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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710/20 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Tomei, Francesco Di Maio e Dario Parte_1
Guida, presso i quali elettivamente domicilia, in Caserta, via Forgione n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia, in Napoli, via Diaz n.11.
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1896 del 2019, la quale rigettava la sua domanda volta a sentir dichiarare, con conseguente condanna della controparte alla corresponsione delle relative somme già maturate, il suo diritto ad essere inquadrato, in base alla procedura del CCNI n. 3/2010, all'interno dell'Area A2, nella fascia economica F5, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2010, non avendo potuto partecipare alla relativa selezione perché al momento della sua indizione, benchè avesse giudizialmente conseguito, con sent., n. 7232 del 2010
1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il diritto all'inquadramento F4, costituente titolo legittimante, l'Amministrazione non si era ancora adeguata al dicutm del Giudice. In subordine aveva formulato domanda, anch'essa rigettata, di riammissione in termini per la partecipazione alla selezione.
Censurava detta pronuncia, che aveva ritenuto un difetto di allegazione delle condizioni che fondavano il diritto al diverso inquadramento richiesto o anche solo alla partecipazione alla selezione, in quanto aveva prodotto, a corredo del ricorso, la domanda presentata, con l'indicazione di tutti gli altri titoli necessari, né d'altronde il aveva contestato che l'esclusione era stata determinata CP_1 dal solo mancato possesso della fascia economica F4.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grafo.
Si costituiva il indicato in epigrafe, resistendo all'impugnazione. CP_1
All'odierna udienza la causa, trattata nella forma sopra indicata e sulle note scritte telematicamente depositate dalle parti, veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Occorre rilevare, infatti, che parte ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva fondato il suo diritto all'avanzamento nella fascia economica superiore sul mero possesso della posizione economica F4 (effettivamente conseguita all'esito favorevole del relativo giudizio, cui l'Amministrazione non si adeguava tempestivamente), ponendo un automatismo contestato e non provato, senza in alcun modo allegare gli elementi costitutivi della complessa fattispecie azionata.
Una tale carenza, analogamente, e correlatamente, si riverberava anche sui requisiti per la stessa partecipazione al concorso, cui in subordine la ricorrente ha chiesto di partecipare, con riammissione in termini.
Sostiene il con l'atto di appello, che la pubblica controparte datoriale non aveva contestato Pt_1
l'esclusione dal concorso per la mancata titolarità della posizione F4 e che il possesso di tutti gli altri requisiti era comunque evincibile dalla domanda presentata, che aveva prodotto con il ricorso.
Al riguardo è da rilevare, come sostenuto dalla S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 1.2.2021 n. 2174) che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti, oltre che noti alla parte, dedotti nel processo, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali.
Ne discende che il resistente non ha contestato unicamente che l'esclusione sia avvenuta CP_1 per l'assorbente ragione della mancanza di posizione economica F4, ma ha espressamente contestato il carattere più articolato delle fattispecie e la relativa carenza probatoria.
2 D'altronde non è sufficiente che un fatto sia contenuto solo nella richiesta di prova o nella documentazione probatoria allegata, le quali, pur non essendo oggetto dell'onere della prova attorea della loro rilevanza e dell'idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal Giudice, devono comunque essere richiamate ed esposte, nei loro elementi essenziali, pur senza i minuti dettagli, nell'atto introduttivo, per consentire al Giudice e alla parte di controllarne l'influenza e la pertinenza, anche per l'eventuale richiesta di prova contraria (arg. ex Cass., Sez. Lav., 4.8.2021
n.22254).
In ogni caso, anche a prescindere da tali rilevi, osserva il Collegio che vi è altra, se pur connessa, argomentazione spesa, peraltro in via preliminare, dal primo Giudice, data dalla carenza di interesse all'impugnazione, che è un profilo autonomo, benchè collegato, a quello della carenza di allegazione e di per sé assorbente, sul quale non vi è alcuna impugnazione.
Al riguardo va richiamata la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., III, 6.7.2020
n. 13880), che ha condivisibilmente statuito che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'esito negativo del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità della vicenda, appare al Collegio equo, pur nel contesto dell'art. 92 c.p.c., come peraltro temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018,, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710/20 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Tomei, Francesco Di Maio e Dario Parte_1
Guida, presso i quali elettivamente domicilia, in Caserta, via Forgione n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia, in Napoli, via Diaz n.11.
