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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 318/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE (c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ALOSI NATALE e dall'Avv. VINCI TIZIANA TERESA, come da procura in atti. attori, contro
[...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso dal Dott. SCIACCA GAETANO come da
[...] procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. Il ricorrente ha presentato opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 14/0020 prot. N. 2676 del 23 marzo 2015, con la quale si imponeva una sanzione amministrativa a carico dello stesso per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione
2. Eccepiva parte ricorrente che la diffida è stata notificata l'1.10.2010, ossia oltre il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 della Legge n. 689 del 1981 e di conseguenza chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
3. In subordine chiedeva l'accoglimento delle proprie domande per l'illegittimità del provvedimento impugnato.
4. Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa giungeva all'udienza di discussione per la quale è stata disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Considerato che:
L'art. 14 della legge n. 689/1981 stabilisce che "l'ingiunzione deve essere notificata entro novanta giorni dalla data in cui l'illecito è stato constatato", norma che ha carattere perentorio e che tutela i diritti del soggetto sanzionato, garantendo il principio di certezza del diritto;
La tardiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta oltre il termine di 90 giorni, determina l'impossibilità di procedere all'esecuzione della sanzione amministrativa, in quanto l'atto risulta affetto da nullità;
E' utile precisare che in tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli
"estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli
"ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.) (Cass. Civ., sez. lav., 18.3.05 n.
5921). .
Nel caso in esame gli agenti verbalizzanti, pur avendo eseguito il primo accesso presso i cantieri il
18.02.2010 e il 19.03.2010, hanno notificato rispettivamente il verbale di accertamento n. 501 Isp. del
25.02.2010 e il verbale di accertamento n. 503 Isp del 30 marzo 2010; in entrambi i verbali si dava atto della conclusione degli accertamenti amministrativi, tanto è vero che si informava il Parte_1
che avrebbe potuto presentare ricorso avverso i verbali.
[...]
Alle predettenotifiche, faceva seguito quella relativa al processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo, dell'11.10.2010 e 3.11.2010.
Se, come si ritiene corretto, è da intendersi conclusa la fase dell'accertamento con la notifica dei verbali di accertamento sopra indicati, risalente al 25.02.2010 e 30.10.2010, la diffida è stata inviata oltre il termine perentorio previsto dal citato art. 14 e pertanto è affetta da nullità.
Del resto la prova che i verbali di accertamento fossero conclusivi della fase di acquisizione di documenti e cognizione dell'illecito è indicata negli stessi verbali dove si avverte il ricorrente della possibilità di proporre ricorso. Se viene riconosciuta tale possibilità significa che la fase di accertamento si ritiene conclusa.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta e si dichiara nulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. in vigore, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 318/2016 R.G.A.C., così provvede:
Accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.
Dichiara nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 14/0020 prot. N. 2676 del 23 Marzo 2015.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore dei legali antistatari
Avv. Natale Alosi e Avv. Tiziana Teresa Vinci che liquida in € 2.540,00, oltre le spese generali al 15%
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 318/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE (c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ALOSI NATALE e dall'Avv. VINCI TIZIANA TERESA, come da procura in atti. attori, contro
[...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso dal Dott. SCIACCA GAETANO come da
[...] procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. Il ricorrente ha presentato opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 14/0020 prot. N. 2676 del 23 marzo 2015, con la quale si imponeva una sanzione amministrativa a carico dello stesso per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione
2. Eccepiva parte ricorrente che la diffida è stata notificata l'1.10.2010, ossia oltre il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 della Legge n. 689 del 1981 e di conseguenza chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
3. In subordine chiedeva l'accoglimento delle proprie domande per l'illegittimità del provvedimento impugnato.
4. Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa giungeva all'udienza di discussione per la quale è stata disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Considerato che:
L'art. 14 della legge n. 689/1981 stabilisce che "l'ingiunzione deve essere notificata entro novanta giorni dalla data in cui l'illecito è stato constatato", norma che ha carattere perentorio e che tutela i diritti del soggetto sanzionato, garantendo il principio di certezza del diritto;
La tardiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta oltre il termine di 90 giorni, determina l'impossibilità di procedere all'esecuzione della sanzione amministrativa, in quanto l'atto risulta affetto da nullità;
E' utile precisare che in tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli
"estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli
"ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.) (Cass. Civ., sez. lav., 18.3.05 n.
5921). .
Nel caso in esame gli agenti verbalizzanti, pur avendo eseguito il primo accesso presso i cantieri il
18.02.2010 e il 19.03.2010, hanno notificato rispettivamente il verbale di accertamento n. 501 Isp. del
25.02.2010 e il verbale di accertamento n. 503 Isp del 30 marzo 2010; in entrambi i verbali si dava atto della conclusione degli accertamenti amministrativi, tanto è vero che si informava il Parte_1
che avrebbe potuto presentare ricorso avverso i verbali.
[...]
Alle predettenotifiche, faceva seguito quella relativa al processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo, dell'11.10.2010 e 3.11.2010.
Se, come si ritiene corretto, è da intendersi conclusa la fase dell'accertamento con la notifica dei verbali di accertamento sopra indicati, risalente al 25.02.2010 e 30.10.2010, la diffida è stata inviata oltre il termine perentorio previsto dal citato art. 14 e pertanto è affetta da nullità.
Del resto la prova che i verbali di accertamento fossero conclusivi della fase di acquisizione di documenti e cognizione dell'illecito è indicata negli stessi verbali dove si avverte il ricorrente della possibilità di proporre ricorso. Se viene riconosciuta tale possibilità significa che la fase di accertamento si ritiene conclusa.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta e si dichiara nulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. in vigore, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 318/2016 R.G.A.C., così provvede:
Accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.
Dichiara nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 14/0020 prot. N. 2676 del 23 Marzo 2015.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore dei legali antistatari
Avv. Natale Alosi e Avv. Tiziana Teresa Vinci che liquida in € 2.540,00, oltre le spese generali al 15%
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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