
c) una descrizione delle circostanze in cui il PRIIP può estinguersi automaticamente e le date di estinzione, se note”.
Nel caso di specie, il KID specifica:
pagina 32 di 43 - innanzitutto che “L'obiettivo di questo prodotto è di generare un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell'indice NASDAQ
Commodity Crude Oil ER ("Benchmark") più il reddito da interessi percepito sulle garanzie collaterali. Ad esempio, se l'indice guadagna l'1% in un giorno, l'ETC guadagna il 3%. Tuttavia, se l'indice perde l'1% in un giorno, l'ETC perde il 3%. In entrambi i casi escludendo le commissioni e gli interessi.”;
- in secondo luogo che “La detenzione di questo prodotto per più di un giorno genererà probabilmente un rendimento diverso da 3 volte il rendimento del
Benchmark nello stesso periodo. Questa differenza, detta "Effetto di capitalizzazione", dipende dal ribilanciamento quotidiano della leva del prodotto e cresce se aumenta la leva o il periodo di detenzione. La capitalizzazione può avere un effetto positivo o negativo sul rendimento del prodotto, che però tende a essere negativo al crescere della volatilità del Benchmark”;
- inoltre che “Questo prodotto può essere negoziato su diverse borse, a propria discrezione. È possibile perdere tutto l'investimento iniziale, ma non di più”;
- ancora che il prodotto è rivolto agli “investitori al dettaglio dotati di informazioni basiche che: (i) sono in grado di sostenere una perdita di capitale, non mirano alla conservazione del capitale e non cercano una garanzia di conservazione del capitale;
(ii) hanno conoscenze o esperienze specifiche in relazione ad investimenti in prodotti simili e nei mercati finanziari;
e (iii) cercano un prodotto che offra un'esposizione alla performance delle attività sottostanti ed hanno un orizzonte temporale di investimento coerente con il periodo raccomandato di detenzione dei titoli più sotto indicato”; rileva il Tribunale che viene, dunque, circoscritta la platea dei soggetti ai quali il prodotto è diretto, i quali devono possedere adeguata conoscenza dei mercati ed essere in grado di sopportare perdite anche dell'intero importo investito;
- in merito alla scadenza evidenzia che “Questo prodotto non ha una scadenza definita. La scadenza dipende da quanto si decide di detenere il prodotto, anche se
pagina 33 di 43 la data di scadenza finale è il 30 novembre 2062. WisdomTree Multi Asset SU
PLC può porre fine a questo prodotto unilateralmente”: tale informazione ben pone l'investitore al corrente di poter subire la chiusura del prodotto a discrezione dell'Emittente;
- quanto all'indicatore di rischio il KID dà atto della classificazione del prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta;
con l'ulteriore precisazione che “Esso valuta le perdite potenziali della performance futura, basandosi sui rendimenti passati a un livello del molto alto. Le perdite saranno amplificate dalla leva. La performance potrebbe subire i mercati volatili.”. Da tale indicazione si comprende, pertanto, come il prodotto si connoti per una rischiosità di livello massimo, della quale gli investitori sono resi edotti;
- aggiunge, poi, nella sezione “Cosa accade se il WisdomTree Multi Asset SU PLC non è in grado di corrispondere quanto dovuto?”, che “Il prodotto non è protetto dal
Deposit Guarantee Scheme irlandese o da altro dispositivo di indennizzo o garanzia degli investitori. Ciò implica che, in caso d'inadempienza di WisdomTree Multi Asset
SU PLC, si potrebbe perdere l'intero investimento. Poiché la capacità di
WisdomTree Multi Asset SU PLC di pagare dipende dalla ricezione degli importi dovuti nell'ambito del prodotto dalle Controparti swap in forza degli swap, queste ultime versano quotidianamente degli attivi come garanzia ("Garanzie collaterali") per tali obblighi, per un valore almeno pari a quello del prezzo giornaliero del prodotto. In caso d'inadempienza dalle Controparti swap verso WisdomTree Multi
Asset SU PLC, la sua capacità di pagare sarà limitata agli importi realizzati dalle Garanzie collaterali, come illustrato nel Prospetto informativo”;
- ribadisce che il periodo di investimento consigliato è pari a 1 giorno e che “La detenzione di questo prodotto per più di un giorno genererà probabilmente un rendimento diverso da 3 volte il rendimento del Benchmark nello stesso periodo.