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1896 del 2019, la quale rigettava la sua domanda volta a sentir dichiarare, con conseguente condanna della controparte alla corresponsione delle relative somme già maturate, il suo diritto ad essere inquadrato, in base alla procedura del CCNI n. 3/2010, all'interno dell'Area A2, nella fascia economica F5, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2010, non avendo potuto partecipare alla relativa selezione perché al momento della sua indizione, benchè avesse giudizialmente conseguito, con sent., n. 7232 del 2010
1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il diritto all'inquadramento F4, costituente titolo legittimante, l'Amministrazione non si era ancora adeguata al dicutm del Giudice. In subordine aveva formulato domanda, anch'essa rigettata, di riammissione in termini per la partecipazione alla selezione.
Censurava detta pronuncia, che aveva ritenuto un difetto di allegazione delle condizioni che fondavano il diritto al diverso inquadramento richiesto o anche solo alla partecipazione alla selezione, in quanto aveva prodotto, a corredo del ricorso, la domanda presentata, con l'indicazione di tutti gli altri titoli necessari, né d'altronde il aveva contestato che l'esclusione era stata determinata CP_1 dal solo mancato possesso della fascia economica F4.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grafo.
Si costituiva il indicato in epigrafe, resistendo all'impugnazione. CP_1
All'odierna udienza la causa, trattata nella forma sopra indicata e sulle note scritte telematicamente depositate dalle parti, veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Occorre rilevare, infatti, che parte ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva fondato il suo diritto all'avanzamento nella fascia economica superiore sul mero possesso della posizione economica F4 (effettivamente conseguita all'esito favorevole del relativo giudizio, cui l'Amministrazione non si adeguava tempestivamente), ponendo un automatismo contestato e non provato, senza in alcun modo allegare gli elementi costitutivi della complessa fattispecie azionata.
Una tale carenza, analogamente, e correlatamente, si riverberava anche sui requisiti per la stessa partecipazione al concorso, cui in subordine la ricorrente ha chiesto di partecipare, con riammissione in termini.
Sostiene il con l'atto di appello, che la pubblica controparte datoriale non aveva contestato Pt_1
l'esclusione dal concorso per la mancata titolarità della posizione F4 e che il possesso di tutti gli altri requisiti era comunque evincibile dalla domanda presentata, che aveva prodotto con il ricorso.
Al riguardo è da rilevare, come sostenuto dalla S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 1.2.2021 n. 2174) che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti, oltre che noti alla parte, dedotti nel processo, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali.
Ne discende che il resistente non ha contestato unicamente che l'esclusione sia avvenuta CP_1 per l'assorbente ragione della mancanza di posizione economica F4, ma ha espressamente contestato il carattere più articolato delle fattispecie e la relativa carenza probatoria.
2 D'altronde non è sufficiente che un fatto sia contenuto solo nella richiesta di prova o nella documentazione probatoria allegata, le quali, pur non essendo oggetto dell'onere della prova attorea della loro rilevanza e dell'idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal Giudice, devono comunque essere richiamate ed esposte, nei loro elementi essenziali, pur senza i minuti dettagli, nell'atto introduttivo, per consentire al Giudice e alla parte di controllarne l'influenza e la pertinenza, anche per l'eventuale richiesta di prova contraria (arg. ex Cass., Sez. Lav., 4.8.2021
n.22254).
In ogni caso, anche a prescindere da tali rilevi, osserva il Collegio che vi è altra, se pur connessa, argomentazione spesa, peraltro in via preliminare, dal primo Giudice, data dalla carenza di interesse all'impugnazione, che è un profilo autonomo, benchè collegato, a quello della carenza di allegazione e di per sé assorbente, sul quale non vi è alcuna impugnazione.
Al riguardo va richiamata la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., III, 6.7.2020
n. 13880), che ha condivisibilmente statuito che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'esito negativo del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità della vicenda, appare al Collegio equo, pur nel contesto dell'art. 92 c.p.c., come peraltro temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018,, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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