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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 862/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Stefano Ciappini (stefano. e Matteo Email_1
Urbinati ( ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'avv. Stefano Ciappini, in Via Perleoni n.8
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
CONVENUTO
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a due malattie professionali − ed in particolare : malattia professionale n°518000282 del 25.05.2020 : artrosi e tendinopatia sovraspinato spalla sinistra) e malattia professionale n°518005959 del 25.06.2021 : sindrome algodisfunzionale spalla dx in esiti chirurgici di riparazione lesione sovraspinato e sottospinoso) − non riconosciute dall' . CP_1
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio l'anamnesi lavorativa del ricorrente viene ricostruita nei seguenti termini: “…Il ricorrente ha lavorato dal 1994 alle dipendenze della (azienda che si occupa della CP_2 progettazione e produzione di porte, infissi, telai, imposte e cancelli metallici con sede in Via Casale Sant'Ermete n°975 - Santarcangelo di Romagna) come unico addetto nel reparto “ricerca, sviluppo e manutenzione”. Il lavoratore si è sempre occupato della realizzazione di tutti progetti “partoriti” dall'ufficio tecnico quali: serrature, maniglie, carrelli per lo scorrimento delle ante, portoni blindati. Oltre a ciò, in qualità di caporeparto, si occupava, principalmente, della manutenzione degli impianti, delle linee di montaggio e dei muletti nonché del collaudo dei vari prodotti utilizzando appositi banchi prova e strumenti di precisione. Lo svolgimento di tali attività prevedeva l'utilizzo quotidiano di diversi strumenti quali: tornio, fresa, saldatrice, smerigliatrice, martello pneumatico, trapano manuale e a percussione, avvitatori automatici ed a batteria, troncatrici per il legno ed il metallo, squadratrice per il legno e pialle a filo, tassellatori. Parte ricorrente, essendo ambidestro, poteva utilizzare con entrambi gli arti superiori i predetti strumenti. Fino al 1998 parte ricorrente fu l'unico soggetto adibito a tale reparto e con queste mansioni. Dal 1998, invece, venne affiancato da un altro collega. Dal 2002 al 2005 il ricorrente venne inviato alla società Tre ME
(società del gruppo come responsabile di fabbricazione e svolgendo CP_2 le medesime mansioni. Dal 2005 tornò a lavorare in (con le medesime CP_2 mansioni di caporeparto svolte sino al 2002) occupandosi personalmente dell'installazione, dello smontaggio e della manutenzione delle “linee di produzione” nei diversi stabilimenti della società. Le attività di montaggio e smontaggio delle linee di produzione prevedevano l'utilizzo manuale, per tutta la durata del turno, di strumenti quali: avvitatori pneumatici, piedi di porco, martelli, fiamme ossidriche, trapani manuali ed a percussione, tassellatori pneumatici. Tali attività inoltre prevedevano anche la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posizione incongrue. Si pensi, ad esempio, alla sola installazione delle tubazioni dell'aria compressa (che veniva effettuata in quota utilizzando carrelli elevatori), al posizionamento dei compressori ed allo staffaggio delle “mensole” di sostegno delle tubazioni (che avveniva con braccia sollevate sopra la testa utilizzando tassellatrici o avvitatori pneumatici). Parte ricorrente ha lavorato per 26 anni alle dipendenze della ricoprendo CP_2 la predetta mansione per 8/9 ore giornaliere. L'attività manutentiva/di installazione poteva avvenire in qualsiasi stabilimento della società, a seconda di quelle che erano le esigenze aziendali e le direttive impartitegli. Il lavoratore, infatti, ricoprendo anche il ruolo di responsabile della manutenzione, non aveva una stazione lavorativa fissa ma variava quotidianamente o settimanalmente sia il luogo che le mansioni. Sta di fatto che, al di là dello stabilimento in cui operava, lo stesso (in maniera sistematica e continuativa per tutta la durata del turno) movimentava manualmente carichi ed utilizzava le attrezzature vibranti (più sopra descritte ed elencate). Parte ricorrente è in pensione dal 2020…” .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti , deposizioni testimoniali e
CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
In primo luogo i testi e colleghi di lavoro del ricorrente in aula hanno integralmente confermato in aula le circostanze di cui al ricorso relative alle modalità con le quali il ricorrente espletava la suddetta attività lavorativa con le dichiarazioni testuali di seguito riportate .