L'Effetto di capitalizzazione può essere positivo o negativo per il rendimento del
pagina 34 di 43 prodotto, che però tende a essere negativo al crescere della volatilità del
Benchmark”;
- precisa persino, da ultimo, che “I rischi descritti nel presente documento non coprono la totalità dei rischi associati a questo prodotto. Prima di decidere
d'investire, bisogna assicurarsi di comprendere a pieno i rischi associati a questo prodotto e richiedere una consulenza professionale, se necessario. I termini e le condizioni completi per il prodotto sono inseriti nel Prospetto informativo relativo all'emissione del prodotto, comprese le integrazioni e le modifiche future. Il
Prospetto informativo può essere consultato qui: https://www.wisdomtree.eu”.
In definitiva, il KID descrive un prodotto derivato altamente strutturato, complesso e a elevatissimo rischio, che per tale ragione si raccomanda di detenere addirittura per un periodo non superiore a un giorno.
Il documento sconsiglia l'acquisto del prodotto oggetto di causa ad investitori che abbiano finalità di investimento conservative o che non siano in grado di sopportare perdite ingenti, raccomandando l'investitore di ricorrere alla consulenza di professionisti idonei prima di effettuare l'investimento e prefigura espressamente la possibilità per l'Emittente di chiudere il Prodotto unilateramente, rinviando al Prospetto informativo relativo all'emissione del prodotto per una più ampia e compiuta descrizione dei rischi ad esso associati.
Quanto sin qui osservato dimostra che il KID è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e che le plurime indicazioni circa la rischiosità dei prodotti ivi contenute CP_20
chiariscono adeguatamente agli investitori la possibilità di perdita anche integrale del capitale investito.
Va chiarito che, sulla scorta della richiamata disciplina regolamentare, il KID è concepito come un documento schematico, redatto secondo un formulario prestabilito e deve contenere solo talune informazioni essenziali relative allo strumento finanziario, evidenziandone i rischi;
esso, pertanto, per la propria natura e sinteticità, desumibile anche dai richiamati considerando nn. 4) e 5) del Regolamento n. 2017/653, non può
pagina 35 di 43 contenere l'indicazione di ogni rischio connesso all'investimento e neppure l'analitica ricostruzione di ogni evento di carattere straordinario e imprevedibile che possa avere un impatto sul prodotto finanziario e sul suo valore.
La compiuta indicazione di tali eventi dev'essere, semmai, inserita nel Prospetto informativo e nelle Condizioni Definitive del prodotto finanziario, che includono la c.d.
“nota di sintesi” e che sono disciplinati dal richiamato Regolamento n. 2017/1129 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.
D'altro canto il chiaro rinvio operato all'interno del KID al Prospetto informativo e al sito internet sul quale esso era pubblicato pongono il cliente nella condizione di poter reperire agevolmente anche il prospetto di base dello strumento finanziario trattato, contenente le ulteriori prescrizioni destinate a disciplinarlo, fra le quali rientra la regolamentazione riguardante il riscatto automatico poi concretamente praticato nella fattispecie in esame.
