Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2454 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 14/04/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. ARCURI SIMONA;
Parte_1
Per l'avv. Alessia Gentile, in sostituzione dell'avv. BARBARO ALESSANDRO CP_1
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi.
L'avv. Arcuri, riportandosi in particolare, alle note autorizzate, evidenzia che la nullità della clausola di rinuncia di cui all'art. 1957 c.c. si estende anche alle fideiussioni specifiche ed è eccepibile indipendentemente dalla qualifica di professionista o consumatore dell'opponente. Insiste altresì nelle eccezioni di prescrizione ed inesistenza del credito.
L'avv. Gentile in merito all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust rileva che alcun riscontro istruttorio è stato dato ad essa, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
L'avv. Arcuri replica che trattasi di violazione ex lege che non richiede attività probatoria in fatto e che si evince dalla circostanza che la fideiussione è stata redatta con modulo prestampato e non è frutto quindi di intesa tra le parti.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:20, assenti le parti, il giudice decide la causa come da contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice
Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Arcuri in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Rende
(CS) alla Via F. Brunelleschi num. 29 ex n. 71
- OPPONENTE -
E
(c.f. e p.i. ), in giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_1
procuratrice (c.f. e p.i. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a ciò legittimata in forza di procura a rogito del notaio dell' 11.01.2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., registrata il Persona_1
13.01.2021 al n. 614 serie 1T, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro
e Mario Anzà, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc., elettivamente Persona_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Barbaro in Messina, via Orso Corbino 7
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 608/2024 del Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. 1288/2024 RG.
CONCLUSIONI
2 All'udienza del 14.4.2024 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte opponente (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Previa sospensione del
Decreto Ingiuntivo opposto, revocare o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile e/o prescritto, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
Per parte opposta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate all'udienza di discussione): “rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2024, emesso il 26 giugno 2024 dal Tribunale di
Cosenza, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”
FATTO E DIRITTO
Il decreto ingiuntivo opposto (n. 608/2024) era ottenuto da , per CP_2
il tramite della procuratrice , nella dichiarata qualità di cessionaria dei CP_1 crediti di Banca Popolare del Mezzogiorno e in relazione all'esposizione debitoria derivante da contratto di mutuo chirografario sottoscritto dalla (quale CP_3
mutuataria), assistito da fideiussione prestata (tra gli altri) da . Parte_1
Con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione nella sua veste Parte_1 di fideiussore eccepiva: la decadenza dall'azione da parte della società creditrice per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. nelle azioni nei confronti del debitore;
la nullità della pattuizione derogatoria alla citata norma di legge contenuta nel contratto sottoscritto;
la nullità della medesima clausola perché riproduttiva del c.d. modello ABI, giudicato da Banca d'LI lesivo della normativa antitrust;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la presenza nel contratto di mutuo di clausole vessatorie in danno del fideiussore/consumatore; l'intervenuta estinzione del credito in forza di piano di rientro sottoscritto dalla società e dell'intervento del Confidi
“Magna Graecia”.
Si costituiva in data 24.1.2025 (a seguito di sua dichiarazione di contumacia contenuta nel decreto di cui all'art. 171 bis cpc) sempre per il CP_2
3 tramite della procuratrice , insistendo nella domanda sottesa al ricorso per CP_1
ingiunzione.
Accolta l'istanza di parte opposta diretta ad ottenere la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio (ordinanza del 12.2.2025) la causa era istruita solo documentalmente e decisa in data odierna all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assumez la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali
(cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Va ulteriormente premesso che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 927/2022), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c.
non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non potrebbe limitarsi ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, dovendo in ogni caso accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
2.1 Quanto alla documentazione prodotta dall'opposta nel giudizio di opposizione – ulteriore rispetto a quella già allegata al ricorso per ingiunzione - va rilevata l'inutilizzabilità di essa ai fini del decidere, essendo la costituzione avvenuta dopo lo
4 spirare del secondo termine di cui all'art. 171 ter cpc. Resta, tuttavia, la possibilità di utilizzare validamente la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, a cui soltanto si farà riferimento nella presente sentenza (in uno, evidentemente, alla documentazione prodotta dall'opponente).