, che ha lavorato alla dal 2010 fino al 2019 con Controparte_3 CP_2 mansione di manutentore , sentito sulle circostanze di cui al ricorso :
1. Vero che il ricorrente ha lavorato dal 1994 al 2020 alle dipendenze della : CP_2 Confermo la circostanza dal 2010 , io ho lavorato insieme al 4. Vero Pt_1 che oltre a ciò, in qualità di caporeparto, si occupava, principalmente, della manutenzione degli impianti, delle linee di montaggio e dei muletti nonché del collaudo dei vari prodotti utilizzando appositi banchi prova e strumenti di precisione? : Confermo la circostanza.
5. Vero che parte ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni utilizzava quotidianamente i seguenti strumenti: tornio, fresa, saldatrice, smerigliatrice, martello pneumatico, trapano manuale e a percussione, avvitatori automatici ed a batteria, troncatrici per il legno ed il metallo, squadratrice per il legno e pialle a filo, tassellatori :
Confermo la circostanza .
6. vero che parte ricorrente è ambidestro ed utilizzava gli strumenti con entrambi gli arti superiori? : Confermo la circostanza .
7. Vero che dal 2005 parte ricorrente, in qualità di responsabile di manutenzione, si occupò prevalentemente dell'installazione, dello smontaggio e della manutenzione delle “linee di produzione” nei diversi stabilimenti della società? : Confermo la circostanza dal 2010 .
8. Vero che durante tali attività parte ricorrente utilizzava per tutta la durata del turno, di strumenti quali: avvitatori pneumatici, piedi di porco, martelli, fiamme ossidriche, trapani manuali ed a percussione, tassellatori pneumatici? : Confermo la circostanza .
9. Vero che nello svolgimento delle suddette mansioni era prevista la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posizione incongrue? : Confermo la circostanza . 10. Vero che l'installazione delle tubazioni dell'aria compressa veniva effettuata in quota utilizzando carrelli elevatori? : Confermo la circostanza . 11. Vero che i compressori dell'aria venivano movimentati e posizionati manualmente dal ricorrente? : Confermo la circostanza . 12. Vero che il ricorrente effettuava personalmente lo staffaggio delle “mensole” di sostegno delle tubazioni dell'aria? : Confermo la circostanza . 13. Vero che tale attività veniva effettuata con le braccia sollevate sopra la testa utilizzando tassellatrici o avvitatori pneumatici? : Confermo la circostanza . 14. Vero che il turno lavorativo del ricorrente era di 8/9 ore giornaliere? : Confermo la circostanza .
15. Vero che l'attività manutentiva/di installazione poteva avvenire in qualsiasi stabilimento della società, a seconda di quelle che erano le esigenze aziendali e le direttive impartitegli? : Confermo la circostanza . 16. Dica il teste se il lavoratore, quale responsabile della manutenzione, aveva una stazione lavorativa fissa o se variava quotidianamente/settimanalmente sia lo stabilimento che le mansioni : La postazione era sempre fissa ma poi giravano a Savignano ed eravamo sempre in movimento . 17. Vero che il ricorrente movimentava manualmente carichi ed utilizzava attrezzature vibranti in maniera sistematica e continuativa per tutta la durata del turno? : Si utilizzavano tali strumenti ma non in modo continuativo per tutta la durata del turno …”.
, che ha lavorato con alla dal 2013 Controparte_4 Pt_1 CP_2 fino al 2018 con mansione di manutentore , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1. Vero che il ricorrente ha lavorato dal 1994 al 2020 alle dipendenze della : Confermo la circostanza per il periodo in cui io ho lavorato CP_2
… 4. Vero che oltre a ciò, in qualità di caporeparto, si occupava, principalmente, della manutenzione degli impianti, delle linee di montaggio e dei muletti nonché del collaudo dei vari prodotti utilizzando appositi banchi prova e strumenti di precisione? : Confermo la circostanza .