È, infatti, proprio il Prospetto (doc. 1 convenute E_
e ):
[...] Controparte_2
- a descrivere il prodotto in rilievo come “complex, structured products involving a significant degree of risk and potential investors should be prepared to sustain a loss of all or part of their investment”, per poi prevedere, a pag. 6, che “Each prospective investor in should have sufficient financial resources and liquidity to CP_35
bear all of the risks of an investment in relevant as set out in the CP_35
section of this Base Prospectus headed Risk Factors” e aggiungere, ancora, a pag,
10, che “Before making an investment decision, prospective purchasers of
[...]
should consider carefully, in the light of their own financial circumstances CP_35
and investment objectives, all the detailed information set out elsewhere in this document (including any documents incorporated by reference herein) and, in particular, the considerations set forth below in order to reach their own views prior to making any investment decision”;
pagina 36 di 43 - e a contenere una compiuta definizione del “Severe Overnight Gap Event” e delle sue conseguenze nelle pagine 182 e 184, nonché 42-43 e 137-138, ove si fa espresso richiamo al c.d. “Compulsory Redemption Event”, ossia al caso di riscatto obbligatorio correlato alla verificazione di un evento imprevedibile di mercato, tale da comportare una variazione eccezionale dell'indice di riferimento relativo al prodotto.
Nello specifico, a pag. 182 il “Severe Overnight Gap Event” è definito in questi termini:
“On any day, a determination by the Swap Calculation Agent that the level of a
Reference Benchmark has fallen (if the Product Leverage Factor is positive) or risen (if the Product Leverage Factor is negative) by more than the Severe Overnight Gap Event
Threshold from and including the Effective Valuation Time on the immediately preceding Valuation Date to any time prior to the commencement of Standard Trading
Hours on such day” e, a pag. 184, le conseguenze di tale evento vengono così descritte:
“On any Valuation Date on which a Severe Disruption Event occurs, the Swap Provider may take the action described in (A) or (B) below:
(A) postpone such Valuation Date (the "Scheduled Valuation Date") to the first succeeding Commodity Business Day that is not a Severely Disrupted Day unless each of the three Commodity Business Days immediately following the Scheduled Valuation
Date is a Severely Disrupted Day. In that case the Swap Calculation Agent may elect to deem the third Commodity Business Day to be the Valuation Date, notwithstanding the fact that such day is a Severely Disrupted Day, and the Swap Calculation Agent shall calculate the level of the Index as of such third Commodity Business Day in accordance with the provisions of "Consequences of an Index Component Disruption Event" described in paragraph 4 below;
or (B) on any Currency Business Day from and including the first relevant Severely Disrupted Day in respect of the occurrence of the relevant Severe Disruption Event and provided that such Currency Business Day is also
a Severely Disrupted Day, terminate the Swap upon written notice (a CP_36
"Transaction Early Termination Notice") to the SU. Following such CP_36
pagina 37 di 43 Early Termination Notice, the Swap Transaction will be terminated as of the date specified in the Swap Transaction Early Termination Notice, which may be the date of the Swap Early Termination Notice, and the Cancellation Amount will be CP_36
payable by the Swap Provider to the SU. (C) If, in the determination of the Swap
Calculation Agent, an event occurs which could constitute an Index Component
Disruption Event or an Index Disruption or a Severe Disruption Event, the Swap
Calculation Agent will determine in its sole discretion whether to apply the provisions of paragraph 4, paragraph 7 or this paragraph 3 and shall notify the SU of its determination as soon as reasonably practicable, but in no event later than 8:00 a.m.
(London time) on the Valuation Date immediately following the occurrence of such event”.
A pag. 42-43, il “Severe Disruption Event” viene, poi, inserito nel novero dei
“Compulsory Redemption Events” e, infine, a pag. 137-138 sono nuovamente indicate le conseguenze di tali eventi.
Dal complesso delle suddette clausole si desume univocamente come gli eventi di rottura/interruzione (“Severe Disruption Events”) tra i quali si annovera il c.d. “Severe
Overnight Gap Event” – un accadimento imprevedibile ed imprevisto che si verifica a mercati chiusi, di impatto tale da comportare variazioni eccezionali dell'indice di riferimento da impattare il Prodotto provocando una variazione di oltre il 20% del CP_20
suo valore – possono avere come risultato la chiusura del Prodotto 3OIL.