2.2 Ciò posto, confermandosi e integrandosi quanto già osservato nell'ordinanza del
12.2.2025, deve ribadirsi con riferimento alle eccezioni dell'opponente:
a) che risulta versato in atti il titolo della pretesa dell'opposta (vale a dire il contratto di mutuo chirografario intervenuto tra Banca Popolare di ON e e la CP_3
contestuale fideiussione a firma – tra gli altri – della ); Pt_1
b) che non ha veste di consumatore (quale qualifica da verificarsi Parte_1
con riferimento al momento di stipula dei contratti in rilievo nel presente giudizio), essendo ella intervenuta nel contratto di mutuo e avendo prestato fideiussione quale amministratrice pro-tempore della con conseguente impossibilità di CP_3 presumere la sottoscrizione dei predetti contratti per scopi estranei all'attività professionale svolta;
c) che inapplicabile appare, pertanto, nei confronti dell'opponente la normativa a tutela del consumatore;
d) che la fideiussione sottoscritta dalla era specifica e non destinata a Pt_1
coprire tutte le obbligazioni del soggetto garantito, con conseguente estraneità ad essa delle determinazioni assunte da Banca d'LI con riferimento ai moduli ABI (Cass.
26847/2024), peraltro non prodotte nel presente giudizio e non conoscibili dal giudice in forza del principio “iura novit curia”, il che assorbe le deduzioni contenute nelle note conclusive dell'opponente;
e) che derogabile e rimessa alla disponibilità delle parti, fuori dall'ambito della tutela del consumatore, è la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e nel caso di specie la clausola derogatoria risulta specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., senza che sia configurabile il vizio di nullità dedotto dall'opponente ovvero un profilo di vessatorietà della relativa clausola (Cass. 3989/2025);
f) che difetta adeguata prova di pagamento da parte dell'opponente – ovvero di altri garanti - a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte dell'opposta (Cass., Sez.
Un, 13533/2001);
g) che anche la contestazione relativa al “quantum debeatur” appare del tutto generica, posto che il titolo della pretesa non è rappresentato da un contratto di conto corrente (a fronte del quale sorge l'onere per la parte creditrice, anche a fronte di un
5 decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di estratto conto certificato ex art. 50 Tub, di ricostruire l'intero rapporto contrattuale sulla base degli ordinari criteri probatori e, quindi, mediante produzione integrale della serie degli estratti conto), bensì da un contratto di mutuo, corredato da piano di ammortamento per l'identificazione e quantificazione degli oneri restitutori del mutuatario. Anche per quanto riguarda la voce “carico inter. sempl. corr” è evidente come essa faccia riferimento agli interessi corrispettivi, non specificamente contestati con riferimento al tasso pattuito;
h) che l'eccezione di prescrizione va valutata con riferimento alla messa in mora del
20.8.2015 (prodotta anche in fase monitoria), ricevuta quantomeno dall'obbligato in solido in data 7.9.2015, con effetto interruttivo destinato ad Parte_2
estendersi agli altri obbligati in forza della generale disciplina di cui all'art. 1310 c.c.:
l'opponente, invero, contesta l'idoneità della predetta nota a valere quale messa in mora, avendo essa carattere di mero invito al pagamento. Deve, tuttavia, osservarsi che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve neppure necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (cfr. Cass.
24913/2022), essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante
(intenzione evidente nel caso di specie, posto che nella nota in questione la debitrice viene sollecitata ad attivarsi per una proposta transattiva o un pagamento rateale, con espresso avvertimento che in mancanza il soggetto creditore avrebbe fatto ricorso ad iniziative giudiziali per la tutela dei propri diritti). L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata.
L'opposizione va, conclusivamente, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc (che non necessita, pertanto, di ulteriore dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 cpc).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei medi tabellari, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche concrete del giudizio, salvo per quanto riguarda la fase istruttoria, rispetto alla quale, essendo remunerabile il solo deposito di memorie ex art. 183 comma 6 cpc risultano giustificati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'opposizione interposta da avverso il Parte_3
6 decreto ingiuntivo n. 608/2024 del Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. 1288/2024 RG, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma rispetto all'opponente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc;
2) Condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio Parte_1
di opposizione in favore di in persona del l.r.p.t., che si CP_2
liquidano in euro 4237,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e
CP come per legge;
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 14/04/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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