5. Vero che parte ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni utilizzava quotidianamente i seguenti strumenti: tornio, fresa, saldatrice, smerigliatrice, martello pneumatico, trapano manuale e a percussione, avvitatori automatici ed a batteria, troncatrici per il legno ed il metallo, squadratrice per il legno e pialle a filo, tassellatori :
Confermo la circostanza .
6. vero che parte ricorrente è ambidestro ed utilizzava gli strumenti con entrambi gli arti superiori? : Confermo la circostanza .
7. Vero che dal 2005 parte ricorrente, in qualità di responsabile di manutenzione, si occupò prevalentemente dell'installazione, dello smontaggio e della manutenzione delle “linee di produzione” nei diversi stabilimenti della società? : Confermo la circostanza per il periodo in cui io ho lavorato .
8. Vero che durante tali attività parte ricorrente utilizzava per tutta la durata del turno, di strumenti quali: avvitatori pneumatici, piedi di porco, martelli, fiamme ossidriche, trapani manuali ed a percussione, tassellatori pneumatici? : Confermo la circostanza .
9. Vero che nello svolgimento delle suddette mansioni era prevista la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posizione incongrue? :
Confermo la circostanza . 10. Vero che l'installazione delle tubazioni dell'aria compressa veniva effettuata in quota utilizzando carrelli elevatori? : Confermo la circostanza . 11. Vero che i compressori dell'aria venivano movimentati e posizionati manualmente dal ricorrente? : Confermo la circostanza . 12. Vero che il ricorrente effettuava personalmente lo staffaggio delle “mensole” di sostegno delle tubazioni dell'aria? : Confermo la circostanza . 13. Vero che tale attività veniva effettuata con le braccia sollevate sopra la testa utilizzando tassellatrici o avvitatori pneumatici? : Confermo la circostanza . 14. Vero che il turno lavorativo del ricorrente era di 8/9 ore giornaliere? : Confermo la circostanza .
15. Vero che l'attività manutentiva/di installazione poteva avvenire in qualsiasi stabilimento della società, a seconda di quelle che erano le esigenze aziendali e le direttive impartitegli? : Confermo la circostanza . 16. Dica il teste se il lavoratore, quale responsabile della manutenzione, aveva una stazione lavorativa fissa o se variava quotidianamente/settimanalmente sia lo stabilimento che le mansioni : La postazione era sempre fissa ma poi giravano a Savignano ed eravamo sempre in movimento . 17. Vero che il ricorrente movimentava manualmente carichi ed utilizzava attrezzature vibranti in maniera sistematica e continuativa per tutta la durata del turno? : Quando capitava si facevano quei lavori…” .
, che lavora alla dal giugno 1998 con mansione di Testimone_1 CP_2 manutentore , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1. Vero che il ricorrente ha lavorato dal 1994 al 2020 alle dipendenze della : CP_2
Confermo la circostanza per il periodo in cui io ho lavorato .
2. Vero che dalla sua assunzione sino al 1998 è stato l'unico addetto del reparto “ricerca e sviluppo e manutenzione”?: Confermo .
3. Vero che dal 1994 al 1998 il ricorrente si è occupato della realizzazione di tutti progetti “partoriti” dall'ufficio tecnico quali: serrature, maniglie, carrelli per lo scorrimento delle ante, portoni blindati?:
Confermo fino al 1998. 4. Vero che oltre a ciò, in qualità di caporeparto, si occupava, principalmente, della manutenzione degli impianti, delle linee di montaggio e dei muletti nonché del collaudo dei vari prodotti utilizzando appositi banchi prova e strumenti di precisione? : Confermo la circostanza . 5.
Vero che parte ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni utilizzava quotidianamente i seguenti strumenti: tornio, fresa, saldatrice, smerigliatrice, martello pneumatico, trapano manuale e a percussione, avvitatori automatici ed a batteria, troncatrici per il legno ed il metallo, squadratrice per il legno e pialle a filo, tassellatori : Confermo la circostanza .