Al verificarsi di simili evenienze, infatti, la controparte dello swap che funge da relazione tra il Prodotto 3OIL e il suo indice di riferimento, può risolvere il contratto swap e, a cascata, l'Emittente deve chiudere il Prodotto, rimborsandolo al prezzo di chiusura.
Trattasi, in sostanza, di un'ipotesi di impossibilità di funzionamento del prodotto, ben descritta dalla richiamata documentazione e correlata alla sussistenza di situazioni eccezionali che esulano dalle normali dinamiche di funzionamento dello strumento.
pagina 38 di 43 Nell'ambito del richiamato documento, in definitiva, sono chiaramente delineati i presupposti del ritiro dal mercato dei 3OIL e del loro rimborso obbligatorio.
Anche le censure sollevate da attori e intervenuti in relazione al Prospetto in esame devono ritenersi prive di pregio.
Non può essere, infatti, accolta la doglianza attorea relativa all'utilizzo della lingua inglese nella redazione del documento, posto che trattasi di una scelta conforme al disposto con l'art. 27 del Regolamento n. 2017/1129, a mente del quale “il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato”.
Così come non possono condividersi le deduzioni relative all'eccessivo tecnicismo del linguaggio impiegato e all'ampiezza del documento, trattandosi di caratteristiche inevitabilmente correlate alla quantità e complessità delle informazioni che nel documento devono essere compendiate - tenuto conto, altresì, che il prodotto 3Oil è un derivato altamente strutturato, complesso e a elevatissimo rischio-, dalle quali non può evidentemente far discendere addirittura l'invalidità del documento.
Va rigettata anche l'eccezione di nullità della richiamata clausola 8.8. dei Terms and
Conditions, disciplinante le conseguenze dell'evento di “Severe Overnight Gap”, vista la piena validità del documento alla luce delle sin qui richiamate norme eurounionali.
E' del pari priva di pregio la doglianza di vessatorietà di detta clausola ai sensi dell'art. 6 Direttiva 93/13/CEE e quindi ai sensi dell'art. 33 comma 1 D. L.gs. n. 206/05 poiché asseritamente determinante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e in particolare un effettivo squilibrio a vantaggio esclusivo della e in danno degli investitori, atteso che, al verificarsi di un consistente CP_4
deprezzamento, gli stessi vengono privati del diritto di mantenere la titolarità dello strumento finanziario e proteggere i propri risparmi, beneficiando di futuri rialzi del prezzo del petrolio, mentre all'Emittente viene consentito di sottrarsi ai rischi insiti nelle pagina 39 di 43 dinamiche di mercato, trattenendo la quasi totalità dei controvalori dei titoli al verificarsi di deprezzamenti superiori al 20%; tale risultato si verificherebbe anche nell'ipotesi opposta di un consistente rialzo dei titoli, ove l'Emittente procedendo al riscatto obbligatorio eviterebbe di liquidare agli investitori i controvalori eccessivamente elevati che potrebbero maturare superata la soglia di rialzo.
Preliminarmente si deve considerare ai sensi dell'art. 34 comma 1 D. Lgs. n. 206/05 la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e nella fattispecie in esame di tratta di strumenti finanziari derivati.
In relazione alla peculiarità di tali contratti, in secondo luogo, è lo stesso Legislatore ad aver introdotto una parziale deroga alla disciplina dell'art. 33 D. L.gs. n. 206/05 e in particolare al comma 5 è previsto che, addirittura, non sussista la presunzione sino a prova contraria di vessatorietà con riferimento alle lettere h), m), n) e o) quando le rispettive clausole siano inserite in contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizio il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista.
Gli attori e gli intervenuti non hanno dedotto in modo adeguato - e poi provato - che l'asserito squilibrio che la clausola determinerebbe al verificarsi di uno degli eventi previsti si connoti come significativo nell'ambito del programma contrattuale complessivo pattuito di contraenti.
D'altro canto, il , per come descritto anche nell'ambito del relativo KID, Parte_152
genera un'esposizione amplificata - tenuto conto dell'effetto leva - che nel tempo brevissimo di detenzione consigliata, pari ad un giorno, può consentire un significativo guadagno, a fronte di un correlato e speculare significativo rischio dovuto ad un'oscillazione dell'andamento dell'indice sottostante.
Una clausola che preveda il rimborso obbligatorio a fronte possibili eventi negativi incidenti sul programma contrattuale potrebbe anche risolversi in uno strumento di pagina 40 di 43 protezione della posizione dell'investitore assicurando la liquidazione all'ultimo prezzo di mercato prima che il valore dello strumento si riduca a zero.
Peraltro, lo stesso Legislatore, come sopra detto, ha escluso al comma 5 dell'art. 33 D.
Lgs. n. 206/05 che nei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizio il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista una clausola di recesso senza un ragionevole preavviso debba essere presunta vessatoria sino a prova contraria.
Per le ragioni sin qui evidenziate, vanno rigettate anche le censure relative alla violazione delle previsioni di cui agli artt. 94 e 98 ter T.U.F., nonché 1175 e 1375 c.c., tenuto conto del fatto che si è al di fuori dell'ambito applicativo di tali norme del TUF atteso le società convenute non svolgono – e non hanno svolto nella vicenda in rilievo – servizi o attività di investimento in Italia, e neppure attività di distribuzione o collocamento dei prodotti , che sono stati acquistati dagli investitori sul mercato CP_20
secondario attraverso intermediari autorizzati.
Infondate risultano, inoltre, le contestazioni svolte nei confronti di CP_1
e di circa l'irregolare e abusiva
[...] Controparte_3
gestione dell'ETC a seguito del delisting del derivato sottostante, attesto che i documenti prodotti dalle società dimostrano, al contrario, che l'Emittente, il giorno lunedì 9 marzo 2020 – vale a dire il giorno stesso della comunicazione da parte della
Controparte swap della risoluzione del rapporto – dava notizia dell'evento attraverso l'avviso di borsa n. 5010 e che la liquidazione del Prodotto avveniva alla data di CP_20
chiusura il 9 marzo 2020 e secondo le indicazioni del Prospetto (v., in particolare, doc. 7 convenute e E_
). Controparte_2
Sulla scorta di quanto sino a qui osservato, devono ritenersi assorbite le censure relative alla dedotta nullità e annullabilità delle operazioni di acquisto dei prodotti finanziari
, al pari della domanda risarcitoria proposta dagli attori e dagli intervenuti, fondate CP_20
pagina 41 di 43 tutte sulla premessa che le società siano responsabili della mancata indicazione – all'interno del KID – della facoltà riservata a di sospendere le quotazioni CP_22
del derivato sottostante in caso di “Severe Overnight Gap Event Threshold” e che tale omissione integri una violazione della pertinente disciplina normativa.
Non risulta, difatti, provata alcuna condotta omissiva ascrivibile alle convenute che si connoti come inadempiente in relazione agli obblighi di legge o di contratto.
Essendo infondate, tutte le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti devono essere, quindi, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori e gli intervenuti vanno condannati a rimborsare, in solido, alle convenute le spese che vengono liquidate come in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra gli intervenuti e e le società Controparte_33 Controparte_34 [...]
, Controparte_2 Controparte_4
, e
[...] E_
; Controparte_3
-rigetta le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti;
-condanna gli attori e gli intervenuti a rimborsare, in solido, alle società convenute
, Controparte_2 Controparte_4
,
[...] E_
e le spese di giudizio che si liquidano
[...] Controparte_3
pagina 42 di 43 nell'importo di euro 35.031,60 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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