6. vero che parte ricorrente è ambidestro ed utilizzava gli strumenti con entrambi gli arti superiori? : Lui usava tutte e due le mani ma non so se fosse ambidestro.
7. Vero che dal 2005 parte ricorrente, in qualità di responsabile di manutenzione, si occupò prevalentemente dell'installazione, dello smontaggio e della manutenzione delle “linee di produzione” nei diversi stabilimenti della società? : Confermo la circostanza ma non ricordo la data .
8. Vero che durante tali attività parte ricorrente utilizzava per tutta la durata del turno, strumenti quali: avvitatori pneumatici, piedi di porco, martelli, fiamme ossidriche, trapani manuali ed a percussione, tassellatori pneumatici? : Confermo la circostanza : li usava ma non tutti i giorni .
9. Vero che nello svolgimento delle suddette mansioni era prevista la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posizione incongrue? : Può essere successo .
10. Vero che l'installazione delle tubazioni dell'aria compressa veniva effettuata in quota utilizzando carrelli elevatori? : Confermo la circostanza … 12. Vero che il ricorrente effettuava personalmente lo staffaggio delle “mensole” di sostegno delle tubazioni dell'aria? : Confermo la circostanza . 13. Vero che tale attività veniva effettuata con le braccia sollevate sopra la testa utilizzando tassellatrici o avvitatori pneumatici? : Confermo la circostanza . 14. Vero che il turno lavorativo del ricorrente era di 8/9 ore giornaliere? : Confermo la circostanza : almeno 8 ore le faceva ma a volte anche di più . 15. Vero che l'attività manutentiva/di installazione poteva avvenire in qualsiasi stabilimento della società, a seconda di quelle che erano le esigenze aziendali e le direttive impartitegli? : Confermo la circostanza .Erano tre stabilimenti e lui si muoveva da una parte all'altra. 16. Dica il teste se il lavoratore, quale responsabile della manutenzione, aveva una stazione lavorativa fissa o se variava quotidianamente/settimanalmente sia lo stabilimento che le mansioni : Lui faceva capo allo stabilimento di Savignano dove c'era la produzione ma poteva essere richiesta la sua presenza in altri stabilimenti . 17. Vero che il ricorrente movimentava manualmente carichi ed utilizzava attrezzature vibranti in maniera sistematica e continuativa per tutta la durata del turno? : In base alle esigenze questo capitava ma non per tutta la durata del turno e per tutti i giorni …”.
Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha poi accertato che sia affetto da patologie – “ esiti post- Parte_1 chirurgici di complessa lesione della cuffia dei rotatori (lesione completa dei tendini del sovraspinoso e dell'infraspinato con retrazione dei monconi sino a livello della rima articolare gleno omerale con associata atrofia dei corrispondenti ventri muscolari) spalla destra;
Algo-disfunzionalità a carico della spalla sinistra sostenuta da tendinopatia del sovraspinato ed artrosi acromion-claveare ”− con una componente tecnopatica del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura del 7 % ( sette per cento ) che , riunificato con il quadro invalidante derivante dalle altre malattie professionali in precedenza già riconosciute , è valutabile complessivamente nella misura del 15
% (quindici per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa .
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado complessivamente accertato pari al
15 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 01\08\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetto da patologie − “ esiti post-chirurgici di Parte_1 complessa lesione della cuffia dei rotatori (lesione completa dei tendini del sovraspinoso e dell'infraspinato con retrazione dei monconi sino a livello della rima articolare gleno omerale con associata atrofia dei corrispondenti ventri muscolari) spalla destra;
Algo-disfunzionalità a carico della spalla sinistra sostenuta da tendinopatia del sovraspinato ed artrosi acromion-claveare ” − contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente del relativo indennizzo in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 7 % ( sette per cento ) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , danno biologico permanente quest'ultimo che riunificato con il quadro invalidante derivante dalle altre malattie professionali in precedenza già riconosciute , è valutabile complessivamente nella misura del 15 % (quindici per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
2) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1 lite consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre a IVA, CPA e spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
4) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 12\06\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'